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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/09/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
RG 4/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Parte_1 C.F._1
Cherchi Manca di Mores, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari,
Viale Umberto n. 124;
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nieddu Maria Adelaide, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data
27.12.2023, l'odierna ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo introdotta dalla sig.ra al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il Pt_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2. Il CTU nella fase precedente concludeva che la ricorrente non si trovava nelle condizioni dell'impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né di non essere più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, né di abbisognare di un'assistenza continua.
3. La sig.ra ha quindi introdotto il presente giudizio, contestando nel merito le Pt_1 valutazioni svolte dal CTU, nonché le conclusioni da quest'ultimo rassegnate. Nello specifico, l'odierna ricorrente ha lamentato che l'ausiliare del giudice avrebbe sottostimato il quadro patologico cui era affetta la ricorrente, nonché dedotto un repentino aggravamento dello stato di salute, come accertato dal certificato medico dell'8 novembre
2023.
4. La sig.ra ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“affinché, previa nomina del consulente medico legale e convocazione delle parti, rinnovi la consulenza tecnica già espletata in fase di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie del ricorrente, con conseguente accertamento del grado di invalidità civile e del conseguente possesso dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, già dal momento della domanda amministrativa e/o dalla data che verrà accertata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi e con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo l'infondatezza della difesa CP_1
avversaria siccome integrante mero dissenso diagnostico, e opponendosi alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, atteso che il CTU avrebbe adeguatamente dato conto delle valutazioni espresse, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti.
6. Istruita la controversia con richiesta di integrazione della CTU, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale all'udienza del 26 settembre 2024 all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto.
8. L'ausiliare del giudice, rispondendo alla richiesta di integrazione dell'elaborato peritale con riferimento alla nuova documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente e attestante un aggravamento dello stato di salute di quest'ultima, così argomenta: “Come riportato nella Relazione di perizia del 13.06.23, l'affezione della signora (un decadimento Pt_1
cognitivo su base probabilmente vascolare o mista) è di tipo progressivo. Aggiungiamo ora che la progressione, per la componente vascolare, può essere discontinua e imprevedibile per tempi e gravità, e gli aggravamenti possono avvenire anche senza eclatanti segni clinici generali).
2 Ricordiamo che al controllo del Centro UVA [Unità Valutativa Alzheimer] del 26.08.21 la misurazione MODA [Milan Overall Dementia] risultava 86.1/100, e veniva definita borderline;
per il certificato del 11.05.22: E.O. A parte la Organizzazione_1
bradicinesia generale ed associato lieve rallentamento ideomotorio, per il resto appare nella norma;
per la diagnosi neurologica del 11.05.22: quadro di disturbo neurocognitivo maggiore moderato a genesi mista, vascolare e neurodegenerativa, in pz con sdr depressiva).
Alla visita del CTU la signora si presentava ipomimica, rallentata nella gestualità e Pt_1
nel pensiero, ma attenta, e in grado di seguire un livello di discorso non troppo complesso. Il tono dell'umore appariva deflesso. Al raggiungeva 16/30 punti;
allo Org_2
IADL raggiungeva i 5/8; allo ADL raggiungeva i 4/6. Non si evidenziavano turbe comportamentali, né gravi perturbazioni del pensiero (ad es. tratti deliranti); Org L'odierno Certificato del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, di Sassari, Distretto di
, datato 08.11.23, riporta: Org_1
[…] Disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato su verosimile base mista./ Alla valutazione odierna la paziente è collaborante, facilmente affaticabile, disorìentata nel tempo e nello spazio, anosognosica, apatica. Necessità di parziale assistenza per le autonomie nella vita quotidiana (ADL 4/6); necessità di assistenza per le abilita strumentali della vita quotidiana, come preparare il cibo, manipolare i soldi o assumere farmaci (IADL2/8)./ MMSE 16,03/30, cut-ff 23,8; Moca 4/30, cut-off 26; Org_3
Versione ltaliana ACE-R: Punt;
Corretto 50,29/100, P.E. 0 Deficitario;
Attenzione e
Orientamento: Punt. Corretto: 6,90/18; PE 0 Deficitario;
Memoria: Punt. Corretto
8,56/26 P.E. 0 Deficìtario; Fluenza Semantíca e verbale: Punt. Corretto 2,54/14 P.E. 0
Deficitario./ Dal colloquio clinico e dalla somministrazione dei test emerge una grave compromissione delle abilità cognitive caratterizzata da apatia, anosognosia, deficit dell'attenzione e dell'orientamento, deficit della memoria anterograda e retrograda e deficit delle funzioni esececutive (pregrammazione, inibizione, aggiornamento, ecc).
Deficit del linguaggio caratterizzato da difficoltà di accesso lessicale (anomie), deficit visuospaziale (no closing-in).
Da quanto sopra risulta abbastanza evidente un quadro peggiorato rispetto a quello descritto dai documenti precedenti le operazioni peritali e rispetto al quadro visto alla
3 visita del CTU. A titolo di esempio, nettamente peggiorate appaiono le IADL (da 5/8 a
2/8). Ma sono soprattutto le notazioni cliniche a evidenziare l'aggravamento: disorìentata nel tempo e nello spazio, anosognosica, apatíca. apatia, anosognosia, deficit dell'attenzione e dell'orientamento, deficit della memoria anterograda e retrograda e deficit delle funzioni esecutive, deficit del linguaggio, anomie, deficit visuospaziale.
Colpisce la rapidità del deterioramento, apparentemente intervenuto nell'arco di pochi mesi, facendo pensare all'intervento di nuovi insulti a carico della componente vascolare.
Tenendo presente che alla visita del CTU già le condizioni della signora non Pt_1 apparivano affatto essere “normali per l'età”, bensì presentare rilevanti difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia fuori casa e alcuni degli aspetti più impegnativi della gestione del mondo intorno, e di se stessa in casa, e che tali difficoltà risultavano a un livello definibile “borderline”, anche se all'epoca a parere del CTU non integravano né la condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né quella di abbisognare di un'assistenza continua, si può affermare che il peggioramento documentato dal certificato del Centro Disturbi Cognitivi del
08.11.23 travalica il confine «borderline», e oggi integra il bisogno di un'assistenza continua non essendo più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita.
Per quanto riguarda la decorrenza, data la rapidità del peggioramento delle condizioni della signora e la presumibile origine vascolare del peggioramento (quindi, come Pt_1
accennato, a intervento discontinuo e non precisamente databile nel suo concreto accadere neanche probabilisticamente) l'opzione medico-legale più prudente e sicura è di datarla dall'epoca del Certificato del 08.11.23”.
9. Le conclusioni raggiunte dal CTU, non smentite da evidenze di senso contrario, meritano di essere condivise dal giudicante, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, tenuto conto delle più recenti certificazioni attestanti lo stato sanitario della ricorrente. Ciò anche con riferimento alla decorrenza del suddetto stato individuata dal consulente, essendo la stessa stata motivata e ancorata alle evidenze documentali.
10. Pertanto, va riconosciuto che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie previste per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'8.11.2023.
4 11. Per quanto concerne le spese di lite, atteso che la decorrenza riconosciuta dal CTU è successiva alla proposizione della domanda amministrativa e alla prima fase del giudizio, appare equo disporne una compensazione integrale.
12. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto nella precedente fase, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80, con decorrenza dall'8.11.2023;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 26/09/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Parte_1 C.F._1
Cherchi Manca di Mores, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Sassari,
Viale Umberto n. 124;
RICORRENTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nieddu Maria Adelaide, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data
27.12.2023, l'odierna ricorrente ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella causa di accertamento tecnico preventivo introdotta dalla sig.ra al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie previste per il Pt_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2. Il CTU nella fase precedente concludeva che la ricorrente non si trovava nelle condizioni dell'impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né di non essere più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, né di abbisognare di un'assistenza continua.
3. La sig.ra ha quindi introdotto il presente giudizio, contestando nel merito le Pt_1 valutazioni svolte dal CTU, nonché le conclusioni da quest'ultimo rassegnate. Nello specifico, l'odierna ricorrente ha lamentato che l'ausiliare del giudice avrebbe sottostimato il quadro patologico cui era affetta la ricorrente, nonché dedotto un repentino aggravamento dello stato di salute, come accertato dal certificato medico dell'8 novembre
2023.
4. La sig.ra ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Pt_1
“affinché, previa nomina del consulente medico legale e convocazione delle parti, rinnovi la consulenza tecnica già espletata in fase di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie del ricorrente, con conseguente accertamento del grado di invalidità civile e del conseguente possesso dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, già dal momento della domanda amministrativa e/o dalla data che verrà accertata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi e con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratisi antistatario”.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , eccependo l'infondatezza della difesa CP_1
avversaria siccome integrante mero dissenso diagnostico, e opponendosi alla richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali, atteso che il CTU avrebbe adeguatamente dato conto delle valutazioni espresse, tenuto conto della documentazione sanitaria agli atti.
6. Istruita la controversia con richiesta di integrazione della CTU, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale all'udienza del 26 settembre 2024 all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto.
8. L'ausiliare del giudice, rispondendo alla richiesta di integrazione dell'elaborato peritale con riferimento alla nuova documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente e attestante un aggravamento dello stato di salute di quest'ultima, così argomenta: “Come riportato nella Relazione di perizia del 13.06.23, l'affezione della signora (un decadimento Pt_1
cognitivo su base probabilmente vascolare o mista) è di tipo progressivo. Aggiungiamo ora che la progressione, per la componente vascolare, può essere discontinua e imprevedibile per tempi e gravità, e gli aggravamenti possono avvenire anche senza eclatanti segni clinici generali).
2 Ricordiamo che al controllo del Centro UVA [Unità Valutativa Alzheimer] del 26.08.21 la misurazione MODA [Milan Overall Dementia] risultava 86.1/100, e veniva definita borderline;
per il certificato del 11.05.22: E.O. A parte la Organizzazione_1
bradicinesia generale ed associato lieve rallentamento ideomotorio, per il resto appare nella norma;
per la diagnosi neurologica del 11.05.22: quadro di disturbo neurocognitivo maggiore moderato a genesi mista, vascolare e neurodegenerativa, in pz con sdr depressiva).
Alla visita del CTU la signora si presentava ipomimica, rallentata nella gestualità e Pt_1
nel pensiero, ma attenta, e in grado di seguire un livello di discorso non troppo complesso. Il tono dell'umore appariva deflesso. Al raggiungeva 16/30 punti;
allo Org_2
IADL raggiungeva i 5/8; allo ADL raggiungeva i 4/6. Non si evidenziavano turbe comportamentali, né gravi perturbazioni del pensiero (ad es. tratti deliranti); Org L'odierno Certificato del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, di Sassari, Distretto di
, datato 08.11.23, riporta: Org_1
[…] Disturbo neurocognitivo maggiore di grado moderato su verosimile base mista./ Alla valutazione odierna la paziente è collaborante, facilmente affaticabile, disorìentata nel tempo e nello spazio, anosognosica, apatica. Necessità di parziale assistenza per le autonomie nella vita quotidiana (ADL 4/6); necessità di assistenza per le abilita strumentali della vita quotidiana, come preparare il cibo, manipolare i soldi o assumere farmaci (IADL2/8)./ MMSE 16,03/30, cut-ff 23,8; Moca 4/30, cut-off 26; Org_3
Versione ltaliana ACE-R: Punt;
Corretto 50,29/100, P.E. 0 Deficitario;
Attenzione e
Orientamento: Punt. Corretto: 6,90/18; PE 0 Deficitario;
Memoria: Punt. Corretto
8,56/26 P.E. 0 Deficìtario; Fluenza Semantíca e verbale: Punt. Corretto 2,54/14 P.E. 0
Deficitario./ Dal colloquio clinico e dalla somministrazione dei test emerge una grave compromissione delle abilità cognitive caratterizzata da apatia, anosognosia, deficit dell'attenzione e dell'orientamento, deficit della memoria anterograda e retrograda e deficit delle funzioni esececutive (pregrammazione, inibizione, aggiornamento, ecc).
Deficit del linguaggio caratterizzato da difficoltà di accesso lessicale (anomie), deficit visuospaziale (no closing-in).
Da quanto sopra risulta abbastanza evidente un quadro peggiorato rispetto a quello descritto dai documenti precedenti le operazioni peritali e rispetto al quadro visto alla
3 visita del CTU. A titolo di esempio, nettamente peggiorate appaiono le IADL (da 5/8 a
2/8). Ma sono soprattutto le notazioni cliniche a evidenziare l'aggravamento: disorìentata nel tempo e nello spazio, anosognosica, apatíca. apatia, anosognosia, deficit dell'attenzione e dell'orientamento, deficit della memoria anterograda e retrograda e deficit delle funzioni esecutive, deficit del linguaggio, anomie, deficit visuospaziale.
Colpisce la rapidità del deterioramento, apparentemente intervenuto nell'arco di pochi mesi, facendo pensare all'intervento di nuovi insulti a carico della componente vascolare.
Tenendo presente che alla visita del CTU già le condizioni della signora non Pt_1 apparivano affatto essere “normali per l'età”, bensì presentare rilevanti difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia fuori casa e alcuni degli aspetti più impegnativi della gestione del mondo intorno, e di se stessa in casa, e che tali difficoltà risultavano a un livello definibile “borderline”, anche se all'epoca a parere del CTU non integravano né la condizione di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né quella di abbisognare di un'assistenza continua, si può affermare che il peggioramento documentato dal certificato del Centro Disturbi Cognitivi del
08.11.23 travalica il confine «borderline», e oggi integra il bisogno di un'assistenza continua non essendo più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita.
Per quanto riguarda la decorrenza, data la rapidità del peggioramento delle condizioni della signora e la presumibile origine vascolare del peggioramento (quindi, come Pt_1
accennato, a intervento discontinuo e non precisamente databile nel suo concreto accadere neanche probabilisticamente) l'opzione medico-legale più prudente e sicura è di datarla dall'epoca del Certificato del 08.11.23”.
9. Le conclusioni raggiunte dal CTU, non smentite da evidenze di senso contrario, meritano di essere condivise dal giudicante, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, tenuto conto delle più recenti certificazioni attestanti lo stato sanitario della ricorrente. Ciò anche con riferimento alla decorrenza del suddetto stato individuata dal consulente, essendo la stessa stata motivata e ancorata alle evidenze documentali.
10. Pertanto, va riconosciuto che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie previste per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'8.11.2023.
4 11. Per quanto concerne le spese di lite, atteso che la decorrenza riconosciuta dal CTU è successiva alla proposizione della domanda amministrativa e alla prima fase del giudizio, appare equo disporne una compensazione integrale.
12. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto nella precedente fase, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80, con decorrenza dall'8.11.2023;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 26/09/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
5