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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 13293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13293 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di NZ nel procedimento a carico di: BR FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'assise d'appello di CatanzEil o Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, IC Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13293 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 29/01/2025 1.Con la sentenza impugnata, del 27/07/2024, la Corte di assise di appello di NZ, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza della Corti a di assise di Cosenza del 26 maggio 2011, ha assolto l'imputato dal delitto di omicidio in danno di RO SE, commesso in Cassano allo Ionio il 15 luglio :L599, contestatogli con il ruolo di mandante. L'imputato era stato condannato, in primo grado, alla pena dell'ergas:olo con isolamento diurno per vari omicidi, compreso quello in danno di Ry neo SE ( di cui al capo 10), oltre per connessi reati in materia di armi, sulla tase delle dichiarazioni dei collaboratori CO AG, AN Di DI e Gaia1:3no CO, ritenute attendibili e convergenti. 1.1.Questa Corte, con sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015, annullava con rinvio la sentenza della Corte di assise di appello di NZ che zweva confermato la sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza di ragionevoli dubbi in ordine all' attendibilità delle dichiarazioni rese dai suddetti collabontori Di DI e AG. Veniva, in particolare, sottolineato il fatto che la stessa Corte di primo grado aveva dato atto di un "accordo" intervenuto tra i suddetti collaboralori, coevo allo sviluppo delle vicende processuali, e che i medesimi avevano amriesso di avere avuto una prolungata frequentazione nell'anno 2006, in occasione cella quale avevano concertato le dichiarazioni da rendere, nella loro nuova vesil: a di collaboratori, al fine di alleggerire la propria posizione, in danno dell'Abbru2z2se, facendo seguire a tali accordi anche la dazione di somme di denaro. La sentenza rescindente ricordava che, anche in altra precedente senteni!.a ( n. 35073/2010), resa in ambito di altro procedimento penale, questa Corte wiieva «stigmatizzato il tasso di inquinamento inusuale» delle dichiarazioni rese dai collaboratori Di DI e AG e che le stesse non potessero valere quale «riscontro reciproco»in quanto frutto di condotte collaborative "geneticamenti." di dubbia attendibilità. In conclusione, riteneva la motivazione inficiata «da una inadeguata e contraddittoria valutazione in punto di attendibilità delle accuse dei collaboranti» e la sentenza impugnata veniva annullata sul rilievo che «quanc:o si ha motivo di ritenere o addirittura si accerta che un determinato dichiararti! ha organizzato la sua decisione di divenire collaboratore alla luce della conoszc.nza acquisita di dichiarazioni accusatorie di altri soggetti, concordando, da un lato, con costoro la individuazione dei fatti da somministrare all'Autorità giudizioria, tentando, dall'altro,di accattivarsi la benevolenza degli inquirenti con il soddisFare vere o presunte aspettitive sul nome dei colpevoli, quello che davvero si ingone è non soltanto un'accurata verifica esterna delle dichiarazioni, ma anchi! la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e, assieme, il 2 massimo scrupolo nella sicura confutazione delle obiezioni difensive sulla ter uta del racconto, nei suoi singoli passaggi e quindi nel suo complesso» ( pag.38 1.2.In sede di giudizio di rinvio, la Corte di Assise di appello di Catanzard, zon sentenza del 4.11.2015, confermava il giudizio di colpevolezza, per il reit: di omicidio, sia pure su un percorso motivazionale diverso, fondandolo sulle dichiarazioni del collaboratore AS CI, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni de relato rese dal collaboratore AN VI, dichiarando prescritti i reati satellite, in materia di armi. 1.3. Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione penale, n. 38099/16 del 21.6.2016, censurava il ragionamento seguito dal giudice di rinvio evidenziaido che le dichiarazioni del collaboratore CI presentavano un profilo controverso di attendibilità per la diversa ricostruzione resa dal collaboratore. in ordine alla sua stessa partecipazione al delitto avendo in momenti diversi riferito «di essersi allontanato prima dell'esecuzione ovvero essere stato presente alla stessa»(pag.14); inoltre, le dichiarazioni del collaboratore VI «che nulla ebbe a riferire circa la dinamica concreta di svolgimento dell'episodio crimincso» erano ritenute inadeguate «a superare il momento critico afferente la credibilità intrinseca del narrato del CI sull'episodio de quo»( pag.15) in q nto prive di specificità circa «il ruolo dell'BR nell'orgnaizzazione dell'azione illecita, effettivamente posta in essere e che portò all'omicidio». La senteriz3 di annullamento riteneva la motivazione « incompleta poiché non utilizza, con le cautele indicate, tutto il materiale probatorio acquisito», ricordanc o la sollecitazione della prima sentenza rescindente a «rielaborare al riguard D il complessivo materiale probatorio acquisito in causa». Annullava, pertanto, pe • un « nuovo ed adeguato esame dell'intera questione afferente la posizione dell'BR in relazione all'omicidio RO», con assorbimento di tutte le ulteriori critiche sviluppate (pag.15). 1.4.Con sentenza del 18 luglio 2018, la Corte di assise di appelli) di NZ confermava la sentenza di primo grado e, ritenendo la continuazione con altro reato, per il quale l'imputato aveva riportato, con separata sentenza, condanna irrevocabile alla pena dell'ergastolo, rideterminava la pena irrogE)ilagli in dieci mesi di isolamento diurno. La Corte di rinvio fondava la conferma del giudizio di condanna ulle dichiarazioni rese dal collaboratore CI, ritenute riscontrate calle dichiarazioni del collaboratore CO AG. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore CI rilevava che la contraddizione interna dovesse es!;ere limitata ad un periodo iniziale della collaborazione e considerava veritiera la versione narrativa resa nel procedimento odierno. Quanto alle dichiarazioni rese da CO AG considerava: attendibili le prime dichiarazioni, rese fino al 3 2005, con le quali il dichiarante aveva indicato l'BR come mandi: nte dell'omicidio RO, ricavabili in modo specifico dal verbale illustrati di collaborazione e dal verbale di dichiarazioni rese nel dibattimento di altro procedimento penale (cd. "Lauro"); inattendibili le dichiarazioni successive, reHe a seguito dell'accordo con il Di DI di rendere false dichiarazioni accusatone nei confronti dell'imputato, in merito a fatti non commessi. 1.5.Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione penale, n. 16212 del 16/01/2020, accoglieva le doglianze della difesa in ordine all'utilizzazione dei verbali di prove acquisiti nell'ambito del diverso procedimento cd. «Laura> che non aveva annoverato il ricorrente, fra i propri imputati, in quanto in conti-i 'sto con la previsione di cui all'art 238 cod.proc.pen., e stante la mancanza di consenso alla loro utilizzazione;
censurava, inoltre, l'acquisizione e l'utilizzo, quale folita di prova, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, relatkri: al medesimo CO AG, in quanto non previsti dalla disciplina proces5;uale. Disponeva, pertanto, l'annullamento della suddetta sentenza, con rinvio alla medesima Corte di Assise di appello in diversa composizione, per rinnovan: «il giudizio di attendibilità di CO AG senza tenere conto degli atti illegittimamente acquisiti ed in ossequio alle indicazioni espresse dalla Col. a di cassazione con la sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015, ferma rest3iido, ovviamente, la facoltà di adottare, ove ritenuto, ulteriori iniziative istrutter e»( pag.11) e con assorbimento delle ulteriori doglianze articolate in ricorso. 1.6.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Catanzar), a seguito di rinnovazione dell"istruzione probatoria, consistita nell'esame del nuovo collaboratore di giustizia AC IC e nell'acquisizione delle dichiarazioni rese da AG CO nell'ambito del presente e di altro procedimento, in quantc i . elle more deceduto, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto sulla scorta di un riesame di tutti gli elementi probatori acquisiti. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di NZ. 2.1.Con unico motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motiva ?lime, sotto il profilo della mancanza ed illogicità della stessa, denunciando la violaz one dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. per avere il giudice di rinvio valutato singolarmente i singoli elementi proba tori, omettendone un esame globale. Deduce ( punto 3.1.) che la Corte di rinvio avrebbe analizzato partitamente solo alcune evenienze processuali disattencli: ndo le linee tracciate dalla sentenza di annullamento di questa Corte, del 16.10.21)20, che avrebbe solo richiesto di rivalutare la credibilità delle dichiarazioni di CD! imo AG nel rispetto delle regole del contraddittorio, in tal modo travol ,m; ndo quattro condanne. La precedente Corte di rinvio, con la sentenza del 18.7.21)18, 4 aveva rivalutato le dichiarazioni dei collaboratori AG e CI :ale percorso aveva avuto riconosciuta una propria coerenza;
la Corte di Cassazi Dne aveva disposto l'annullamento di tale sentenza in modo da consentire una reo are acquisizione dei verbali e delle dichiarazioni dello AG. La sen:enza impugnata, tuttavia, non aveva tenuto conto di tali indicazioni ed aveva espresso un sintetico giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del medesimo Scag 11:' ne, omettendo di considerare alcuni dati certi ed in particolare: che AG era stato esecutore materiale dell'omicidio; che aveva avuto come complice lo stesso CI;
che quest'utimo era intraneus al clan dell'BR; che l'omici Jio, infine, era avvenuto nell'ambito di contrasti fra due gruppi criminali mafiosi, Jno dei quali riconducibile all'BR. La Corte di rinvio aveva l'obbligo di dec me ere tenendo conto di tutte le precedenti decisioni di legittimità, anche di quei segin enti motivazionali rispetto ai quali era intervenuto un "giudicato interno", in particolare, rispetto alle dichiarazioni del collaboratore CI, a seguito di rivalutazi Dne effettuata dalla Corte di Assise di appello, con sentenza del 18.7.2018. Sotto altro profilo ( al punto 3.2.), il ricorso censura la decisione della (l'Arte di rinvio di ritenere inattendibile il narrato dello AG, sostenendo che la sua dichiarazione non avrebbe trovato riscontro neppure nelle dichiarazion del collaboratore Di DI, procedendo ad una valutazione separata e rigida della sua credibilità, prescindendo da ogni verifica esterna. Analoghe carenze ( punto 3.3.) sarebbero ravvisabili rispetto alla valutazione delle dichiarazioni del collaborai ore CI, non essendosi considerato che le apparenti contraddizioni 1:!rano state superate attraverso una diretta e rinnovata escussione del collaboratore. Inoltre, la Corte di rinvio non aveva considerato che: AG non conosceva e non aveva rapporti con CI, al punto da confonderne il nome;
il contributo del CI era già stato ritenuto credibile e coerente con sentenza del 18.7.2018, non travolta dal successivo giudizio di annullamento ma anzi di fatto confermata;
si era limitata ad una mera elencazione di alcuni singoli indizi senza procedere ad una valutazione di carattere unitario. Deduce, infine, ( punto 4) che anche la valutazione espressa rispetto alle dichiarazioni del collaboratore AC IC, sentito nel corso del giudizio di rinvio, sarebbe disallineata rispetto ai dati informativi assunti in atti: riporta stralci celle dichiarazioni, sostenendo la contraddittorietà della motivazione fornita sul pu di cui non comprenderebbe il senso. 3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiede vlo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 Il ricorso è inammissibile. 1. Va ricordato, come necessaria premessa metodologica, che la senten za impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto dalla Prima Sezione pel: le di questa Corte, con sentenza n. 16212 del 16/01/2020, e dopo due precedenti sentenze di annullamento. Il dictum dell'ultima sentenza rescindente deve es:;ere ricostruito attraverso una lettura congiunta delle precedenti sentenzE di annullamento, dovendosi tenere conto di tutti i rilievi di volta in volta formulati, dipendenti dalla diversità dei percorsi motivazionali seguiti nei giudizi di ri -1). io svolti in successione. In particolare, non deve omettersi di considerare che anche l'ultima sentE n za rescindente di questa Corte ha fondato le ragioni di annullamento proprio $L la necessità di un riesame complessivo del compendio probatorio sollecitando lin ulteriore «giudizio di attendibilità di CO AG», non mancandc , di sottolineare la necessità di tenere conto delle «indicazioni espresse dalla Corte. di cassazione con la sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015». Il mandato dato dalla Corte di Cassazione attraverso l'ultima sentE n za rescindente è stato, pertanto, correttamente individuato dalla senten za impugnata sulla base di una lettura coordinata anche delle precedenti senten ze di questa Corte che hanno scandito le tappe processuali della vicenda in esarie e che hanno , altresì, sottolineato la necessità di un percorso motivazionale b: le da rendere conto dell'intero compendio probatorio acquisito. 1.1.11 giudice di rinvio si è fatto carico di riesaminare il complessivo mateit: le probatorio, integrandolo con l'esame di altro nuovo collaboratore, ed ha conc U 30 che, anche con le ulteriori acquisizioni, non risultano superati i rilievi critici l;
ià messi in luce dalla prima sentenza rescindente, pervenendo alla conclusione c e la insussistenza di elementi certi per confermare il giudizio di penale responsat ittà dell'imputato anche per il fatto omicidiario in esame. La sentenza impugnala, dopo avere ripercorso le tappe dell'articolato iter del procedimento, snodato attraverso tre giudizi di rinvio, ha fondato il giudizio assolutorio sulla base di lin esame di tutte le evidenze probatorie acquisite nel corso dei giu zi, esclusivamente rappresentate da fonti dichiarative di natura collaboratk , a, procedendo ad una nuova valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrins;
e:a delle medesime. Dalla lettura della sentenza emerge la centralità del giudizio di inattendibi tà espresso sulle dichiarazioni di AG CO - il quale aveva riferito di avere ricevuto mandato di uccidere RO SE dall'odierno ricorrente, nell'ambito di un contrasto fra cosche rivali, e di avere dato esecuzione al mandato congiuntamente a AS CI venendo infine recuperato, do )c) 6 l'esecuzione dell'agguato, da ET O- in quanto affette da un genetico» in relazione ad una pregressa intesa con AN Di DI rer «aggiustare» le dichiarazioni di entrambi in danno del ricorrente, considerata la mancanza di coerenza nel percorso collaborativo del medesimo dichiarante. La Corte di rinvio considerata la «debolezza» delle dichiarazioni dello AG la sottolineato la necessità di riscontri certi in altre fonti "estranee alla macchinazione", al di fuori di ogni possibile rischio di inquinamento probator o. Sulla base di tale premessa ha ritenuto non attendibile intrinsecamente, e n m idonea evidentemente a costituire riscontro, la dichiarazione rese dal collaboratore AN Di DI, di avere saputo dallo AG del mandato El lui dato dall'imputato per uccidere RO;
ha ritenuto, in particolare, non credibile la circostanza riferita da Di DI di essere venuto a conoscenza dell'omicidio solo dopo la sua esecuzione, considerato che lo AG era un "suo" uomo, corie pure il CO, intervenuto, secondo la ricostruzione del collaboratore Scagli:ce, per supporto logistico dopo l'esecuzione dell'omicidio. Ha ritenuto, inoltre, non suscettibili di costituire riscontro le dichiarazioni rese dal collaboratore CO ET, della consorteria del medesimo Di Diel::0, il quale aveva riferito di avere saputo da AG le modalità dell'omicidio, in quanto generiche e non in modo specifico attinenti al presunto man , :k to omicidiario attribuito all'imputato. Prive di efficacia confermativa sono state ritenute anche le dichiarazioni rese dal collaboratore AN VI - il quale aveva riferito che, dopc momento iniziale in cui gli era stato chiesto di organizzare un attentato ai dai ini del RO, era stato tuttavia estromesso, avendo solo successivamente sapi. to che il mandato era stato dato dall'odierno imputato - in quanto ritenute generiche e prive di ogni indicazione sulla serietà della fonte da cui aveva appreso tale notizia. Analoga valutazione è stata espressa in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore CI - il quale aveva riferito di avere partecipato ad una riunione, insieme al ricorrente e altri, in cui era stato deciso di uccidere il Rornoo, aggiungendo che l'omicidio era stato deciso in "due o tre riunioni"- in quarto il dato dell'esistenza di varie riunioni, per deliberare sull'uccisione del RO, non era stato riferito da altra fonte, neppure dallo AG;
inoltre, nessuncl dei collaboratori escussi aveva indicato la presenza del CI al momnto dell'esecuzione dell'omicidio. In aggiunta, peraltro, la Corte territoriale ha richiamato la grave contraddizione interna alle dichiarazioni del PE n te, relativa alle modalità esecutive del delitto, già oggetto di censura da pari:e di questa stessa Corte nell'ambito di una delle precedenti decisioni di annullamento, in relazione al fatto di avere il medesimo, nel verbale illustrativo della !::ua 7 collaborazione escluso di avere visto lo AG sparare e di essere andato a, salvo correggersi, in occasione di un successivo esame nel corso di zillso procedimento, dichiarando, invece, di essere rimasto sul posto e di avere gettato le armi in un cassonetto, insieme allo AG. Infine, i giudici di rinvio hanno valutato le dichiarazioni rese cal collaboratore IC AC, sentito in sede di giudizio di rinvio, considerandc) le stesse inidonee a supportare un giudizio di condanna, pur valutate unitariamente alle altre fonti di prova, in quanto frutto di un patrimonio cognitivo indiretto, «carpito», per stessa ammissione del collaboratore, senza alcun possibilità di effettuare domande dirette, oltre che privo di connotati di specificità. 2.Una volta richiamati i punti salienti del percorso logico motivazio le seguito dalla sentenza rescissoria impugnata, deve escludersi che la stessa ! ia incorsa in violazione dell'art. 627 cod.proc.pen., come sostanzialmente denunciato dal Pubblico Ministero ricorrente. Non è dato ravvisare nella pronuncia impugnata alcuna violazione del giudicato interno rispetto alle dichiarazioni del collaboratore CI, la cui attendibilità è ritenuta dall'impugnante "cristallizzata". La doglianza non tie.ne conto del tenore complessivo delle indicazioni progressive date da questa Certe attraverso le precedenti sentenze rescindenti e prescinde dal considerare chE , pur essendo ammesso anche nel giudizio penale- sensibile, come quello civile, 3110 sviluppo dinamico del rapporto processuale- una formazione non simultanea, Densì progressiva del giudicato, ciò accade, tuttavia, rispetto a questioni decise o non dedotte aventi autonomia giuridico-concettuale ovvero rispetto alle statulz oni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decis;
igne completa su un capo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; v. anche Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 e SE:2 U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). È da escludere, invece, una formazione progressiva del giudicato risDutto a momenti logici del decisum o ad elementi fattuali non decisivi nell'economia dalla vicenda sostanziale oggetto di giudizio. Sicché, gli elementi di fatto e le relallve valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti Dr il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio e dei vizi denunciati in sede di legittimità e non già ,:cme riferimenti fattuali che si impongano, con effetto vincolante, ai fini della deci AG a lui demandata (Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997, Rv. 209692). È indiscusso il principio secondo cui i poteri del giudice del rinvio snno diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazion2 od erronea applicazione della legge penale ovvero per mancanza o manifesta :ità della motivazione. 8 Nella prima ipotesi, infatti, resta ferma ed intangibile la valutazione dei l'atti come accertati dal provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022,Rv. 283440-01). In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto, sicché egli non è vincolato all'e me dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla Di 2na rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le padi ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla ba3e di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023,dep. 2024, Rv. 285801 - 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389 - 01). Il giudice di rinvio resta libero, dunque, di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sed , ?. di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata;
tuttavia, è pur sempre vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti ci alla Suprema Corte (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 - 01; Sez. 3 n. 34794 del 19/05/2017,Rv. 271345-01; Sez. n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760 - 01;Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254830 -- Dl;
Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738 - 01;Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232019; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Rv. 228913; Se2: 4, n. 43720 del 14/10/2003, Rv. 226418). Sotto tale ultimo, specifico, profilo è stato, peraltro, affermato che
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, IC Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13293 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 29/01/2025 1.Con la sentenza impugnata, del 27/07/2024, la Corte di assise di appello di NZ, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza della Corti a di assise di Cosenza del 26 maggio 2011, ha assolto l'imputato dal delitto di omicidio in danno di RO SE, commesso in Cassano allo Ionio il 15 luglio :L599, contestatogli con il ruolo di mandante. L'imputato era stato condannato, in primo grado, alla pena dell'ergas:olo con isolamento diurno per vari omicidi, compreso quello in danno di Ry neo SE ( di cui al capo 10), oltre per connessi reati in materia di armi, sulla tase delle dichiarazioni dei collaboratori CO AG, AN Di DI e Gaia1:3no CO, ritenute attendibili e convergenti. 1.1.Questa Corte, con sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015, annullava con rinvio la sentenza della Corte di assise di appello di NZ che zweva confermato la sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza di ragionevoli dubbi in ordine all' attendibilità delle dichiarazioni rese dai suddetti collabontori Di DI e AG. Veniva, in particolare, sottolineato il fatto che la stessa Corte di primo grado aveva dato atto di un "accordo" intervenuto tra i suddetti collaboralori, coevo allo sviluppo delle vicende processuali, e che i medesimi avevano amriesso di avere avuto una prolungata frequentazione nell'anno 2006, in occasione cella quale avevano concertato le dichiarazioni da rendere, nella loro nuova vesil: a di collaboratori, al fine di alleggerire la propria posizione, in danno dell'Abbru2z2se, facendo seguire a tali accordi anche la dazione di somme di denaro. La sentenza rescindente ricordava che, anche in altra precedente senteni!.a ( n. 35073/2010), resa in ambito di altro procedimento penale, questa Corte wiieva «stigmatizzato il tasso di inquinamento inusuale» delle dichiarazioni rese dai collaboratori Di DI e AG e che le stesse non potessero valere quale «riscontro reciproco»in quanto frutto di condotte collaborative "geneticamenti." di dubbia attendibilità. In conclusione, riteneva la motivazione inficiata «da una inadeguata e contraddittoria valutazione in punto di attendibilità delle accuse dei collaboranti» e la sentenza impugnata veniva annullata sul rilievo che «quanc:o si ha motivo di ritenere o addirittura si accerta che un determinato dichiararti! ha organizzato la sua decisione di divenire collaboratore alla luce della conoszc.nza acquisita di dichiarazioni accusatorie di altri soggetti, concordando, da un lato, con costoro la individuazione dei fatti da somministrare all'Autorità giudizioria, tentando, dall'altro,di accattivarsi la benevolenza degli inquirenti con il soddisFare vere o presunte aspettitive sul nome dei colpevoli, quello che davvero si ingone è non soltanto un'accurata verifica esterna delle dichiarazioni, ma anchi! la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e, assieme, il 2 massimo scrupolo nella sicura confutazione delle obiezioni difensive sulla ter uta del racconto, nei suoi singoli passaggi e quindi nel suo complesso» ( pag.38 1.2.In sede di giudizio di rinvio, la Corte di Assise di appello di Catanzard, zon sentenza del 4.11.2015, confermava il giudizio di colpevolezza, per il reit: di omicidio, sia pure su un percorso motivazionale diverso, fondandolo sulle dichiarazioni del collaboratore AS CI, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni de relato rese dal collaboratore AN VI, dichiarando prescritti i reati satellite, in materia di armi. 1.3. Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione penale, n. 38099/16 del 21.6.2016, censurava il ragionamento seguito dal giudice di rinvio evidenziaido che le dichiarazioni del collaboratore CI presentavano un profilo controverso di attendibilità per la diversa ricostruzione resa dal collaboratore. in ordine alla sua stessa partecipazione al delitto avendo in momenti diversi riferito «di essersi allontanato prima dell'esecuzione ovvero essere stato presente alla stessa»(pag.14); inoltre, le dichiarazioni del collaboratore VI «che nulla ebbe a riferire circa la dinamica concreta di svolgimento dell'episodio crimincso» erano ritenute inadeguate «a superare il momento critico afferente la credibilità intrinseca del narrato del CI sull'episodio de quo»( pag.15) in q nto prive di specificità circa «il ruolo dell'BR nell'orgnaizzazione dell'azione illecita, effettivamente posta in essere e che portò all'omicidio». La senteriz3 di annullamento riteneva la motivazione « incompleta poiché non utilizza, con le cautele indicate, tutto il materiale probatorio acquisito», ricordanc o la sollecitazione della prima sentenza rescindente a «rielaborare al riguard D il complessivo materiale probatorio acquisito in causa». Annullava, pertanto, pe • un « nuovo ed adeguato esame dell'intera questione afferente la posizione dell'BR in relazione all'omicidio RO», con assorbimento di tutte le ulteriori critiche sviluppate (pag.15). 1.4.Con sentenza del 18 luglio 2018, la Corte di assise di appelli) di NZ confermava la sentenza di primo grado e, ritenendo la continuazione con altro reato, per il quale l'imputato aveva riportato, con separata sentenza, condanna irrevocabile alla pena dell'ergastolo, rideterminava la pena irrogE)ilagli in dieci mesi di isolamento diurno. La Corte di rinvio fondava la conferma del giudizio di condanna ulle dichiarazioni rese dal collaboratore CI, ritenute riscontrate calle dichiarazioni del collaboratore CO AG. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore CI rilevava che la contraddizione interna dovesse es!;ere limitata ad un periodo iniziale della collaborazione e considerava veritiera la versione narrativa resa nel procedimento odierno. Quanto alle dichiarazioni rese da CO AG considerava: attendibili le prime dichiarazioni, rese fino al 3 2005, con le quali il dichiarante aveva indicato l'BR come mandi: nte dell'omicidio RO, ricavabili in modo specifico dal verbale illustrati di collaborazione e dal verbale di dichiarazioni rese nel dibattimento di altro procedimento penale (cd. "Lauro"); inattendibili le dichiarazioni successive, reHe a seguito dell'accordo con il Di DI di rendere false dichiarazioni accusatone nei confronti dell'imputato, in merito a fatti non commessi. 1.5.Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione penale, n. 16212 del 16/01/2020, accoglieva le doglianze della difesa in ordine all'utilizzazione dei verbali di prove acquisiti nell'ambito del diverso procedimento cd. «Laura> che non aveva annoverato il ricorrente, fra i propri imputati, in quanto in conti-i 'sto con la previsione di cui all'art 238 cod.proc.pen., e stante la mancanza di consenso alla loro utilizzazione;
censurava, inoltre, l'acquisizione e l'utilizzo, quale folita di prova, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, relatkri: al medesimo CO AG, in quanto non previsti dalla disciplina proces5;uale. Disponeva, pertanto, l'annullamento della suddetta sentenza, con rinvio alla medesima Corte di Assise di appello in diversa composizione, per rinnovan: «il giudizio di attendibilità di CO AG senza tenere conto degli atti illegittimamente acquisiti ed in ossequio alle indicazioni espresse dalla Col. a di cassazione con la sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015, ferma rest3iido, ovviamente, la facoltà di adottare, ove ritenuto, ulteriori iniziative istrutter e»( pag.11) e con assorbimento delle ulteriori doglianze articolate in ricorso. 1.6.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Catanzar), a seguito di rinnovazione dell"istruzione probatoria, consistita nell'esame del nuovo collaboratore di giustizia AC IC e nell'acquisizione delle dichiarazioni rese da AG CO nell'ambito del presente e di altro procedimento, in quantc i . elle more deceduto, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto sulla scorta di un riesame di tutti gli elementi probatori acquisiti. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di NZ. 2.1.Con unico motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motiva ?lime, sotto il profilo della mancanza ed illogicità della stessa, denunciando la violaz one dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. per avere il giudice di rinvio valutato singolarmente i singoli elementi proba tori, omettendone un esame globale. Deduce ( punto 3.1.) che la Corte di rinvio avrebbe analizzato partitamente solo alcune evenienze processuali disattencli: ndo le linee tracciate dalla sentenza di annullamento di questa Corte, del 16.10.21)20, che avrebbe solo richiesto di rivalutare la credibilità delle dichiarazioni di CD! imo AG nel rispetto delle regole del contraddittorio, in tal modo travol ,m; ndo quattro condanne. La precedente Corte di rinvio, con la sentenza del 18.7.21)18, 4 aveva rivalutato le dichiarazioni dei collaboratori AG e CI :ale percorso aveva avuto riconosciuta una propria coerenza;
la Corte di Cassazi Dne aveva disposto l'annullamento di tale sentenza in modo da consentire una reo are acquisizione dei verbali e delle dichiarazioni dello AG. La sen:enza impugnata, tuttavia, non aveva tenuto conto di tali indicazioni ed aveva espresso un sintetico giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del medesimo Scag 11:' ne, omettendo di considerare alcuni dati certi ed in particolare: che AG era stato esecutore materiale dell'omicidio; che aveva avuto come complice lo stesso CI;
che quest'utimo era intraneus al clan dell'BR; che l'omici Jio, infine, era avvenuto nell'ambito di contrasti fra due gruppi criminali mafiosi, Jno dei quali riconducibile all'BR. La Corte di rinvio aveva l'obbligo di dec me ere tenendo conto di tutte le precedenti decisioni di legittimità, anche di quei segin enti motivazionali rispetto ai quali era intervenuto un "giudicato interno", in particolare, rispetto alle dichiarazioni del collaboratore CI, a seguito di rivalutazi Dne effettuata dalla Corte di Assise di appello, con sentenza del 18.7.2018. Sotto altro profilo ( al punto 3.2.), il ricorso censura la decisione della (l'Arte di rinvio di ritenere inattendibile il narrato dello AG, sostenendo che la sua dichiarazione non avrebbe trovato riscontro neppure nelle dichiarazion del collaboratore Di DI, procedendo ad una valutazione separata e rigida della sua credibilità, prescindendo da ogni verifica esterna. Analoghe carenze ( punto 3.3.) sarebbero ravvisabili rispetto alla valutazione delle dichiarazioni del collaborai ore CI, non essendosi considerato che le apparenti contraddizioni 1:!rano state superate attraverso una diretta e rinnovata escussione del collaboratore. Inoltre, la Corte di rinvio non aveva considerato che: AG non conosceva e non aveva rapporti con CI, al punto da confonderne il nome;
il contributo del CI era già stato ritenuto credibile e coerente con sentenza del 18.7.2018, non travolta dal successivo giudizio di annullamento ma anzi di fatto confermata;
si era limitata ad una mera elencazione di alcuni singoli indizi senza procedere ad una valutazione di carattere unitario. Deduce, infine, ( punto 4) che anche la valutazione espressa rispetto alle dichiarazioni del collaboratore AC IC, sentito nel corso del giudizio di rinvio, sarebbe disallineata rispetto ai dati informativi assunti in atti: riporta stralci celle dichiarazioni, sostenendo la contraddittorietà della motivazione fornita sul pu di cui non comprenderebbe il senso. 3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiede vlo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 Il ricorso è inammissibile. 1. Va ricordato, come necessaria premessa metodologica, che la senten za impugnata è stata emessa a seguito di rinvio disposto dalla Prima Sezione pel: le di questa Corte, con sentenza n. 16212 del 16/01/2020, e dopo due precedenti sentenze di annullamento. Il dictum dell'ultima sentenza rescindente deve es:;ere ricostruito attraverso una lettura congiunta delle precedenti sentenzE di annullamento, dovendosi tenere conto di tutti i rilievi di volta in volta formulati, dipendenti dalla diversità dei percorsi motivazionali seguiti nei giudizi di ri -1). io svolti in successione. In particolare, non deve omettersi di considerare che anche l'ultima sentE n za rescindente di questa Corte ha fondato le ragioni di annullamento proprio $L la necessità di un riesame complessivo del compendio probatorio sollecitando lin ulteriore «giudizio di attendibilità di CO AG», non mancandc , di sottolineare la necessità di tenere conto delle «indicazioni espresse dalla Corte. di cassazione con la sentenza n. 36276 del 17 aprile 2015». Il mandato dato dalla Corte di Cassazione attraverso l'ultima sentE n za rescindente è stato, pertanto, correttamente individuato dalla senten za impugnata sulla base di una lettura coordinata anche delle precedenti senten ze di questa Corte che hanno scandito le tappe processuali della vicenda in esarie e che hanno , altresì, sottolineato la necessità di un percorso motivazionale b: le da rendere conto dell'intero compendio probatorio acquisito. 1.1.11 giudice di rinvio si è fatto carico di riesaminare il complessivo mateit: le probatorio, integrandolo con l'esame di altro nuovo collaboratore, ed ha conc U 30 che, anche con le ulteriori acquisizioni, non risultano superati i rilievi critici l;
ià messi in luce dalla prima sentenza rescindente, pervenendo alla conclusione c e la insussistenza di elementi certi per confermare il giudizio di penale responsat ittà dell'imputato anche per il fatto omicidiario in esame. La sentenza impugnala, dopo avere ripercorso le tappe dell'articolato iter del procedimento, snodato attraverso tre giudizi di rinvio, ha fondato il giudizio assolutorio sulla base di lin esame di tutte le evidenze probatorie acquisite nel corso dei giu zi, esclusivamente rappresentate da fonti dichiarative di natura collaboratk , a, procedendo ad una nuova valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrins;
e:a delle medesime. Dalla lettura della sentenza emerge la centralità del giudizio di inattendibi tà espresso sulle dichiarazioni di AG CO - il quale aveva riferito di avere ricevuto mandato di uccidere RO SE dall'odierno ricorrente, nell'ambito di un contrasto fra cosche rivali, e di avere dato esecuzione al mandato congiuntamente a AS CI venendo infine recuperato, do )c) 6 l'esecuzione dell'agguato, da ET O- in quanto affette da un genetico» in relazione ad una pregressa intesa con AN Di DI rer «aggiustare» le dichiarazioni di entrambi in danno del ricorrente, considerata la mancanza di coerenza nel percorso collaborativo del medesimo dichiarante. La Corte di rinvio considerata la «debolezza» delle dichiarazioni dello AG la sottolineato la necessità di riscontri certi in altre fonti "estranee alla macchinazione", al di fuori di ogni possibile rischio di inquinamento probator o. Sulla base di tale premessa ha ritenuto non attendibile intrinsecamente, e n m idonea evidentemente a costituire riscontro, la dichiarazione rese dal collaboratore AN Di DI, di avere saputo dallo AG del mandato El lui dato dall'imputato per uccidere RO;
ha ritenuto, in particolare, non credibile la circostanza riferita da Di DI di essere venuto a conoscenza dell'omicidio solo dopo la sua esecuzione, considerato che lo AG era un "suo" uomo, corie pure il CO, intervenuto, secondo la ricostruzione del collaboratore Scagli:ce, per supporto logistico dopo l'esecuzione dell'omicidio. Ha ritenuto, inoltre, non suscettibili di costituire riscontro le dichiarazioni rese dal collaboratore CO ET, della consorteria del medesimo Di Diel::0, il quale aveva riferito di avere saputo da AG le modalità dell'omicidio, in quanto generiche e non in modo specifico attinenti al presunto man , :k to omicidiario attribuito all'imputato. Prive di efficacia confermativa sono state ritenute anche le dichiarazioni rese dal collaboratore AN VI - il quale aveva riferito che, dopc momento iniziale in cui gli era stato chiesto di organizzare un attentato ai dai ini del RO, era stato tuttavia estromesso, avendo solo successivamente sapi. to che il mandato era stato dato dall'odierno imputato - in quanto ritenute generiche e prive di ogni indicazione sulla serietà della fonte da cui aveva appreso tale notizia. Analoga valutazione è stata espressa in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore CI - il quale aveva riferito di avere partecipato ad una riunione, insieme al ricorrente e altri, in cui era stato deciso di uccidere il Rornoo, aggiungendo che l'omicidio era stato deciso in "due o tre riunioni"- in quarto il dato dell'esistenza di varie riunioni, per deliberare sull'uccisione del RO, non era stato riferito da altra fonte, neppure dallo AG;
inoltre, nessuncl dei collaboratori escussi aveva indicato la presenza del CI al momnto dell'esecuzione dell'omicidio. In aggiunta, peraltro, la Corte territoriale ha richiamato la grave contraddizione interna alle dichiarazioni del PE n te, relativa alle modalità esecutive del delitto, già oggetto di censura da pari:e di questa stessa Corte nell'ambito di una delle precedenti decisioni di annullamento, in relazione al fatto di avere il medesimo, nel verbale illustrativo della !::ua 7 collaborazione escluso di avere visto lo AG sparare e di essere andato a, salvo correggersi, in occasione di un successivo esame nel corso di zillso procedimento, dichiarando, invece, di essere rimasto sul posto e di avere gettato le armi in un cassonetto, insieme allo AG. Infine, i giudici di rinvio hanno valutato le dichiarazioni rese cal collaboratore IC AC, sentito in sede di giudizio di rinvio, considerandc) le stesse inidonee a supportare un giudizio di condanna, pur valutate unitariamente alle altre fonti di prova, in quanto frutto di un patrimonio cognitivo indiretto, «carpito», per stessa ammissione del collaboratore, senza alcun possibilità di effettuare domande dirette, oltre che privo di connotati di specificità. 2.Una volta richiamati i punti salienti del percorso logico motivazio le seguito dalla sentenza rescissoria impugnata, deve escludersi che la stessa ! ia incorsa in violazione dell'art. 627 cod.proc.pen., come sostanzialmente denunciato dal Pubblico Ministero ricorrente. Non è dato ravvisare nella pronuncia impugnata alcuna violazione del giudicato interno rispetto alle dichiarazioni del collaboratore CI, la cui attendibilità è ritenuta dall'impugnante "cristallizzata". La doglianza non tie.ne conto del tenore complessivo delle indicazioni progressive date da questa Certe attraverso le precedenti sentenze rescindenti e prescinde dal considerare chE , pur essendo ammesso anche nel giudizio penale- sensibile, come quello civile, 3110 sviluppo dinamico del rapporto processuale- una formazione non simultanea, Densì progressiva del giudicato, ciò accade, tuttavia, rispetto a questioni decise o non dedotte aventi autonomia giuridico-concettuale ovvero rispetto alle statulz oni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decis;
igne completa su un capo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; v. anche Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 e SE:2 U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). È da escludere, invece, una formazione progressiva del giudicato risDutto a momenti logici del decisum o ad elementi fattuali non decisivi nell'economia dalla vicenda sostanziale oggetto di giudizio. Sicché, gli elementi di fatto e le relallve valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti Dr il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio e dei vizi denunciati in sede di legittimità e non già ,:cme riferimenti fattuali che si impongano, con effetto vincolante, ai fini della deci AG a lui demandata (Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997, Rv. 209692). È indiscusso il principio secondo cui i poteri del giudice del rinvio snno diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazion2 od erronea applicazione della legge penale ovvero per mancanza o manifesta :ità della motivazione. 8 Nella prima ipotesi, infatti, resta ferma ed intangibile la valutazione dei l'atti come accertati dal provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022,Rv. 283440-01). In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto, sicché egli non è vincolato all'e me dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla Di 2na rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le padi ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla ba3e di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023,dep. 2024, Rv. 285801 - 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389 - 01). Il giudice di rinvio resta libero, dunque, di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sed , ?. di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata;
tuttavia, è pur sempre vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti ci alla Suprema Corte (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 - 01; Sez. 3 n. 34794 del 19/05/2017,Rv. 271345-01; Sez. n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760 - 01;Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254830 -- Dl;
Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Rv. 248738 - 01;Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232019; Sez. 1, n. 26274 del 06/05/2004, Rv. 228913; Se2: 4, n. 43720 del 14/10/2003, Rv. 226418). Sotto tale ultimo, specifico, profilo è stato, peraltro, affermato che