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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1446/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortora - Corso Guglielmo Grassi, Snc 87020 Tortora CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5252/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1990 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 (Cod. Fisc. P.Iva_1), con sede in Indirizzo_1 PO D'CO (NA), in si è opposto all'Avviso di Accertamento TASI Prot. 10157 – Provv. 1990 del 08/06/2021 relativo all'anno d'imposta 2016, emesso per l'importo complessivo di € 230,00 (ridotto ad € 184,00 in caso di adesione). Si è costituito il Comune .
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso.
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente riproponendo le questioni fondanti il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene la pretesa carenza di poteri deve ribadirsi che non esiste una norma dell'Ordinamento giuridico degli Enti Locali, né della relativa Contrattazione Collettiva Nazionale, che preveda l'obbligo della pubblicazione all'Albo dei Decreti Sindacali di nomina dei Funzionari di Elevata Qualificazione e/o dei titolari delle Posizioni Organizzative.
Non si pone un problema di decadenza del potere impositivo perché l'atto impugnato è stato emesso
08/06/2021 e “notificato” il 19/07/2021
nel pieno rispetto del termine quinquennale, sia con riferimento all'infedele denuncia (il cui termine spirava il 31 dicembre del quinto anno successivo (ossia il 2022) a quello (2017, in cui la dichiarazione
“infedele” è stata presentata, sebbene in base alla fictio iuris prevista dal legislatore ed al principio dell'ultrattività, come si ribadirà in seguito), sia con riferimento all'omesso versamento per l'anno 2016 il cui termine spirava il 31/12/2021.
Al riguardo, inoltre, circa il rilievo del ricorrente di non aver prodotto alcuna dichiarazione per l'anno d'imposta 2016, si è già fatto rilevare che:
- secondo l'articolo 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria), comma 12-ter del
(previgente) D.L. 201/2011, < dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta,utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta>>. In sostanza, quindi, il legislatore, in continuità con la normativa dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI (art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/1992) ha previsto per l'imposta in questione la fictio iuris consistente nella presunzione di presentazione, ogni anno, di una dichiarazione confermativa di quella dell'annualità precedente (< anni successivi>>), esonerandolo in tal modo dall'adempimento di un mero obbligo formale consistente nella conferma di quanto già dichiarato.
Analogamente all'omessa denuncia (che quindi si ripete ogni anno) la presentazione di una denuncia infedele non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine per la dichiarazione;
ne consegue che, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata sì presentata, ma in maniera infedele, in quanto, come nel caso di specie, diretta a denunciare un'esenzione non spettante, in relazione ad una determinata annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicché l'accertamento di una (o più) delle annualità successive può essere evitato solo con la presentazione di una denuncia valida e corretta, ai fini della annualità considerata.
Avendo il contribuente presentato per la prima volta nel corso del 2014 (come riportato nell'atto di ricorso) una dichiarazione infedele , tale dichiarazione si deve ritenere “ripetuta” anche nel 2017 per l'anno d'imposta 2016, con conseguente decadenza del relativo termine di accertamento entro il 31/12/2022.
D'altro canto, si aggiunge, lo stesso appellante afferma pagina 3 dell'atto di ricorso (oltre che, in sostanza, a pagina 7 dell'atto di appello) che << in seguito, non essendo intervenute variazioni che esigessero la presentazione di integrazioni alle pregresse dichiarazioni, l'obbligo dichiarativo rimaneva assolto e definito su quanto già presentato>>, ossia, in sostanza, per quanto sopra esposto, l'obbligo dichiarativo rimaneva assolto sulla base di una dichiarazione infedele, da ritenersi ripetuta anche per l'anno d'imposta 2016. Pag 8 di 21
Dunque, finché perdura l'inadempimento, omessa o infedele denuncia, il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità. Il fatto che vi sia per gli immobili posseduti un unico obbligo di presentare la dichiarazione, non comporta che anche la sanzione debba essere irrogata solo una volta. La sanzione va applicata per ogni singola annualità e può essere arrestata la catena delle violazioni con l'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge, ossia nel caso in esame, presentando una dichiarazione rettificativa che rimuova l'infedeltà di quella originaria che, quindi in mancanza, si “ripete” per ogni annualità successiva.(Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 2 dicembre 2016 n° 24713).
Quanto al preteso difetto di motivazione dell'atto impugnato si deve considerare che il Comune da conto delle ragioni della pretesa tanto da evere consentito un'articolata difesa al contribuente
L'appellante invoca l'applicazione dell'esenzione ex articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo
n. 504 del 1992 per la semplice “destinazione esclusiva” dell'immobile accertato ai “fini previdenziali”; tuttavia, come già ampiamente riportato nel giudizio di primo grado, la mera destinazione dell'unità ad attività previdenziale non può di certo ritenersi sufficiente per il riconoscimento dell'agevolazione de quo, essendo invece necessaria, secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
l'utilizzazione diretta, e la destinazione CONCRETA ED EFFETTIVA dell'immobile ad una delle attività tipizzate. Nella controversia in esame, non si contesta che la destinazione dell'immobile sia indicata da atti pubblici e trascrizioni ad effetti erga omnes, come sostanzialmente riportato dall'appellante, anche perché appare del tutto scontato che la costituzione di tale Fondo debba avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme e procedure di legge vigenti, ma, piuttosto, ciò che si contesta, è la mancata ricorrenza degli altri requisiti previsti dalla norma;
più precisamente, la norma (art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs.
504/1992) prevede l'esenzione esclusivamente per <
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, …….., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222>>.
Appare evidente, quindi, come già rappresentato in primo grado, che la disposizione appena riportata, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, esige in particolare che gli immobili siano destinati in maniera CONCRETA ED EFFETTIVA ad una delle attività tipizzate, svolte con modalità non commerciali (c.d. requisito oggettivo), e solo al realizzarsi di detta condizione può essere riconosciuto il diritto all'esenzione.
Quindi, requisito imprescindibile per beneficiare dell'esenzione dall'Ici/Imu e dalla TASI è l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il “possesso” e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
Ma vi è di più. Lo svolgimento dell'attività meritoria con modalità non commerciali che è onere del contribuente dimostrare, non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l'immobile è destinato, così come pretenderebbe parte avversa, occorrendo verificare che detta attività sia CONCRETAMENTE SVOLTA, e dovendosi, peraltro, dare prevalenza alla
SITUAZIONE DI FATTO (Cass. Ord. nn. 12592 del 10/05/2019, 7415 del 15/03/2015 e 4066 del
1202/2019; Cass. Ord. 3528 del 14/02/2018; Cass. sent. nn. 17272/2017, 22547/2012, 17516/2012;
Cass. sent. nn. 13966-13968 del 08/07/2016; Cass. sent. nn. 5062-5063-5064 del 13/03/2015; Cass. sent. n. 8649 del 29/04/2015; sent. n. 10092/2005, 1064/2005, 5485/2008).
Tra le tante pronunce appena menzionate, si allegano al presente atto le Sentenze della Cassazione n.
12592/2019, n. 26453/2017, n. 8870/2016 e n. 2821/2012.
L'Appellante in entrambi i gradi del giudizio non ha fornito alcuna prova reale della ricorrenza dei prescritti requisiti (utilizzo diretto;
destinazione CONCRETA ed EFFETTIVA dell'immobile accertato ad una delle attività tipizzate) per il riconoscimento dell'esenzione di cui di discute.
Al contrario, invece, l'Ufficio ha dimostrato che:
• per l'unità di cui si discute, nell'anno 2016 vi è stato consumo di energia elettrica del tutto esiguo di kw 358 (si veda l'Allegato 12 delle Controdeduzioni di primo grado, estratto dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate ), ossia kw 29,83 mensili quando, statisticamente, il consumo medio di un'unità si aggira intorno ai 200/250 kw mensili, a dimostrazione che l'immobile stesso non è stato utilizzato costantemente nel corso dell'anno ma, probabilmente, soltanto saltuariamente nel periodo estivo a fini “turistici”; tale convinzione, poi, è confermata anche dall'analisi del trend storico dei vari anni, dai quali si evince sempre un consumo pressoché nullo.
A seguito di uno specifico controllo richiesto alla Polizia Municipale, è stato accertato (nota prot.
20818/2021 – ALLEGATO 13 delle Controdeduzioni di primo grado) che nell'immobile in questione NON
VI E' OPERATIVA ALCUNA ATTIVITA' previdenziale e che detta unità abitativa <<è risultata sempre chiusa>>.
Non è stato possibile accertare se in detto immobile fosse esercitata una qualsivoglia attività assistenziale, in quanto l'abitazione stessa risultava sempre chiusa;
Non risultavano presenti tabelle o supporti di diversa natura che indicassero l'esistenza e/o la presenza di una fondazione o associazione operante all'interno della medesima unità immobiliare.
Appare evidente, quindi, a parere dell'Ufficio, che l'immobile de quo non possa beneficiare di alcuna esenzione in difetto di tutti i requisiti di legge, trattandosi di immobile utilizzato esclusivamente per fini turistici.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233,00 oltre ad oneri e eccessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1446/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortora - Corso Guglielmo Grassi, Snc 87020 Tortora CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5252/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1990 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 (Cod. Fisc. P.Iva_1), con sede in Indirizzo_1 PO D'CO (NA), in si è opposto all'Avviso di Accertamento TASI Prot. 10157 – Provv. 1990 del 08/06/2021 relativo all'anno d'imposta 2016, emesso per l'importo complessivo di € 230,00 (ridotto ad € 184,00 in caso di adesione). Si è costituito il Comune .
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso.
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente riproponendo le questioni fondanti il ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene la pretesa carenza di poteri deve ribadirsi che non esiste una norma dell'Ordinamento giuridico degli Enti Locali, né della relativa Contrattazione Collettiva Nazionale, che preveda l'obbligo della pubblicazione all'Albo dei Decreti Sindacali di nomina dei Funzionari di Elevata Qualificazione e/o dei titolari delle Posizioni Organizzative.
Non si pone un problema di decadenza del potere impositivo perché l'atto impugnato è stato emesso
08/06/2021 e “notificato” il 19/07/2021
nel pieno rispetto del termine quinquennale, sia con riferimento all'infedele denuncia (il cui termine spirava il 31 dicembre del quinto anno successivo (ossia il 2022) a quello (2017, in cui la dichiarazione
“infedele” è stata presentata, sebbene in base alla fictio iuris prevista dal legislatore ed al principio dell'ultrattività, come si ribadirà in seguito), sia con riferimento all'omesso versamento per l'anno 2016 il cui termine spirava il 31/12/2021.
Al riguardo, inoltre, circa il rilievo del ricorrente di non aver prodotto alcuna dichiarazione per l'anno d'imposta 2016, si è già fatto rilevare che:
- secondo l'articolo 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria), comma 12-ter del
(previgente) D.L. 201/2011, < dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta,utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta>>. In sostanza, quindi, il legislatore, in continuità con la normativa dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI (art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/1992) ha previsto per l'imposta in questione la fictio iuris consistente nella presunzione di presentazione, ogni anno, di una dichiarazione confermativa di quella dell'annualità precedente (< anni successivi>>), esonerandolo in tal modo dall'adempimento di un mero obbligo formale consistente nella conferma di quanto già dichiarato.
Analogamente all'omessa denuncia (che quindi si ripete ogni anno) la presentazione di una denuncia infedele non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine per la dichiarazione;
ne consegue che, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata sì presentata, ma in maniera infedele, in quanto, come nel caso di specie, diretta a denunciare un'esenzione non spettante, in relazione ad una determinata annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicché l'accertamento di una (o più) delle annualità successive può essere evitato solo con la presentazione di una denuncia valida e corretta, ai fini della annualità considerata.
Avendo il contribuente presentato per la prima volta nel corso del 2014 (come riportato nell'atto di ricorso) una dichiarazione infedele , tale dichiarazione si deve ritenere “ripetuta” anche nel 2017 per l'anno d'imposta 2016, con conseguente decadenza del relativo termine di accertamento entro il 31/12/2022.
D'altro canto, si aggiunge, lo stesso appellante afferma pagina 3 dell'atto di ricorso (oltre che, in sostanza, a pagina 7 dell'atto di appello) che << in seguito, non essendo intervenute variazioni che esigessero la presentazione di integrazioni alle pregresse dichiarazioni, l'obbligo dichiarativo rimaneva assolto e definito su quanto già presentato>>, ossia, in sostanza, per quanto sopra esposto, l'obbligo dichiarativo rimaneva assolto sulla base di una dichiarazione infedele, da ritenersi ripetuta anche per l'anno d'imposta 2016. Pag 8 di 21
Dunque, finché perdura l'inadempimento, omessa o infedele denuncia, il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità. Il fatto che vi sia per gli immobili posseduti un unico obbligo di presentare la dichiarazione, non comporta che anche la sanzione debba essere irrogata solo una volta. La sanzione va applicata per ogni singola annualità e può essere arrestata la catena delle violazioni con l'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge, ossia nel caso in esame, presentando una dichiarazione rettificativa che rimuova l'infedeltà di quella originaria che, quindi in mancanza, si “ripete” per ogni annualità successiva.(Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 2 dicembre 2016 n° 24713).
Quanto al preteso difetto di motivazione dell'atto impugnato si deve considerare che il Comune da conto delle ragioni della pretesa tanto da evere consentito un'articolata difesa al contribuente
L'appellante invoca l'applicazione dell'esenzione ex articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo
n. 504 del 1992 per la semplice “destinazione esclusiva” dell'immobile accertato ai “fini previdenziali”; tuttavia, come già ampiamente riportato nel giudizio di primo grado, la mera destinazione dell'unità ad attività previdenziale non può di certo ritenersi sufficiente per il riconoscimento dell'agevolazione de quo, essendo invece necessaria, secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
l'utilizzazione diretta, e la destinazione CONCRETA ED EFFETTIVA dell'immobile ad una delle attività tipizzate. Nella controversia in esame, non si contesta che la destinazione dell'immobile sia indicata da atti pubblici e trascrizioni ad effetti erga omnes, come sostanzialmente riportato dall'appellante, anche perché appare del tutto scontato che la costituzione di tale Fondo debba avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme e procedure di legge vigenti, ma, piuttosto, ciò che si contesta, è la mancata ricorrenza degli altri requisiti previsti dalla norma;
più precisamente, la norma (art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs.
504/1992) prevede l'esenzione esclusivamente per <
73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, …….., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222>>.
Appare evidente, quindi, come già rappresentato in primo grado, che la disposizione appena riportata, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, esige in particolare che gli immobili siano destinati in maniera CONCRETA ED EFFETTIVA ad una delle attività tipizzate, svolte con modalità non commerciali (c.d. requisito oggettivo), e solo al realizzarsi di detta condizione può essere riconosciuto il diritto all'esenzione.
Quindi, requisito imprescindibile per beneficiare dell'esenzione dall'Ici/Imu e dalla TASI è l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il “possesso” e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.
Ma vi è di più. Lo svolgimento dell'attività meritoria con modalità non commerciali che è onere del contribuente dimostrare, non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l'immobile è destinato, così come pretenderebbe parte avversa, occorrendo verificare che detta attività sia CONCRETAMENTE SVOLTA, e dovendosi, peraltro, dare prevalenza alla
SITUAZIONE DI FATTO (Cass. Ord. nn. 12592 del 10/05/2019, 7415 del 15/03/2015 e 4066 del
1202/2019; Cass. Ord. 3528 del 14/02/2018; Cass. sent. nn. 17272/2017, 22547/2012, 17516/2012;
Cass. sent. nn. 13966-13968 del 08/07/2016; Cass. sent. nn. 5062-5063-5064 del 13/03/2015; Cass. sent. n. 8649 del 29/04/2015; sent. n. 10092/2005, 1064/2005, 5485/2008).
Tra le tante pronunce appena menzionate, si allegano al presente atto le Sentenze della Cassazione n.
12592/2019, n. 26453/2017, n. 8870/2016 e n. 2821/2012.
L'Appellante in entrambi i gradi del giudizio non ha fornito alcuna prova reale della ricorrenza dei prescritti requisiti (utilizzo diretto;
destinazione CONCRETA ed EFFETTIVA dell'immobile accertato ad una delle attività tipizzate) per il riconoscimento dell'esenzione di cui di discute.
Al contrario, invece, l'Ufficio ha dimostrato che:
• per l'unità di cui si discute, nell'anno 2016 vi è stato consumo di energia elettrica del tutto esiguo di kw 358 (si veda l'Allegato 12 delle Controdeduzioni di primo grado, estratto dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate ), ossia kw 29,83 mensili quando, statisticamente, il consumo medio di un'unità si aggira intorno ai 200/250 kw mensili, a dimostrazione che l'immobile stesso non è stato utilizzato costantemente nel corso dell'anno ma, probabilmente, soltanto saltuariamente nel periodo estivo a fini “turistici”; tale convinzione, poi, è confermata anche dall'analisi del trend storico dei vari anni, dai quali si evince sempre un consumo pressoché nullo.
A seguito di uno specifico controllo richiesto alla Polizia Municipale, è stato accertato (nota prot.
20818/2021 – ALLEGATO 13 delle Controdeduzioni di primo grado) che nell'immobile in questione NON
VI E' OPERATIVA ALCUNA ATTIVITA' previdenziale e che detta unità abitativa <<è risultata sempre chiusa>>.
Non è stato possibile accertare se in detto immobile fosse esercitata una qualsivoglia attività assistenziale, in quanto l'abitazione stessa risultava sempre chiusa;
Non risultavano presenti tabelle o supporti di diversa natura che indicassero l'esistenza e/o la presenza di una fondazione o associazione operante all'interno della medesima unità immobiliare.
Appare evidente, quindi, a parere dell'Ufficio, che l'immobile de quo non possa beneficiare di alcuna esenzione in difetto di tutti i requisiti di legge, trattandosi di immobile utilizzato esclusivamente per fini turistici.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233,00 oltre ad oneri e eccessori se dovuti con distrazione se richiesta.