Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. BATTISTI MARCO e dell'avv. MASSARO SILVIA, entrambi del Foro di
Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Padova,
Galleria Brancaleone nr. 2
ATTORE OPPONENTE
contro
(c.f. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. STRADA PAOLA del Foro di Vicenza e dall'avv. FANTUZ
TOMMASO del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Vicenza, via E. Jacchia nr. 115
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: CP_2
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
1
▪ dichiarare nullo, privo di effetto e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo immediatamente provvisoriamente esecutivo n. 1956 del 31.10.2023 emesso dal Tribunale di Vicenza (Giudice: Dott.ssa Stefania Caparello) in favore di nel procedimento monitorio Controparte_1
R.G. n. 4852/2023 (iscritto a ruolo in data 05.10.2023) con il quale è stato ingiunto al signor di pagare senza dilazione a Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la somma complessiva di Euro 540.337,47, oltre ad interessi e spese del monitorio;
▪ condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese a favore di parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere le domande tutte proposte da parte opponente e quindi confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
2 - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, della somma di euro 540.337,47, oltre Controparte_1
agli interessi come indicati in ricorso ed alle spese legali liquidate in decreto,
oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO
condannare altresì l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e delle competenze di lite;
- con richiamo alla documentazione prodotta in giudizio.
Il sottoscritto patrocinio dichiara, sin da ora, di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande ed eccezioni che dovessero essere formulate,
tardivamente, da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 1956 del 31.10.23, emesso dal Tribunale di
Vicenza nel procedimento monitorio R.G. n. 4852/2023 con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in solido con altri soggetti, alla
[...]
(d'ora in avanti ”) la somma capitale di € Controparte_1 CP_3
540.337,47, oltre interessi come domanda e oltre a spese e compensi della procedura di ingiunzione, come ivi liquidati, quale saldo debitore, comprensivo
3 di interessi, relativo al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria di € 530.000 del 08.06.2011, appoggiato sul c/c n. 1031711.
A fondamento della propria opposizione l'opponente formulava i seguenti motivi:
1) illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria ed insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in quanto la aveva CP_1
raggiunto due accordi con i creditori in solido in data 13.12.2017 (eredi debitrice ) per l'importo di € 100.000 e in data 23.04.2019 Persona_1
(terzi datori di ipoteca e ) per € Parte_2 Persona_2
123.000, ma non aveva provveduto a detrarre gli importi recuperati con detti accordi dall'importo originario del credito.
2) abuso del diritto e violazione del principio di buona fede da parte della creditrice: la aveva instaurato il procedimento monitorio pur avendo CP_1
iscritto a proprio favore garanzia ipotecaria per l'importo di € 795.000 su beni immobili (terreni edificabili) con valore di mercato ben superiore rispetto al valore nominale iscritto, a fronte delle rilevanti opere di urbanizzazione eseguite dopo il finanziamento, come risultava anche dagli atti del giudizio
R.G. 5940/2020 Trib. Vicenza, definito con sentenza n. 1861/2022 la quale dava atto che la era titolare di una garanzia ampiamente sufficiente a CP_1
soddisfare le proprie ragioni creditorie.
Concludeva l'opponente, previa sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, perché lo stesso fosse dichiarato nullo, privo di effetto o comunque revocato con vittoria di spese.
4 II. Si costituiva in giudizio , chiedendo, previo rigetto della istanza CP_3
di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, la reiezione di tutte le domande formulate dall'opponente con conferma del d.i. opposto o, in via subordinata, la condanna del sig. al pagamento della somma Parte_1
portata dal medesimo d.i..
In replica ai motivi di opposizione attorei la deduceva: CP_1
- quanto al motivo sub. 1) di aver considerato a deconto del saldo debitore gli importi ricevuti con i predetti accordi;
- quanto al motivo sub. 2) che l'apertura di credito in conto corrente non costituisce titolo esecutivo e di aver pertanto dovuto chiedere, e ottenere, il decreto ingiuntivo, al fine di poter procedere con l'esecuzione sui beni immobili costituiti in garanzia;
non sussisterebbe, quindi, alcun abuso del diritto, né violazione della buona fede da parte della convenuta opposta che stava solo cercando di ottenere tutela delle proprie ragioni di credito,
risultando inconferenti tutte le considerazioni svolte sull'esito del giudizio per revocatoria richiamato da controparte.
III. Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria e rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa,
rigettate le istanze istruttorie dell'opponente, era rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 20.03.25, all'esito della quale era trattenuta in decisione.
IV. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
IV.
1. Preliminarmente va dato atto che la ha dato piena prova del CP_1
proprio diritto di credito depositando il contratto di conto corrente del
5 03.06.2011, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 08.06.2011 (doc. 2 monitorio) e gli estratti conto dall'accensione del rapporto al passaggio a sofferenza (doc. 6, 7 e 8 ). CP_3
Quanto al motivo di opposizione sub. 1 lo stesso è infondato. Infatti, con riguardo alle somme di denaro incassate ed oggetto dei due accordi stipulati,
riguardo a quello con gli eredi di una delle condebitrici, sig.ra Persona_1
ha prodotto l'accordo (doc. 7 monitorio) e l'estratto conto al
[...] CP_3
31.3.2018 del c/c 1031711, in data 14.02.2018 da cui risulta il seguente versamento
che pertanto è andato a deconto del saldo passivo del predetto c/c, oggetto del ricorso monitorio.
Riguardo i versamenti effettuati dai terzi datori di ipoteca, sig.ri e , l'accordo (doc. 8 monitorio) Parte_2 Persona_2
prevedeva un versamento di € 60.000 per estinzione integrale del mutuo chirografario intestato al solo (di € 10.051,68), mentre Persona_2
la restante somma da destinare alla riduzione delle esposizioni ipotecarie individuate in epigrafe della lettera, tra cui vi era il c/c oggetto del presente giudizio.
A fronte di ciò la ha registrato, a deconto del c/c 1031711 il CP_1
seguente versamento:
E a deconto del c/c 1031709 intestato alla sig.ra Parte_2
la somma di € 42.000
6 IV.
2. Quanto al motivo sub. 2 anch'esso non è meritevole di accoglimento.
Invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20618/2021) ha statuito che il contratto notarile di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, dotato di data certa, indica soltanto la somma iniziale messa a disposizione dei correntisti, cioè per prelievi possibili, ma «non può essere considerato titolo esecutivo, nonostante l'apposizione della relativa formula da parte del notaio, ... difettando il requisito della certezza del diritto» anche quanto al credito vantato dall'accreditante alla fine del rapporto (Cass. n.
18182/2004, 1688/1973) e pertanto la non ha abusato del proprio diritto CP_1
o violato il canone di buona fede chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo sulla base del credito residuo di tale rapporto e al fine di procedere alla successiva esecuzione.
Del tutto inconferenti appaiono, poi, le ampie deduzioni di parte opponente relativamente all'ipoteca a favore della Banca in quanto l'eventuale rimedio ad una ipoteca in eccesso è quello previsto dall'art. 2872 c.c. (riduzione dell'ipoteca).
IV.
3. In conclusione l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i., per tutte le fasi
7 previste dal citato D.M. al parametro minimo stante la semplicità delle questioni oggetto di causa e la ridotta attività difensiva svolta.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (Trib. Vicenza n.
1956/2023 R. Ing. del 31.10.23 – R.G. 4852/2023);
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 11.229 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 26/03/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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