TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 971
TAR
Sentenza breve 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancata esclusione del r.t.i. LI per violazione piano di formazione

    I corsi rientrano nelle macrocategorie previste dal capitolato e l'inciso finale sull'eccezione per le figure di coordinamento si applica all'intero periodo, non incidendo sul rispetto del monte ore complessivo.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del r.t.i. LI per mancata soddisfazione requisito capacità tecnico-professionale

    La stazione appaltante ha legittimamente valutato la dimostrazione documentale del r.t.i. nel suo complesso, senza operare decurtazioni in ragione delle quote interne di partecipazione, in coerenza con la finalità del requisito e la giurisprudenza consolidata. Le certificazioni rilasciate dalle Aziende sanitarie attestano un numero di apparecchiature gestite dalla capogruppo superiore al minimo richiesto.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del r.t.i. LI per violazione piano di formazione

    I corsi rientrano nelle macrocategorie previste dal capitolato e l'inciso finale sull'eccezione per le figure di coordinamento si applica all'intero periodo, non incidendo sul rispetto del monte ore complessivo.

  • Rigettato
    Mancata esclusione del r.t.i. LI per mancata soddisfazione requisito capacità tecnico-professionale

    La stazione appaltante ha legittimamente valutato la dimostrazione documentale del r.t.i. nel suo complesso, senza operare decurtazioni in ragione delle quote interne di partecipazione, in coerenza con la finalità del requisito e la giurisprudenza consolidata. Le certificazioni rilasciate dalle Aziende sanitarie attestano un numero di apparecchiature gestite dalla capogruppo superiore al minimo richiesto.

  • Rigettato
    Valutazione offerta tecnica: penalizzazione ingiusta dell'offerta della ricorrente e massimo punteggio all'offerta della seconda classificata

    La ricorrente non ha fornito un'elencazione completa dei materiali secondo tipologia, produttore e modello. Non si ravvisano errori manifesti nell'attribuzione del sub-punteggio da parte della commissione di gara. Le regole sui limiti dimensionali non comportano l'automatico stralcio di parti essenziali dell'offerta e la valutazione è rimessa all'amministrazione.

  • Rigettato
    Illegittimità del disciplinare per violazione obbligo indicare criterio premiale per parità di genere

    Gli altri operatori collocati nella graduatoria possiedono la certificazione della parità di genere, inclusa l'aggiudicataria. L'omessa previsione del criterio premiale non ha inciso sulla graduatoria di gara, poiché l'inserimento di detto criterio non avrebbe sovvertito l'esito finale.

  • Rigettato
    Illegittimità del disciplinare per sistema di valutazione delle offerte tecniche fondato su criteri binari/quantitativi

    Il disciplinare di gara distingue analiticamente i parametri di valutazione, abbinando a ciascuno punteggi discrezionali, quantitativi o tabellari. Il giudizio discrezionale è previsto per aspetti come l'organizzazione del servizio. Gli altri criteri sono abbinati a elementi quantitativi o tabellari. La discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dei criteri è immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento. La verifica di quanto dichiarato dai concorrenti in fase successiva risponde all'esigenza di celerità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 971
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 971
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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