Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 29/04/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00971/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EM
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2026, proposto da
HE IA s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.C.R. EM, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Alessia Quilico, Irene Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione EM, non costituita in giudizio;
nei confronti
PO s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI TÀ s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa, Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio EDiterraneo (Co.ED.), rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Nilo, Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LI Ingegneria Clinica s.r.l., G.M. EDica s.r.l., Attihospital s.r.l., Mec.San, Service s.r.l., H.C. Hospital Consulting s.p.a., MTE EDical Technology And Engineering s.r.l., Philips s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore di S.C.R. EM del 02.03.2026, nella parte in cui dispone di approvare i verbali e gli esiti delle operazioni di gara e di aggiudicare il Lotto 1 (CIG: B4D45051F6) al RTI LI Ingegneria Clinica S.r.l. (ora LI TÀ S.r.l.) / G.M. EDica S.r.l. / Attihospital S.r.l / Mec.San Service S.r.l;
- della nota della stazione appaltante prot. n. U.0003734.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione EM (gara SCR n. 084-2024). Lotto 1 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”;
- della proposta di aggiudicazione, di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa;
- in subordine, del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nelle parti censurate in narrativa;
nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al lotto 1 di interesse, in favore della ricorrente ed il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. SA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 17 dicembre 2024, la Società di Committenza Regione EM ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione EM, suddiviso in quattro lotti, di importo complessivo a base d’asta pari ad euro 470.642.326,84 (comprensivo delle opzioni di prolungamento biennale dell’appalto, di servizi extra canone e di incremento delle prestazioni).
È qui controversa l’aggiudicazione del lotto n. 1, di importo stimato pari ad euro 53.268.667,21, al r.t.i. capeggiato dalla LI TÀ (già LI Ingegneria Clinica), con le mandanti G.M. EDica, Attihospital, Mec.San Service.
La ricorrente HE IA, quarta classificata, deduce motivi così riassumibili:
a) in relazione alla mancata esclusione del r.t.i. LI, violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 36 del 2003, violazione del disciplinare di gara e del capitolato tecnico: il piano di formazione del personale, così come offerto dal raggruppamento vincitore, non soddisferebbe le prescrizioni minime dell’art. 6.1 del capitolato d’appalto, secondo cui “Il piano di formazione dovrà prevedere un minimo di 20 ore annue per ciascun componente del presidio, di cui almeno 10 in una o più delle attività di cui lettere da a) ad e) e almeno 10 ore sulla categoria f)”, il numero di ore di formazione per ciascun professionista del presidio sarebbe inferiore a quanto richiesto dalla clausola del capitolato, dovrebbero escludersi i corsi riconducibili alle soft skills ed alle tematiche innovative non rientranti nelle macrocategorie di attività indicate nel capitolato;
b) in relazione alla mancata esclusione del r.t.i. LI, violazione degli artt. 95, 98 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2003, violazione del disciplinare di gara e del capitolato tecnico ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento: il raggruppamento aggiudicatario non avrebbe soddisfatto il requisito di capacità tecnico-professionale prescritto dall’art. 6.3.a) del disciplinare di gara, secondo cui “Il concorrente deve aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura che abbia comportato la gestione, in un unico contratto, di almeno 20.000 apparecchiature / tecnologie sanitarie rientranti in almeno 50 classi tecnologiche tra quelle elencate nell’All.1 Apparecchiature oggetto di gara presso Amministrazioni del Servizio Sanitario nazionale o presso Enti del servizio sanitario privato. Si ritiene valido anche un servizio ancora in corso. In caso di Convenzioni / Accordi quadro, il numero di 20.000 tecnologie si può raggiungere sommando le apparecchiature / tecnologie sanitarie, oggetto del medesimo servizio previsto dalla Convenzione / Accordo Quadro, di proprietà di ogni singolo Ente che ha aderito alla/o stessa/o”, la capogruppo LI avrebbe integrato la propria qualificazione mediante servizi analoghi non direttamente eseguiti, bensì prestati nell’ambito di precedenti raggruppamenti temporanei di imprese, nella veste di mandante, in percentuale inferiore a quella richiesta;
c) quanto alla valutazione delle offerte tecniche, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento: la commissione giudicatrice avrebbe premiato con il punteggio massimo l’offerta della seconda classificata r.t.i. PO ed avrebbe, invece, ingiustamente penalizzato l’offerta tecnica della ricorrente HE, per l’asserita carenza del dato specifico relativo ai materiali di scorta, in relazione al sub-criterio 5.1 (“Organizzazione di un magazzino di materiali usurabili”) secondo cui “il punteggio sarà attribuito valutando la disponibilità del fornitore di organizzare un magazzino di materiale usurabile (scorte di prossimità) al fine di garantire la rapida risoluzione di malfunzionamenti dovuti alla mancanza di tale materiale (es. lampadine, cavi ECG, batterie, celle ossigeno, ecc.) nonché la tipologia e varietà dei materiali, la consistenza delle scorte, le modalità di mantenimento e l’eventuale gestione informatizzata del magazzino”;
d) in subordine, illegittimità del disciplinare di gara per violazione dell’art. 108, settimo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023, violazione dell’art. 46bis del d.lgs. n. 198 del 2006 e dell’art. 5 della legge n. 162 del 2021: la stazione appaltante avrebbe violato l’obbligo di indicare, nell’art. 19.1 disciplinare di gara, il criterio premiale riferito all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata a mezzo della certificazione prevista dalla legge;
e) in subordine, illegittimità del disciplinare di gara per violazione degli artt. 1, 2 e 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, violazione dei principi di concorrenza e proporzionalità ed eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e sviamento: la stazione appaltante avrebbe adottato un sistema di valutazione delle offerte tecniche fondato, in misura largamente prevalente, su criteri di tipo binario “on / off” o tabellari, ovvero su parametri rigidamente quantitativi, attribuendo i punteggi in modo automatico al mero ricorrere di determinate condizioni, senza apprezzamenti qualitativi, per un totale di 53 punti su 70 punti complessivi riservati alle offerte tecniche.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’esclusione del r.t.i. RTI LI comporterebbe il ricalcolo dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche, con conseguente rideterminazione dell’esito della gara per il lotto 1. La ricorrente HE risulterebbe seconda classificata e potenziale aggiudicataria, in quanto la nuova prima classificata, il r.t.i. PO, opterebbe per differenti lotti della medesima gara più remunerativi.
Si sono costituite S.C.R. EM, LI TÀ (prima classificata), PO (seconda classificata), svolgendo difese e chiedendo il rigetto dell’impugnativa. Si è altresì costituita Co.ED. (terza classificata), con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026, verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell’art. 120, quinto comma, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
La difesa della ricorrente ha dichiarato, nell’odierna camera di consiglio, di rinunciare alla domanda cautelare, come da verbale.
Il Presidente ha invece preannunciato alle parti la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
Invero, la rinuncia alla domanda cautelare esonera il giudice dal pronunciarsi su questa, ma non gli sottrae la facoltà di decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata (cf, Cons. Stato, sez. III, n. 7045 del 2021; Id., sez. V, n. 3718 del 2015).
Può prescindersi dall’esame di tutte le eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti resistenti, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Quanto al primo motivo, la documentazione prodotta in giudizio dalla difesa della stazione appaltante (doc. 6) consente di ritenere che l’offerta tecnica del r.t.i. LI rispetti integralmente le prescrizioni del capitolato di gara, in materia di formazione del personale addetto al servizio.
I corsi che la ricorrente pretenderebbe di escludere dal computo delle ore complessive di formazione, ad avviso del Collegio, rientrano pienamente nelle macrocategorie previste dal capitolato: verifiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali, manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, organizzazione logistica e gestionale (per le figure di coordinamento), formazione su specifiche classi di apparecchiature. Corsi quali “Comunicazione efficace in sanità” (6 ore), “Management e gestione collaboratori” (8 ore), “Strumenti di Project Management” (8 ore), “Efficacia personale e Project Management” (8 ore), “Eventi avversi e eventi sentinella” (4 ore), “Misure di sicurezza ICT in TÀ” (4 ore), “Predictive Maintenance” (6 ore), “Green Hospital” (4 ore), appaiono del tutto pertinenti a molte delle categorie elencate nel capitolato di gara, il quale non predetermina in modo rigido i moduli di contenuti formativi per ciascuna categoria, così lasciando alle imprese appaltatrici un legittimo margine di autonomia organizzativa.
In particolare, la lettera e) dell’art. 6.1 del capitolato prevede espressamente la formazione su “organizzazione logistica e gestionale (per le figure di coordinamento)”, materia alla quale ben possono ricondursi tutti i corsi sopra menzionati, rivolti ai professionisti coordinatori dei presidi (ingegnere clinico senior, tecnico biomedico coordinatore) per i quali occorrono competenze trasversali e gestionali, non meramente operative su specifiche classi di apparecchiature, ed ai quali non si applica il monte ore prescritto di formazione, né la distinzione delle ore di formazione nelle macro-categorie.
Il servizio di presidio richiede una struttura organizzativa complessa che deve, tra l’altro, coordinare le squadre operative, gestire le relazioni con il personale sanitario e tecnico e con i fornitori, assicurare sicurezza, qualità e continuità del servizio, interfacciarsi con le strutture organizzative delle Aziende sanitarie. La relazione tecnica del r.t.i. LI (pag. 37-ss.) descrive le competenze dell’ingegnere clinico e del tecnico biomedico coordinatore, i quali devono svolgere funzioni di coordinamento generale dell’intero appalto, coordinare e monitorare le attività programmate e correttive, adattare la strategia manutentiva in funzione degli scostamenti dagli obiettivi prefissati, interfacciarsi con il capo-tecnico, gestire l’escalation tecnica, garantire uniformità di comportamenti e procedure tra il personale.
Pertanto, il requisito delle 20 ore annue complessive di formazione risulta soddisfatto alla luce della corretta interpretazione delle macrocategorie. L’art. 6.1 del capitolato di gara prevede testualmente che “Il piano di formazione dovrà prevedere un minimo di 20 ore annue per ciascun componente del presidio, di cui almeno 10 in una o più delle attività di cui lettere da a) ad e) e almeno 10 ore sulla categoria f), ad eccezione delle figure di coordinamento”. Come correttamente affermato dalla difesa della stazione appaltante, l’inciso finale, relativo alle “figure di coordinamento”, si riferisce all’intero periodo precedente, quindi tanto all’obbligo delle 10 ore di formazione sulle materie di cui alle lettere a), b), c), d), e), quanto all’obbligo delle 10 ore sulla materia di cui alla lettera f).
In definitiva, il piano formativo del raggruppamento aggiudicatario è stato valutato positivamente, nell’ambito dell’offerta tecnica complessiva, nel legittimo esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica rimessa alla commissione di gara, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che si ravvisino profili di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità manifesta o travisamento dei fatti che, nella specie, non ricorrono.
Anche il secondo motivo è infondato.
L’art. 6.4 del disciplinare specifica, per quanto qui interessa, che “Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.3 lett. a) richiesto in relazione alla prestazione oggetto d’appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso”. La clausola come si vede, non contiene alcuna previsione che imponga un calcolo pro quota.
Correttamente, la stazione appaltante ha valutato la dimostrazione documentale del r.t.i. LI nel suo complesso, in relazione alla partecipazione all’esecuzione di un pregresso contratto avente l’oggetto e la dimensione richiesta, senza operare decurtazioni in ragione delle quote interne di partecipazione ad un precedente raggruppamento, non previste ed anzi vietate dal disciplinare di gara, in coerenza con la finalità del requisito di qualificazione, che è quella di accertare l’esperienza complessiva e la capacità dell’operatore economico di gestire commesse complesse, senza parcellizzazione aritmetica dell’esperienza di ciascuna impresa.
La tesi della ricorrente è contraddetta, sul piano normativo, dall’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, anche nella vigenza dell’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale la regola della corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione non si applica automaticamente agli appalti di servizi, i quali costituiscono, di norma, una prestazione unitaria e non scindibile, fatta salva una diversa previsione del bando di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 57 del 2026 ed i precedenti ivi richiamati, anche in relazione al codice previgente).
Dunque, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante stabilire le modalità di comprova dei requisiti negli appalti di servizi. Nella fattispecie in esame, il disciplinare di gara non introduce regole di riparto pro quota per la dimostrazione dell’esperienza pregressa nel triennio.
A comprova del requisito di qualificazione richiesto dall’art. 6.3.a) del disciplinare di gara, un servizio di punta con il numero minimo di 20.000 apparecchiature in gestione, il r.t.i. LI ha allegato tre certificati di buona esecuzione rilasciati dalle Aziende sanitarie piemontesi, in relazione all’appalto conseguito nel 2017.
Nell’ambito di quel servizio, l’odierna capogruppo LI non era titolare esclusiva del rapporto contrattuale, ma partecipava quale mandante (con quota del 20,50%) in un raggruppamento temporaneo capeggiato da Tecnologie Sanitarie e composto da H.C. Hospital Consulting e GE EDical System IA.
Nella gara qui controversa, la stazione appaltante ha legittimamente preso atto della comprova del requisito risultante dalle certificazioni delle tre Aziende sanitarie (doc. 9), che hanno tutte dichiarato che il servizio è stato svolto da “LI Ingegneria Clinica s.r.l.” e non dal raggruppamento che si era aggiudicata i relativi lotti nella precedente gara. Di norma, infatti, sono le singole Aziende sanitarie ad avere precisa contezza dell’esecuzione dei servizi e delle ripartizioni interne ai raggruppamenti.
Peraltro, il numero delle apparecchiature complessivamente indicate dalle tre Aziende piemontesi, con riferimento al triennio antecedente alla pubblicazione del bando, è di gran lunga superiore al minimo di 20.000 richiesto dall’art. 6.3.a) del disciplinare di gara ed al numero delle apparecchiature dichiarate da LI, pari a 21.200. In particolare: la A.S.L. di Torino ha certificato che LI ha manutenuto 26.500 apparecchiature, l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino ha certificato che LI ha manutenuto 13.700 apparecchiature, la A.S.L. T03 ha certificato che LI ha manutenuto 7.000 apparecchiature. In totale, 47.200 apparecchiature, più del doppio di quelle dichiarate dal r.t.i. LI nella gara qui controversa (pari, rispettivamente, a 13.300, 4.400, 3.500).
Per quanto detto, la stazione appaltante ha correttamente verificato la qualificazione del r.t.i. LI, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle tre Aziende sanitarie piemontesi ed in conformità ai principi giurisprudenziali richiamati.
Il terzo motivo attiene all’applicazione del sub-criterio 5.1 (“Organizzazione di un magazzino di materiali usurabili”). La commissione giudicatrice avrebbe premiato con il punteggio massimo l’offerta del r.t.i. PO ed avrebbe, invece, ingiustamente penalizzato l’offerta tecnica della ricorrente HE, per la carenza del dato specifico relativo ai materiali di scorta.
Anche per questo profilo, il ricorso è infondato.
La stessa ricorrente ammette di non aver fornito un’elencazione completa dei materiali secondo tipologia, produttore e modello, ma di aver semplicemente illustrato le modalità di gestione delle scorte. Non possono ravvisarsi, pertanto, errori manifesti nell’attribuzione del sub-punteggio da parte della commissione di gara.
L’art. 16 del disciplinare prevede un limite massimo di 60 pagine A4 per la relazione tecnica, ma senza collegarvi sanzioni di esclusione o di stralcio parziale delle pagine e degli allegati tecnici che eccedano tale limite. Con il chiarimento n. 2 pubblicato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante aveva ribadito che: "L’offerta tecnica deve essere composta dai documenti di cui alle lettere A), B), C) e D) [...] Non sono richiesti ulteriori allegati". Così volendo intendere che ulteriori allegati tecnici non sono obbligatori, non sono necessari ai fini della valutazione, ma non sono neppure vietati.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, le clausole della lex specialis che impongono limiti dimensionali all’offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo o in modo da comportare l’automatico stralcio di parti essenziali dell’offerta; le regole sui limiti dimensionali sono poste a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4371 del 2021 ed i precedenti ivi richiamati).
Pertanto, la commissione giudicatrice ha correttamente valutato il documento prodotto dal r.t.i. PO, attribuendogli il punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara.
Con il quarto motivo, dedotto in via subordinata, la ricorrente, in dichiarato possesso della certificazione della parità di genere, contesta il disciplinare di gara in quanto ometterebbe di prevedere un criterio premiante per le imprese che adottino politiche favorenti la parità di genere, comprovate a mezzo dell’idonea certificazione.
La censura non può essere accolta.
Gli altri operatori collocati nella graduatoria possiedono la certificazione della parità di genere; soprattutto rileva la circostanza che ne sia in possesso l’aggiudicataria, come comprovato dalla documentazione depositata dalla stazione appaltante (doc. 10, 11 e 12).
Ne deriva che l’omessa previsione dell’invocato criterio premiale non ha inciso sulla graduatoria di gara; in altri termini, l’inserimento di detto criterio nella lex specialis di gara non avrebbe sovvertito la graduatoria conclusiva, né avrebbe determinato una diversa aggiudicazione, in quanto tutti i concorrenti avrebbero potuto ottenere lo stesso punteggio aggiuntivo in riferimento alla certificata parità di genere, talché non è prospettabile alcuna possibilità, per la ricorrente, di ottenere l’utilità richiesta in esito alla ambita riedizione della gara (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 561 del 2026).
Ciò posto, depongono per l’infondatezza della doglianza sia il principio di conservazione degli atti giuridici, sia il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 604 del 2026).
Infine, con l’ultimo motivo in via subordinata, la ricorrente lamenta che i criteri di aggiudicazione applicati nel caso in esame non risponderebbero alla finalità di individuare la migliore offerta, in quanto la valutazione tecnica sarebbe stata affidata in via prevalente a meccanismi automatici (criteri quantitativi e tabellari), con la conseguenza che offerte tecniche diverse tra loro avrebbero ottenuto su molti criteri lo stesso punteggio; tanto più che la strutturazione del punteggio, per la maggior parte dei criteri, si baserebbe sulla mera dichiarazione del concorrente di proporre ulteriore personale, un minor tempo di intervento e/o un aumento della percentuale di risoluzione dei guasti, senza verifica, in sede di gara, sulla sostenibilità delle prestazioni aggiuntive.
L’assunto non è condivisibile.
La ricorrente, con la censura in esame, opera un indistinto riferimento ai criteri di valutazione, accomunati nella loro asserita illegittimità derivante dalla qualificazione come “criteri tabellari e di tipo quantitativo”.
Tuttavia, il disciplinare di gara introduce un’analitica distinzione dei vari parametri di valutazione ed abbina a ciascuno di essi l’attribuibilità di punteggi discrezionali (il cui coefficiente è stabilito in ragione della discrezionalità della commissione giudicatrice), quantitativi (il cui coefficiente è determinato mediante formula matematica) o tabellari (attribuiti in base all’offerta o alla mancata offerta di quanto richiesto).
Il giudizio discrezionale è previsto in relazione all’organizzazione del servizio, sul verosimile e ragionevole presupposto che, in relazione ad essa, non sono prevedibili elementi numerici identificanti il minore o il maggiore pregio dell’offerta: la valutazione discrezionale trova spazio su aspetti dell’iniziativa imprenditoriale che mal si attaglierebbero ad una valutazione quantitativa o tabellare (aspetti come, ad esempio: tipologia di materiale in magazzino, contatti diretti coi produttori, tipologia e criticità delle apparecchiature, tipologie di intervento, completezza e praticità d’uso di strumenti e procedure, interoperabilità degli strumenti informatici, etc).
Gli altri criteri di valutazione sono abbinati dalla lex specialis di gara ad elementi dell’offerta che effettivamente si prestano a una valutazione quantitativa (tempi di esecuzione dei servizi, percentuale di risoluzione dei guasti, quantità aggiuntiva dei muletti, estensione dell’orario di servizio, aumento del personale) o tabellare (minor tempo di intervento nel tempo I, possesso della certificazione ISO/IEC 27001).
Pertanto, non vi sono criteri di aggiudicazione inappropriati o che disattendano la finalità di individuare la migliore offerta.
Del resto, l’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 affida all’ampia discrezionalità della stazione appaltante la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, che devono essere connessi all’oggetto dell’appalto e consentire un confronto concorrenziale sui profili tecnici. Ciò non esclude che possa trattarsi di parametri di valutazione quantitativi di applicazione automatica.
Nel caso di specie, la discrezionalità di cui si è avvalsa l’amministrazione nella scelta dei criteri di valutazione risulta immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento, in quanto ciascuna delle previste tipologie di punteggio (discrezionale, quantitativa e tabellare) è abbinata ad una specifica caratteristica che ben si presta a quel tipo di valutazione.
Infatti, come visto, i triplici criteri applicati sono coerenti con i vari profili dell’appalto in questione. Inoltre, il fatto che sia rinviata ad una fase successiva all’aggiudicazione la verifica di quanto dichiarato dai concorrenti, in relazione ad alcuni criteri, risponde all’esigenza della celerità delle operazioni di gara e, comunque, la verifica di aspetti attinenti all’esecuzione dell’appalto trova la sua corretta collocazione nella fase post aggiudicazione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo quanto a S.C.R. EM, PO e LI; sussistono invece giusti motivi per compensarle nei confronti del Consorzio EDiterraneo, in quanto la sua difesa si è limitata alla formale costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EM (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere a S.C.R. EM s.p.a., PO s.p.a., LI TÀ s.r.l. la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge, per ciascuna; spese compensate nei confronti del Consorzio EDiterraneo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LL, Presidente
SA PI, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SA PI | LU LL |
IL SEGRETARIO