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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3743/2023 R.G.
Tribunale Civile di Genova Prima Sezione
Addì 09/04/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. PILLA GIANANDREA per parte attrice Parte_1
[...]
2. l'avv. BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO per parte convenuta Controparte_1
che precisano le rispettive conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente in data di ieri per parte ricorrente. Parte resistente conclude come da comparsa di costituzione del 5.9.2023 insistendo anche nell'ammissione dei mezzi istruttori eccependo inoltre l'inammissibilità della domanda ex art. 48 DLGS 346 del 1990 e chiede la sospensione del giudizio per pregiudizialità in relazione alla causa RG 5222/24 pendente davanti ad altro Giudice.
L'avv. Pilla contesta l'eccezione da ultimo prospettata in quanto inapplicabile al caso di specie non essendo il fiduciario un operatore finanziario né sussistendo obblighi di consegna e si oppone alla sospensione richiamando il provvedimento del 6.3.25 di questo G.I. Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 3743/2023 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che presentava ricorso ex art. 281- Parte_1 decies c.p.c. avverso il figlio chiedendo Controparte_1
l'esecuzione in forma specifica del patto fiduciario concluso con il figlio e in particolare allegando:
▪ che in data 21.7.1997 il figlio Controparte_1 acquistava la piena proprietà di un immobile (cfr. doc. 1 ricorrente), sottoscrivendo contestualmente una dichiarazione con cui si riconosceva intestatario fiduciario del medesimo immobile e con cui dichiarava che l'immobile era di proprietà dei genitori e Parte_1 Persona_1
(cfr. doc. 2 ricorrente); ▪ che la propria moglie decedeva in Persona_1 data 28.6.2008 (cfr. doc. 4 ricorrente) e di agire pertanto quale co-fiduciante solidale;
▪ di aver chiesto al figlio in diverse occasioni la restituzione e l'intestazione dell'immobile senza ottenere riscontro;
- che il ricorrente chiedeva pertanto:
1) di accertare la conclusione del patto fiduciario con il resistente;
2) di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., con trasferimento a suo favore dell'intero appartamento per cui è causa o, in subordine, della quota di ¾ o di ½ dell'immobile;
- che si costitutiva in giudizio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'omesso esperimento del procedimento preventivo di mediazione;
- che nel merito il resistente allegava:
▪ che l'immobile gli veniva intestato, per spirito di liberalità dei genitori, tramite una donazione indiretta e chiedendo pertanto il rigetto delle domande attoree;
▪ in subordine, che non sussiste il diritto del padre di vedersi intestata la quota della metà dell'immobile di proprietà della defunta madre, non potendosi invocare alcuna solidarietà attiva dei fiducianti, con diritto del resistente di vedersi dichiarato proprietario di ½ dell'immobile;
▪ in estremo subordine, che il diritto alla restituzione dell'immobile deve considerarsi trasmesso agli eredi della madre per la quota del 50% dell'immobile, con proprio diritto a vedersi dichiarato proprietario di ¼ dell'immobile; - che in via riconvenzionale il resistente chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità, derivante dalla trascrizione della presente domanda da parte dell'attore, di: a) concludere la vendita dell'immobile per cui è causa;
b) concludere il conseguente acquisto di un diverso immobile;
- che preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento preventivo di mediazione;
- che infatti le controversie di cui all'art. 2932 c.c. non rientrano nella materia dei “diritti reali” assoggettata – dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 – al previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- che infatti è noto che “l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ha natura reale, ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante” (cfr. ex multis Cass. civ., n. 1233/2012);
- che il medesimo principio deve ritenersi applicabile al caso di azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile derivante non da una compravendita, ma da un patto fiduciario;
- che infatti l'azione è diretta ad ottenere una pronuncia che disponga l'adempimento della promessa di ritrasferimento e ciò esclude che si verta in una causa in materia di diritti reali o nelle altre ipotesi che richiedono il preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- che nel merito il ricorso va accolto;
- che la fattispecie – e in particolare l'acquisizione della proprietà dell'immobile in capo al resistente – va Controparte_1 inquadrata nell'ambito di un patto fiduciario concluso tra il medesimo e i genitori e;
Parte_1 Persona_1 - che ciò è provato dalla dichiarazione – sottoscritta da tutte le parti del negozio e in particolare dal resistente – con la quale quest'ultimo: I) si definisce “intestatario fiduciario”; II) “si impegna a semplice richiesta di questi [dei genitori] a trasferirgli la proprietà senza nulla poter pretendere in corrispettivo” (cfr. doc. 2 ricorrente);
- che inoltre sul punto è noto che la “dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 6459/2020);
- che pertanto in assenza di prova contraria deve ritenersi sussistente il rapporto fiduciario;
- che sul punto risultano inammissibili i capitoli di prova nn. 1 e 2 di parte resistente in quanto volti a provare la natura di donazione indiretta della fattispecie per cui è causa, come eccepito da parte ricorrente (mem. 9.10.23);
- che infatti ai sensi dell'art. 2722 cc non è ammessa la prova per testimoni avente ad oggetto patti contrari al contenuto di un documento;
- che comunque nel caso di specie la natura di patto fiduciario del negozio in parola emerge dalla dichiarazione di cui al citato doc. 2 di parte resistente, con la conseguenza che non può ammettersi la prova per testimoni diretta a provarne una diversa natura;
- che la prova dell'esistenza del patto fiduciario tra le parti giustifica la concessione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
- che infatti è noto che “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, [...] una volta provato in giudizio è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 6459/2020); - che pertanto va accolta la domanda presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
- che tuttavia, considerato il decesso di , moglie del Persona_1 ricorrente e parte del patto fiduciario per cui è causa, è necessario determinare la quota dell'immobile che deve essere oggetto del trasferimento ex art. 2932 c.c.;
- che a tal fine – essendo stato il patto fiduciario inquadrabile nella figura del mandato senza rappresentanza (cfr. Cass. civ., n. 10633/2014) – rileva la disciplina del mandato collettivo prevista dall'art. 1726 c.c.;
- che è noto che “il mandato collettivo (sia speciale che generale), in quanto dato nell'interesse di ciascuno e di tutti i contraenti, non si estingue né per revoca, salva giusta causa, né per morte od incapacità sopravvenuta di alcuno di essi” (cfr. Cass. civ., n. 3104/1957);
- che pertanto non può ritenersi che il patto fiduciario sia venuto meno;
- che inoltre è noto che “il mandato a compiere un opus perfectum non viene meno per morte di uno dei mandanti che si sono reciprocamente vincolati,
o di uno dei mandatari, ma solo per il compimento dell'affare. Al mandante morto succedono nelle obbligazioni i suoi coeredi, il mandatario defunto va semplicemente sostituito” (cfr. Cass. civ., n. 2404/1964);
- che alla luce di tali principi deve ritenersi:
- che il patto fiduciario non sia venuto meno;
- che nei diritti della fiduciante defunta – Per_1
– succedono gli eredi della stessa, e cioè (ex
[...] art. 581 cc) – odierno resistente Controparte_1
e fiduciario del patto per cui è causa – e Parte_1
, già parte del negozio in qualità di
[...] fiduciante;
- che entrambe le parti hanno implicitamente accettato l'eredità (cfr. ricorso pag. 6 e comp. risp. pag. 11 in cui le parti si qualificano come eredi);
- che in assenza di diversa prova, deve ritenersi che prima del decesso della Sig.ra i Persona_1 coniugi fiducianti vantassero ciascuno il diritto al trasferimento di ½ dell'immobile;
- che in seguito al decesso di e Persona_1 all'apertura della successione, e Parte_1
risultano eredi, in qualità di Controparte_1 eredi legittimi, di ½ ciascuno della porzione dell'immobile in precedenza spettante alla de cuius;
- che pertanto:
- risulta titolare del diritto al Parte_1 trasferimento dei 3/4 dell'immobile (=1/2 del quale era già titolare in qualità di fiduciante + ½ del 50% del diritto ereditato dalla moglie co- fiduciante);
- risulta titolare del diritto di Controparte_1 proprietà di dell'immobile, ereditato dalla madre;
- che infatti il diritto di credito al trasferimento originariamente sussistente in capo alla de cuius (e trasferito nella misura di ¼ dell'immobile al figlio ) si è estinto per confusione (art. CP_1
1314 cc), assommando quest'ultimo su di sé le qualità di debitore e creditore;
- che diversamente a parte ricorrente va Parte_1 trasferita ex art. 2932 cc la quota di ¾ del citato immobile;
- che ha effettuato in corso di causa (in data Parte_1
17.10.24) la dichiarazione urbanistica prevista dall'art. 40 comma II legge 47 del 1985 (e/o dell'articolo 46 DPR 380 del 2001);
- che infatti è noto che detta dichiarazione possa essere effettuata anche dall'acquirente anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite (anche di appello) (cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2009 n. 23825; Cass., Sez. VI-2, 29 aprile 2016 n. 8489; Cass., Sez. II, 7 marzo 2019 n. 6684; Cass., Sez. II, 27 ottobre 2015 n. 21855);
- che non ha pregio l'eccezione avanzata ex art. 48 DLGS 346 del 1990 (TU imposta successioni) risultando inconferente ai fini della presente decisione, in quanto detta disposizione:
▪ è rilevante ai soli fini fiscali;
▪ regola (il comma 3) la sola consegna di beni agli eredi e non il trasferimento oggetto della presente domanda giudiziale;
▪ il comma 4 vede destinatari esclusivamente “Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori” categorie nelle quali evidentemente non rientrano le odierne parti processuali;
1
- che non sussistono i presupposti per la sospensione della presente causa in attesa della definizione della causa RG 5222/24, di cui parte resistenza assume la natura pregiudiziale;
- che infatti va osservato che la presente controversia incide inevitabilmente sulla consistenza della massa ereditaria della de 1
3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obblio di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e) (4) .
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione (5) . (A) cuius, in quanto attiene al ri-trasferimento (in favore della stessa) di diritti immobiliari;
- che quindi – contrariamente all'assunto di parte resistente - è la presente causa a risultare pregiudiziale nei confronti della citata controversia RG 5222/24, avente questa ad oggetto la divisione della massa ereditaria della stessa de cuius;
- che la domanda riconvenzionale va rigettata, in quanto l'inesistenza di una donazione indiretta in favore del resistente esclude che quest'ultimo potesse disporre unilateralmente dell'immobile in parola, se non commettendo un illecito nei confronti dei fiduciari;
- che comunque - in subordine - il resistente Controparte_1 risulta - a seguito della successione - comproprietario (per ¼) dell'immobile insieme al padre, (per ¾); Parte_1
- che ai sensi dell'art. 1108 c.c. l'alienazione di un bene comune richiede il consenso di tutti i comproprietari;
- che pertanto – in assenza di un accordo tra i due comproprietari
– deve escludersi che il ricorrente fosse titolare del diritto di disporre dell'intero immobile;
- che pertanto non è riscontrabile alcun danno causato dalla condotta del ricorrente, il quale peraltro ha esclusivamente esercitato il proprio diritto di credito ad ottenere il ritrasferimento;
- che le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore causa infra 260.000 euro);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la conclusione di un patto fiduciario in data 21.7.1997 tra e quali fiducianti e Parte_1 Persona_1
quale fiduciario, patto avente ad oggetto Controparte_1
l'immobile di seguito descritto;
2. dispone il trasferimento - in favore di - Parte_1 della proprietà di 3/4 dell'immobile sito in Via degli Orti, n. 1, interno 9, piano 2, contraddistinto al NCEU Foglio 3, mappale 151, sub 28, categoria A/3, classe 5 con autorimessa sita in via degli Orti, n. 1, piano S1, contraddistinto al NCEU Foglio 3, mappale 151, sub 30, categoria C/6, classe 3; 3. condanna alla rifusione – in favore di Controparte_1
– delle spese di lite liquidate in euro 7.000, Parte_1 oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 09/04/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)