Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 82/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 8.4.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.da Maldariti III traversa n. 32, presso lo studio dell'avv. Domenica Pirilli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(già Controparte_1 P_
) (c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Demetrio Tripepi 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia, che la rappresenta a difende giusta procura in atti;
1
NONCHE'
(c.f.: ) già Controparte_2 P.IVA_3 CO
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
Via Demetrio Tripepi 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia, che la rappresenta a difende giusta procura in atti;
- APPELLATA –
OGGETTO: pagamento somme;
Appello avverso Sentenza del Tribunale di Palmi n.
640/2018 pronunciata in data 28.62018 e pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 8.4.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
” citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi,
[...] CO
oggi , nonché , oggi Controparte_2 Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere sentenza di accertamento negativo Controparte_1
del credito di € 11.544,81 portato dalla fattura n. 808433330315054 del 10.4.2014, afferente al consumo di energia elettrica nel periodo dal 2.9.2013 al 31.3.2014, quando l'attività di lavorazione delle olive e della sansa da essa svolta non era intensa. Nell'atto di citazione, parte attrice asseriva che il misuratore dei consumi era stato sostituito il 27 settembre 2013 ed il 7 marzo 2014 ed in tali date era stato rilevato il consumo effettivo dell'energia elettrica fornita. Evidenziava, pertanto che, se dal 1 al 27 settembre 2013 la rilevazione effettiva di consumo di energia elettrica era pari a 2.113 kwh, nel periodo dal
2 27 settembre 2013 al 27 marzo 2014 il consumo effettivo non poteva essere di 46.580 kwh, così come fatturato, bensì di 13.084 kwh, maggiorato, al più, fino a 20.000 kwh.
Aggiungeva l'attrice che, in data 5 novembre 2014, a seguito di corrispondenza intercorsa tra le parti, inviava la fattura (nota di credito) n. 808433330315505A di € - P_
2.120,27 che rettificava i consumi del periodo compreso tra il 1° febbraio al 7 marzo
2014, riducendo, così l'importo da pagare da € 11.544,81 ad € 8.144,99. Parte attrice, fra l'altro, depositava diverse fatture, relativi a periodi precedenti e successivi a quello di interesse, al fine di dimostrare l'erronea quantificazione dei consumi di energia elettrica asserendo che lo stress tend per periodi similari portavano ad un costo finale non superiore ad € 2.000,00. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito portato dalla fattura in contestazione e, conseguentemente, di dichiarare la società attrice tenuta al pagamento solo per la fornitura di energia elettrica effettivamente consumata così come accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta del 14.9.2019 si costituiva in giudizio
[...]
, rilevando di essere responsabile esclusivamente nella vendita di energia Controparte_1
elettrica ai clienti finali e non già per tutto ciò che concerneva eventuali interventi e /o lavori su linee elettriche e impianti, tra cui la sostituzione dei misuratori ed il prelievo dei consumi e relativa misurazione di cui invece era competente CO
. Contestava, in ogni caso la fondatezza della domanda asserendo che era onere
[...]
di parte attrice dimostrare l'inesistenza della causa debendi inerente alla pretesa. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta del 7.10.2015 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, contestando gli avversi assunti, precisava che i consumi CO
rilevati fino al 1.2.2014 presso l'utenza erano reali mentre quelli del periodo 2/2014-
3/2014 erano stimati considerando i medesimi periodi degli anni precedenti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di controparte alle spese di lite.
La causa veniva istruita con prove documentali e CTU.
3 All'udienza del 28.6.2018 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 540/2018, pronunciata il 28.6.2018 e pubblicata in pari data il
Tribunale adito, accertata l'erroneità dei consumi oggetto di fatturazione secondo quanto appurato dal C.t.u., accoglieva parzialmente la domanda e rideterminava i consumi di energia elettrica della attrice sulla base delle direttive previste dalla delibera 200/1999 dell'A.E.E.G.S.I. Conseguentemente, dichiarava la obbligata a pagare € Parte_1
4.672,32 per il periodo dal 28.09.2013 al 31.01.2014 ed € 356,87, per il periodo dal
01.02.2014 al 07.03.2014, condannando, in solido, le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice.
Avverso la predetta statuizione la società “ Parte_1
” interponeva appello ritualmente notificato alle controparti. Nel
[...]
gravame l'appellante criticava la sentenza impugnata posto che il giudice di prime cure si era conformato alle risultanze della c.t.u. senza tenere in debita considerazione che a causa del guasto del contatore il consumo di energia elettrica non poteva essere quello stimato in considerazione della limitata attività lavorativa del periodo di interesse evidenziando che successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado,
[...]
aveva recapitato all'appellante la fattura in rettifica in cui si stornavano € 262,19 CP_3
con la precisazione che per il periodo settembre 2013/gennaio 2014 non vi era nulla da pagare. Concludeva chiedendo:
“-in via principale accertare l'inesistenza del rapporto contrattuale ed ordinare all'odierno appellante il pagamento di una somma ancora più ridotta rispetto all'importo
della fattura pari ad euro 11.544,81- peraltro incisa da diverse note di credito (all'uopo si
veda fascicolo di primo grado) ed in ogni caso inferiore a quanto statuito dalla sentenza
impugnata pari a complessivi euro 5.029,19 in quanto neppure tale importo è legittimamente
verosimile al consumo effettivo;
-in subordine mantenere la somma oggetto di accertamento giudiziale a cui defalcare
l'ulteriore rettifica di euro 261,19 giungendo alla condanna di euro 4.767 o ulteriore minore
4 somma in caso di recapito di ulteriori note di rettifica a vantaggio dell'utente.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge ex art. 93 cpc.”
In via istruttoria chiedeva il rinnovo della CTU.
Formulava altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa del 30.4.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
[...]
Proponeva, nel contempo, appello incidentale nella parte in cui il giudicante aveva rideterminato i consumi di energia elettrica sulla base della delibera 200/1999 dell'A.E.E.G.S.I. e non sulla ricostruzione operata dal CTU il quale aveva rilevato per periodo 28.9.2013 al 31.1.2014 una differenza minima tra il consumo comunicato da e quello ricostruito cosicché la domanda avrebbe dovuto CO
essere accolta per il minor importo di € 319,50. Concludeva chiedendo:
“Respingere l'appello proposto dalla ed accogliendo Parte_1
l'appello incidentale proposto da riformare la sentenza Controparte_1
impugnata statuendo quanto segue: accoglie parzialmente la domanda proposta dalla società attrice e, per l'effetto, dichiara la stessa obbligata a pagare, entro il 0.4.2014,a
[...]
, l'importo di € 7.337,40 per il periodo dal 28.09.2013 al Controparte_1
31.01.2014 e di € 356,87 per il periodo dal 01.02.2014 al 07.03.2014.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
Con comparsa del 30.4.2019 si costituiva in giudizio CO
eccependo l'inammissibilità del gravame nonché, nel merito, la sua infondatezza;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza collegiale del 16.9.2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza impugnata.
Con ordinanza collegiale del 18.11.2019 la Corte rigettava, altresì, le richieste istruttorie di parte appellante.
5 All'udienza collegiale del 8.4.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, il procuratore di parte opponente insisteva in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) agitata dall'appellata Controparte_2
posto che i rilievi critici alla sentenza avversata non necessitano di esporre un progetto alternativo alla statuizione siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
Quanto a merito della vicenda, l'appellante, a mezzo del gravame, evidenzia l'erroneità della statuizione in quanto, a suo dire, il giudice di prime cure si sarebbe conformato alle risultanze della c.t.u. trascurando “le vicende subite dal misuratore” di cui la stessa aveva dato contezza nella missiva di riscontro alle richieste di CP_3
informazione dell'utente, ammettendo l'inutilizzabilità del contatore che aveva decisamente inciso sulla rilevazione dei consumi di energia elettrica registrando “cifre palesemente sproporzionate in ragione della lavorazione effettuata nel periodo di riferimento…”
Di contro nella propria comparsa di risposta eccepisce che Controparte_2
“i consumi esposti nelle fatture emesse dal Fornitore derivano da dati rilevati dal Distributore che,
in quanto rilevati da soggetto terzo a ciò deputato, hanno rilevanza probatoria che andrebbe
contrastata con elementi di uguale e contraria valenza”.
Tanto premesso, appare utile evidenziare che, riguardo alla contestazione degli addebiti ed all'onere di distribuzione della prova, Cassazione civile sez. III, 24/06/2024,
n.17401 ha precisato che “In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di
6 contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)”.
Nella parte motiva della massima sopra citata è stato evidenziato che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile”.
Nondimeno, "l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione
e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che "la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (cfr. in motivazione, Cass. Sez.
3, sent. n. 23699/2016; Cass. Sez. 3, Ord. N. 19154/2018).
La a giustificazione del mancato pagamento della fattura n. Parte_1
808433330315054 del 10.4.2014, ha dedotto l'erroneità dei consumi di energia elettrica contabilizzati da in quanto non corrispondenti a quelli reali posto Controparte_1
che i Kwh riportati risultavano eccessivi rispetto ai normali consumi della società e di tali periodi produceva le relative fatture ricevute dalla somministrante.
La medesima parte attrice, odierna appellante, allegava, inoltre, che il misuratore dei consumi installato presso i locali di proprietà era stato sostituito due volte, nel settembre 2013 e nel marzo 2014, a causa di un malfunzionamento.
Detta circostanza non veniva contestata dalle società convenute, oggi appellate, che, anzi, ne davano riscontro.
7 Parte attrice, dunque, in qualità di utente, ha fornito elementi idonei ad inficiare l'attendibilità della misura portata dalla fattura in contestazione.
Su tali presupposti è stata disposta apposita CTU dalla quale è risultato che i consumi relativi al periodo 1.9.2013/27.9.2013 - pari a Kwh 273 - erano “reali” e mentre quelli relativi al periodo 28.9.2013/31.1.2014, rilevati dal Distributore in telegestione, presentavano un disallineamento con i consumi effettivi (cfr. testualmente dalla C.t.u.:
“Fissando l'attenzione sul periodo 28.09.2013 – 31.01.2014 i valori di energia espressi in kWh
riportati nella fattura in contestazione, teoricamente, dovrebbero coincidere con quelli rilevati
dall' . Invece raffrontando il dettaglio della fattura con la precedente tabella delle CO
letture rilevate in telegestione dall' si riscontra che tale corrispondenza non c'è… CO
omissis … Ebbene, oltre alla chiara differenza tra il totale dei consumi registrato dall'
[...]
ed il totale fatturato dall' , risulta evidente che la fatturazione CP_3 Controparte_1
per i diversi mesi non tiene conto dei valori registrati dall' , piuttosto riporta dei CO
consumi pressoché identici in ogni mese, di circa 8.970 kWh/mese per arrivare a un totale di 35.588
kWh complessivo dal 01.10.2013 al 31.01.2014. non ha conteggiato dei Controparte_1
consumi effettivi, bensì ha ripartito linearmente un valore complessivo, ottenuto a partire dalla
differenza tra due letture, in particolare quella del 31.01.2014 e quella del 27.09.2013.
Sostanzialmente si riscontra che gli importi da pagare per i mesi di ottobre, novembre e dicembre
del 2013 e per il mese di gennaio del 2014 sono stati calcolati dall' in base ai Controparte_1
rapporti di consumo medio riportati nella precedente tabella. Quindi non vi è allineamento tra i
consumi fatturati dall' ed i consumi registrati dall' per il Controparte_1 CO
periodo ottobre 2013 – gennaio 2014. In definitiva si può concludere che la bolletta in contestazione
per quanto attiene al periodo dal 28.09.2013 al 31.01.2014 sia stata emessa dall' P_
, non sulla base di una lettura effettiva per ciascun mese, bensì con una ripartizione lineare
[...]
del consumo complessivo su tutti i quattro mesi interessati. Concretamente ha Controparte_1
operato un ricalcolo degli importi di energia consumata”).
Il C.t.u., peraltro, ha dato contezza delle due note di credito emesse medio tempore
8 da e precisamente: nota di credito n. 808433330315055 del Controparte_1
05.05.2014 con la quale “ ha riconosciuto alla parte attrice un credito, Controparte_1
derivante dal conguaglio sui consumi fatturati in acconto con la fattura in contestazione per il
periodo 07.03.2014 – 30.04.2014. … Pertanto con la nota di credito qui richiamata l' P_
ha fatturato alla parte attrice quanto effettivamente consumato dal 07.03.2014 al
[...]
30.04.2014, restituendo quanto anticipato con la fattura in contestazione per il periodo 07.03.2014
– 31.03.2014”; nota di credito 80843333031505A del 05.11.2014 con la quale
[...]
“recepisce la ricostruzione dei consumi effettuata dall' per il Controparte_1 CO
periodo 01.02.2014 – 07.03.2014 … Recuperando, così, a favore della parte attrice 10.015 kWh di
energia inizialmente conteggiati con la fattura in contestazione, ed attribuendo definitivamente per
il periodo 01.02.2014 – 07.03.2014 in totale 1.506 kWh di energia consumata”.
Sulla scorta di tali rilievi il C.t.u. ha provveduto al ricalcolo dell'importo dovuto:
“Allineando i consumi ai valori registrati dall' l'importo da pagare dalla parte CO
attrice per il periodo 28.09.2013 – 31.01.2014 è pari a € 7.337,40. Mentre estrapolando dalla fattura
in contestazione il solo periodo 28.09.2013 – 31.01.2014 l'importo della fattura risulta essere €
7.656,90. Pertanto, allineando i consumi alle letture rilevate dall' risulta una CO
differenza a favore della parte attrice di € 319,50 per il periodo 29.09.2013 – 31.01.2014”.
Il professionista incaricato ha proceduto, altresì, al ricalcolo della fattura mediante la ricostruzione dei consumi di energia elettrica ai sensi della Delibera n. 200/1999 dell'AEEGSI in ossequio all'apposito quesito demandato dal giudice.
Ai sensi dell'art. 11 della citata delibera, infatti, laddove non sia possibile determinare l'errore della misura, la ricostruzione dei consumi va effettuata prendendo come riferimento i consumi di energia elettrica effettuati nei due periodi analoghi precedenti a quello da ricostruire.
Procedendo in tal senso è risultato che parte attrice avrebbe dovuto pagare alla somministrante per il periodo anzidetto (28.9.2013/31.1.2014) € 4.672,32 mentre per il periodo 1.2.2014 – 7.3.2014 avrebbe dovuto pagare € 356,87.
9 L'appellante, come accennato, lamenta l'errata ricostruzione dei consumi da parte del C.t.u. ripercorrendo l'iter logico seguito nell'atto introduttivo del giudizio in cui sostanzialmente ha criticato l'attendibilità della fatturazione, alterata dal guasto al misuratore (ad essa non imputabile), siccome del tutto sproporzionata rispetto al periodo oggetto della criticata contabilizzazione, invero, caratterizzato da una attività lavorativa pressoché minima della società; conseguentemente asseriva che “… gli importi, così come calcolati dal CTU, devono essere rivisti ancora più a ribasso…” (cfr. pag. 13 atto citazione).
Ebbene, tali assunti non sono in grado inficiare la ratio decidendi della sentenza impugnata posto che il primo giudice, rilevato il disallineamento dei consumi effettivi rispetto a quelli fatturati (così come appurato dal CTU), ha provveduto alla rideterminazione del dovuto sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della Delibera
200/1999 dell'AEEGSI - che tiene conto della media dei consumi dei due periodi analoghi precedenti rispetto a quello in contestazione - e non sulla base dell'allineamento dei consumi alle letture rilevate dal somministrante che, di contro, avrebbe determinato una maggior somma dovuta di € 7.694,47 in luogo di quella statuita di € 5.029,19.
Ad ogni buon conto, dette critiche, così come devolute al giudice d'appello, hanno formato oggetto delle osservazioni dell'appellante alla c.t.u. che l'ausiliario del giudice ha opportunamente riscontrato rappresentando “… che la perizia tiene conto: sia del tipo di attività svolta dall'azienda attrice, sia del fatto che il periodo in contestazione è stato un periodo di minore produzione come risulta dalla documentazione prodotta”, pertanto, la richiesta di un supplemento di indagine, avanzata dall'appellante, non può che rivelarsi superflua atteso che l'elaborato peritale, già acquisito in atti, appare del tutto condivisibile siccome immune da vizi, sia dal punto di vista tecnico, che logico-giuridico, mentre la doglianza dell'appellante di rivedere gli importi “più al ribasso” si risolve in una contestazione generica prima ancora che infondata.
Né, peraltro, appare dirimente ai fini di causa la nota di credito del 16.8.2018 -
10 pervenuta medio tempore alla società appellante - poiché la dicitura “non c'è nulla da pagare” per il periodo settembre 2013/gennaio 2014 è da riferire alla rettifica dei consumi di energia elettrica oggetto della (già accertata) errata fatturazione dalla quale comunque si è prescisso effettuando il ricalcolo dell'addebito secondo quanto previsto dalla citata delibera.
Riguardo, poi, alla legittima applicazione della Delibera AEEGSI n. 200/1999, che, come sopra accennato, ha fondato la decisione avversata, ha Controparte_1
svolto appello incidentale lamentando che “Il primo Giudice avrebbe dovuto utilizzare il dato
reale rilevato in telegestione dal Distributore per determinare i consumi del periodo dal 28.9.2013
al 31.1.2014 per un importo di € 7.337,40 accogliendo la domanda dell'attore solo per il minor importo di € 319,50 erroneamente fatturato”
Anche tale censura non merita condivisione.
L'art. 11 della suddetta delibera prevede che “Qualora il tipo di guasto o di rottura non
consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi
del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o
la rottura”.
Nel caso di specie, per il periodo 28.9.2013 – 31.1.2014 il C.t.u. ha rilevato che
“… non ha conteggiato dei consumi effettivi, bensì ha ripartito linearmente Controparte_1
un valore complessivo, ottenuto a partire dalla differenza tra le due letture, in particolare quella del
31.1.2014 e quella del 27.09.2013. Tali letture sono state registrate dall' nei CO
propri sistemi, essendo essa stessa il responsabile del Servizio di misura, ma malgrado ciò, non è
possibile verificare la correttezza della misura poiché il misuratore guasto si è incendiato”.
Su tali presupposti la statuizione del primo giudice appare corretta sul punto posto che, anche la ricostruzione operata dal CTU sulla base delle teleletture di
[...]
per il periodo di interesse, presentava “… una sostanziale differenza tra i CP_3
consumi di energia elettrica registrati in analoghi periodi in anni precedenti” mentre parte attrice ha dimostrato di non avere avuto alcun incremento di produzione di olio d'oliva e di
11 sansa rispetto agli anni precedenti (così come appurato dallo stesso C.t.u.: “Considerato
inoltre che la parte attrice sostiene, nel proprio ricorso, di non avere avuto un incremento della
produzione rispetto agli anni precedenti, e per dimostrarlo allega agli atti i documenti fiscali e la contabilità analitica relativi alla produzione di olio ed alla lavorazione della sansa”).
Sotto tale ultimo profilo non può darsi spazio alla difesa di CO
che, nella comparsa di costituzione in sede di gravame, ha evidenziato che i dati
[...]
comunicati dal Distributore “in quanto rilevati da un soggetto terzo a ciò deputato, hanno rilevanza probatoria che andrebbe contrastata con elementi probatori di eguale e contraria valenza” posto che, così come sopra detto, in giurisprudenza è stato chiarito che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (ex plurimis Cass. Sez. 3, ord.
19.7.2018 n. 19154) superabile, pertanto, con altrettanto presunzioni “super semplici”
“avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente
a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto
(impresa, famiglia o persona singola)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, n.17401).
In ordine alle spese di lite liquidate in primo grado l'appellante incidentale lamenta altresì che, “in considerazione della parziale soccombenza”, le stesse avrebbero dovuto essere in parte compensate.
La doglianza è fondata.
L'accoglimento parziale della domanda attorea depone per la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo di talché, in riforma della sentenza impugnata sul punto, l'appellata incidentale, convenuta in primo grado, va dichiarata tenuta al pagamento delle stesse nella misura dei restanti due terzi, pari ad € 1.620,00 (€
2.430,00/3x2) oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute.
Attesa la reciproca soccombenza tra l'appellante principale e l'appellante incidentale le spese di lite afferenti al gravame vanno Controparte_1
tra loro compensate mentre l'appellante principale va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di che, tenuto conto della non complessità Controparte_2
12 della controversia, vanno liquidate in € 1.458,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 così di seguito specificati: € 268,00 fase studio;
€ 268,00 fase introduttiva;
€ 496,00 fase istruttoria/trattazione; 426,00 fase decisionale.
Si dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 82/2019 Rg. A.C. proposto da “ Parte_1
” contro “ nonché
[...] Controparte_1
“ ” così dispone: Controparte_2
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie parzialmente l'appello incidentale;
3) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese di lite liquidate nella predetta statuizione dichiarando l'appellante incidentale “ ”, Controparte_1
convenuto in primo grado, tenuto al pagamento delle stesse nella misura dei restanti 2/3 pari ad € 1.620,00 (oltre accessori di legge);
4) Compensa le spese di lite afferenti al gravame tra l'appellante principale e l'appellante incidentale “ Controparte_1
5) Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata ” che liquida in € 1.458,00 (oltre Controparte_2
accessori di legge);
6) Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore
13 importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r.
n. 115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 27.12.2024.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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