Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1540 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Fonti del Clitunno, n. 4 Int. 6, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Gallace (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Achenez, n. 1/i, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Calarco (PEC: che lo rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli
1
RESISTENTE
E
Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore.
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/10/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver preso visione della propria situazione debitoria, apprendendo la sussistenza, a suo carico, di alcune poste creditorie. Il ricorrente, pertanto, deduceva la non debenza delle somme portate dalle cartelle di pagamento n.
13920050001170430000; 13920050005711961000; 13920050006888112000, deducendo di non aver mai ricevuto tale di atto di pagamento e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale Accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese azionate da nei Controparte_4 confronti del ricorrente, ed inerenti i crediti degli Enti Impositori e sottesi alle Cartelle CP_2 CP_3 di pagamento impugnate, per mancata conoscenza legale degli stessi e, comunque, quand'anche regolarmente notificati ormai estinti per maturazione del termine prescrizionale;
Per l'effetto, dichiarare nulle e/o annullare, per quanto di Sua competenza, le Cartelle di pagamento N°
13920050001170430000 notificata in data 10.11.2005 (€36.250,27); CP_5
13920050005711961000 notificata in data 10.11.2005 (€ 278,09); CP_5
13920050006888112000 notificata in data 30.12.2005 (€ 23.051,67). Tutti di CP_6 competenza di questo Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e ormai non più esigibili;
Condannare parti convenute (in particolare in quanto in primis l'attività di inerzia per la CP_7 riscossione è riconducibile all'Ente riscossore), alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del costituito procuratore – difensore ex art. 93 CPC che si dichiara antistatario.”
2 Nonostante il ricorrente abbia notificato il ricorso anche all' , quest'ultimo non ha presentato CP_3 difese nel presente procedimento.
Si costituivano in giudizio e contestando le pretese di parte ricorrente, chiedendo il CP_7 CP_2 rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Si dichiara la contumacia dell' . CP_3
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'impugnazione degli estratti di ruolo è preclusa in assenza della successiva coltivazione del credito da parte del riscossore.
3. Non è, infatti, riscontrabile in capo al ricorrente, una posizione soggettiva qualificata atta a giustificare l'adizione dell'Autorità giudiziaria, in vista dell'ottenimento di una pronuncia meramente dichiarativa dell'insussistenza della posizione debitoria, in ragione, appunto, della mancata coltivazione, da parte del Concessionario, dei mezzi di esazione.
4. Quanto appena detto, peraltro, è conforme alla statuizione resa dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 190/2023, in virtù della quale « L'introdotta possibilità di impugnare la cartella di pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), scontrandosi con le gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, ha però condotto “[al]l'enorme proliferazione, negli ultimi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo”, con “un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Commissioni Tributarie, ai
Giudici di Pace e, più in generale, alla Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse Controparte_8 sottese, e perfino nei casi in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell'autotutela” (relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno
2021). A fronte di una tale proliferazione di ricorsi, che ha messo in crisi il sistema di tutela giurisdizionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata, che limita la possibilità di impugnare direttamente il ruolo e la cartella, che si assume invalidamente notificata, sola al ricorrere di determinate fattispecie attinente a rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero
«nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
3 derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d'appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
5. Per i motivi sopra indicati, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Ci sono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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