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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 33/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. . Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di reclamo ex ART. 1 co. 58 L. 28 giugno 2012, n. 92 depositato in data 20 marzo 2024
Da
(c.f. ), nato il [...] a [...] ivi residente in [...] C.F._1
Ghirlandaio 19, rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente ricorso dall'avv.
Cristiano Gobbi (c.f. , pec: presso lo C.F._2 Email_1
Studio di via Coroneo 21 34133 Trieste reclamante
Contro
P.IVA Controparte_1
) (di seguito per brevità anche (P.IVA ), con sede legale in Trieste, P.IVA_1 CP_1 P.IVA_1 via Karl Ludwig Von Bruck n. 3, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. sig. (CF. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
01.10.1952 e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Daniele Compagnone (C.F. ; Fax 0481549927; pec C.F._4
1 per le notifiche: ) del Foro di Gorizia, nonchè dall'avv. Email_2
Paolo Penza (C.F. – pec: e dall'avv. Luisa C.F._5 Email_3
Pezzotti (C.F. del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._6 studio in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste, reclamata
reclamo avverso la sentenza n. 14/2024 (N. 155/2023 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 19.02.2024
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Voglia questo Giudice, sulla scorta di quanto allegato, dedotto e contestato, in totale riforma della sentenza impugnata e della previa opposta ordinanza:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig.
da parte di ai sensi del comma 1 dell'art. 18 dello Statuto dei diritti del Parte_1 CP_1
Lavoratore legge 20 maggio 1970, n. 300 per ritorsione e per l'effetto
• annullare il licenziamento e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore:
- alla reintegrazione del Sig. nel proprio posto di lavoro. Con riserva di opzione del Parte_1 ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
- al pagamento in favore del Sig. della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno Parte_1 ex art. 18, co. 2 stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In subordine: • accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. Parte_1 da parte di ., ai sensi dell'art. 7, Legge n. 300/1970 così come modificato dall'art. 1, co. CP_1
42, Legge n. 92/2012, perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo per insussistenza
(anche parziale) del fatto contestato e, per l'effetto
• annullare il licenziamento e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore:
- alla reintegrazione del Sig. nel proprio posto di lavoro. Con riserva di opzione del Parte_1 ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
2 - al pagamento in favore del Sig. della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria Parte_1 ex art. 18, co. 4, Legge n. 300/1970, come novellato dalla Legge n. 92/2012, commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione e comunque in misura non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad €
4.728,59 o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo oltre agli assegni familiari, nonché al versamento a favore dell' dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del CP_3 licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorato dagli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via subordinata e salvo gravame: • accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al signor dalla , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, perché rientrante nelle altre ipotesi in cui non ricorrono la giusta causa e/o il giustificato motivo soggettivo ex art 18, co. 5, Legge n. 300/1970, così come novellato dalla Legge n. 92/2012, e per l'effetto
• dichiarare risolto il rapporto alla data del licenziamento e condannare in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento al Sig. di una indennità risarcitoria ex Parte_1 art. 18, co. 5, Legge n. 300/1970, come novellato dalla Legge n. 92/2012 nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale oltre all'assegno per il nucleo familiare e di fatto pari ad € 4.728,59
o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio e comunque in misura non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 4.728,59 in considerazione dell'anzianità del ricorrente, del cospicuo numero dei dipendenti occupati dall'azienda (circa 60 dipendenti), delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento di parte convenuta sotto il profilo dell'abuso del potere disciplinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con refusione delle spese di lite di entrambe le fasi.
Per parte reclamata:
In via principale e nel merito
Rigettarsi il ricorso proposto dal reclamante e contestualmente, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 14/2024 comunicata il 19.2.2024 nell'ambito del procedimento sub RG n. 155/2023.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste a conferma del precedente decreto emesso in fase sommaria, rigettava l'impugnazione del licenziamento intimato a dalla società Alpt – Parte_1
Agenzia per il lavoro Portuale del Porto di Trieste in data 10.11.2021; società di cui era dipendente, come operaio polivalente dal 2.09.11.
Il tribunale riteneva infondata l'impugnazione del licenziamento a fronte della condotta contestata al lavoratore, ovvero l'aver preso parte a manifestazioni pubbliche di protesta contro l'obbligo di certificazione verde nelle giornate dal 18.10.21 al 24.10.21, periodo in cui risultava assente dal lavoro per malattia. In particolare la società gli contestava che nella giornata del 18.10.21 come risultava anche dagli organi di stampa egli aveva resistito alle operazioni di sgombero delle manifestazioni non autorizzate , subendo personalmente il getto dell'idrante azionato dalle forze dell'ordine. La datrice di lavoro gli contestava di aver partecipato ad ulteriori manifestazioni che si erano tenute in Piazza
Unità di Italia anche nei giorni successivi del 19-20-21-22 e 23 ottobre e che tale condotta aveva compromesso la sua guarigione tanto che in data 24 ottobre 2021 era sopravvenuta la positività al
Covid 19 . La società contestava altresì l'utilizzo illecito dell'istituto della malattia non soltanto per eludere l'obbligo del possesso della certificazione verde introdotto con il DL 127/21 dal 15 ottobre
2021, ma anche per ottenere un trattamento economico non dovuto nelle giornate di assenza dal lavoro del 18 ottobre e in quelle successive.
Il giudice valorizzava la prova documentale allegata dalla società e quanto dichiarato dal in Pt_1 fase disciplinare ed agli organi di stampa, per confermare la gravità della condotta attestata in fase sommaria.
Rigettava pertanto il ricorso in opposizione condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
2. Avverso la sentenza proponeva reclamo il insistendo per la riforma integrale della Pt_1 decisione.
La società si costituiva insistendo per il rigetto del reclamo. CP_
3. La Corte d'Appello di Trieste disponeva approfondimento istruttorio con richiesta all' di deposito della certificazione di malattia;
ottenuta la documentazione, tentata con esito negativo la conciliazione della lite e disposto il mutamento del relatore della causa in ragione del trasferimento di nuovo consigliere lavoro, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio tenutasi in data 11 settembre 2025, decideva la controversia con la presente pronuncia.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il reclamante contestava la sentenza di primo grado con tre motivi.
Con il primo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il tribunale di Trieste, non valutando correttamente la propria produzione documentale ed in particolare il doc. 8, aveva evidenziato, contrariamente a quanto rilevato in fase sommaria, che esistevano una serie di certificazioni di malattia la prima prodotta dal lavoratore indicante la decorrenza dello stato di malattia dal 19 ottobre
2021 e la seconda relativa alla prosecuzione attestante la continuazione dello stato di malattia iniziato in data 18.10.2021. Nonostante la conferma da parte del giudice dell'esistenza della prima certificazione di decorrenza della malattia dal 19.10.2021 il giudice, del tutto contraddittoriamente, concludeva che l'assenza per malattia fosse stata certificata con decorrenza 18.10.2021 a causa delle dichiarazioni del lavoratore il quale aveva voluto evitare la perdita della retribuzione della giornata.
Contestava pertanto la conclusione del giudice che aveva ritenuto di ricondurre l'inizio della malattia al 18.10.2021; osservava che peraltro nel certificato di malattia la causa della assenza era individuata nel “ trauma contusivo al volto con caduta a terra “e che pertanto da quel giorno non avrebbe potuto essere ritenuto in malattia che invece era collocata correttamente dal 19.10.2021.
Rilevava altresì l' infondatezza delle conclusioni del primo giudice in merito all'ipotesi delittuosa di CP_ concorso del con il medico nel reato di truffa a danno dell' ritenuto che la certificazione Pt_1 inviata dal lavoratore al datore di lavoro e contrassegnata con il numero di protocollo 290174902 riportava la decorrenza di malattia dal 19.10.2021; per contro l'ulteriore certificazione telematica depositata dalla società e contrassegnata con il nr di protocollo 290175472 e riportante la decorrenza di malattia dal 18.10.2021 era frutto di un errore commesso dal medico.
Né il che aveva aderito allo sciopero per il 18 ottobre e aveva subito la contusione al volto a Pt_1 causa della reazione delle forze dell'ordine in quella data subentrando il giorno successivo lo stato di malattia, poteva essere onerato di proporre querela di falso avverso il certificato. CP_ Contestava altresì di aver chiesto un trattamento economico all' per la giornata del 18 ottobre, come da documentazione agli atti.
Con secondo motivo contestava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto che la partecipazione alle manifestazioni di piazza, quanto meno nelle giornate del 19-20-21 avesse in qualche modo aggravato lo stato di malattia e fosse incompatibile con il suo stato di salute.
Infatti l'assenza dal lavoro certificata aveva origine da un “ trauma contusivo al volto”; status che non si poteva aggravare in alcun modo con la partecipazione alle manifestazioni di piazza. Tanto più che dopo la vicenda del 18 ottobre, nei giorni successivi, le manifestazioni erano state del tutto pacifiche senza alcun rischio che si potessero verificare tafferugli al pari di quanto accaduto in precedenza.
5 Contestava che fosse stata raggiunta la prova della propria uscita da casa il 20 ottobre e in ogni caso evidenziava che il mero recarsi in piazza non poteva essere qualificato come una condotta incompatibile con una assenza legittima dal lavoro provocato da un trauma al volto.
Con la terza censura contestava il reclamante la proporzionalità tra i fatti contestati e il provvedimento disciplinare espulsivo;
rilevava trattarsi di lavoratore portuale con bassa scolarizzazione il quale non ricopriva un ruolo apicale nell'ambito del lavoro portuale.
Contestava poi l'assenza del danno all'immagine e la prova della sua entità.
5. Parte reclamata nel costituirsi in giudizio ha contrastato il reclamo evidenziando che dal certificato telematico ricevuto dall'azienda e prodotto sub. 10 della memoria cautelare l'inizio della malattia del lavoratore era attestato con decorrenza 18 ottobre 2021; nello stesso prospetto Inail l'assenza del risultava nella giornata del 18 a titolo di Malattia ( sigla ML). Pt_1
Rilevava che quand'anche il medico avesse commesso un errore non avrebbe potuto modificare la certificazione se non a richiesta dell'interessato, ma il neppure a seguito della contestazione Pt_1 disciplinare aveva chiesto al sanitario di rettificare il dato documentale ed anzi in una intervista sul giornale “Corriere della sera” di data 27 ottobre 2021, la giornalista riportava le frasi del lavoratore il quale confermava di aver chiesto al proprio medico di porlo in malattia dal 18 ottobre e che vi era stata discussione in merito atteso che la sua presenza alla manifestazione pubblica era documentata anche dagli organi di stampa.
Contrastava anche il secondo motivo rilevando che dalla documentazione dimessa e dalla mancata contestazione del lavoratore in fase sommaria emergeva la partecipazione del alle Pt_1 manifestazioni quanto meno del 19-20-21 ottobre;
contrastava l'interpretazione attorea in merito alla incompatibilità evidenziando che all'epoca il Paese era interessato da una fase acuta della pandemia con divieto di assembramenti e di contatto tra le persone. Le manifestazioni no vax promosse a Trieste all'epoca avevano richiamato numerose persone da tutta Italia e il vi aveva partecipato senza Pt_1 indossare mascherine protettive come attestato dalle fotografie dimesse, tanto che nella giornata del
24 ottobre 2021 era risultato positivo al Covid e la sua assenza dal lavoro si era prolungata fino alla completa guarigione. Inoltre, tenuto conto di quanto accaduto in precedenza, non vi era certezza che durante le manifestazioni pubbliche non si verificasse una situazione analoga a quella che aveva provocato la causa della sua assenza dal lavoro. Pertanto riteneva che fosse onere del lavoratore rimanere in casa, o comunque evitare di porsi in situazioni di pericolo per la sua salute e la sua ripresa del lavoro.
Contestava da ultimo anche il difetto di proporzionalità rilevando che le circostanze provate erano significative della intenzionalità della condotta del , evidenziando che il lavoratore era già stato Pt_1 destinatario di sanzione disciplinare che era stata richiamata dalla società ai fini della recidiva.
6 Trattavasi di sospensione disposta in relazione all'episodio di data 24.01.21 in cui il lavoratore era stato sanzionato per aver preso parte in video conferenza, a mezzo tablet personale, alla seduta del
Consiglio Comunale di cui era componente durante l'orario di lavoro, mentre conduceva una ralla.
Condotta pericolosa e contraria alle norme regolamentari aziendali.
Quanto al danno all'immagine evidenziava che dalla produzione documentale emergeva la propalazione mediatica che aveva avuto la vicenda sugli organi di stampa locali e nazionali alimentata anche dal lavoratore tramite i propri canali e strumenti social.
Rilevava che essendo azienda anche a partecipazione pubblica in data 15.11.2021 aveva ricevuto dalla Procura regionale della Corte dei Conti richiesta di chiarimenti in merito alla posizione del nei giorni di assenza per malattia. Pt_1
Insisteva pertanto per la piena legittimità del provvedimento espulsivo.
6. Il reclamo merita parziale accoglimento sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento espulsivo;
ritiene infatti il Collegio, in ragione di quanto si dirà in prosieguo, che nel caso di specie il licenziamento sia illegittimo ma la tutela applicabile non sia quella reintegratoria avendo il reclamante posto in essere condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare, quanto piuttosto quella indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18 legge 300/1970 come modificato dalla legge 92/12.
La contestazione disciplinare di data 28.10.2021 aveva il seguente contenuto,:”…omissis attraverso foto e video che La ritraggono, apparsi su mass media e organi di stampa, analogici e digitali, sia locali sia nazionali, la scrivente è venuta a conoscenza del fatto che nelle giornate dal 18.10.2021 al
24.10.2021, mentre risultava assente dal lavoro per malattia con certificato medico attestante prognosi clinica a tutto il 24.10.2021, Lei partecipava attivamente alle manifestazioni e ai cortei collegati alle proteste contro l'obbligo di Certificazione Verde (cd. Green Pass), svoltisi sia nelle adiacenze del Varco IV del Porto sia nel centro della città di Trieste. Segnatamente nella giornata del 18.10.2021, Sua prima giornata di assenza per malattia, Lei veniva ripreso da plurimi organi di stampa mentre resisteva alle operazioni di sgombero da parte delle Forze dell'Ordine del presidio non autorizzato innanzi al Varco IV del Porto di Trieste. In particolare Lei veniva visto, filmato e fotografato (su documenti apparsi tra il resto sul sito www.ilmessaggero.it e sul canale Telegram
“ canale telegram") mentre si parava innanzi ai getti d'acqua azionati dei mezzi della Parte_1
Polizia di Stato impegnati nelle operazioni di sgombero. Tale circostanza veniva da Lei medesimo confermata nel corso di alcune interviste rilasciate ad alcuni organi di stampa. ln particolare nel corso di un'intervista in diretta rilasciata all'edizione del 25.10.2021 del TG Sera dell'emittente televisiva Telequattro Lei con riferimento ai fatti sopra descritti dichiarava: “Ho preso ettolitri
d'acqua... sotto il getto dell'idrante...sono stato tutto il giorno fuori bagnato" "...se stai tutto il giorno fuori" e ancora “venerdì (22.10.2021 n.d.r.) mi sono accorto che non stavo bene". In un'intervista
7 uscita su il Gazzettino del 25.10.2021, riferendosi ai fatti sopra descritti, Lei dichiarava “Gli idranti della polizia mi hanno fatto prendere freddo... “ Tali dichiarazioni sono state altresì riportate, tra il resto, su il Corriere della Sera ed. online 25.10.2021, la Repubblica ed. online 25.10.2021, la Stampa ed. online 25.10.2021, il Messaggero ed. online 24.10.2021, l'Huffington Post ed. online 25.10.2021, il Fatto Quotidiano ed. online 26.10.2021. Nelle successive giornate del 19 - 20 - 21 - 22 e 23 ottobre
2021 Lei prendeva parte alle manifestazioni contro l'obbligo di possesso della Certificazione Verde
(cd. Green Pass) sul luogo di lavoro che si sono tenute in Piazza Unità d'Italia a Trieste, come attestano le fotografie e gli articoli apparsi sui citati media e le fotografie da Lei stesso postate sul canale Telegramn “ canale telegram" A comprova di quanto sopra si nota che in un Parte_1 articolo apparso sempre nell'edizione de il Gazzettino del 25.10.2021viene riferito quanto di seguito.
"...lo stesso sarebbe in malattia da giorni, ma nonostante ciò era regolarmente presente in Pt_1 piazza Unità durante la manifestazione di sabato (23. l 0.2021 n.d.r.)". Anche queste circostanze, peraltro venivano da Lei stesso confermate nel corso della citata intervista rilasciata all'emittente
Telequattro in data 25.10.2021. Nel rispondere al giornalista che Le chiedeva se fosse vero che Lei risultava in malattia nelle giornate in cui si sono svolte le manifestazioni Lei dichiarava: “Tutto giusto... è vero che mi si è visto, dopo stavo meglio e mi si è visto in piazza...”. La condotta da Lei posta in essere nei fatti innanzi richiamati costituisce una grave violazione dei Suoi obblighi contrattuali oltre che della buona fede e del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, risultando peraltro foriera di gravi danni all'immagine della scrivente. In particolare il comportamento da Lei tenuto nel corso di tutte le giornate sopra richiamate configura un'attività che risulta incompatibile con lo stato dl malattia da Lei dichiarato e/o che in ogni caso si è rivelata idonea a compromettere la Sua pronta guarigione così come è in effetti accaduto vista la Sua sopraggiunta positività al Covid-19 da Lei stessa annunciata in data 24.10.2021 attraverso social C media e organi d'informazione quali Piccolo e Open Online. ln aggiunta a ciò, si osserva che il contegno da Lei tenuto nelle giornate in parola appare finalizzato non solo ad eludere l'obbligo di possesso della Certificazione Verde (cd. Green Pass) per accedere al luogo di lavoro introdotto a livello nazionale dal Dl... 127/2021 a far data dal 15.10.2021, ma anche ad usufruire illecitamente del trattamento economico previsto per la malattia anziché restarne privo in ragione della Sua partecipazione nella giornata del 18.10.2021 ad uno sciopero per il quale, tra il resto, la
Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero ha aperto la procedura di infrazione ritenendolo illegittimo, e nelle giornate successive sino al 23.10.2021, a delle manifestazioni di piazza. Da ultimo si nota che la da Lei condotta posta in essere nelle giornate di cui si tratta potrebbe finanche integrare profili di violazione della legge penale ed è comunque foriera di danni patrimoniali e non patrimoniali in capo alla Società, che ci riserva di quantificarLe. detto
8 comportamento configura ai sensi e per gli effetti della legge e del CCNL applicato, ipotesi rilevanti da un punto di vista disciplinare che provvediamo, con la presente, a contestarle formalmente. Le contestiamo inoltre formalmente, agli effetti di legge e di CCNL, la recidiva per comportamenti lesivi dell'immagine della scrivente, come da contestazione disciplinare di data 05/03/2021, per la quale
Le era stata comminata, in data 19/03/2021, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata di 8 (otto) giorni…”.
A questo atto aveva fatto seguito in data 10.11.2021 il licenziamento per giusta causa così motivato:”..
Ciò premesso, tenuto tra il resto conto della recidiva già contestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 300/1970, dell'art. 35 del CCNL Porti e dell'art. 2119 c.c., valutata complessivamente la gravità delle condotte contestate e del nocumento che le stesse hanno arrecato alla scrivente, anche alla luce delle ammissioni parzialmente rese in sede di giustificazioni, che per altra parte si ritengono in ogni caso inidonee, insufficienti e non corrispondenti a verità, che non consentono in ogni caso la continuazione del rapporto di lavoro, Le comunichiamo la decisione di adottare il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, con decorrenza dal ricevimento della presente, data da intendersi quale ultima giornata del rapporto lavorativo..”.
Licenziamento ritenuto legittimo dal tribunale di Trieste sia nella fase sommaria ( cfr. doc. 18 parte reclamante), che nella fase di opposizione ( cfr. doc. 20 parte reclamante).
Il primo giudice preso atto delle plurime certificazioni mediche attestanti lo stato di malattia del ed in particolare quella depositata dall'azienda ( sub. 10 ), con protocollo nr. 290175472 che Pt_1 certificava lo stato di malattia del dipendente con decorrenza 18.10.21 e quella nr 290174902 depositata dal sub. 8, con l'inizio della malattia in data 19.10.21, valorizzava anche gli Pt_1 ulteriori certificati di malattia attestanti la continuazione del medesimo status iniziato in data 18 e proseguito dapprima fino al 28 ottobre e poi ulteriormente fino all'11.11.2021.
Entrambe le parti avevano infatti prodotto i medesimi certificati medici ad eccezione del certificato attestante l'inizio della malattia che per il lavoratore aveva decorrenza dal 19, mentre per la società e CP_ l' dal 18 ottobre, come emergente anche dai cedolini paga e dal foglio presenze in cui la giornata del 18 ( a differenza delle precedenti in cui l'assenza del riportava la causale dello sciopero), Pt_1
Part era contrassegnata con la sigla cfr. docc. 15 parte reclamata).
7. A fronte di queste circostanze il reclamante con il primo motivo ha censurato la sentenza nel punto in cui il primo giudice partendo dalla premessa che:”. “Ebbene, incontestata essendo la circostanza che il in data 18.10.2021 abbia aderito allo sciopero indetto dalla Federazione italiana Pt_1
e dalla Confederazione sindacati autonomi federati italiani, è invece Controparte_4 risultante per tabulas che lo stesso in data 18.10.2021 abbia usufruito del trattamento di malattia”
(ordinanza pag. 10), e proseguendo: “L'esame dei certificati di malattia telematici allegati alla
9 memoria difensiva (doc. 10) della convenuta, rende evidente che con visita del 19.10.2021, il dott.
ha assegnato prognosi clinica dal 18.10.2021 al 24.10.2021, in ragione di quanto Persona_1 dichiarato dal lavoratore” (ordinanza pagg. 10 e 11), abbia concluso così:”… “Dunque, il ricorrente in data 18.10.2021 ha partecipato allo sciopero e dopo avere, nelle fasi concitate della protesta, subito dei colpi, è andato il giorno dopo dal medico, inducendolo a farsi certificare una malattia che in data 18.10.2021 non ricorreva, essendo intervenuta dopo che il lavoratore aveva aderito allo sciopero. Nel caso di specie si configurano dunque due reati, uno ex artt. 110 e 479 c.p., nel quale la condotta del concorre con quella del medico, consapevole, in base alle dichiarazioni del Pt_1 lavoratore, dell'inesistenza di uno stato di malattia nella giornata del 18.10.2021, ed uno ex art. 110
e 640 c. 2 nr. 1), nel quale il concorso tra i due soggetti si concretizza in una truffa volta a conseguire illecitamente dall' un trattamento di malattia non spettante, fatti per i quali, come si evince CP_3 dalla lettura della memoria difensiva della resistente sta già procedendo la Procura locale” (pag.
11), commettendo l'errore di valutazione contestato in questa fase.
Infatti secondo il reclamante, il ha dichiarato al proprio curante di aver iniziato la malattia il 19 Pt_1 ottobre e l'errore o comunque la falsità della certificazione dimessa al datore di lavoro non sarebbe imputabile al dipendente ma al più al medico;
né il avrebbe dovuto proporre querela di falso al Pt_1 fine di attestare la veridicità delle proprie affermazioni.
8. Il Collegio non concorda con le conclusioni attoree;
come emerso dall'approfondimento istruttorio CP_ disposto dall'ufficio presso l' il certificato prodotto in giudizio dal e riportante il nr. Pt_1
290174902 di data 19.10.2021 redatto su dichiarazione del lavoratore, in cui era attestato che lo stesso CP_ dichiarava di essere ammalato dal 19 ottobre 2021, risulta annullato. Per l' e per le parti contrattuali ( come emerge dal foglio presenze di ottobre dimesso sub. 15 dalla società) quello n.290175472 è l'unico efficace e risulta rilasciato e presentato in data 19.10.2021 con decorrenza della malattia dal 18.10.21.
Peraltro anche nei fatti è pacifico – in quanto riconosciuto da entrambe le parti- che il 18 ottobre 2021 il fosse presente davanti all'accesso del luogo di lavoro, secondo il per adesione allo Pt_1 Pt_1 sciopero ( successivamente annullato dalla Commissione di Garanzia), nella sua qualità di manifestante contro l'obbligo di green pass introdotto dal legislatore con efficacia dal 15 ottobre 2021, per la società in malattia per quanto comunicatole.
E'provato -in quanto non contestato dal reclamante- che in quella sede e giornata del 18 ottobre avanti al varco di accesso all'area portuale, egli abbia subito il trauma contusivo al volto che gli ha provocato lo stato di malattia certificato dal curante. Trauma all'evidenza importante poiché, nonostante il fisico atletico e imponente del lavoratore ( cfr. come emergente dalle fotografie dimesse dalle parti e confermato anche dalla presenza fisica della parte in udienza), il sanitario gli riconosceva una prognosi
10 di malattia fino al 24.10.21. Né peraltro in fase disciplinare il aveva sollevato obiezioni rispetto Pt_1 alle contestazioni della società, ammettendo di aver partecipato alla manifestazione del 18 ed anche a quelle svoltesi nei giorni successivi in piazza nonostante la malattia, pur nel rispetto delle fasce di reperibilità ( cfr. giustificazioni di data 29 ottobre 2021, sub. 14 parte reclamata).
E' altresì provato che mentre nelle giornate del 15 e 16 ottobre la sua assenza dal lavoro risultava giustificata con l'adesione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza, per contro dal 18 ottobre in poi la sua assenza risulta contrassegnata dalla sigla ML ovvero malattia. Ne consegue che il lavoratore non avesse dichiarato all'azienda la propria adesione allo sciopero anche per quella giornata e che la certificazione emessa dal medico era stata prodotta in ragione delle dichiarazioni del lavoratore. Dipendente che anche nelle giornate successive aveva rilasciato dichiarazioni ai mass media in cui evidenziava di essersi “ messo in malattia” a causa del trauma subito nella giornata del 18 ottobre 2021 ( cfr.. docc.8 parte reclamata).
Pertanto ad avviso di questo Collegio il primo giudice – del tutto correttamente- al fine di ritenere provata una certa “ opacità” nella condotta del lavoratore rispetto alla data di inizio della malattia, ha valorizzato la condotta del lavoratore che nulla aveva contestato in merito alla certificazione di malattia in fase disciplinare. Il aveva infatti rivendicato la decorrenza della malattia dal 19 ottobre Pt_1 soltanto in sede giudiziale, senza chiedere al proprio medico di correggere la propria certificazione, né tanto meno evidenziare alla società ( una volta ricevuto lo statino paga), di considerarlo in sciopero anche nella data del 18 ottobre al pari di quanto accaduto nelle giornate precedenti e ciò anche al fine di operare la dovuta detrazione retributiva per le ore di lavoro non prestato.
Il primo giudice pertanto non è incorso nell'errore di fatto imputato dal reclamante avendo correttamente esaminato le evidenze documentali anche alla luce delle condotte processuali tenute dalle parti.
Inoltre le evidenze documentali comprovano la situazione in cui si era trovata la datrice di lavoro che soltanto a posteriori, in ragione della pubblicità mediatica e delle notizie diffuse dagli organi di stampa locali e nazionali, aveva appreso che il proprio dipendente, impedito dal prestare servizio per malattia, aveva comunque partecipato ad alcune manifestazioni pubbliche.
9. Superato il primo motivo corre l'obbligo esaminare il secondo motivo relativo alla incompatibilità
o meno della condotta tenuta dal rispetto allo stato di malattia. Pt_1
Ad avviso del reclamante la sentenza sarebbe erronea poiché il giudice aveva qualificato l'assenza del come una assenza per malattia, con il conseguente onere di diligenza in capo al dipendente il Pt_1 quale non avrebbe dovuto – con la propria condotta- aggravare lo stato di malattia.
Nell'atto introduttivo il reclamante ha più volte evidenziato che nel caso di specie il non era Pt_1 affetto da una malattia ma aveva subito un trauma, nel senso che aveva manifestato una contusione al
11 volto con caduta a terra essendo stato colpito da un idrante. Pertanto la contusione al volto certificata dal medico di per sé non poteva subire aggravamenti di sorta e quindi tutta la ricostruzione del primo giudice il quale concludeva per l'assenza di diligenza così grave da giustificare il recesso, non era corretta.
10. Questo Collegio non concorda con le conclusioni del reclamante: invero al di là dell'origine è un fatto provato in giudizio che il dal 18 al 24 ottobre 2021 fosse assente dal lavoro per malattia. Pt_1
La contusione al volto, come si è evidenziato, deve essere stata di particolare severità, considerata la prestanza fisica del , sì da giustificare per il sanitario una inabilità assoluta al lavoro prolungata Pt_1 per almeno sei giorni dal suo inizio.
Lo stesso lavoratore con la propria condotta ha confermato di essere consapevole dell'imputazione della propria assenza a “malattia”, tanto da evidenziare anche in sede disciplinare e pubblica( ovvero nelle interviste rilasciate ai giornali e dimesse dalla parte reclamata), che le sue uscite in piazza nei giorni successivi ( quanto meno nelle giornate del 19, 20, 21 come documentato e riconosciuto dal
), erano avvenute tutte in orari compatibili con le fasce di reperibilità. Pt_1
CP_ A ciò si aggiunga che la pratica del Tuiach era stata trattata dall' che lo aveva indennizzato per malattia come provato dalla documentazione sub. 15 prodotta dalla parte reclamata e richiamata anche nei precedenti punti motivazionali.
Ne consegue l'infondatezza della critica del reclamante il quale peraltro censura le conclusioni del primo giudice anche sotto il profilo della probabilità che la condotta del lavoratore potesse esporlo al pericolo di protrarre la malattia.
In merito va evidenziato che anche dall'esame delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore sub.
8, risulta provata la circostanza che dall'evento contusivo del 18 ottobre si è instaurato uno stato di malattia che è continuato- ciò si ripete emerge proprio dalla documentazione prodotta dal lavoratore sub.
8- fino all'11.11.2021.
Inoltre lo stesso lavoratore ha confermato che alla prima assenza per malattia sia subentrata ulteriore assenza provocata dalla positività al Covid;
positività manifestatasi già con un tampone positivo del
21 ottobre ( per quanto dichiarato dal lavoratore nelle giustificazioni disciplinari), cui era seguito l'ulteriore certificato di continuazione della malattia dal 25 ottobre;
con status proseguito fino alla totale guarigione in data 11.11.2021( cfr. documentazione sanitaria sub. 8 parte reclamante).
11. E' un fatto provato dunque che la prognosi di assenza dal lavoro per malattia sia proseguita nel tempo senza che neppure a fronte del subentro del Covid il lavoratore abbia sollevato perplessità in merito ai certificati di continuazione della malattia ottenuti dal medico e inviati alla società che- all'evidenza- non aveva contezza della natura della patologia ma soltanto del prosieguo giustificato dell'assenza dal lavoro.
12 11.1.Non coglie nel segno il reclamante neppure laddove ha contestato la circostanza, ritenuta provata dal primo giudice, della partecipazione del alle manifestazioni pubbliche contro il vaccino Pt_1
Covid nelle giornate del 19-20-21. Infatti trattasi di fatti riconosciuti dal lavoratore in sede disciplinare e comunque la presenza del alla manifestazione contro il green pass che si era tenuta in piazza Pt_1
Unità di Italia a Trieste nella giornata del 20 ottobre, è stata provata dalla società con la fotografia dimessa dalla parte reclamata sub. 11.A. Il fotogramma riporta in calce la data del 20.10.2021, mentre la ulteriore partecipazione alla manifestazione del 21 ottobre è stata riconosciuta anche dal nei Pt_1 propri atti processuali. La società ha quindi provato che il proprio dipendente nonostante la malattia, si era recato nei giorni immediatamente successivi all'episodio violento del 18 ottobre, alle manifestazioni di pubblica protesta che erano state organizzate avanti al Municipio cittadino.
12. Dal punto di vista giuridico generale è noto l'orientamento giurisprudenziale che onera il datore di lavoro di provare che la condotta extralavorativa tenuta dal dipendente che si allontani dalla propria abitazione durante la malattia per svolgere attività anche ludiche, sia tale da pregiudicarne il rientro in servizio o comunque la celere guarigione, ovvero sia indice della falsità della malattia.
Il valorizzando la diagnosi emessa dal medico ( cfr. trauma contusivo), ha concluso per Pt_1
l'assenza di qualsiasi obbligo da parte del lavoratore il quale, non potendo in alcun modo aggravare la contusione ( se non partecipando ad una rissa o comunque ad una manifestazione violenta), era libero di uscire e nella specie di partecipare a tutte le manifestazioni pubbliche che gli interessavano, indipendentemente dal persistente stato di malattia.
In thesi del reclamante il ,, nel caso di specie, sarebbe stato particolarmente diligente poiché Pt_1 aveva rispettato le fasce di reperibilità e si era recato nella piazza dove erano radunati gli altri manifestanti in orari compatibili con il controllo di malattia.
13. Argomentazioni suggestive e corrispondenti alla realtà in astratto, tuttavia la peculiarità del caso impone una analisi della situazione in concreto dovendo il giudice valutare ex ante se la condotta contestata – che peraltro comprende anche la falsità dello stato di malattia- fosse potenzialmente idonea a “…pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore ( cfr. Cass. 11154 del 2025 e tra molte: Cass. n. 1747 del 1991; Cass. n. 9474 del 2009;
Cass. n. 21253 del 2012; Cass. n. 17625 del 2014; Cass., n. 24812 del 2016; Cass. n. 21667 del 2017;
Cass. n. 13980 del 2020; Cass. n. 13063 del 2022; Cass. n. 12152 del 2024)..
13.1.Va ricordata la peculiarità storica della vicenda: l'epoca- ottobre 2021- era quella in cui il paese intero era sottoposto a norme generali introdotte per fronteggiare la situazione pandemica da Covid -
19, tanto che tra le misure primarie di sicurezza- norme di conoscenza generale – oltre all'igiene delle mani e al divieto di contatto con le persone affette da virus, vi era il divieto degli assembramenti
13 pubblici senza mascherina poiché la trasmissione della infezione poteva avvenire anche all'aperto a causa del contatto tra individui sani ed individui infetti.
Ne consegue che la titolarità del pieno diritto del di manifestare il proprio dissenso rispetto Pt_1 all'obbligo vaccinale e alle altre misure introdotte dal Governo, non faceva venir meno l'ulteriore obbligo, come lavoratore assente dal lavoro in quanto in malattia- di evitare condotte che potessero in qualche modo pregiudicare la propria rapida ripresa del lavoro.
Per contro gli articoli di stampa dimessi dalla società e la documentazione video e fotografica agli atti
è significativa della immediata ripresa fisica del lavoratore che- nonostante la prognosi di malattia fino al 24 ottobre-tuttavia già nella fotografia del 20 ottobre è ritratto senza segni di contusione al volto;
elemento di per sé significativo a giustificare le conclusioni della società e del primo giudice circa la possibile fraudolenza della malattia ( cfr. Cass. 11154/2025).
Inoltre la violazione delle norme di diligenza gravanti sul lavoratore in malattia risulta provata anche alla luce della circostanza che il , mentre si trovava in uno stato di malattia per una contusione Pt_1 subita nel corso di una manifestazione pubblica, comunque anche nei giorni successivi decideva di partecipare ad ulteriori manifestazioni di protesta.
14. In merito il reclamante ha contestato che si trattasse di proteste di carattere violento e dunque -a proprio avviso- ex ante- non sussisteva il pericolo per il di porsi in una situazione analoga a Pt_1 quella che aveva determinato lo stato di malattia.
Considerazione non rilevante poiché era onere del dipendente evitare situazioni che potessero pregiudicare la propria guarigione;
trattandosi di cortei e di raduni in piazza era comunque prevedibile che la reazione di qualcuno potesse eccedere i limiti consentiti provocando reazioni anche foriere di scontri.
Peraltro la società nella propria contestazione aveva evidenziato che subito dopo la partecipazione alle manifestazioni per cui è causa il lavoratore- come dichiarato in sede disciplinare- fosse risultato positivo al coronavirus.
Per quanto esposto dalle parti si trattava di raduni in piazza nei quali- nonostante le norme di prevenzione generale ricordate nel precedente punto motivazionale- il non si era neppure Pt_1 preoccupato di indossare la mascherina protettiva e questo nonostante si trattasse di manifestazioni con afflusso importante di persone.
15. La società ha inoltre provato, con documentazione non contestata dal lavoratore, e consistente principalmente in articoli di giornale, notizie sui canali social e video, che il avesse sempre Pt_1 pubblicizzato questa condotta e che pertanto anche all'esterno fosse pacifico che pur trovandosi in malattia, il lavoratore avesse partecipato alle manifestazioni e che nell'occasione avesse contratto anche il virus.
14 Pubblicità amplificata anche dalla notorietà locale del ( per il proprio passato sportivo) il quale Pt_1 rivestiva anche la carica di consigliere comunale.
16. Tutto ciò premesso va valutata la sussistenza o meno della giusta causa di recesso.
Secondo questa Corte la condotta posta in essere dal lavoratore il quale avrebbe dichiarato o comunque non contestato la certificazione di malattia con decorrenza dal 18 ottobre, giornata in cui non si era recato al lavoro perché aveva partecipato alle manifestazioni indette dal sindacato per protestare contro l'obbligo del green pass, è rilevante disciplinarmente poiché consapevolmente aveva violato le norme relative all'assenza per malattia.
Inoltre, nonostante l'esistenza di uno status di salute tale da non poter lavorare , quanto meno fino al
24 ottobre, il aveva partecipato ad ulteriori manifestazioni pubbliche senza adottare neppure le Pt_1 misure precauzionali minime imposte alla collettività( cfr. distanziamento e mascherina protettiva), al fine di non ritardare il proprio rientro al lavoro;
il reclamante ad avviso di questa Corte ha dunque contravvenuto la diligenza minima richiesta al lavoratore che sia assente per malattia, ponendo in essere una condotta rilevante a livello disciplinare.
La mancanza di accertamenti istruttori approfonditi – che avrebbero dovuto essere eseguiti nella immediatezza dei fatti- e l'assenza di ulteriore certificazione medica, non consente , secondo il
Collegio, di confermare la falsità dello stato di malattia, sebbene – si ripete- la documentazione fotografica agli atti attesti che il lavoratore risultasse in salute già nella manifestazione del 20 ottobre
2021 e la circostanza fosse confermata anche dalle dichiarazioni rese dall'interessato agli organi di stampa( cfr. doc. 11 parte reclamata).
Analogamente la notorietà locale del e il ruolo attivo assunto rispetto alla stampa è significativo Pt_1 delle ripercussioni non positive per l'immagine della società che era comunque soggetto a partecipazione pubblica e sottoposta anche a controllo pubblico ( come evidenziato dalla società che ha prodotto sub. 15 la richiesta di informazioni ricevuta dalla Procura della Corte dei Conti in merito alle assenze per malattia del dipendente).
Inoltre sotto il profilo della prognosi ossia la probabilità che il lavoratore incorresse in mancanze analoghe, è evidente che la società a fronte di condotte ripetute e del precedente disciplinare contestato come recidiva, non potesse che concludere in senso sfavorevole.
Il precedente episodio disciplinare, contestato come recidiva dalla società, era accaduto a febbraio
2021 e il era stato sanzionato con la sospensione di 8 giorni per essersi collegato da remoto alla Pt_1 seduta del consiglio comunale durante l'attività lavorativa ( cfr. doc. 6B parte reclamata) ; sanzione che non era stata annullata dal giudice e la cui impugnazione non è stata più riproposta nell'odierno gravame.
15 17. Tutto ciò premesso considerato che la condotta ritenuta rilevante da questo Collegio è significativa della mancata osservanza da parte del lavoratore delle norme generali che disciplinano la presenza in servizio e la certificazione dello stato di malattia e dei conseguenti obblighi di cui all'art. 32 CCNL gravanti sul lavoratore volti a garantire la regolare ripresa del servizio, mancanze che – in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di elementi probatori ulteriori che consentano di confermare le fattispecie di reato adombrate dal primo giudice- appaiono riconducibili alle condotte disciplinari che le parti collettive hanno inteso sanzionare con i provvedimenti conservativi di cui all'art. 331, ne consegue l'applicabilità al caso di specie, quanto meno, della tutela indennitaria richiesta in via subordinata dal reclamante. 1 Sanzioni conservative Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che deve trasportare/movimentare o che ha in consegna, oppure non avverta subito l'Azienda/Ente degli eventuali guasti verificatisi;
e) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
f) non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro;
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua in luoghi di pertinenza aziendale lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell' stessa/o; fuori Parte_3 dell' compia, Parte_3
i) tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e del regolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva. In particolare la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad esempio: si assenti, simulando malattia o, con sotterfugi, si sottragga agli obblighi di lavoro;
per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, agli strumenti, alle attrezzature o alle macchine;
si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
compia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta;
fuori dell'Azienda/Ente compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell' stessa/o; persista a Parte_3 commettere mancanze punite con la multa, entro il trimestre, per tre volte, si assenti dal servizio senza giustificazione;
sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili o pericolose in genere;
commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b) dell'articolo precedente.
16 Infatti va escluso che tale condotta sia caratterizzata dalla intensità dolosa e dalla gravità che caratterizzano le ipotesi di licenziamento di cui all'art. 35 ccnl.2, tenuto conto che anche il danno all'immagine pur desumibile da presunzioni gravi e concordanti, tuttavia non è stato provato nella sua effettiva entità.
Tuttavia trattasi di condotta rilevante disciplinarmente, così importante da non consentire l'applicazione della tutela reintegratoria richiesta in via principale, non essendo riconducibile – in ragione della sua complessità- ad ipotesi “ tipiche” della contrattazione collettiva, neppure in fase di 2 A) Licenziamento con preavviso (art. 3, L. n. 604/66 - licenziamento per giustificato motivo).
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione grave;
a bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell' ; Parte_3
b) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture dell' ; Parte_3
c) reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un rilevante danno economico e/o all'immagine dell' ; Parte_3
d) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell' per conto proprio o di terzi, di Parte_3 lieve entità senza impiego di materiale dell' ; Parte_3
e) rissa in Azienda/Ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli uffici;
f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, con-trollo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); g) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
i) abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'art. precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 (Provvedimenti disciplinari);
B) Licenziamento senza preavviso (art. 1, L. n. 604/66 e art. 2119 c.c. - licenziamento per giusta causa). In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all' grave nocumento morale o Parte_3 materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono reato a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto nell' ; b) trafugamento di materiale, apparecchiature/utensili/impianti o di documenti Parte_3 riservati dell' ed equivalenti violazioni dei segreti d'ufficio; Parte_3
c) danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture aziendali;
d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della sicurezza sui posti di lavoro;
f) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'Azienda/Ente per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell' ; Parte_3
g) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte;
h) rissa in Azienda/Ente all'interno delle aree e dei reparti operativi o degli uffici.
17 interpretazione estensiva come consentito dalla giurisprudenza più recente ( cfr. in tema tra le più recenti Cass. 17548/2025).
18. Pertanto in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'illegittimità del recesso intimato a danno di e in applicazione della disciplina di cui all'art. 18 comma 5 legge 300/70 come Parte_1 modificato dalla legge Fornero, il rapporto va dichiarato risolto alla data del 10.11.2021 e la società va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria che, tenuto conto della anzianità di servizio del lavoratore ( dal 2.09.11), delle dimensioni della società ( oltre 60 dipendenti) e della condotta processuale delle parti anche rispetto alle proposte conciliative ( il aveva concordato con la Pt_1 proposta della Corte di mero indennizzo mentre la società si era opposta), appare equo stabilire in quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1865,29 come riconosciuto a verbale dallo stesso reclamante).
L'accoglimento della domanda di illegittimità del licenziamento, seppure con tutela soltanto indennitaria, consente di porre a carico della società- in ragione della peculiare situazione familiare del reclamante padre di famiglia e del persistente stato di disoccupazione- le spese di lite che sono liquidate in ragione del valore indeterminato della domanda e tenuto conto della fase istruttoria realizzata in sede di gravame;
spese che sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni per cause di valore indeterminabile prima fascia.
PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento del reclamo, in riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970, dichiara risolto il rapporto alla data del recesso e condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di una indennità risarcitoria commisurata a 15 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto ( pari ad euro 1865,39 mensile), con gli interessi legali, previa rivalutazione, dal recesso al saldo;
condanna la società a rifondere al Controparte_5
le spese di lite che liquida quanto al primo grado ( comprensivo anche della fase Pt_1 sommaria) in euro 7377,00, quanto al secondo grado in euro 9990,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
18 Marina Caparelli
19
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. . Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di reclamo ex ART. 1 co. 58 L. 28 giugno 2012, n. 92 depositato in data 20 marzo 2024
Da
(c.f. ), nato il [...] a [...] ivi residente in [...] C.F._1
Ghirlandaio 19, rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente ricorso dall'avv.
Cristiano Gobbi (c.f. , pec: presso lo C.F._2 Email_1
Studio di via Coroneo 21 34133 Trieste reclamante
Contro
P.IVA Controparte_1
) (di seguito per brevità anche (P.IVA ), con sede legale in Trieste, P.IVA_1 CP_1 P.IVA_1 via Karl Ludwig Von Bruck n. 3, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. sig. (CF. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
01.10.1952 e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Daniele Compagnone (C.F. ; Fax 0481549927; pec C.F._4
1 per le notifiche: ) del Foro di Gorizia, nonchè dall'avv. Email_2
Paolo Penza (C.F. – pec: e dall'avv. Luisa C.F._5 Email_3
Pezzotti (C.F. del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliata presso il loro C.F._6 studio in Via di Tor Bandena n. 1, Trieste, reclamata
reclamo avverso la sentenza n. 14/2024 (N. 155/2023 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 19.02.2024
In punto: impugnazione licenziamento disciplinare
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Voglia questo Giudice, sulla scorta di quanto allegato, dedotto e contestato, in totale riforma della sentenza impugnata e della previa opposta ordinanza:
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig.
da parte di ai sensi del comma 1 dell'art. 18 dello Statuto dei diritti del Parte_1 CP_1
Lavoratore legge 20 maggio 1970, n. 300 per ritorsione e per l'effetto
• annullare il licenziamento e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore:
- alla reintegrazione del Sig. nel proprio posto di lavoro. Con riserva di opzione del Parte_1 ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
- al pagamento in favore del Sig. della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno Parte_1 ex art. 18, co. 2 stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In subordine: • accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. Parte_1 da parte di ., ai sensi dell'art. 7, Legge n. 300/1970 così come modificato dall'art. 1, co. CP_1
42, Legge n. 92/2012, perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo per insussistenza
(anche parziale) del fatto contestato e, per l'effetto
• annullare il licenziamento e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore:
- alla reintegrazione del Sig. nel proprio posto di lavoro. Con riserva di opzione del Parte_1 ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
2 - al pagamento in favore del Sig. della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria Parte_1 ex art. 18, co. 4, Legge n. 300/1970, come novellato dalla Legge n. 92/2012, commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione e comunque in misura non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad €
4.728,59 o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo oltre agli assegni familiari, nonché al versamento a favore dell' dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per legge dal giorno del CP_3 licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorato dagli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
In via subordinata e salvo gravame: • accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al signor dalla , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, perché rientrante nelle altre ipotesi in cui non ricorrono la giusta causa e/o il giustificato motivo soggettivo ex art 18, co. 5, Legge n. 300/1970, così come novellato dalla Legge n. 92/2012, e per l'effetto
• dichiarare risolto il rapporto alla data del licenziamento e condannare in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento al Sig. di una indennità risarcitoria ex Parte_1 art. 18, co. 5, Legge n. 300/1970, come novellato dalla Legge n. 92/2012 nella misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale oltre all'assegno per il nucleo familiare e di fatto pari ad € 4.728,59
o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio e comunque in misura non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 4.728,59 in considerazione dell'anzianità del ricorrente, del cospicuo numero dei dipendenti occupati dall'azienda (circa 60 dipendenti), delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento di parte convenuta sotto il profilo dell'abuso del potere disciplinare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con refusione delle spese di lite di entrambe le fasi.
Per parte reclamata:
In via principale e nel merito
Rigettarsi il ricorso proposto dal reclamante e contestualmente, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 14/2024 comunicata il 19.2.2024 nell'ambito del procedimento sub RG n. 155/2023.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste a conferma del precedente decreto emesso in fase sommaria, rigettava l'impugnazione del licenziamento intimato a dalla società Alpt – Parte_1
Agenzia per il lavoro Portuale del Porto di Trieste in data 10.11.2021; società di cui era dipendente, come operaio polivalente dal 2.09.11.
Il tribunale riteneva infondata l'impugnazione del licenziamento a fronte della condotta contestata al lavoratore, ovvero l'aver preso parte a manifestazioni pubbliche di protesta contro l'obbligo di certificazione verde nelle giornate dal 18.10.21 al 24.10.21, periodo in cui risultava assente dal lavoro per malattia. In particolare la società gli contestava che nella giornata del 18.10.21 come risultava anche dagli organi di stampa egli aveva resistito alle operazioni di sgombero delle manifestazioni non autorizzate , subendo personalmente il getto dell'idrante azionato dalle forze dell'ordine. La datrice di lavoro gli contestava di aver partecipato ad ulteriori manifestazioni che si erano tenute in Piazza
Unità di Italia anche nei giorni successivi del 19-20-21-22 e 23 ottobre e che tale condotta aveva compromesso la sua guarigione tanto che in data 24 ottobre 2021 era sopravvenuta la positività al
Covid 19 . La società contestava altresì l'utilizzo illecito dell'istituto della malattia non soltanto per eludere l'obbligo del possesso della certificazione verde introdotto con il DL 127/21 dal 15 ottobre
2021, ma anche per ottenere un trattamento economico non dovuto nelle giornate di assenza dal lavoro del 18 ottobre e in quelle successive.
Il giudice valorizzava la prova documentale allegata dalla società e quanto dichiarato dal in Pt_1 fase disciplinare ed agli organi di stampa, per confermare la gravità della condotta attestata in fase sommaria.
Rigettava pertanto il ricorso in opposizione condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
2. Avverso la sentenza proponeva reclamo il insistendo per la riforma integrale della Pt_1 decisione.
La società si costituiva insistendo per il rigetto del reclamo. CP_
3. La Corte d'Appello di Trieste disponeva approfondimento istruttorio con richiesta all' di deposito della certificazione di malattia;
ottenuta la documentazione, tentata con esito negativo la conciliazione della lite e disposto il mutamento del relatore della causa in ragione del trasferimento di nuovo consigliere lavoro, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio tenutasi in data 11 settembre 2025, decideva la controversia con la presente pronuncia.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il reclamante contestava la sentenza di primo grado con tre motivi.
Con il primo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il tribunale di Trieste, non valutando correttamente la propria produzione documentale ed in particolare il doc. 8, aveva evidenziato, contrariamente a quanto rilevato in fase sommaria, che esistevano una serie di certificazioni di malattia la prima prodotta dal lavoratore indicante la decorrenza dello stato di malattia dal 19 ottobre
2021 e la seconda relativa alla prosecuzione attestante la continuazione dello stato di malattia iniziato in data 18.10.2021. Nonostante la conferma da parte del giudice dell'esistenza della prima certificazione di decorrenza della malattia dal 19.10.2021 il giudice, del tutto contraddittoriamente, concludeva che l'assenza per malattia fosse stata certificata con decorrenza 18.10.2021 a causa delle dichiarazioni del lavoratore il quale aveva voluto evitare la perdita della retribuzione della giornata.
Contestava pertanto la conclusione del giudice che aveva ritenuto di ricondurre l'inizio della malattia al 18.10.2021; osservava che peraltro nel certificato di malattia la causa della assenza era individuata nel “ trauma contusivo al volto con caduta a terra “e che pertanto da quel giorno non avrebbe potuto essere ritenuto in malattia che invece era collocata correttamente dal 19.10.2021.
Rilevava altresì l' infondatezza delle conclusioni del primo giudice in merito all'ipotesi delittuosa di CP_ concorso del con il medico nel reato di truffa a danno dell' ritenuto che la certificazione Pt_1 inviata dal lavoratore al datore di lavoro e contrassegnata con il numero di protocollo 290174902 riportava la decorrenza di malattia dal 19.10.2021; per contro l'ulteriore certificazione telematica depositata dalla società e contrassegnata con il nr di protocollo 290175472 e riportante la decorrenza di malattia dal 18.10.2021 era frutto di un errore commesso dal medico.
Né il che aveva aderito allo sciopero per il 18 ottobre e aveva subito la contusione al volto a Pt_1 causa della reazione delle forze dell'ordine in quella data subentrando il giorno successivo lo stato di malattia, poteva essere onerato di proporre querela di falso avverso il certificato. CP_ Contestava altresì di aver chiesto un trattamento economico all' per la giornata del 18 ottobre, come da documentazione agli atti.
Con secondo motivo contestava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva ritenuto che la partecipazione alle manifestazioni di piazza, quanto meno nelle giornate del 19-20-21 avesse in qualche modo aggravato lo stato di malattia e fosse incompatibile con il suo stato di salute.
Infatti l'assenza dal lavoro certificata aveva origine da un “ trauma contusivo al volto”; status che non si poteva aggravare in alcun modo con la partecipazione alle manifestazioni di piazza. Tanto più che dopo la vicenda del 18 ottobre, nei giorni successivi, le manifestazioni erano state del tutto pacifiche senza alcun rischio che si potessero verificare tafferugli al pari di quanto accaduto in precedenza.
5 Contestava che fosse stata raggiunta la prova della propria uscita da casa il 20 ottobre e in ogni caso evidenziava che il mero recarsi in piazza non poteva essere qualificato come una condotta incompatibile con una assenza legittima dal lavoro provocato da un trauma al volto.
Con la terza censura contestava il reclamante la proporzionalità tra i fatti contestati e il provvedimento disciplinare espulsivo;
rilevava trattarsi di lavoratore portuale con bassa scolarizzazione il quale non ricopriva un ruolo apicale nell'ambito del lavoro portuale.
Contestava poi l'assenza del danno all'immagine e la prova della sua entità.
5. Parte reclamata nel costituirsi in giudizio ha contrastato il reclamo evidenziando che dal certificato telematico ricevuto dall'azienda e prodotto sub. 10 della memoria cautelare l'inizio della malattia del lavoratore era attestato con decorrenza 18 ottobre 2021; nello stesso prospetto Inail l'assenza del risultava nella giornata del 18 a titolo di Malattia ( sigla ML). Pt_1
Rilevava che quand'anche il medico avesse commesso un errore non avrebbe potuto modificare la certificazione se non a richiesta dell'interessato, ma il neppure a seguito della contestazione Pt_1 disciplinare aveva chiesto al sanitario di rettificare il dato documentale ed anzi in una intervista sul giornale “Corriere della sera” di data 27 ottobre 2021, la giornalista riportava le frasi del lavoratore il quale confermava di aver chiesto al proprio medico di porlo in malattia dal 18 ottobre e che vi era stata discussione in merito atteso che la sua presenza alla manifestazione pubblica era documentata anche dagli organi di stampa.
Contrastava anche il secondo motivo rilevando che dalla documentazione dimessa e dalla mancata contestazione del lavoratore in fase sommaria emergeva la partecipazione del alle Pt_1 manifestazioni quanto meno del 19-20-21 ottobre;
contrastava l'interpretazione attorea in merito alla incompatibilità evidenziando che all'epoca il Paese era interessato da una fase acuta della pandemia con divieto di assembramenti e di contatto tra le persone. Le manifestazioni no vax promosse a Trieste all'epoca avevano richiamato numerose persone da tutta Italia e il vi aveva partecipato senza Pt_1 indossare mascherine protettive come attestato dalle fotografie dimesse, tanto che nella giornata del
24 ottobre 2021 era risultato positivo al Covid e la sua assenza dal lavoro si era prolungata fino alla completa guarigione. Inoltre, tenuto conto di quanto accaduto in precedenza, non vi era certezza che durante le manifestazioni pubbliche non si verificasse una situazione analoga a quella che aveva provocato la causa della sua assenza dal lavoro. Pertanto riteneva che fosse onere del lavoratore rimanere in casa, o comunque evitare di porsi in situazioni di pericolo per la sua salute e la sua ripresa del lavoro.
Contestava da ultimo anche il difetto di proporzionalità rilevando che le circostanze provate erano significative della intenzionalità della condotta del , evidenziando che il lavoratore era già stato Pt_1 destinatario di sanzione disciplinare che era stata richiamata dalla società ai fini della recidiva.
6 Trattavasi di sospensione disposta in relazione all'episodio di data 24.01.21 in cui il lavoratore era stato sanzionato per aver preso parte in video conferenza, a mezzo tablet personale, alla seduta del
Consiglio Comunale di cui era componente durante l'orario di lavoro, mentre conduceva una ralla.
Condotta pericolosa e contraria alle norme regolamentari aziendali.
Quanto al danno all'immagine evidenziava che dalla produzione documentale emergeva la propalazione mediatica che aveva avuto la vicenda sugli organi di stampa locali e nazionali alimentata anche dal lavoratore tramite i propri canali e strumenti social.
Rilevava che essendo azienda anche a partecipazione pubblica in data 15.11.2021 aveva ricevuto dalla Procura regionale della Corte dei Conti richiesta di chiarimenti in merito alla posizione del nei giorni di assenza per malattia. Pt_1
Insisteva pertanto per la piena legittimità del provvedimento espulsivo.
6. Il reclamo merita parziale accoglimento sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento espulsivo;
ritiene infatti il Collegio, in ragione di quanto si dirà in prosieguo, che nel caso di specie il licenziamento sia illegittimo ma la tutela applicabile non sia quella reintegratoria avendo il reclamante posto in essere condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare, quanto piuttosto quella indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18 legge 300/1970 come modificato dalla legge 92/12.
La contestazione disciplinare di data 28.10.2021 aveva il seguente contenuto,:”…omissis attraverso foto e video che La ritraggono, apparsi su mass media e organi di stampa, analogici e digitali, sia locali sia nazionali, la scrivente è venuta a conoscenza del fatto che nelle giornate dal 18.10.2021 al
24.10.2021, mentre risultava assente dal lavoro per malattia con certificato medico attestante prognosi clinica a tutto il 24.10.2021, Lei partecipava attivamente alle manifestazioni e ai cortei collegati alle proteste contro l'obbligo di Certificazione Verde (cd. Green Pass), svoltisi sia nelle adiacenze del Varco IV del Porto sia nel centro della città di Trieste. Segnatamente nella giornata del 18.10.2021, Sua prima giornata di assenza per malattia, Lei veniva ripreso da plurimi organi di stampa mentre resisteva alle operazioni di sgombero da parte delle Forze dell'Ordine del presidio non autorizzato innanzi al Varco IV del Porto di Trieste. In particolare Lei veniva visto, filmato e fotografato (su documenti apparsi tra il resto sul sito www.ilmessaggero.it e sul canale Telegram
“ canale telegram") mentre si parava innanzi ai getti d'acqua azionati dei mezzi della Parte_1
Polizia di Stato impegnati nelle operazioni di sgombero. Tale circostanza veniva da Lei medesimo confermata nel corso di alcune interviste rilasciate ad alcuni organi di stampa. ln particolare nel corso di un'intervista in diretta rilasciata all'edizione del 25.10.2021 del TG Sera dell'emittente televisiva Telequattro Lei con riferimento ai fatti sopra descritti dichiarava: “Ho preso ettolitri
d'acqua... sotto il getto dell'idrante...sono stato tutto il giorno fuori bagnato" "...se stai tutto il giorno fuori" e ancora “venerdì (22.10.2021 n.d.r.) mi sono accorto che non stavo bene". In un'intervista
7 uscita su il Gazzettino del 25.10.2021, riferendosi ai fatti sopra descritti, Lei dichiarava “Gli idranti della polizia mi hanno fatto prendere freddo... “ Tali dichiarazioni sono state altresì riportate, tra il resto, su il Corriere della Sera ed. online 25.10.2021, la Repubblica ed. online 25.10.2021, la Stampa ed. online 25.10.2021, il Messaggero ed. online 24.10.2021, l'Huffington Post ed. online 25.10.2021, il Fatto Quotidiano ed. online 26.10.2021. Nelle successive giornate del 19 - 20 - 21 - 22 e 23 ottobre
2021 Lei prendeva parte alle manifestazioni contro l'obbligo di possesso della Certificazione Verde
(cd. Green Pass) sul luogo di lavoro che si sono tenute in Piazza Unità d'Italia a Trieste, come attestano le fotografie e gli articoli apparsi sui citati media e le fotografie da Lei stesso postate sul canale Telegramn “ canale telegram" A comprova di quanto sopra si nota che in un Parte_1 articolo apparso sempre nell'edizione de il Gazzettino del 25.10.2021viene riferito quanto di seguito.
"...lo stesso sarebbe in malattia da giorni, ma nonostante ciò era regolarmente presente in Pt_1 piazza Unità durante la manifestazione di sabato (23. l 0.2021 n.d.r.)". Anche queste circostanze, peraltro venivano da Lei stesso confermate nel corso della citata intervista rilasciata all'emittente
Telequattro in data 25.10.2021. Nel rispondere al giornalista che Le chiedeva se fosse vero che Lei risultava in malattia nelle giornate in cui si sono svolte le manifestazioni Lei dichiarava: “Tutto giusto... è vero che mi si è visto, dopo stavo meglio e mi si è visto in piazza...”. La condotta da Lei posta in essere nei fatti innanzi richiamati costituisce una grave violazione dei Suoi obblighi contrattuali oltre che della buona fede e del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, risultando peraltro foriera di gravi danni all'immagine della scrivente. In particolare il comportamento da Lei tenuto nel corso di tutte le giornate sopra richiamate configura un'attività che risulta incompatibile con lo stato dl malattia da Lei dichiarato e/o che in ogni caso si è rivelata idonea a compromettere la Sua pronta guarigione così come è in effetti accaduto vista la Sua sopraggiunta positività al Covid-19 da Lei stessa annunciata in data 24.10.2021 attraverso social C media e organi d'informazione quali Piccolo e Open Online. ln aggiunta a ciò, si osserva che il contegno da Lei tenuto nelle giornate in parola appare finalizzato non solo ad eludere l'obbligo di possesso della Certificazione Verde (cd. Green Pass) per accedere al luogo di lavoro introdotto a livello nazionale dal Dl... 127/2021 a far data dal 15.10.2021, ma anche ad usufruire illecitamente del trattamento economico previsto per la malattia anziché restarne privo in ragione della Sua partecipazione nella giornata del 18.10.2021 ad uno sciopero per il quale, tra il resto, la
Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero ha aperto la procedura di infrazione ritenendolo illegittimo, e nelle giornate successive sino al 23.10.2021, a delle manifestazioni di piazza. Da ultimo si nota che la da Lei condotta posta in essere nelle giornate di cui si tratta potrebbe finanche integrare profili di violazione della legge penale ed è comunque foriera di danni patrimoniali e non patrimoniali in capo alla Società, che ci riserva di quantificarLe. detto
8 comportamento configura ai sensi e per gli effetti della legge e del CCNL applicato, ipotesi rilevanti da un punto di vista disciplinare che provvediamo, con la presente, a contestarle formalmente. Le contestiamo inoltre formalmente, agli effetti di legge e di CCNL, la recidiva per comportamenti lesivi dell'immagine della scrivente, come da contestazione disciplinare di data 05/03/2021, per la quale
Le era stata comminata, in data 19/03/2021, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per la durata di 8 (otto) giorni…”.
A questo atto aveva fatto seguito in data 10.11.2021 il licenziamento per giusta causa così motivato:”..
Ciò premesso, tenuto tra il resto conto della recidiva già contestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 300/1970, dell'art. 35 del CCNL Porti e dell'art. 2119 c.c., valutata complessivamente la gravità delle condotte contestate e del nocumento che le stesse hanno arrecato alla scrivente, anche alla luce delle ammissioni parzialmente rese in sede di giustificazioni, che per altra parte si ritengono in ogni caso inidonee, insufficienti e non corrispondenti a verità, che non consentono in ogni caso la continuazione del rapporto di lavoro, Le comunichiamo la decisione di adottare il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, con decorrenza dal ricevimento della presente, data da intendersi quale ultima giornata del rapporto lavorativo..”.
Licenziamento ritenuto legittimo dal tribunale di Trieste sia nella fase sommaria ( cfr. doc. 18 parte reclamante), che nella fase di opposizione ( cfr. doc. 20 parte reclamante).
Il primo giudice preso atto delle plurime certificazioni mediche attestanti lo stato di malattia del ed in particolare quella depositata dall'azienda ( sub. 10 ), con protocollo nr. 290175472 che Pt_1 certificava lo stato di malattia del dipendente con decorrenza 18.10.21 e quella nr 290174902 depositata dal sub. 8, con l'inizio della malattia in data 19.10.21, valorizzava anche gli Pt_1 ulteriori certificati di malattia attestanti la continuazione del medesimo status iniziato in data 18 e proseguito dapprima fino al 28 ottobre e poi ulteriormente fino all'11.11.2021.
Entrambe le parti avevano infatti prodotto i medesimi certificati medici ad eccezione del certificato attestante l'inizio della malattia che per il lavoratore aveva decorrenza dal 19, mentre per la società e CP_ l' dal 18 ottobre, come emergente anche dai cedolini paga e dal foglio presenze in cui la giornata del 18 ( a differenza delle precedenti in cui l'assenza del riportava la causale dello sciopero), Pt_1
Part era contrassegnata con la sigla cfr. docc. 15 parte reclamata).
7. A fronte di queste circostanze il reclamante con il primo motivo ha censurato la sentenza nel punto in cui il primo giudice partendo dalla premessa che:”. “Ebbene, incontestata essendo la circostanza che il in data 18.10.2021 abbia aderito allo sciopero indetto dalla Federazione italiana Pt_1
e dalla Confederazione sindacati autonomi federati italiani, è invece Controparte_4 risultante per tabulas che lo stesso in data 18.10.2021 abbia usufruito del trattamento di malattia”
(ordinanza pag. 10), e proseguendo: “L'esame dei certificati di malattia telematici allegati alla
9 memoria difensiva (doc. 10) della convenuta, rende evidente che con visita del 19.10.2021, il dott.
ha assegnato prognosi clinica dal 18.10.2021 al 24.10.2021, in ragione di quanto Persona_1 dichiarato dal lavoratore” (ordinanza pagg. 10 e 11), abbia concluso così:”… “Dunque, il ricorrente in data 18.10.2021 ha partecipato allo sciopero e dopo avere, nelle fasi concitate della protesta, subito dei colpi, è andato il giorno dopo dal medico, inducendolo a farsi certificare una malattia che in data 18.10.2021 non ricorreva, essendo intervenuta dopo che il lavoratore aveva aderito allo sciopero. Nel caso di specie si configurano dunque due reati, uno ex artt. 110 e 479 c.p., nel quale la condotta del concorre con quella del medico, consapevole, in base alle dichiarazioni del Pt_1 lavoratore, dell'inesistenza di uno stato di malattia nella giornata del 18.10.2021, ed uno ex art. 110
e 640 c. 2 nr. 1), nel quale il concorso tra i due soggetti si concretizza in una truffa volta a conseguire illecitamente dall' un trattamento di malattia non spettante, fatti per i quali, come si evince CP_3 dalla lettura della memoria difensiva della resistente sta già procedendo la Procura locale” (pag.
11), commettendo l'errore di valutazione contestato in questa fase.
Infatti secondo il reclamante, il ha dichiarato al proprio curante di aver iniziato la malattia il 19 Pt_1 ottobre e l'errore o comunque la falsità della certificazione dimessa al datore di lavoro non sarebbe imputabile al dipendente ma al più al medico;
né il avrebbe dovuto proporre querela di falso al Pt_1 fine di attestare la veridicità delle proprie affermazioni.
8. Il Collegio non concorda con le conclusioni attoree;
come emerso dall'approfondimento istruttorio CP_ disposto dall'ufficio presso l' il certificato prodotto in giudizio dal e riportante il nr. Pt_1
290174902 di data 19.10.2021 redatto su dichiarazione del lavoratore, in cui era attestato che lo stesso CP_ dichiarava di essere ammalato dal 19 ottobre 2021, risulta annullato. Per l' e per le parti contrattuali ( come emerge dal foglio presenze di ottobre dimesso sub. 15 dalla società) quello n.290175472 è l'unico efficace e risulta rilasciato e presentato in data 19.10.2021 con decorrenza della malattia dal 18.10.21.
Peraltro anche nei fatti è pacifico – in quanto riconosciuto da entrambe le parti- che il 18 ottobre 2021 il fosse presente davanti all'accesso del luogo di lavoro, secondo il per adesione allo Pt_1 Pt_1 sciopero ( successivamente annullato dalla Commissione di Garanzia), nella sua qualità di manifestante contro l'obbligo di green pass introdotto dal legislatore con efficacia dal 15 ottobre 2021, per la società in malattia per quanto comunicatole.
E'provato -in quanto non contestato dal reclamante- che in quella sede e giornata del 18 ottobre avanti al varco di accesso all'area portuale, egli abbia subito il trauma contusivo al volto che gli ha provocato lo stato di malattia certificato dal curante. Trauma all'evidenza importante poiché, nonostante il fisico atletico e imponente del lavoratore ( cfr. come emergente dalle fotografie dimesse dalle parti e confermato anche dalla presenza fisica della parte in udienza), il sanitario gli riconosceva una prognosi
10 di malattia fino al 24.10.21. Né peraltro in fase disciplinare il aveva sollevato obiezioni rispetto Pt_1 alle contestazioni della società, ammettendo di aver partecipato alla manifestazione del 18 ed anche a quelle svoltesi nei giorni successivi in piazza nonostante la malattia, pur nel rispetto delle fasce di reperibilità ( cfr. giustificazioni di data 29 ottobre 2021, sub. 14 parte reclamata).
E' altresì provato che mentre nelle giornate del 15 e 16 ottobre la sua assenza dal lavoro risultava giustificata con l'adesione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza, per contro dal 18 ottobre in poi la sua assenza risulta contrassegnata dalla sigla ML ovvero malattia. Ne consegue che il lavoratore non avesse dichiarato all'azienda la propria adesione allo sciopero anche per quella giornata e che la certificazione emessa dal medico era stata prodotta in ragione delle dichiarazioni del lavoratore. Dipendente che anche nelle giornate successive aveva rilasciato dichiarazioni ai mass media in cui evidenziava di essersi “ messo in malattia” a causa del trauma subito nella giornata del 18 ottobre 2021 ( cfr.. docc.8 parte reclamata).
Pertanto ad avviso di questo Collegio il primo giudice – del tutto correttamente- al fine di ritenere provata una certa “ opacità” nella condotta del lavoratore rispetto alla data di inizio della malattia, ha valorizzato la condotta del lavoratore che nulla aveva contestato in merito alla certificazione di malattia in fase disciplinare. Il aveva infatti rivendicato la decorrenza della malattia dal 19 ottobre Pt_1 soltanto in sede giudiziale, senza chiedere al proprio medico di correggere la propria certificazione, né tanto meno evidenziare alla società ( una volta ricevuto lo statino paga), di considerarlo in sciopero anche nella data del 18 ottobre al pari di quanto accaduto nelle giornate precedenti e ciò anche al fine di operare la dovuta detrazione retributiva per le ore di lavoro non prestato.
Il primo giudice pertanto non è incorso nell'errore di fatto imputato dal reclamante avendo correttamente esaminato le evidenze documentali anche alla luce delle condotte processuali tenute dalle parti.
Inoltre le evidenze documentali comprovano la situazione in cui si era trovata la datrice di lavoro che soltanto a posteriori, in ragione della pubblicità mediatica e delle notizie diffuse dagli organi di stampa locali e nazionali, aveva appreso che il proprio dipendente, impedito dal prestare servizio per malattia, aveva comunque partecipato ad alcune manifestazioni pubbliche.
9. Superato il primo motivo corre l'obbligo esaminare il secondo motivo relativo alla incompatibilità
o meno della condotta tenuta dal rispetto allo stato di malattia. Pt_1
Ad avviso del reclamante la sentenza sarebbe erronea poiché il giudice aveva qualificato l'assenza del come una assenza per malattia, con il conseguente onere di diligenza in capo al dipendente il Pt_1 quale non avrebbe dovuto – con la propria condotta- aggravare lo stato di malattia.
Nell'atto introduttivo il reclamante ha più volte evidenziato che nel caso di specie il non era Pt_1 affetto da una malattia ma aveva subito un trauma, nel senso che aveva manifestato una contusione al
11 volto con caduta a terra essendo stato colpito da un idrante. Pertanto la contusione al volto certificata dal medico di per sé non poteva subire aggravamenti di sorta e quindi tutta la ricostruzione del primo giudice il quale concludeva per l'assenza di diligenza così grave da giustificare il recesso, non era corretta.
10. Questo Collegio non concorda con le conclusioni del reclamante: invero al di là dell'origine è un fatto provato in giudizio che il dal 18 al 24 ottobre 2021 fosse assente dal lavoro per malattia. Pt_1
La contusione al volto, come si è evidenziato, deve essere stata di particolare severità, considerata la prestanza fisica del , sì da giustificare per il sanitario una inabilità assoluta al lavoro prolungata Pt_1 per almeno sei giorni dal suo inizio.
Lo stesso lavoratore con la propria condotta ha confermato di essere consapevole dell'imputazione della propria assenza a “malattia”, tanto da evidenziare anche in sede disciplinare e pubblica( ovvero nelle interviste rilasciate ai giornali e dimesse dalla parte reclamata), che le sue uscite in piazza nei giorni successivi ( quanto meno nelle giornate del 19, 20, 21 come documentato e riconosciuto dal
), erano avvenute tutte in orari compatibili con le fasce di reperibilità. Pt_1
CP_ A ciò si aggiunga che la pratica del Tuiach era stata trattata dall' che lo aveva indennizzato per malattia come provato dalla documentazione sub. 15 prodotta dalla parte reclamata e richiamata anche nei precedenti punti motivazionali.
Ne consegue l'infondatezza della critica del reclamante il quale peraltro censura le conclusioni del primo giudice anche sotto il profilo della probabilità che la condotta del lavoratore potesse esporlo al pericolo di protrarre la malattia.
In merito va evidenziato che anche dall'esame delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore sub.
8, risulta provata la circostanza che dall'evento contusivo del 18 ottobre si è instaurato uno stato di malattia che è continuato- ciò si ripete emerge proprio dalla documentazione prodotta dal lavoratore sub.
8- fino all'11.11.2021.
Inoltre lo stesso lavoratore ha confermato che alla prima assenza per malattia sia subentrata ulteriore assenza provocata dalla positività al Covid;
positività manifestatasi già con un tampone positivo del
21 ottobre ( per quanto dichiarato dal lavoratore nelle giustificazioni disciplinari), cui era seguito l'ulteriore certificato di continuazione della malattia dal 25 ottobre;
con status proseguito fino alla totale guarigione in data 11.11.2021( cfr. documentazione sanitaria sub. 8 parte reclamante).
11. E' un fatto provato dunque che la prognosi di assenza dal lavoro per malattia sia proseguita nel tempo senza che neppure a fronte del subentro del Covid il lavoratore abbia sollevato perplessità in merito ai certificati di continuazione della malattia ottenuti dal medico e inviati alla società che- all'evidenza- non aveva contezza della natura della patologia ma soltanto del prosieguo giustificato dell'assenza dal lavoro.
12 11.1.Non coglie nel segno il reclamante neppure laddove ha contestato la circostanza, ritenuta provata dal primo giudice, della partecipazione del alle manifestazioni pubbliche contro il vaccino Pt_1
Covid nelle giornate del 19-20-21. Infatti trattasi di fatti riconosciuti dal lavoratore in sede disciplinare e comunque la presenza del alla manifestazione contro il green pass che si era tenuta in piazza Pt_1
Unità di Italia a Trieste nella giornata del 20 ottobre, è stata provata dalla società con la fotografia dimessa dalla parte reclamata sub. 11.A. Il fotogramma riporta in calce la data del 20.10.2021, mentre la ulteriore partecipazione alla manifestazione del 21 ottobre è stata riconosciuta anche dal nei Pt_1 propri atti processuali. La società ha quindi provato che il proprio dipendente nonostante la malattia, si era recato nei giorni immediatamente successivi all'episodio violento del 18 ottobre, alle manifestazioni di pubblica protesta che erano state organizzate avanti al Municipio cittadino.
12. Dal punto di vista giuridico generale è noto l'orientamento giurisprudenziale che onera il datore di lavoro di provare che la condotta extralavorativa tenuta dal dipendente che si allontani dalla propria abitazione durante la malattia per svolgere attività anche ludiche, sia tale da pregiudicarne il rientro in servizio o comunque la celere guarigione, ovvero sia indice della falsità della malattia.
Il valorizzando la diagnosi emessa dal medico ( cfr. trauma contusivo), ha concluso per Pt_1
l'assenza di qualsiasi obbligo da parte del lavoratore il quale, non potendo in alcun modo aggravare la contusione ( se non partecipando ad una rissa o comunque ad una manifestazione violenta), era libero di uscire e nella specie di partecipare a tutte le manifestazioni pubbliche che gli interessavano, indipendentemente dal persistente stato di malattia.
In thesi del reclamante il ,, nel caso di specie, sarebbe stato particolarmente diligente poiché Pt_1 aveva rispettato le fasce di reperibilità e si era recato nella piazza dove erano radunati gli altri manifestanti in orari compatibili con il controllo di malattia.
13. Argomentazioni suggestive e corrispondenti alla realtà in astratto, tuttavia la peculiarità del caso impone una analisi della situazione in concreto dovendo il giudice valutare ex ante se la condotta contestata – che peraltro comprende anche la falsità dello stato di malattia- fosse potenzialmente idonea a “…pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore ( cfr. Cass. 11154 del 2025 e tra molte: Cass. n. 1747 del 1991; Cass. n. 9474 del 2009;
Cass. n. 21253 del 2012; Cass. n. 17625 del 2014; Cass., n. 24812 del 2016; Cass. n. 21667 del 2017;
Cass. n. 13980 del 2020; Cass. n. 13063 del 2022; Cass. n. 12152 del 2024)..
13.1.Va ricordata la peculiarità storica della vicenda: l'epoca- ottobre 2021- era quella in cui il paese intero era sottoposto a norme generali introdotte per fronteggiare la situazione pandemica da Covid -
19, tanto che tra le misure primarie di sicurezza- norme di conoscenza generale – oltre all'igiene delle mani e al divieto di contatto con le persone affette da virus, vi era il divieto degli assembramenti
13 pubblici senza mascherina poiché la trasmissione della infezione poteva avvenire anche all'aperto a causa del contatto tra individui sani ed individui infetti.
Ne consegue che la titolarità del pieno diritto del di manifestare il proprio dissenso rispetto Pt_1 all'obbligo vaccinale e alle altre misure introdotte dal Governo, non faceva venir meno l'ulteriore obbligo, come lavoratore assente dal lavoro in quanto in malattia- di evitare condotte che potessero in qualche modo pregiudicare la propria rapida ripresa del lavoro.
Per contro gli articoli di stampa dimessi dalla società e la documentazione video e fotografica agli atti
è significativa della immediata ripresa fisica del lavoratore che- nonostante la prognosi di malattia fino al 24 ottobre-tuttavia già nella fotografia del 20 ottobre è ritratto senza segni di contusione al volto;
elemento di per sé significativo a giustificare le conclusioni della società e del primo giudice circa la possibile fraudolenza della malattia ( cfr. Cass. 11154/2025).
Inoltre la violazione delle norme di diligenza gravanti sul lavoratore in malattia risulta provata anche alla luce della circostanza che il , mentre si trovava in uno stato di malattia per una contusione Pt_1 subita nel corso di una manifestazione pubblica, comunque anche nei giorni successivi decideva di partecipare ad ulteriori manifestazioni di protesta.
14. In merito il reclamante ha contestato che si trattasse di proteste di carattere violento e dunque -a proprio avviso- ex ante- non sussisteva il pericolo per il di porsi in una situazione analoga a Pt_1 quella che aveva determinato lo stato di malattia.
Considerazione non rilevante poiché era onere del dipendente evitare situazioni che potessero pregiudicare la propria guarigione;
trattandosi di cortei e di raduni in piazza era comunque prevedibile che la reazione di qualcuno potesse eccedere i limiti consentiti provocando reazioni anche foriere di scontri.
Peraltro la società nella propria contestazione aveva evidenziato che subito dopo la partecipazione alle manifestazioni per cui è causa il lavoratore- come dichiarato in sede disciplinare- fosse risultato positivo al coronavirus.
Per quanto esposto dalle parti si trattava di raduni in piazza nei quali- nonostante le norme di prevenzione generale ricordate nel precedente punto motivazionale- il non si era neppure Pt_1 preoccupato di indossare la mascherina protettiva e questo nonostante si trattasse di manifestazioni con afflusso importante di persone.
15. La società ha inoltre provato, con documentazione non contestata dal lavoratore, e consistente principalmente in articoli di giornale, notizie sui canali social e video, che il avesse sempre Pt_1 pubblicizzato questa condotta e che pertanto anche all'esterno fosse pacifico che pur trovandosi in malattia, il lavoratore avesse partecipato alle manifestazioni e che nell'occasione avesse contratto anche il virus.
14 Pubblicità amplificata anche dalla notorietà locale del ( per il proprio passato sportivo) il quale Pt_1 rivestiva anche la carica di consigliere comunale.
16. Tutto ciò premesso va valutata la sussistenza o meno della giusta causa di recesso.
Secondo questa Corte la condotta posta in essere dal lavoratore il quale avrebbe dichiarato o comunque non contestato la certificazione di malattia con decorrenza dal 18 ottobre, giornata in cui non si era recato al lavoro perché aveva partecipato alle manifestazioni indette dal sindacato per protestare contro l'obbligo del green pass, è rilevante disciplinarmente poiché consapevolmente aveva violato le norme relative all'assenza per malattia.
Inoltre, nonostante l'esistenza di uno status di salute tale da non poter lavorare , quanto meno fino al
24 ottobre, il aveva partecipato ad ulteriori manifestazioni pubbliche senza adottare neppure le Pt_1 misure precauzionali minime imposte alla collettività( cfr. distanziamento e mascherina protettiva), al fine di non ritardare il proprio rientro al lavoro;
il reclamante ad avviso di questa Corte ha dunque contravvenuto la diligenza minima richiesta al lavoratore che sia assente per malattia, ponendo in essere una condotta rilevante a livello disciplinare.
La mancanza di accertamenti istruttori approfonditi – che avrebbero dovuto essere eseguiti nella immediatezza dei fatti- e l'assenza di ulteriore certificazione medica, non consente , secondo il
Collegio, di confermare la falsità dello stato di malattia, sebbene – si ripete- la documentazione fotografica agli atti attesti che il lavoratore risultasse in salute già nella manifestazione del 20 ottobre
2021 e la circostanza fosse confermata anche dalle dichiarazioni rese dall'interessato agli organi di stampa( cfr. doc. 11 parte reclamata).
Analogamente la notorietà locale del e il ruolo attivo assunto rispetto alla stampa è significativo Pt_1 delle ripercussioni non positive per l'immagine della società che era comunque soggetto a partecipazione pubblica e sottoposta anche a controllo pubblico ( come evidenziato dalla società che ha prodotto sub. 15 la richiesta di informazioni ricevuta dalla Procura della Corte dei Conti in merito alle assenze per malattia del dipendente).
Inoltre sotto il profilo della prognosi ossia la probabilità che il lavoratore incorresse in mancanze analoghe, è evidente che la società a fronte di condotte ripetute e del precedente disciplinare contestato come recidiva, non potesse che concludere in senso sfavorevole.
Il precedente episodio disciplinare, contestato come recidiva dalla società, era accaduto a febbraio
2021 e il era stato sanzionato con la sospensione di 8 giorni per essersi collegato da remoto alla Pt_1 seduta del consiglio comunale durante l'attività lavorativa ( cfr. doc. 6B parte reclamata) ; sanzione che non era stata annullata dal giudice e la cui impugnazione non è stata più riproposta nell'odierno gravame.
15 17. Tutto ciò premesso considerato che la condotta ritenuta rilevante da questo Collegio è significativa della mancata osservanza da parte del lavoratore delle norme generali che disciplinano la presenza in servizio e la certificazione dello stato di malattia e dei conseguenti obblighi di cui all'art. 32 CCNL gravanti sul lavoratore volti a garantire la regolare ripresa del servizio, mancanze che – in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di elementi probatori ulteriori che consentano di confermare le fattispecie di reato adombrate dal primo giudice- appaiono riconducibili alle condotte disciplinari che le parti collettive hanno inteso sanzionare con i provvedimenti conservativi di cui all'art. 331, ne consegue l'applicabilità al caso di specie, quanto meno, della tutela indennitaria richiesta in via subordinata dal reclamante. 1 Sanzioni conservative Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che deve trasportare/movimentare o che ha in consegna, oppure non avverta subito l'Azienda/Ente degli eventuali guasti verificatisi;
e) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
f) non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro;
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua in luoghi di pertinenza aziendale lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell' stessa/o; fuori Parte_3 dell' compia, Parte_3
i) tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e del regolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva. In particolare la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad esempio: si assenti, simulando malattia o, con sotterfugi, si sottragga agli obblighi di lavoro;
per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, agli strumenti, alle attrezzature o alle macchine;
si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
compia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta;
fuori dell'Azienda/Ente compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell' stessa/o; persista a Parte_3 commettere mancanze punite con la multa, entro il trimestre, per tre volte, si assenti dal servizio senza giustificazione;
sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili o pericolose in genere;
commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b) dell'articolo precedente.
16 Infatti va escluso che tale condotta sia caratterizzata dalla intensità dolosa e dalla gravità che caratterizzano le ipotesi di licenziamento di cui all'art. 35 ccnl.2, tenuto conto che anche il danno all'immagine pur desumibile da presunzioni gravi e concordanti, tuttavia non è stato provato nella sua effettiva entità.
Tuttavia trattasi di condotta rilevante disciplinarmente, così importante da non consentire l'applicazione della tutela reintegratoria richiesta in via principale, non essendo riconducibile – in ragione della sua complessità- ad ipotesi “ tipiche” della contrattazione collettiva, neppure in fase di 2 A) Licenziamento con preavviso (art. 3, L. n. 604/66 - licenziamento per giustificato motivo).
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione grave;
a bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto all'interno dell' ; Parte_3
b) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture dell' ; Parte_3
c) reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un rilevante danno economico e/o all'immagine dell' ; Parte_3
d) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell' per conto proprio o di terzi, di Parte_3 lieve entità senza impiego di materiale dell' ; Parte_3
e) rissa in Azienda/Ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli uffici;
f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, con-trollo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); g) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
i) abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'art. precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 (Provvedimenti disciplinari);
B) Licenziamento senza preavviso (art. 1, L. n. 604/66 e art. 2119 c.c. - licenziamento per giusta causa). In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all' grave nocumento morale o Parte_3 materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono reato a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto nell' ; b) trafugamento di materiale, apparecchiature/utensili/impianti o di documenti Parte_3 riservati dell' ed equivalenti violazioni dei segreti d'ufficio; Parte_3
c) danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle strutture aziendali;
d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della sicurezza sui posti di lavoro;
f) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nell'Azienda/Ente per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell' ; Parte_3
g) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte;
h) rissa in Azienda/Ente all'interno delle aree e dei reparti operativi o degli uffici.
17 interpretazione estensiva come consentito dalla giurisprudenza più recente ( cfr. in tema tra le più recenti Cass. 17548/2025).
18. Pertanto in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'illegittimità del recesso intimato a danno di e in applicazione della disciplina di cui all'art. 18 comma 5 legge 300/70 come Parte_1 modificato dalla legge Fornero, il rapporto va dichiarato risolto alla data del 10.11.2021 e la società va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria che, tenuto conto della anzianità di servizio del lavoratore ( dal 2.09.11), delle dimensioni della società ( oltre 60 dipendenti) e della condotta processuale delle parti anche rispetto alle proposte conciliative ( il aveva concordato con la Pt_1 proposta della Corte di mero indennizzo mentre la società si era opposta), appare equo stabilire in quindici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1865,29 come riconosciuto a verbale dallo stesso reclamante).
L'accoglimento della domanda di illegittimità del licenziamento, seppure con tutela soltanto indennitaria, consente di porre a carico della società- in ragione della peculiare situazione familiare del reclamante padre di famiglia e del persistente stato di disoccupazione- le spese di lite che sono liquidate in ragione del valore indeterminato della domanda e tenuto conto della fase istruttoria realizzata in sede di gravame;
spese che sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni per cause di valore indeterminabile prima fascia.
PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento del reclamo, in riforma della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970, dichiara risolto il rapporto alla data del recesso e condanna la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di una indennità risarcitoria commisurata a 15 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione globale di fatto ( pari ad euro 1865,39 mensile), con gli interessi legali, previa rivalutazione, dal recesso al saldo;
condanna la società a rifondere al Controparte_5
le spese di lite che liquida quanto al primo grado ( comprensivo anche della fase Pt_1 sommaria) in euro 7377,00, quanto al secondo grado in euro 9990,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
18 Marina Caparelli
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