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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 14902/2023 ed al n. r.g. 6383/2024 promosse entrambe da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCHINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FACCHINI FRANCESCO
ATTORE/I
rispettivamente la n. 14902/23 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MORESCHINI PIERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO BELLINI N. 63 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. MORESCHINI PIERO
E la n. 6383/24 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MARCO PAGLIAI (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto del 28.11.23 intimava sfratto a in relazione ad immobile Parte_1 Controparte_1 sito in Firenze, Via Frullani n. 8 , locato per uso abitativo, deducendo la morosità della nel CP_1 pagamento delle spese condominiali per complessivi € 6.775,09.
La si opponeva alla convalida deducendo che il non aveva provato che tra le parti CP_1 Pt_1 sussistesse un valido contratto di locazione registrato ed esponeva che , in ogni caso, il canone pattuito era comprensivo anche degli oneri condominiali.
Veniva quindi disposto il passaggio al rito locatizio con assegnazione di termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
Con la memoria integrativa il abbandonava la domanda di risoluzione del contratto di Pt_1 locazione e proponeva nei confronti della azione di rivendicazione con domanda di condanna CP_1 della stessa al rilascio dell'immobile occupato senza titolo ed al risarcimento dei danni.
La resisteva alla nuova domanda riguardo al risarcimento dei danni facendo presente che CP_1 entrambe le parti ritenevano che fosse in corso un valido contratto di locazione e di aver sempre pagato il canone di € 407,00.
In data 31.5.24 il presentava ricorso ex art. 281undecies c.p.c. col quale proponeva nei Pt_1 confronti di e GL CO , figli della e con la stessa conviventi, la Controparte_2 CP_1 domanda già proposta nei confronti della con la memoria integrativa. CP_1
I non si opponevano alla domanda riguardo all'occupazione senza titolo ma ne contestavano la CP_2 fondatezza riguardo alla richiesta di risarcimento danni in favore del Pt_1
Le due cause sono state riunite e, trattate col rito ordinario, sono state quindi ritenute in decisione.
Il ha dedotto di essere proprietario dell'immobile sito in Firenze, Via Frullani n. 8 in forza di Pt_1 successione di , a sua volta erede di ed ha allegato la copia della Persona_1 Persona_2 dichiarazione di successione( v. doc. 5).
La circostanza non è contestata.
E' altresì pacifico tra le parti che né la né i occupano l'immobile sito in Via Frullani in CP_1 CP_2 ragione di una valido contratto di locazione scritto e registrato( v. riguardo alla forma scritta a pena di nullità l'art. 1 comma 4 L. n. 431/98 e per quanto concerne la registrazione a pena di nullità l'art. 1 comma 346 L. n. 311/04).
In effetti il nell'atto di intimazione ha richiamato contratti verbali di locazione registrati del Pt_1
16.1.87, del 18.1.95 e del 18.7.96 ( doc. 2-4 ) e nessun contratto successivo.In particolare, riguardo al contratto di locazione registrato il 18.7.96, nella registrazione ne veniva indicata la durata dall'1.7.96 al 30.6.97.
Nessun contratto avente forma scritta risulta essere stato concluso tra le parti dopo l'entrata in vigore della L. n. 431/98.
Il rapporto tra le parti è quindi proseguito come mero rapporto locativo di fatto, in quanto risulta dagli atti che la ha continuato a pagare il canone.Tant'è che il con l'atto del 28.11.23 ha CP_1 Pt_1 intimato alla sfratto per morosità per il mancato pagamento degli oneri condominiali. CP_1
In mancanza di un valido contratto di locazione l'occupazione dell'immobile da parte della e CP_1 dei risulta quindi senza titolo: consequenziale è pertanto la condanna dei convenuti al rilascio CP_2 dell'immobile.
Tuttavia, la mancanza di un valido contratto di locazione non configura di per sé come illecita la pagina 2 di 3 condotta dei convenuti: infatti risulta dagli atti che l'occupazione dell'immobile si è protratta nel corso degli anni fino al giugno 2024, allorché il ha presentato la memoria integrativa ed il ricorso ex Pt_1 art. 281 undecies c.p.c., sul presupposto della ritenuta sussistenza di una valido rapporto di locazione: rapporto in base al quale in effetti la ha continuato a versare regolarmente al un CP_1 Pt_1 importo a titolo di canone di locazione.
Pertanto non risulta fondata la domanda di risarcimento danni proposta dal per le spese Pt_1 sostenute per oneri condominiali e per il mancato godimento dell'immobile.
Deve infatti essere ribadito che il godimento dell'immobile da parte della e dei suoi figli CP_1 risulta essere avvenuto fino al giugno del 2024 col consenso del che non aveva manifestato Pt_1 l'intenzione di attuare un diverso godimento dell'immobile.
Vale quindi in proposito il principio di cui all'art. 50 c.p. ,in base al quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne. Tale norma è infatti espressione di un principio generale di autoresponsabilità , operante anche nella sfera dei diritti privati,che comporta in materia di responsabilità aquiliana l'esclusione dell'antigiuridicità dell'atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile(Cass.1682/97).
Per quanto concerne poi in particolare gli oneri condominiali deve essere tenuto presente che la ha dedotto che l'intesa tra le parti era che fossero ricompresi nel canone e che in effetti non gli CP_1 sono mai stati richiesti fino al 20.4.23 : in effetti non risulta alcuna richiesta in tale senso formulata negli anni anteriori al 2023.
La domanda di risarcimento danni deve pertanto essere respinta.
La reciproca soccombenza delle parti e le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale condanna , e GL CO a rilasciare l'immobile Controparte_1 Controparte_2 sito in Firenze, Via Frullani n. 8 nella disponibilità di;
respinge la domanda di Parte_1 risarcimento danni proposta da;
compensa le spese. Parte_1
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 14902/2023 ed al n. r.g. 6383/2024 promosse entrambe da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCHINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FACCHINI FRANCESCO
ATTORE/I
rispettivamente la n. 14902/23 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MORESCHINI PIERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO BELLINI N. 63 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. MORESCHINI PIERO
E la n. 6383/24 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MARCO PAGLIAI (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto del 28.11.23 intimava sfratto a in relazione ad immobile Parte_1 Controparte_1 sito in Firenze, Via Frullani n. 8 , locato per uso abitativo, deducendo la morosità della nel CP_1 pagamento delle spese condominiali per complessivi € 6.775,09.
La si opponeva alla convalida deducendo che il non aveva provato che tra le parti CP_1 Pt_1 sussistesse un valido contratto di locazione registrato ed esponeva che , in ogni caso, il canone pattuito era comprensivo anche degli oneri condominiali.
Veniva quindi disposto il passaggio al rito locatizio con assegnazione di termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
Con la memoria integrativa il abbandonava la domanda di risoluzione del contratto di Pt_1 locazione e proponeva nei confronti della azione di rivendicazione con domanda di condanna CP_1 della stessa al rilascio dell'immobile occupato senza titolo ed al risarcimento dei danni.
La resisteva alla nuova domanda riguardo al risarcimento dei danni facendo presente che CP_1 entrambe le parti ritenevano che fosse in corso un valido contratto di locazione e di aver sempre pagato il canone di € 407,00.
In data 31.5.24 il presentava ricorso ex art. 281undecies c.p.c. col quale proponeva nei Pt_1 confronti di e GL CO , figli della e con la stessa conviventi, la Controparte_2 CP_1 domanda già proposta nei confronti della con la memoria integrativa. CP_1
I non si opponevano alla domanda riguardo all'occupazione senza titolo ma ne contestavano la CP_2 fondatezza riguardo alla richiesta di risarcimento danni in favore del Pt_1
Le due cause sono state riunite e, trattate col rito ordinario, sono state quindi ritenute in decisione.
Il ha dedotto di essere proprietario dell'immobile sito in Firenze, Via Frullani n. 8 in forza di Pt_1 successione di , a sua volta erede di ed ha allegato la copia della Persona_1 Persona_2 dichiarazione di successione( v. doc. 5).
La circostanza non è contestata.
E' altresì pacifico tra le parti che né la né i occupano l'immobile sito in Via Frullani in CP_1 CP_2 ragione di una valido contratto di locazione scritto e registrato( v. riguardo alla forma scritta a pena di nullità l'art. 1 comma 4 L. n. 431/98 e per quanto concerne la registrazione a pena di nullità l'art. 1 comma 346 L. n. 311/04).
In effetti il nell'atto di intimazione ha richiamato contratti verbali di locazione registrati del Pt_1
16.1.87, del 18.1.95 e del 18.7.96 ( doc. 2-4 ) e nessun contratto successivo.In particolare, riguardo al contratto di locazione registrato il 18.7.96, nella registrazione ne veniva indicata la durata dall'1.7.96 al 30.6.97.
Nessun contratto avente forma scritta risulta essere stato concluso tra le parti dopo l'entrata in vigore della L. n. 431/98.
Il rapporto tra le parti è quindi proseguito come mero rapporto locativo di fatto, in quanto risulta dagli atti che la ha continuato a pagare il canone.Tant'è che il con l'atto del 28.11.23 ha CP_1 Pt_1 intimato alla sfratto per morosità per il mancato pagamento degli oneri condominiali. CP_1
In mancanza di un valido contratto di locazione l'occupazione dell'immobile da parte della e CP_1 dei risulta quindi senza titolo: consequenziale è pertanto la condanna dei convenuti al rilascio CP_2 dell'immobile.
Tuttavia, la mancanza di un valido contratto di locazione non configura di per sé come illecita la pagina 2 di 3 condotta dei convenuti: infatti risulta dagli atti che l'occupazione dell'immobile si è protratta nel corso degli anni fino al giugno 2024, allorché il ha presentato la memoria integrativa ed il ricorso ex Pt_1 art. 281 undecies c.p.c., sul presupposto della ritenuta sussistenza di una valido rapporto di locazione: rapporto in base al quale in effetti la ha continuato a versare regolarmente al un CP_1 Pt_1 importo a titolo di canone di locazione.
Pertanto non risulta fondata la domanda di risarcimento danni proposta dal per le spese Pt_1 sostenute per oneri condominiali e per il mancato godimento dell'immobile.
Deve infatti essere ribadito che il godimento dell'immobile da parte della e dei suoi figli CP_1 risulta essere avvenuto fino al giugno del 2024 col consenso del che non aveva manifestato Pt_1 l'intenzione di attuare un diverso godimento dell'immobile.
Vale quindi in proposito il principio di cui all'art. 50 c.p. ,in base al quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne. Tale norma è infatti espressione di un principio generale di autoresponsabilità , operante anche nella sfera dei diritti privati,che comporta in materia di responsabilità aquiliana l'esclusione dell'antigiuridicità dell'atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile(Cass.1682/97).
Per quanto concerne poi in particolare gli oneri condominiali deve essere tenuto presente che la ha dedotto che l'intesa tra le parti era che fossero ricompresi nel canone e che in effetti non gli CP_1 sono mai stati richiesti fino al 20.4.23 : in effetti non risulta alcuna richiesta in tale senso formulata negli anni anteriori al 2023.
La domanda di risarcimento danni deve pertanto essere respinta.
La reciproca soccombenza delle parti e le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale condanna , e GL CO a rilasciare l'immobile Controparte_1 Controparte_2 sito in Firenze, Via Frullani n. 8 nella disponibilità di;
respinge la domanda di Parte_1 risarcimento danni proposta da;
compensa le spese. Parte_1
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3