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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3849/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 3849/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to MARIA DE Parte_1 C.F._1
FELICE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo alla via G. Palmieri n. 54
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), non costituita CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: il ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 09.04.2025; il P.M. ha concluso favorevolmente con nota in atti del 12.05.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.07.2022, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio, ha esposto: di aver contratto matrimonio civile con in San Severo in CP_1
pagina 1 di 7 data 04.12.2010 (atto n. 29, parte I, serie - , ufficio 1, anno 2010); che dall'unione coniugale è nato il figlio (il 15.06.2011); che le parti si sono separate in virtù del decreto di omologa del Per_1
Tribunale di Foggia n. 3758/2013 del 23.04.2013; che, per quanto qui interessa, gli accordi di separazione prevedevano l'affidamento condiviso del minore, la collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'onere a carico del padre di contribuire al solo mantenimento del figlio, versando alla moglie un assegno mensile di euro 150,00; che, a seguito del trasferimento di madre e figlio a Lesina, sono sorte delle difficoltà nella gestione delle visite paterne;
che le problematiche tra i genitori e gli atteggiamenti della resistente hanno avuto ripercussioni negative sul minore, il quale si rifiuta di incontrare il padre;
che entrambe le parti hanno instaurato nuove relazioni e la resistente ha anche avuto un'altra figlia;
che il ricorrente svolge, saltuariamente e da poco tempo, la mansione di operaio;
che ormai ci sono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente, oltre alla pronuncia di divorzio, ha concluso chiedendo modificarsi le condizioni della separazione consensuale, nei termini indicati nel ricorso.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2022, ha pronunciato, in data
30.11.2022, l'ordinanza con la quale ha dichiarato la contumacia della resistente, non costituitosi in giudizio seppur regolarmente citata, e ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida il figlio minore , in atti generalizzato, in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_1
collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di € 200,00, oltre il 50% dell'A.U.U., da rivalutarsi annualmente in base alla
pagina 2 di 7 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del
50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia”; inoltre, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 17.04.2023, parte ricorrente ha reiterato le proprie conclusioni e, con successiva ordinanza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo detta udienza, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, il
Giudice, con ordinanza del 08.05.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, mandando al
PM per il parere di competenza.
*****
1. Sullo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa n.
3758/2013 del 23.04.2013 (dep. il 02.05.2013), non reclamato e, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, la contumacia della resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore . Per_1
Con riguardo alla richiesta di affido e di collocazione del figlio minore , si deve precisare, come Per_1 noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
pagina 3 di 7 L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter
c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, regime di affidamento richiesto dallo stesso ricorrente, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 30.11.2022 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, con la quale il minore ha sempre vissuto dal momento della separazione tra le parti, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda le visite padre-figlio, queste vanno calendarizzate secondo quanto già disposto nell'ordinanza presidenziale, nel senso che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previa Per_1
intesa con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle
21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì
pagina 4 di 7 dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
3. Sul mantenimento del figlio minore . Per_1
Il ricorrente ha chiesto porsi a suo carico il versamento di un assegno mensile di mantenimento per il minore di euro 200,00, mostrandosi disponibile a versare un importo maggiore dei 150,00 euro pattuiti tra le parti al momento della separazione consensuale.
Nel caso in esame, essendo il minore collocato dal momento della separazione presso la madre, avrebbe dovuto essere quest'ultima a formulare domanda di mantenimento in favore del minore.
Tuttavia, stante la minore età del minore (a breve compirà 14 anni) e la collocazione presso la madre, è pacifico che il padre sia tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis
c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Il ricorrente ha dichiarato di svolgere, saltuariamente e da poco tempo, la mansione di operaio;
nella sua autocertificazione ha dichiarato di non aver percepito redditi negli anni 2019, 2020 e 2021.
Sulla resistente, dichiaratasi casalinga al momento della separazione, non si hanno, ad oggi, maggiori informazioni, avendo deciso di non costituirsi in giudizio.
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 30.11.2022.
Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore , versando a la somma mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente Per_1 CP_1 in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel
Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n. 230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
4. Sulla domanda di reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti.
Il ricorrente ha chiesto che “Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
pagina 5 di 7 Al riguardo, va innanzitutto precisato che dal 2012 non c'è più bisogno dell'apposizione sui passaporti dei genitori del visto per l'espatrio dei figli minori, dovendo un minore viaggiare nei Paesi dell'U.E. o extra U.E. munito di un proprio documento di identità valido per l'espatrio oppure del passaporto.
Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o passaporto (a cui quest'ultimo è equipollente), ove si tratti di un minore, vi deve essere l'autorizzazione di entrambi i genitori e, nel caso di specie, sul punto, non è emerso alcun contrasto tra le parti, eventualità che porterebbe ad adire il competente Giudice.
Pertanto, tale domanda del ricorrente è inammissibile.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, nonché la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace in giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Parte_1 CP_1
epigrafe meglio generalizzati, in San Severo in data 04.12.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 29, parte I, serie - , ufficio 1, anno 2010)
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_1
collocato stabilmente presso la madre;
• disciplina il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato;
• pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1
mediante il versamento a , entro il cinque di ciascun mese, della Per_1 CP_1 somma di € 200,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat,
e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per il figlio minore;
pagina 6 di 7 • dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
• spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 03.06.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 3849/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to MARIA DE Parte_1 C.F._1
FELICE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo alla via G. Palmieri n. 54
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), non costituita CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: il ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 09.04.2025; il P.M. ha concluso favorevolmente con nota in atti del 12.05.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.07.2022, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio, ha esposto: di aver contratto matrimonio civile con in San Severo in CP_1
pagina 1 di 7 data 04.12.2010 (atto n. 29, parte I, serie - , ufficio 1, anno 2010); che dall'unione coniugale è nato il figlio (il 15.06.2011); che le parti si sono separate in virtù del decreto di omologa del Per_1
Tribunale di Foggia n. 3758/2013 del 23.04.2013; che, per quanto qui interessa, gli accordi di separazione prevedevano l'affidamento condiviso del minore, la collocazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'onere a carico del padre di contribuire al solo mantenimento del figlio, versando alla moglie un assegno mensile di euro 150,00; che, a seguito del trasferimento di madre e figlio a Lesina, sono sorte delle difficoltà nella gestione delle visite paterne;
che le problematiche tra i genitori e gli atteggiamenti della resistente hanno avuto ripercussioni negative sul minore, il quale si rifiuta di incontrare il padre;
che entrambe le parti hanno instaurato nuove relazioni e la resistente ha anche avuto un'altra figlia;
che il ricorrente svolge, saltuariamente e da poco tempo, la mansione di operaio;
che ormai ci sono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente, oltre alla pronuncia di divorzio, ha concluso chiedendo modificarsi le condizioni della separazione consensuale, nei termini indicati nel ricorso.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2022, ha pronunciato, in data
30.11.2022, l'ordinanza con la quale ha dichiarato la contumacia della resistente, non costituitosi in giudizio seppur regolarmente citata, e ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida il figlio minore , in atti generalizzato, in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_1
collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie la somma mensile di € 200,00, oltre il 50% dell'A.U.U., da rivalutarsi annualmente in base alla
pagina 2 di 7 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del
50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia”; inoltre, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 17.04.2023, parte ricorrente ha reiterato le proprie conclusioni e, con successiva ordinanza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo detta udienza, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, il
Giudice, con ordinanza del 08.05.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, mandando al
PM per il parere di competenza.
*****
1. Sullo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologa n.
3758/2013 del 23.04.2013 (dep. il 02.05.2013), non reclamato e, fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, la contumacia della resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento, collocazione e diritto di visita del figlio minore . Per_1
Con riguardo alla richiesta di affido e di collocazione del figlio minore , si deve precisare, come Per_1 noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
pagina 3 di 7 L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter
c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, regime di affidamento richiesto dallo stesso ricorrente, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza del 30.11.2022 che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre, con la quale il minore ha sempre vissuto dal momento della separazione tra le parti, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda le visite padre-figlio, queste vanno calendarizzate secondo quanto già disposto nell'ordinanza presidenziale, nel senso che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previa Per_1
intesa con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle
21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì
pagina 4 di 7 dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
3. Sul mantenimento del figlio minore . Per_1
Il ricorrente ha chiesto porsi a suo carico il versamento di un assegno mensile di mantenimento per il minore di euro 200,00, mostrandosi disponibile a versare un importo maggiore dei 150,00 euro pattuiti tra le parti al momento della separazione consensuale.
Nel caso in esame, essendo il minore collocato dal momento della separazione presso la madre, avrebbe dovuto essere quest'ultima a formulare domanda di mantenimento in favore del minore.
Tuttavia, stante la minore età del minore (a breve compirà 14 anni) e la collocazione presso la madre, è pacifico che il padre sia tenuto a contribuire al suo mantenimento.
Per quanto concerne il mantenimento del figlio della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis
c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Il ricorrente ha dichiarato di svolgere, saltuariamente e da poco tempo, la mansione di operaio;
nella sua autocertificazione ha dichiarato di non aver percepito redditi negli anni 2019, 2020 e 2021.
Sulla resistente, dichiaratasi casalinga al momento della separazione, non si hanno, ad oggi, maggiori informazioni, avendo deciso di non costituirsi in giudizio.
Ritiene il Collegio, in assenza di circostanze sopravvenute, di dover sul punto confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza del 30.11.2022.
Va dunque posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore , versando a la somma mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente Per_1 CP_1 in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel
Protocollo del 18/3/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n. 230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
4. Sulla domanda di reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti.
Il ricorrente ha chiesto che “Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
pagina 5 di 7 Al riguardo, va innanzitutto precisato che dal 2012 non c'è più bisogno dell'apposizione sui passaporti dei genitori del visto per l'espatrio dei figli minori, dovendo un minore viaggiare nei Paesi dell'U.E. o extra U.E. munito di un proprio documento di identità valido per l'espatrio oppure del passaporto.
Per quanto riguarda il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o passaporto (a cui quest'ultimo è equipollente), ove si tratti di un minore, vi deve essere l'autorizzazione di entrambi i genitori e, nel caso di specie, sul punto, non è emerso alcun contrasto tra le parti, eventualità che porterebbe ad adire il competente Giudice.
Pertanto, tale domanda del ricorrente è inammissibile.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, nonché la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace in giudizio, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Parte_1 CP_1
epigrafe meglio generalizzati, in San Severo in data 04.12.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 29, parte I, serie - , ufficio 1, anno 2010)
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• affida il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti Per_1
collocato stabilmente presso la madre;
• disciplina il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato;
• pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1
mediante il versamento a , entro il cinque di ciascun mese, della Per_1 CP_1 somma di € 200,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat,
e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
• riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per il figlio minore;
pagina 6 di 7 • dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
• spese compensate.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 03.06.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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