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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9598 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12601/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DO LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12601/2025, promossa da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Perin. Parte_1
- ricorrente -
contro
, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege.
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento status di ID.
Con ricorso depositato il 17.03.2025, la ricorrente ha domandato che venga accertato e dichiarato il proprio status di ID, ai sensi della legge n. 306/1962 di ratifica della Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi.
A tal fine, ha rappresentato di essere nata e di aver sempre vissuto in Italia, senza tuttavia acquisire la cittadinanza italiana. Ha inoltre riferito di non essersi mai recata in Montenegro, Paese di origine dei suoi genitori, e dunque di non essere mai stata censita tra i cittadini di tale ultimo Stato, come dimostra la certificazione dell'Ambasciata montenegrina di non iscrizione nel registro dei cittadini. Rappresentando le difficoltà della condizione di irregolare che deriva dalla mancata titolarità di qualsiasi cittadinanza, ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio status di apolidia originaria.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio dichiarando di non intendere contestare l'avversa domanda nel merito, ma rilevando come, ai fini dell'accertamento dello status di apolidia, non sia sufficiente la mera dichiarazione di assenza dell'interessato dai registri dei cittadini dello
Stato di origine, occorrendo invece l'allegazione e dimostrazione dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza di alcuno degli Stati con cui l'interessato medesimo vanta un collegamento;
ha in ogni caso concluso chiedendo la compensazione delle spese in caso di accoglimento dell'avverso ricorso.
*****
Affermata in premessa la giurisdizione del giudice adito, in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica oggetto della domanda della ricorrente (cfr., ad esempio, Cass. SS.UU. n.
907/1999 e Cass. n. 8423/2004), il Tribunale osserva – conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale, espresso tra le altre in Cass. n. 28873/2008 – che la previsione di un apposito procedimento amministrativo in materia, disciplinato dall'art. 17 del d.p.r. n. 572/1993, non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, restando nella facoltà dell'interessato chiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario di accertamento dello status di ID (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può certificare la Controparte_1 condizione di apolidia, su istanza dell'interessato…”). Accanto a ciò, la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza, della quale il citato d.p.r. è decreto attuativo, non impone all'interessato un preventivo ricorso al ai fini del riconoscimento della condizione di ID. Controparte_1
Ciò premesso, passando all'esame del merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, con riconoscimento in favore della ricorrente dello status di ID, per i motivi che seguono.
È bene ricordare che l'ID è la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino in base al proprio ordinamento giuridico. Tale definizione entra nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 10 della Costituzione, che rinvia ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare, per quel che qui interessa, all'art. 1 della Convenzione di
New York del 1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/1962. In altri termini,
l'ID è colui che abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello Stato di residenza, al tempo stesso non essendo titolare di garanzie equipollenti a quelle legate alla cittadinanza né di una protezione speciale garantita da organismi internazionali.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta provato che la ricorrente sia nata in [...], precisamente a Roma, da genitori nati in Montenegro e che in Italia la ricorrente abbia sempre vissuto, insieme alla sua famiglia. Emerge da tale rappresentazione dei fatti come l'Italia e il Montenegro siano gli unici Stati con cui la ricorrente abbia un collegamento significativo: il primo è il Paese dove la ricorrente è nata e dove ha stabilmente vissuto per tutta la sua vita, mentre l'altro è il Paese in cui, dopo la dissoluzione della
Repubblica di Jugoslavia, si trovano attualmente compresi i rispettivi luoghi di nascita di sua madre e di suo padre, nonché il Paese di cittadinanza del padre. Quanto alla madre, quest'ultima, seppure vi sia nata, non risulta iscritta nel registro dei cittadini del Montenegro.
La ricorrente non risulta tuttavia né cittadina italiana né cittadina montenegrina. Ella non ha infatti mai acquisito la cittadinanza italiana e ha dimostrato in giudizio di non risultare iscritta nel registro dei cittadini del Montenegro. Dunque, le dichiarazioni delle competenti autorità montenegrine prodotte in giudizio dimostrano la mancata titolarità da parte sua, oltre che della cittadinanza del
Paese di nascita, anche della cittadinanza del Paese di origine dei suoi genitori.
Deve aggiungersi che la ricorrente neppure potrebbe ormai acquistare la cittadinanza montenegrina.
Ed invero, dalla legge sulla cittadinanza del Montenegro del 2008 emerge infatti che la cittadinanza di tale stato si acquista ex art. 4 per origine, per nascita nel territorio del Montenegro, per ammissione o ai sensi di trattati e accordi internazionali. Con riferimento all'acquisto per origine, l'art. 5 stabilisce che esso avviene quando il bambino nasce da genitori entrambi cittadini montenegrini al momento della nascita, circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso di specie, considerato che lo Stato del Montenegro è divenuto indipendente a seguito di referendum solo il 3.6.2006, e che dunque i genitori della ricorrente non potevano esserne cittadini all'epoca della nascita di quest'ultima, avvenuta nel 1995.
Dall'art. 6 della stessa legge risulta inoltre che la cittadinanza montenegrina si acquisisce per origine anche quando un bambino nasce in altro stato da genitore (o genitori) montenegrino (o montenegrini)
e ne faccia richiesta al compimento del diciottesimo anno ed entro il ventitreesimo anno di età. Tale richiesta non è tuttavia mai stata avanzata dall'odierna ricorrente, per la quale tale possibilità è ormai definitivamente preclusa, data la sua età. Ella non ha dunque stabilito alcun rapporto neppure con il
Montenegro, in cui non è nata né ha mai vissuto, e di cui non ha la cittadinanza né potrebbe ormai acquisirla, in considerazione della sua età, alla luce della legislazione del Paese.
Quanto evidenziato deve ritenersi sufficiente al riconoscimento dello status di ID dell'odierna ricorrente, trattandosi di accertare a tal fine – mediante un'indagine di tipo indiziario – che la persona in questione non sia cittadina del Paese di nascita e di residenza stabile né del Paese di cittadinanza dei suoi genitori. In altri termini, si tratta di dimostrare la mancata titolarità della cittadinanza di tutti quegli Stati – e solo di quelli – con i quali il richiedente vanti un collegamento stretto (fondato, a seconda dei casi, sulla propria nascita, sulla propria stabile e continua residenza o sulla nascita e cittadinanza dei genitori). Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) “è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente”. Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa della cittadinanza con riferimento ad ogni Stato (prova che sarebbe, appunto, “diabolica”), si può ritenere che il parametro della sufficienza indiziaria sia soddisfatto, ai fini del riconoscimento dello status di ID, qualora il mancato acquisto della cittadinanza risulti provato con riguardo agli Stati con i quali il richiedente abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.
Ebbene, poiché risulta dimostrato nel caso di specie come nessuno degli Stati cui la ricorrente risulti legata in base ai citati criteri la riconosca come cittadina secondo il proprio ordinamento, la domanda deve essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di ID.
Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- riconosce lo status di ID a (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9 luglio 1998 ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 1954, ratificata in Italia con legge n. 306/1962;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 24.06.2025
Il giudice
DO LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DO LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12601/2025, promossa da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Perin. Parte_1
- ricorrente -
contro
, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege.
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento status di ID.
Con ricorso depositato il 17.03.2025, la ricorrente ha domandato che venga accertato e dichiarato il proprio status di ID, ai sensi della legge n. 306/1962 di ratifica della Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi.
A tal fine, ha rappresentato di essere nata e di aver sempre vissuto in Italia, senza tuttavia acquisire la cittadinanza italiana. Ha inoltre riferito di non essersi mai recata in Montenegro, Paese di origine dei suoi genitori, e dunque di non essere mai stata censita tra i cittadini di tale ultimo Stato, come dimostra la certificazione dell'Ambasciata montenegrina di non iscrizione nel registro dei cittadini. Rappresentando le difficoltà della condizione di irregolare che deriva dalla mancata titolarità di qualsiasi cittadinanza, ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio status di apolidia originaria.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio dichiarando di non intendere contestare l'avversa domanda nel merito, ma rilevando come, ai fini dell'accertamento dello status di apolidia, non sia sufficiente la mera dichiarazione di assenza dell'interessato dai registri dei cittadini dello
Stato di origine, occorrendo invece l'allegazione e dimostrazione dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza di alcuno degli Stati con cui l'interessato medesimo vanta un collegamento;
ha in ogni caso concluso chiedendo la compensazione delle spese in caso di accoglimento dell'avverso ricorso.
*****
Affermata in premessa la giurisdizione del giudice adito, in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica oggetto della domanda della ricorrente (cfr., ad esempio, Cass. SS.UU. n.
907/1999 e Cass. n. 8423/2004), il Tribunale osserva – conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale, espresso tra le altre in Cass. n. 28873/2008 – che la previsione di un apposito procedimento amministrativo in materia, disciplinato dall'art. 17 del d.p.r. n. 572/1993, non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, restando nella facoltà dell'interessato chiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario di accertamento dello status di ID (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può certificare la Controparte_1 condizione di apolidia, su istanza dell'interessato…”). Accanto a ciò, la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza, della quale il citato d.p.r. è decreto attuativo, non impone all'interessato un preventivo ricorso al ai fini del riconoscimento della condizione di ID. Controparte_1
Ciò premesso, passando all'esame del merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, con riconoscimento in favore della ricorrente dello status di ID, per i motivi che seguono.
È bene ricordare che l'ID è la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino in base al proprio ordinamento giuridico. Tale definizione entra nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 10 della Costituzione, che rinvia ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare, per quel che qui interessa, all'art. 1 della Convenzione di
New York del 1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/1962. In altri termini,
l'ID è colui che abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello Stato di residenza, al tempo stesso non essendo titolare di garanzie equipollenti a quelle legate alla cittadinanza né di una protezione speciale garantita da organismi internazionali.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta provato che la ricorrente sia nata in [...], precisamente a Roma, da genitori nati in Montenegro e che in Italia la ricorrente abbia sempre vissuto, insieme alla sua famiglia. Emerge da tale rappresentazione dei fatti come l'Italia e il Montenegro siano gli unici Stati con cui la ricorrente abbia un collegamento significativo: il primo è il Paese dove la ricorrente è nata e dove ha stabilmente vissuto per tutta la sua vita, mentre l'altro è il Paese in cui, dopo la dissoluzione della
Repubblica di Jugoslavia, si trovano attualmente compresi i rispettivi luoghi di nascita di sua madre e di suo padre, nonché il Paese di cittadinanza del padre. Quanto alla madre, quest'ultima, seppure vi sia nata, non risulta iscritta nel registro dei cittadini del Montenegro.
La ricorrente non risulta tuttavia né cittadina italiana né cittadina montenegrina. Ella non ha infatti mai acquisito la cittadinanza italiana e ha dimostrato in giudizio di non risultare iscritta nel registro dei cittadini del Montenegro. Dunque, le dichiarazioni delle competenti autorità montenegrine prodotte in giudizio dimostrano la mancata titolarità da parte sua, oltre che della cittadinanza del
Paese di nascita, anche della cittadinanza del Paese di origine dei suoi genitori.
Deve aggiungersi che la ricorrente neppure potrebbe ormai acquistare la cittadinanza montenegrina.
Ed invero, dalla legge sulla cittadinanza del Montenegro del 2008 emerge infatti che la cittadinanza di tale stato si acquista ex art. 4 per origine, per nascita nel territorio del Montenegro, per ammissione o ai sensi di trattati e accordi internazionali. Con riferimento all'acquisto per origine, l'art. 5 stabilisce che esso avviene quando il bambino nasce da genitori entrambi cittadini montenegrini al momento della nascita, circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso di specie, considerato che lo Stato del Montenegro è divenuto indipendente a seguito di referendum solo il 3.6.2006, e che dunque i genitori della ricorrente non potevano esserne cittadini all'epoca della nascita di quest'ultima, avvenuta nel 1995.
Dall'art. 6 della stessa legge risulta inoltre che la cittadinanza montenegrina si acquisisce per origine anche quando un bambino nasce in altro stato da genitore (o genitori) montenegrino (o montenegrini)
e ne faccia richiesta al compimento del diciottesimo anno ed entro il ventitreesimo anno di età. Tale richiesta non è tuttavia mai stata avanzata dall'odierna ricorrente, per la quale tale possibilità è ormai definitivamente preclusa, data la sua età. Ella non ha dunque stabilito alcun rapporto neppure con il
Montenegro, in cui non è nata né ha mai vissuto, e di cui non ha la cittadinanza né potrebbe ormai acquisirla, in considerazione della sua età, alla luce della legislazione del Paese.
Quanto evidenziato deve ritenersi sufficiente al riconoscimento dello status di ID dell'odierna ricorrente, trattandosi di accertare a tal fine – mediante un'indagine di tipo indiziario – che la persona in questione non sia cittadina del Paese di nascita e di residenza stabile né del Paese di cittadinanza dei suoi genitori. In altri termini, si tratta di dimostrare la mancata titolarità della cittadinanza di tutti quegli Stati – e solo di quelli – con i quali il richiedente vanti un collegamento stretto (fondato, a seconda dei casi, sulla propria nascita, sulla propria stabile e continua residenza o sulla nascita e cittadinanza dei genitori). Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) “è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente”. Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa della cittadinanza con riferimento ad ogni Stato (prova che sarebbe, appunto, “diabolica”), si può ritenere che il parametro della sufficienza indiziaria sia soddisfatto, ai fini del riconoscimento dello status di ID, qualora il mancato acquisto della cittadinanza risulti provato con riguardo agli Stati con i quali il richiedente abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.
Ebbene, poiché risulta dimostrato nel caso di specie come nessuno degli Stati cui la ricorrente risulti legata in base ai citati criteri la riconosca come cittadina secondo il proprio ordinamento, la domanda deve essere accolta, con riconoscimento alla ricorrente dello status di ID.
Nulla sulle spese in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- riconosce lo status di ID a (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9 luglio 1998 ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 1954, ratificata in Italia con legge n. 306/1962;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 24.06.2025
Il giudice
DO LE