Articolo 8 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1974
Art. 8.
Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione e' disposta.
Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione e' svolta la missione.
Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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