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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1133/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1133/2017 promossa da:
”, in persona dei Curatori Dott. Parte_1
e Avv. NM AV, debitamente autorizzato all'introduzione del Parte_2 presente giudizio in virtù del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Dott. , in data 26.06.2015, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce CP_1 all'atto di citazione dall'avv. Carla Cascone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani al corso E. Padovano n.116; attore contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli CP_2 al Centro Direzionale isola A/2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Bruno Pacileo e dall'avv. Luigi Pacileo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Napoli alla Via Concezione a Montecalvario n. 61; convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_3
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la società
[...] CP_2
per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e 69 l.fall., dei
[...] pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro 41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro 18.980,00, così per complessivi euro 60.348,58, relativi a saldo fatture CP_2
n. 17688 del 14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del 10/09/2012, avvenuti nel pagina 1 di 6 periodo sospetto di mesi sei antecedenti il deposito del ricorso per concordato preventivo del 13.02.2013 e pubblicato in pari data nel registro delle imprese;
con condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, oltre spese del giudizio.
Si costituiva la eccependo: CP_2
1) decadenza della curatela dall'esercizio dell'azione revocatoria per decorrenza del termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole.,
2) irrevocabilità del pagamento effettuato dalla società fallita in quanto trattasi di pagamento eseguito a fronte di un servizio effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso;
3) carenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza effettiva da parte della banca dello stato di insolvenza del debitore. Chiedeva rigetto della domanda con vittoria di spese.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito di vari rinvii, anche per carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria fallimentare ex art.67 L. FALL.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento.
La fattispecie de quo è sussumibile nell'alveo della disposizione di cui all'art. 67, comma 2 della legge fallimentare, a mente della quale:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Non trova accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla natura del pagamento quale pagamento di beni e servizi effettuato nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, non essendo pertanto applicabile l'esenzione dalla revocatoria di cui all'art.67, comma 3 legge fallimentare. A tal fine, infatti, “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 7580 del 18/03/2019).
pagina 2 di 6 Il convenuto, nell'azione per revocatoria, deve fornire congrua prova del ricorrere di una prassi con la società in bonis, tale da consentire di considerare il pagamento, di cui si chiede la revoca, compiuto nei termini d'uso e, conseguentemente, rendere il ritardo nell'adempimento non sintomatico di uno stato di decozione della debitrice. Detta prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta nel caso di specie, avendo la allegato, a sostegno della propria deduzione, CP_2 delle fatture commerciali che, di per sé considerate, non provano che il pagamento sia avvenuto secondo le tempistiche in uso tra le parti.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO I pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro 41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58, pagamenti relativi a saldo fatture n. 17688 del 14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del CP_2
10/09/2012, risultano effettuati nel c.d. periodo sospetto, avuto riguardo alla data di presentazione del concordato preventivo effettuata dalla odierna fallita in data 13.02.2013 in pari data registrata presso il registro delle imprese.
Infatti, la società “ ”, con sede in Sant'Egidio del Parte_1
Monte NO (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013:
- depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese;
il Tribunale di Nocera Inferiore;
- in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da con ricorso n. Controparte_3
84/2013;
- In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014 e pubblicata il 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “ ”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo i pagamenti di cui è causa (effettuati in data 30.11.2012 e 21.01.2013), stati eseguiti dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato e che esclude qualsivoglia decadenza della curatela alla proposizione dell'azione revocatoria come eccepito da parte convenuta.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - pagina 3 di 6 dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto, quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010).
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Sussiste anche il presupposto soggettivo costituito dalla “scientia decotionis”. La curatela attrice ha depositato: bilancio d'esercizio degli anni 2011 e 2012; nota integrativa al bilancio del 2011 e 2012 unitamente alla relazione sulla gestione al bilancio del 2011 e 2012; visura ipocatastale dalla quale si evince che tutti i beni immobili della società Parte_1 risultavano ipotecati per garantire il finanziamento stipulato con la Controparte_4
[...] relazione notarile dalla quale si evincono i gravami sui beni della società.
In ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa”. (Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 30252 del 25/11/2024), nonché
“In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva”. (Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 29257 del 12/11/2019).
Dunque, alla stregua di tutti gli indici sopra richiamati, complessivamente valutati, la domanda attorea va accolta e va dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f. dei pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro 41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro pagina 4 di 6 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58, pagamenti relativi a saldo fatture n. 17688 del CP_2
14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del 10/09/2012.
Conclusivamente, va accolta la richiesta di revocatoria in relazione ai pagamenti dedotti, con l'esclusione, tuttavia, della domanda di condanna alla restituzione della somma e di riconoscimento degli interessi. A tal fine, infatti, – al netto della circostanza che trattasi non di pronuncia di “condanna” – va precisato come la domanda di revocatoria abbia come precipuo – ed unico scopo – quello di dichiarare l'inefficacia dell'atto revocando, peraltro con funzione costitutiva e come effetti relativi e circoscritti alle parti intervenienti nell'atto dichiarato inefficace e, per l'effetto, non suscettibili di assumere valenza assoluta. Conseguentemente, la revoca del pagamento reintegra il creditore nella garanzia patrimoniale, di talché ben potrà agire verso il beneficiario del pagamento, opponendogli l'inefficacia relativa dello stesso. A tal riguardo, Cassazione Civile, sez. I, n. 23485/2021 ha sancito quanto segue:
“3. nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto;
con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…
4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u. 12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una pagina 5 di 6 delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u. 30416/2018)…”.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza della convenuta nei confronti della curatela attrice, vengono liquidati come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e con l'esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di prova costituenda.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- dichiara inefficace nei confronti del fallimento “ Parte_1
” i pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro
[...]
41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58;
- condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 sopra generalizzato, alla corresponsione al Parte_1
”, in persona dei Curatori Dott. e Avv.
[...] Parte_2
NM AV come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in
€ 8433,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CARLA CASCONE, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1133/2017 promossa da:
”, in persona dei Curatori Dott. Parte_1
e Avv. NM AV, debitamente autorizzato all'introduzione del Parte_2 presente giudizio in virtù del provvedimento reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Dott. , in data 26.06.2015, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce CP_1 all'atto di citazione dall'avv. Carla Cascone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Pagani al corso E. Padovano n.116; attore contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli CP_2 al Centro Direzionale isola A/2, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Bruno Pacileo e dall'avv. Luigi Pacileo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Napoli alla Via Concezione a Montecalvario n. 61; convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_3
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore la società
[...] CP_2
per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2 e 69 l.fall., dei
[...] pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro 41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro 18.980,00, così per complessivi euro 60.348,58, relativi a saldo fatture CP_2
n. 17688 del 14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del 10/09/2012, avvenuti nel pagina 1 di 6 periodo sospetto di mesi sei antecedenti il deposito del ricorso per concordato preventivo del 13.02.2013 e pubblicato in pari data nel registro delle imprese;
con condanna della convenuta alla restituzione della suddetta somma, maggiorata degli interessi legali, oltre spese del giudizio.
Si costituiva la eccependo: CP_2
1) decadenza della curatela dall'esercizio dell'azione revocatoria per decorrenza del termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole.,
2) irrevocabilità del pagamento effettuato dalla società fallita in quanto trattasi di pagamento eseguito a fronte di un servizio effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa e nei termini d'uso;
3) carenza del presupposto soggettivo costituito dalla conoscenza effettiva da parte della banca dello stato di insolvenza del debitore. Chiedeva rigetto della domanda con vittoria di spese.
Depositate dalle parti memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e a seguito di vari rinvii, anche per carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda attorea verta in tema di revocatoria fallimentare ex art.67 L. FALL.
La domanda di parte attrice risulta fondata e merita accoglimento.
La fattispecie de quo è sussumibile nell'alveo della disposizione di cui all'art. 67, comma 2 della legge fallimentare, a mente della quale:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Non trova accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla natura del pagamento quale pagamento di beni e servizi effettuato nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, non essendo pertanto applicabile l'esenzione dalla revocatoria di cui all'art.67, comma 3 legge fallimentare. A tal fine, infatti, “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 7580 del 18/03/2019).
pagina 2 di 6 Il convenuto, nell'azione per revocatoria, deve fornire congrua prova del ricorrere di una prassi con la società in bonis, tale da consentire di considerare il pagamento, di cui si chiede la revoca, compiuto nei termini d'uso e, conseguentemente, rendere il ritardo nell'adempimento non sintomatico di uno stato di decozione della debitrice. Detta prova, tuttavia, non può dirsi raggiunta nel caso di specie, avendo la allegato, a sostegno della propria deduzione, CP_2 delle fatture commerciali che, di per sé considerate, non provano che il pagamento sia avvenuto secondo le tempistiche in uso tra le parti.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO I pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro 41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58, pagamenti relativi a saldo fatture n. 17688 del 14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del CP_2
10/09/2012, risultano effettuati nel c.d. periodo sospetto, avuto riguardo alla data di presentazione del concordato preventivo effettuata dalla odierna fallita in data 13.02.2013 in pari data registrata presso il registro delle imprese.
Infatti, la società “ ”, con sede in Sant'Egidio del Parte_1
Monte NO (Sa) alla via Feudo n.2, in data 13.02.2013:
- depositava ricorso per concordato preventivo, pubblicato in pari data presso il registro delle imprese;
il Tribunale di Nocera Inferiore;
- in data 11.07.2013, dichiarava l'apertura della procedura concordataria e sospendeva la trattazione del ricorso di fallimento presentato da con ricorso n. Controparte_3
84/2013;
- In sede di valutazione dell'opposizione all'omologa dell'accordo, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 23.01.2014, rigettava il ricorso per concordato preventivo e con sentenza n.18 del 19.02.2014 e pubblicata il 28.02.2014, dichiarava il fallimento della società “ ”. Parte_1
Quanto immediatamente precede rileva ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo, richiesto dall'art. 67 LF, essendo i pagamenti di cui è causa (effettuati in data 30.11.2012 e 21.01.2013), stati eseguiti dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti all'apertura della procedura concorsuale, termine che ai sensi dell'art. 69-bis LF, si individua con decorrenza dalla presentazione della domanda di concordato e che esclude qualsivoglia decadenza della curatela alla proposizione dell'azione revocatoria come eccepito da parte convenuta.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“Nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi dell'art. 160 legge fall. - "ratione temporis" vigente, secondo il testo successivo alla legge n. 80 del 2005 e al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007 -, segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., per effetto della mancata approvazione dei creditori ex artt.177-178 legge fall., trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - pagina 3 di 6 dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo. Pertanto, quando si verifichi "a posteriori" (nella specie, con sentenza passata in giudicato) che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda”. (ex plurimis, Corte di cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010).
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Sussiste anche il presupposto soggettivo costituito dalla “scientia decotionis”. La curatela attrice ha depositato: bilancio d'esercizio degli anni 2011 e 2012; nota integrativa al bilancio del 2011 e 2012 unitamente alla relazione sulla gestione al bilancio del 2011 e 2012; visura ipocatastale dalla quale si evince che tutti i beni immobili della società Parte_1 risultavano ipotecati per garantire il finanziamento stipulato con la Controparte_4
[...] relazione notarile dalla quale si evincono i gravami sui beni della società.
In ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza si segnala quanto espresso dalla Corte di cassazione:
“In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa”. (Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 30252 del 25/11/2024), nonché
“In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività. All'uopo il giudice prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva”. (Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ord. n. 29257 del 12/11/2019).
Dunque, alla stregua di tutti gli indici sopra richiamati, complessivamente valutati, la domanda attorea va accolta e va dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.f. dei pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro 41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro pagina 4 di 6 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58, pagamenti relativi a saldo fatture n. 17688 del CP_2
14.06.2012; n. 21317 del 10/07/2012 e n. 28314 del 10/09/2012.
Conclusivamente, va accolta la richiesta di revocatoria in relazione ai pagamenti dedotti, con l'esclusione, tuttavia, della domanda di condanna alla restituzione della somma e di riconoscimento degli interessi. A tal fine, infatti, – al netto della circostanza che trattasi non di pronuncia di “condanna” – va precisato come la domanda di revocatoria abbia come precipuo – ed unico scopo – quello di dichiarare l'inefficacia dell'atto revocando, peraltro con funzione costitutiva e come effetti relativi e circoscritti alle parti intervenienti nell'atto dichiarato inefficace e, per l'effetto, non suscettibili di assumere valenza assoluta. Conseguentemente, la revoca del pagamento reintegra il creditore nella garanzia patrimoniale, di talché ben potrà agire verso il beneficiario del pagamento, opponendogli l'inefficacia relativa dello stesso. A tal riguardo, Cassazione Civile, sez. I, n. 23485/2021 ha sancito quanto segue:
“3. nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto;
con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…
4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u. 12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una pagina 5 di 6 delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u. 30416/2018)…”.
In merito alle spese di giudizio che seguono la soccombenza della convenuta nei confronti della curatela attrice, vengono liquidati come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato e con l'esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di prova costituenda.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- dichiara inefficace nei confronti del fallimento “ Parte_1
” i pagamenti effettuati in data 30/11/2012 (assegno BCC) per euro
[...]
41.404,58 e in data 21.01.2013 (bonifico) per euro 18.980,00 per complessivi euro 60.348,58;
- condanna la convenuta , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 sopra generalizzato, alla corresponsione al Parte_1
”, in persona dei Curatori Dott. e Avv.
[...] Parte_2
NM AV come sopra generalizzata, delle spese di giudizio liquidate in
€ 8433,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. CARLA CASCONE, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
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