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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/09/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1022 / 2020
promossa da
C.F.: rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CALOGERO RINALLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente depositato il 11.04.2020, l'odierno ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura emessi dall' il 15.01.2020 e di indebito del CP_1
15.02.2020, accertarsi l'avvenuto svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della e nell'anno 2016 e, conseguentemente, CP_2 CP_3 CP_4
dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' contestando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura.
Invero, quest'ultimo è stato pubblicato sul sito internet dell' dal 15.12.2019 al 31.12.2019 CP_1
(cfr. terzo elenco in variazione anno 2019, allegato alla memoria di costituzione); tuttavia, è
noto che, a mente dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83,
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una
lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nel caso di specie, dal giorno ultimo di pubblicazione dell'elenco di variazione (31.12.2019)
alla data di proposizione del ricorso (11.04.2020) non risultano trascorsi i 120 giorni previsti dalla normativa in materia.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”. Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può dirsi raggiunta la prova da parte del ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con le aziende agricole richiamate, tenuto conto che tale attività lavorativa è stata disconosciuta per l'anno 2016.
La teste , nipote del ricorrente, ha precisato di avere lavorato con lo zio Testimone_1
solo per la ditta , di avere fatto lo sgrappolamento da maggio a luglio 2016; la teste CP_4
ha precisato che i capi squadra incontravano quotidianamente gli operai, alle 06:15 circa di mattina, nel Comune di Canicattì in Largo Aosta per dare le direttive sui luoghi ove si doveva prestare l'attività lavorativa e veniva indicato agli stessi la data di inizio e fine del lavoro nonché l'orario della pausa pranzo;
ha precisato che il nello Parte_1
specifico svolgeva l'attività di sgrappolamento dell'uva, osservando l'orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 14,30 circa, con una pausa a pranzo di circa 30 minuti sui territori dei comuni di Palma, a Campobello, Canicattì (cfr. verbale di udienza del 10.02.2022).
Il teste (cfr. verbale di udienza del 08.05.2025) ha confermato che il Testimone_2
ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della ditta CP_2 riferendo quanto segue: ”A.d.r. del Giudice “ci conosciamo tramite lavoro, abbiamo lavorato
insieme, non mi ricordo bene come si chiama la dotta, forse forse ho lavorato nel 2016, solo Per_1
un anno ho fatto con lui, io tagliavo uva e lui faceva l'incassettatore”; ha confermato l'orario di lavoro svolto dallo stesso e la subordinazione del alle direttive imposte allo Parte_1
precisandone le mansioni “Io non mi ricordo bene le persone che c'erano, facevamo CP_5
dalle 6.30 fino alle 15.30, non ricordo i terreni dove andavamo a lavorare, veniva il principale, Per_2
e ci diceva dove andare o ci accompagnava lui direttamente. Ci vedevamo al cimitero a Canicattì. Non
mi ricordo in che anno ha lavorato, era periodo d'uva in piena estate, giugno, luglio, e Pt_2
erano pure braccianti come noi, nessun ruolo particolare. Lavoravamo tutti i giorni dal Per_3
lunedì al sabato, i pagava . Controparte_6
Sul punto, anche il teste ha specificato che: “lo conosco, è il fratello di Testimone_3 [...]
perché lavorava alla ditta io non lavoravo là, ci andavamo perché c'era Parte_3 CP_5
un'amicizia da trent'anni con il signore quando ci andavo lo aiutavo a ordinare cassette o a Per_2
gestire i ragazzi sul campo, magari si allontanava e mi diceva di dare un occhio agli operai, ma non
ci andavo sempre, non ero pagato, ci stavo là con gli operai, fu il 2016 mi pare…Il Parte_1
incassettava l'uva, non mi ricordo gli orari, i terreni erano un po' verso , un po' verso Per_4
Campobello, non ricordo bene perché non ci andavo sempre, Non so chi lo pagava al . Parte_1
A.d.r. Avv. Rinallo “ agiva per conto della compagna che aveva intestata l'azienda, non mi Per_2
ricordo dov'è la società” (cfr. verbale di udienza del 08.05.2025).
Ed ancora, circostanziata e precisa è la resa testimonianza del il quale ha Testimone_4
affermato che: “siamo in un piccolo paese e ci conosciamo tutti, poi abbiamo lavorato insieme per la
ditta Jaquinne, io raccoglievo l'uva, sistemavo le cassettine, un tutto fare, io ci ho lavorato 2015-2016,
è un lavoro stagionale e si lavora solo 3 mesi l'anno, lui e suo fratello facevano gli insaccattori, non
ricordo se lavoravano dalle 7.00 alle 15.00-15.30, i terreni forse erano a Camastra, Campobello, altri
vicino Canicattì, uno a . era il compagno della titolare della ditta, ci diceva “domani Per_4 CP_5
andiamo là”, ci dava appuntamento a larga osta, a seconda delle zone, se si andava verso ci Per_4
siamo dati appuntamento in via Nazionale, vicino al cimitero, questo i primi giorni e poi andavamo
direttamente là. Le indicazioni ce le dava poi c'era che alle volte vebiva, non era CP_5 Per_3
sempre là, veniva a controllare se l'uva era incassettata bene, non so definire se era lavoratore, io posso dire che eravamo lavoratori io, i fratelli non so dire se lo fosse pure, se Parte_1 Per_3
fosse pagato, certo è che era là sui terreni e lo vedevo, poi se si doveva allontanare per bere un caffè,
andava con lo (cfr. verbale di udienza del 08.05.2025). CP_5
Pertanto, i testi hanno riconosciuto il come un lavoratore della società, Parte_1
attribuendo allo o svolgimento del ruolo direttivo. CP_5
l'ente previdenziale ha fondato le proprie difese riportandosi al verbale ispettivo del CP_1
26.07.2019.
Tuttavia è meritevole di condivisione l'orientamento (Cass. n. 14965/2012, Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/ 2008) secondo cui “in tema di riparto dell'onere
della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su
colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in
giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_1
ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso”.
Con riferimento, poi, all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata,
potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965 del 2012).
Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanna dell'ente a versare all'Erario l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 15.1.2020 e del 15.02.2020; condanna l' a rifondere allo Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1022 / 2020
promossa da
C.F.: rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CALOGERO RINALLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente depositato il 11.04.2020, l'odierno ricorrente agiva in giudizio chiedendo, previa disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura emessi dall' il 15.01.2020 e di indebito del CP_1
15.02.2020, accertarsi l'avvenuto svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della e nell'anno 2016 e, conseguentemente, CP_2 CP_3 CP_4
dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' contestando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio
La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali ed orali.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' relativamente alla CP_1
mancata contestazione entro i termini di legge del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura.
Invero, quest'ultimo è stato pubblicato sul sito internet dell' dal 15.12.2019 al 31.12.2019 CP_1
(cfr. terzo elenco in variazione anno 2019, allegato alla memoria di costituzione); tuttavia, è
noto che, a mente dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83,
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una
lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Nel caso di specie, dal giorno ultimo di pubblicazione dell'elenco di variazione (31.12.2019)
alla data di proposizione del ricorso (11.04.2020) non risultano trascorsi i 120 giorni previsti dalla normativa in materia.
In punto di diritto, va premesso che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c.,
grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare
adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di
contestazione e di prova” (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Com'è noto, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c.
che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore”. Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dal ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività
prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Occorre vagliare se dal compendio probatorio e dalla documentazione in atti può dirsi raggiunta la prova da parte del ricorrente in merito al dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con le aziende agricole richiamate, tenuto conto che tale attività lavorativa è stata disconosciuta per l'anno 2016.
La teste , nipote del ricorrente, ha precisato di avere lavorato con lo zio Testimone_1
solo per la ditta , di avere fatto lo sgrappolamento da maggio a luglio 2016; la teste CP_4
ha precisato che i capi squadra incontravano quotidianamente gli operai, alle 06:15 circa di mattina, nel Comune di Canicattì in Largo Aosta per dare le direttive sui luoghi ove si doveva prestare l'attività lavorativa e veniva indicato agli stessi la data di inizio e fine del lavoro nonché l'orario della pausa pranzo;
ha precisato che il nello Parte_1
specifico svolgeva l'attività di sgrappolamento dell'uva, osservando l'orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 14,30 circa, con una pausa a pranzo di circa 30 minuti sui territori dei comuni di Palma, a Campobello, Canicattì (cfr. verbale di udienza del 10.02.2022).
Il teste (cfr. verbale di udienza del 08.05.2025) ha confermato che il Testimone_2
ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della ditta CP_2 riferendo quanto segue: ”A.d.r. del Giudice “ci conosciamo tramite lavoro, abbiamo lavorato
insieme, non mi ricordo bene come si chiama la dotta, forse forse ho lavorato nel 2016, solo Per_1
un anno ho fatto con lui, io tagliavo uva e lui faceva l'incassettatore”; ha confermato l'orario di lavoro svolto dallo stesso e la subordinazione del alle direttive imposte allo Parte_1
precisandone le mansioni “Io non mi ricordo bene le persone che c'erano, facevamo CP_5
dalle 6.30 fino alle 15.30, non ricordo i terreni dove andavamo a lavorare, veniva il principale, Per_2
e ci diceva dove andare o ci accompagnava lui direttamente. Ci vedevamo al cimitero a Canicattì. Non
mi ricordo in che anno ha lavorato, era periodo d'uva in piena estate, giugno, luglio, e Pt_2
erano pure braccianti come noi, nessun ruolo particolare. Lavoravamo tutti i giorni dal Per_3
lunedì al sabato, i pagava . Controparte_6
Sul punto, anche il teste ha specificato che: “lo conosco, è il fratello di Testimone_3 [...]
perché lavorava alla ditta io non lavoravo là, ci andavamo perché c'era Parte_3 CP_5
un'amicizia da trent'anni con il signore quando ci andavo lo aiutavo a ordinare cassette o a Per_2
gestire i ragazzi sul campo, magari si allontanava e mi diceva di dare un occhio agli operai, ma non
ci andavo sempre, non ero pagato, ci stavo là con gli operai, fu il 2016 mi pare…Il Parte_1
incassettava l'uva, non mi ricordo gli orari, i terreni erano un po' verso , un po' verso Per_4
Campobello, non ricordo bene perché non ci andavo sempre, Non so chi lo pagava al . Parte_1
A.d.r. Avv. Rinallo “ agiva per conto della compagna che aveva intestata l'azienda, non mi Per_2
ricordo dov'è la società” (cfr. verbale di udienza del 08.05.2025).
Ed ancora, circostanziata e precisa è la resa testimonianza del il quale ha Testimone_4
affermato che: “siamo in un piccolo paese e ci conosciamo tutti, poi abbiamo lavorato insieme per la
ditta Jaquinne, io raccoglievo l'uva, sistemavo le cassettine, un tutto fare, io ci ho lavorato 2015-2016,
è un lavoro stagionale e si lavora solo 3 mesi l'anno, lui e suo fratello facevano gli insaccattori, non
ricordo se lavoravano dalle 7.00 alle 15.00-15.30, i terreni forse erano a Camastra, Campobello, altri
vicino Canicattì, uno a . era il compagno della titolare della ditta, ci diceva “domani Per_4 CP_5
andiamo là”, ci dava appuntamento a larga osta, a seconda delle zone, se si andava verso ci Per_4
siamo dati appuntamento in via Nazionale, vicino al cimitero, questo i primi giorni e poi andavamo
direttamente là. Le indicazioni ce le dava poi c'era che alle volte vebiva, non era CP_5 Per_3
sempre là, veniva a controllare se l'uva era incassettata bene, non so definire se era lavoratore, io posso dire che eravamo lavoratori io, i fratelli non so dire se lo fosse pure, se Parte_1 Per_3
fosse pagato, certo è che era là sui terreni e lo vedevo, poi se si doveva allontanare per bere un caffè,
andava con lo (cfr. verbale di udienza del 08.05.2025). CP_5
Pertanto, i testi hanno riconosciuto il come un lavoratore della società, Parte_1
attribuendo allo o svolgimento del ruolo direttivo. CP_5
l'ente previdenziale ha fondato le proprie difese riportandosi al verbale ispettivo del CP_1
26.07.2019.
Tuttavia è meritevole di condivisione l'orientamento (Cass. n. 14965/2012, Cass. n.
22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/ 2008) secondo cui “in tema di riparto dell'onere
della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su
colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in
giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_1
ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso”.
Con riferimento, poi, all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata,
potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass. sent. n. 14965 del 2012).
Per le ragioni suesposte, il ricorso va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanna dell'ente a versare all'Erario l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati del 15.1.2020 e del 15.02.2020; condanna l' a rifondere allo Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo