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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 348/2024 La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), assistita e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Gabriele Ceccato, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Roberto Pozzobon e dall'Avv. Paola Bertazzo, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1563/2023 pubblicata il 29/08/2023
CONCLUSIONI per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1563/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2353/2021, depositata in cancelleria in data 29 Agosto 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Nel merito:
Previo ordine di esibizione / produzione ex art. 210 c.p.c, come richiesto in via istruttoria sotto specificato da intendersi qui riportato, anche a carico del Sig. della documentazione relativa ai c/c tutti intestati e/o CP_1 cointestati alla sig.ra , - in riferimento ad TE San Paolo Parte_2
(ex Comit) – UniCredit – Ex Pop. (ora – CP_2 Controparte_3 salvo precisi ed ulteriori, accertarsi e quantificarsi la consistenza dell'asse ereditario sia mobiliare che immobiliare e, conseguentemente disporsi, la divisione e relativa assegnazione degli importi relativi che risultassero essere caduti in successione, con il rispetto del disposto di cui all'art.737 c.c. e seguenti conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, oltre compensi professionali, rimborso forfettario, c.p.a. e I.V.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Ex art. 210 c.p.c. si insiste sull'ordine di esibizione/produzione della documentazione tutta contabile relativa alle operazioni, anche tramite titoli, effettuate nei e con i C/C già intestati alla Sig. e/o Parte_2 cointestati con il Convenuto così indicativamente descritti: BA TE (ex Commerciale Bassano del Grappa) c/c 50134; IT (ex Cassa di Risparmio di Bassano del Grappa); BA PO di AR (ora pag. 2/9 in Bassano del Grappa) c/c 17160; c/c 14315 CP_3 Controparte_4 salvo altri indicarne da parte degli istituti bancari sopra indicati destinatari, unitamente al Signor della richiesta ex art. 210 c.p.c. CP_1
Si richiede altresì disporsi l'ordine di esibizione/produzione ex art.210 c.p.c. a carico del Convenuto della documentazione relativa a c/c depositi, titoli et simili intestati e/o cointestati congiuntamente con la compianta signora nonché di copia di tutti gli eventuali atti di compravendita Pt_2 stipulati tra il convenuto e la NO , eventuali atti di Parte_2 donazione dalla stessa effettuati a favore del figlio e deleghe/procure CP_1 per operare sui conti bancari.
Spese legali rifuse, comprese quelle di primo grado pagate con riserva di ripetizione e di Appello.”
Per parte appellata:
“- Rigettare l'appello siccome inammissibile ovvero infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- Spese di lite del grado di appello rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1.
Con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2021, Parte_1 conveniva in giudizio il fratello dinanzi al Tribunale di CP_1
Vicenza chiedendo lo scioglimento della (eventuale) comunione ereditaria relativa ai beni caduti in successione della loro madre, Parte_2 deceduta il 2 luglio 2015.
In via istruttoria, chiedeva di accertare e ricostruire l'asse ereditario, sia mobiliare che immobiliare, mediante la nomina di CTU e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico del convenuto, riferito alla documentazione bancaria, alla denuncia di successione ed alle deleghe ad operare.
pag. 3/9 ha inoltre agito nella propria qualità di legittimaria, ai Parte_1 fini di verificare l'esistenza di eventuali donazioni, anche indirette, effettuate in vita dalla de cuius a favore del fratello.
Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la nullità CP_1 della domanda per indeterminatezza del petitum, ai sensi dell'art.163 n.4 c.p.c., e contestando l'esistenza di un asse ereditario. Affermava di avere già fornito all'attrice, dopo il decesso di nel 2017, ben sei Parte_2 faldoni di documenti relativi alla BPM, tra cui gli estratti conto dal 2008 e tutte le contabili del conto. Affermava che l'attrice, laureata in economia e commercio e delegata ad operare sul conto intestato alla madre aperto presso la BA PO di AR, aveva sempre partecipato attivamente alle decisioni sulle questioni patrimoniali della famiglia, concordando assieme alla madre ed al fratello tutti gli atti e le operazioni.
Contestava la sussistenza di beni di proprietà della madre costituenti un asse ereditario da dividere, affermando che la madre aveva già provveduto in vita a disporre in favore dei figli delle proprie sostanze.
Il convenuto Chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie ed in particolare della richiesta svolta ai sensi dell'art.210 c.p.c., eccependo che l'attrice avrebbe potuto ricostruire autonomamente l'asse ereditario usando l'ordinaria diligenza.
§2.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, ha qualificato le domande svolte dall'attrice come esplorative in quanto “lo scopo del giudizio, nella prospettiva dell'attrice, è stato quello di ottenere lo svolgimento di indagini su non meglio precisate operazioni che il convenuto ipoteticamente avrebbe svolto sul patrimonio materno”.
La causa è stata decisa senza esperimento di attività istruttoria, rigettate le istanze di ordine di esibizione e di esperimento di CTU.
In assenza di prova dell'esistenza di alcun bene da dividere il Tribunale ha respinto la domanda di divisione condannando l'attrice alla rifusione delle spese.
pag. 4/9 §3.
Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo Parte_1 appello con il quale, affidandosi ad un unico articolato motivo, lament l'omessa ammissione delle richieste istruttorie riguardo alla documentazione indispensabile ai fini della decisione e la mancata valutazione della gestione esclusiva del patrimonio della madre da parte di
. Ha reiterato le domande di accertamento dell'asse ereditario CP_1
e di divisione, chiedendo l'integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituito tempestivamente chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con condanna della sorella alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4.
4.1
In primo luogo, ripropone l'istanza istruttoria Parte_1 tempestivamente svolta in primo grado, di rivolgere a ex CP_1 art.210 c.p.c. ordine di esibizione relativo : a) alla documentazione bancaria di:
- BA TE (ex Commerciale Bassano del Grappa) c/c 50134;
- IT (ex Cassa di Risparmio di Bassano del Grappa);
- BA PO di AR (ora in Bassano del Grappa) CP_3
c/c 17160;
- c/c 14315; Controparte_4
- eventuali altri istituti bancari. b) a tutti gli eventuali atti di compravendita e di eventuali atti di donazione stipulati tra il convenuto e la de cuius. c) ad eventuali deleghe ad operare su conti bancari. L'istanza istruttoria non può venire accolta.
pag. 5/9 Nel processo civile vige il principio dispositivo ed al giudice sono attribuiti poteri istruttori ufficiosi molto limitati. Il richiesto ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. - la cui emanazione rientra fra i poteri discrezionali del giudicante il cui esercizio non è soggetto ad onere motivazionale -, è strumento istruttorio che non può venire utilizzato quando sia possibile acquisire la prova dei fatti con altri mezzi (Cassazione 8/10/2021, n.27412 Cassazione 21/02/2017, n. 4504; Cassazione 16/11/2010, n. 23120). Si tratta infatti di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. La domanda di ordine di esibizione – tra l'altro rivolta al fratello piuttosto che agli istituti di credito – non può venire ammessa in quanto l'attrice ben avrebbe potuto rivolgere le proprie richieste direttamente agli istituti di credito ed ottenere tutta la documentazione ivi eventualmente esistente.
in quanto erede, è infatti portatrice di un interesse Parte_1 qualificato che le avrebbe consentito, ai sensi della normativa di trasparenza bancaria ed in particolare dell'art. 119 co.4 di Pt_3 interpellare i diversi istituti di credito, a lei noti, e di ottenere “tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto” sui conti correnti intestati alla de cuius, nei limiti temporali del decennio previsti dall'art. 119 sopra richiamato (Cass. 35039/2022). Nel prevedere la possibilità di richiedere tutta la “documentazione negoziale”, la norma comprende altresì la possibilità per il richiedente di indagare l'esistenza di deleghe/procure ad operare sui rapporti bancari, anche se estinti anteriormente all'apertura della successione. La possibilità per l'attrice di ottenere in autonomia la documentazione fa venire meno i presupposti di accoglimento della richiesta istruttoria avanzata ex art.210 c.p.c. con riguardo a tale documentazione. Infatti, “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso con i
pag. 6/9 presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Civ. 24641/2021). non ha prodotto alcuna prova della preventiva richiesta Parte_1 alle banche presso le quali pendevano rapporti con la de cuius di accesso alla documentazione bancaria e agli estratti conto periodici, formulando l'istanza direttamente in giudizio, senza alcuna preventiva indagine in sede extra giudiziale. Non sussistono, inoltre, i presupposti per esperire consulenza tecnica d'ufficio come richiesto in quanto, come da giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (ex multis Cassazione n. 8498 del 31/03/2025, n.30218/2017).
4.2
Parte appellante si duole altresì del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto provata “la affermazione secondo la quale la gestione del patrimonio della de cuius sarebbe stata fatta solo dal convenuto” (punto 3 pagg.5 e 6 dell'atto di citazione). Che partecipasse alla gestione del patrimonio materno è CP_1 circostanza non contestata, non vi è tuttavia prova dell'esclusione di
[...] dalla gestione. Parte_1
Il convenuto ha affermato che le decisioni patrimoniali venivano prese congiuntamente e che anche la sorella avesse poteri gestori ed ha prodotto una contabile di prelievo, il cui rilievo è contestato. Il convenuto ha inoltre affermato di aver consegnato alla sorella sei faldoni di documenti, tale pag. 7/9 affermazione è stata a sua volta contestata dall'attrice ed è rimasta priva di prova. La questione è irrilevante, in quanto è dirimente la circostanza che l'attrice non abbia provato l'esistenza di un asse ereditario oggetto di divisione.
4.3.
Infine, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non provata l'affermazione sulla esistenza di cospicui investimenti (punto 4, pag.6 dell'atto di citazione). La doglianza non è condivisibile, in assenza di sufficiente documentazione risalente ad epoca prossima all'apertura della successione. La documentazione in atti è frammentaria, datata e priva di elementi determinanti. Lo scritto attribuito alla de cuius, prodotto dall'attrice sub doc.9, privo di data e di indicazione specifica di alcun bene ha valore meramente indiziario. Tale scritto contiene, oltre ad esortazioni ed a disposizioni di natura non patrimoniale, il seguente passaggio: “Quel che mi resta deve essere diviso tra di voi e pur sapendo che ama le case di Bassano, si CP_1 ricordi che anche è !”. Parte_1 CP_1 Per_1
E' tuttavia privo della necessaria determinatezza, dovendo eventuali compravendite o donazioni immobiliari venire provate per iscritto. Sono inoltre inconferenti la contabile di prelievo prodotta risalente al 14.02.2013 (dalla quale si evince che a tale data sul conto corrente n. 17160 acceso presso BA PO di AR residuava un saldo di euro 52.677,79) e la richiesta di prestito infruttifero di alla madre CP_1
per euro 50.000,00 a fini di investimento e la correlata Parte_2 manifestazione di disponibilità della madre (documenti entrambi risalenti al 11.04.2005 quindi a circa un decennio prima dell'apertura della successione). L'onere di provare l'esistenza e la composizione dell'asse ereditario di cui chiede la divisione e di provare eventuali atti dispositivi compiuti in vita dalla testatrice incombe sull'attrice, che non lo ha assolto. Per tutte per ragioni sopraesposte l'appello è rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
pag. 8/9 Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicato il valore tabellare di riferimento indeterminabile, complessità media, ed i valori medi tabellari per le fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 27/02/2024 nei confronti di , avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Vicenza n. 1563/2023 pubblicata il 29/08/2023 così provvede: I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida CP_1 in €8.470,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 9 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 348/2024 La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), assistita e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Gabriele Ceccato, come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Roberto Pozzobon e dall'Avv. Paola Bertazzo, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1563/2023 pubblicata il 29/08/2023
CONCLUSIONI per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.1563/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2353/2021, depositata in cancelleria in data 29 Agosto 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Nel merito:
Previo ordine di esibizione / produzione ex art. 210 c.p.c, come richiesto in via istruttoria sotto specificato da intendersi qui riportato, anche a carico del Sig. della documentazione relativa ai c/c tutti intestati e/o CP_1 cointestati alla sig.ra , - in riferimento ad TE San Paolo Parte_2
(ex Comit) – UniCredit – Ex Pop. (ora – CP_2 Controparte_3 salvo precisi ed ulteriori, accertarsi e quantificarsi la consistenza dell'asse ereditario sia mobiliare che immobiliare e, conseguentemente disporsi, la divisione e relativa assegnazione degli importi relativi che risultassero essere caduti in successione, con il rispetto del disposto di cui all'art.737 c.c. e seguenti conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, oltre compensi professionali, rimborso forfettario, c.p.a. e I.V.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Ex art. 210 c.p.c. si insiste sull'ordine di esibizione/produzione della documentazione tutta contabile relativa alle operazioni, anche tramite titoli, effettuate nei e con i C/C già intestati alla Sig. e/o Parte_2 cointestati con il Convenuto così indicativamente descritti: BA TE (ex Commerciale Bassano del Grappa) c/c 50134; IT (ex Cassa di Risparmio di Bassano del Grappa); BA PO di AR (ora pag. 2/9 in Bassano del Grappa) c/c 17160; c/c 14315 CP_3 Controparte_4 salvo altri indicarne da parte degli istituti bancari sopra indicati destinatari, unitamente al Signor della richiesta ex art. 210 c.p.c. CP_1
Si richiede altresì disporsi l'ordine di esibizione/produzione ex art.210 c.p.c. a carico del Convenuto della documentazione relativa a c/c depositi, titoli et simili intestati e/o cointestati congiuntamente con la compianta signora nonché di copia di tutti gli eventuali atti di compravendita Pt_2 stipulati tra il convenuto e la NO , eventuali atti di Parte_2 donazione dalla stessa effettuati a favore del figlio e deleghe/procure CP_1 per operare sui conti bancari.
Spese legali rifuse, comprese quelle di primo grado pagate con riserva di ripetizione e di Appello.”
Per parte appellata:
“- Rigettare l'appello siccome inammissibile ovvero infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- Spese di lite del grado di appello rifuse.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1.
Con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2021, Parte_1 conveniva in giudizio il fratello dinanzi al Tribunale di CP_1
Vicenza chiedendo lo scioglimento della (eventuale) comunione ereditaria relativa ai beni caduti in successione della loro madre, Parte_2 deceduta il 2 luglio 2015.
In via istruttoria, chiedeva di accertare e ricostruire l'asse ereditario, sia mobiliare che immobiliare, mediante la nomina di CTU e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico del convenuto, riferito alla documentazione bancaria, alla denuncia di successione ed alle deleghe ad operare.
pag. 3/9 ha inoltre agito nella propria qualità di legittimaria, ai Parte_1 fini di verificare l'esistenza di eventuali donazioni, anche indirette, effettuate in vita dalla de cuius a favore del fratello.
Si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la nullità CP_1 della domanda per indeterminatezza del petitum, ai sensi dell'art.163 n.4 c.p.c., e contestando l'esistenza di un asse ereditario. Affermava di avere già fornito all'attrice, dopo il decesso di nel 2017, ben sei Parte_2 faldoni di documenti relativi alla BPM, tra cui gli estratti conto dal 2008 e tutte le contabili del conto. Affermava che l'attrice, laureata in economia e commercio e delegata ad operare sul conto intestato alla madre aperto presso la BA PO di AR, aveva sempre partecipato attivamente alle decisioni sulle questioni patrimoniali della famiglia, concordando assieme alla madre ed al fratello tutti gli atti e le operazioni.
Contestava la sussistenza di beni di proprietà della madre costituenti un asse ereditario da dividere, affermando che la madre aveva già provveduto in vita a disporre in favore dei figli delle proprie sostanze.
Il convenuto Chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie ed in particolare della richiesta svolta ai sensi dell'art.210 c.p.c., eccependo che l'attrice avrebbe potuto ricostruire autonomamente l'asse ereditario usando l'ordinaria diligenza.
§2.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, ha qualificato le domande svolte dall'attrice come esplorative in quanto “lo scopo del giudizio, nella prospettiva dell'attrice, è stato quello di ottenere lo svolgimento di indagini su non meglio precisate operazioni che il convenuto ipoteticamente avrebbe svolto sul patrimonio materno”.
La causa è stata decisa senza esperimento di attività istruttoria, rigettate le istanze di ordine di esibizione e di esperimento di CTU.
In assenza di prova dell'esistenza di alcun bene da dividere il Tribunale ha respinto la domanda di divisione condannando l'attrice alla rifusione delle spese.
pag. 4/9 §3.
Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo Parte_1 appello con il quale, affidandosi ad un unico articolato motivo, lament l'omessa ammissione delle richieste istruttorie riguardo alla documentazione indispensabile ai fini della decisione e la mancata valutazione della gestione esclusiva del patrimonio della madre da parte di
. Ha reiterato le domande di accertamento dell'asse ereditario CP_1
e di divisione, chiedendo l'integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituito tempestivamente chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con condanna della sorella alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4.
4.1
In primo luogo, ripropone l'istanza istruttoria Parte_1 tempestivamente svolta in primo grado, di rivolgere a ex CP_1 art.210 c.p.c. ordine di esibizione relativo : a) alla documentazione bancaria di:
- BA TE (ex Commerciale Bassano del Grappa) c/c 50134;
- IT (ex Cassa di Risparmio di Bassano del Grappa);
- BA PO di AR (ora in Bassano del Grappa) CP_3
c/c 17160;
- c/c 14315; Controparte_4
- eventuali altri istituti bancari. b) a tutti gli eventuali atti di compravendita e di eventuali atti di donazione stipulati tra il convenuto e la de cuius. c) ad eventuali deleghe ad operare su conti bancari. L'istanza istruttoria non può venire accolta.
pag. 5/9 Nel processo civile vige il principio dispositivo ed al giudice sono attribuiti poteri istruttori ufficiosi molto limitati. Il richiesto ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. - la cui emanazione rientra fra i poteri discrezionali del giudicante il cui esercizio non è soggetto ad onere motivazionale -, è strumento istruttorio che non può venire utilizzato quando sia possibile acquisire la prova dei fatti con altri mezzi (Cassazione 8/10/2021, n.27412 Cassazione 21/02/2017, n. 4504; Cassazione 16/11/2010, n. 23120). Si tratta infatti di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. La domanda di ordine di esibizione – tra l'altro rivolta al fratello piuttosto che agli istituti di credito – non può venire ammessa in quanto l'attrice ben avrebbe potuto rivolgere le proprie richieste direttamente agli istituti di credito ed ottenere tutta la documentazione ivi eventualmente esistente.
in quanto erede, è infatti portatrice di un interesse Parte_1 qualificato che le avrebbe consentito, ai sensi della normativa di trasparenza bancaria ed in particolare dell'art. 119 co.4 di Pt_3 interpellare i diversi istituti di credito, a lei noti, e di ottenere “tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto” sui conti correnti intestati alla de cuius, nei limiti temporali del decennio previsti dall'art. 119 sopra richiamato (Cass. 35039/2022). Nel prevedere la possibilità di richiedere tutta la “documentazione negoziale”, la norma comprende altresì la possibilità per il richiedente di indagare l'esistenza di deleghe/procure ad operare sui rapporti bancari, anche se estinti anteriormente all'apertura della successione. La possibilità per l'attrice di ottenere in autonomia la documentazione fa venire meno i presupposti di accoglimento della richiesta istruttoria avanzata ex art.210 c.p.c. con riguardo a tale documentazione. Infatti, “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso con i
pag. 6/9 presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Civ. 24641/2021). non ha prodotto alcuna prova della preventiva richiesta Parte_1 alle banche presso le quali pendevano rapporti con la de cuius di accesso alla documentazione bancaria e agli estratti conto periodici, formulando l'istanza direttamente in giudizio, senza alcuna preventiva indagine in sede extra giudiziale. Non sussistono, inoltre, i presupposti per esperire consulenza tecnica d'ufficio come richiesto in quanto, come da giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (ex multis Cassazione n. 8498 del 31/03/2025, n.30218/2017).
4.2
Parte appellante si duole altresì del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto provata “la affermazione secondo la quale la gestione del patrimonio della de cuius sarebbe stata fatta solo dal convenuto” (punto 3 pagg.5 e 6 dell'atto di citazione). Che partecipasse alla gestione del patrimonio materno è CP_1 circostanza non contestata, non vi è tuttavia prova dell'esclusione di
[...] dalla gestione. Parte_1
Il convenuto ha affermato che le decisioni patrimoniali venivano prese congiuntamente e che anche la sorella avesse poteri gestori ed ha prodotto una contabile di prelievo, il cui rilievo è contestato. Il convenuto ha inoltre affermato di aver consegnato alla sorella sei faldoni di documenti, tale pag. 7/9 affermazione è stata a sua volta contestata dall'attrice ed è rimasta priva di prova. La questione è irrilevante, in quanto è dirimente la circostanza che l'attrice non abbia provato l'esistenza di un asse ereditario oggetto di divisione.
4.3.
Infine, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non provata l'affermazione sulla esistenza di cospicui investimenti (punto 4, pag.6 dell'atto di citazione). La doglianza non è condivisibile, in assenza di sufficiente documentazione risalente ad epoca prossima all'apertura della successione. La documentazione in atti è frammentaria, datata e priva di elementi determinanti. Lo scritto attribuito alla de cuius, prodotto dall'attrice sub doc.9, privo di data e di indicazione specifica di alcun bene ha valore meramente indiziario. Tale scritto contiene, oltre ad esortazioni ed a disposizioni di natura non patrimoniale, il seguente passaggio: “Quel che mi resta deve essere diviso tra di voi e pur sapendo che ama le case di Bassano, si CP_1 ricordi che anche è !”. Parte_1 CP_1 Per_1
E' tuttavia privo della necessaria determinatezza, dovendo eventuali compravendite o donazioni immobiliari venire provate per iscritto. Sono inoltre inconferenti la contabile di prelievo prodotta risalente al 14.02.2013 (dalla quale si evince che a tale data sul conto corrente n. 17160 acceso presso BA PO di AR residuava un saldo di euro 52.677,79) e la richiesta di prestito infruttifero di alla madre CP_1
per euro 50.000,00 a fini di investimento e la correlata Parte_2 manifestazione di disponibilità della madre (documenti entrambi risalenti al 11.04.2005 quindi a circa un decennio prima dell'apertura della successione). L'onere di provare l'esistenza e la composizione dell'asse ereditario di cui chiede la divisione e di provare eventuali atti dispositivi compiuti in vita dalla testatrice incombe sull'attrice, che non lo ha assolto. Per tutte per ragioni sopraesposte l'appello è rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
pag. 8/9 Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicato il valore tabellare di riferimento indeterminabile, complessità media, ed i valori medi tabellari per le fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 27/02/2024 nei confronti di , avverso la sentenza CP_1 del Tribunale di Vicenza n. 1563/2023 pubblicata il 29/08/2023 così provvede: I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida CP_1 in €8.470,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 9 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Caterina Caniato Caterina Passarelli
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