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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3308/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DORA MARISA Parte_1
RICCHIO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indebito assistenziale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 19.187,69). Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare di una prestazione di invalidità (assegno in favore di mutilati ed invalidi civili) aggiungendo che l aveva disposto, con comunicazione in data CP_2
29.05.2025,, il recupero della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° gennaio 2020/30 giugno 2025, avendo l' CP_1 accertato il venir meno del requisito sanitario in precedenza riconosciuto con riferimento, appunto, all'assegno in favore di mutilati ed invalidi civili. La ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica di un provvedimento di 1 revoca della prestazione assistenziale in esito all'intervenuto disconoscimento dei requisiti sanitari in precedenza accertati. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dell alla CP_1 ripetizione dell'indebito, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale alla restituzione delle somme già recuperate. Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 29.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza (contenenti ampi argomenti difensivi) nella data del 18.09.2025, la parte convenuta il 26.09.2025.
La domanda non può trovare accoglimento. Deve richiamarsi il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (Cass., Sez. L. n. 6610/2005, n. 2056/2004, n. 8970/2014).
2 E', dunque, chiaro che nella materia dell'indebito assistenziale scaturente da un accertamento, eseguito in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, il diritto dell' di procedere alla ripetizione delle CP_1 somme erogate sussiste solo con riferimento agli importi corrisposti successivamente all'accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti stessi, atteso che dalla data del suddetto accertamento vengono meno le condizioni di legge per l'erogazione delle prestazioni. Ne consegue che, con riferimento al periodo pregresso, anche per ragioni di tutela dell'affidamento creato nel destinatario della prestazione, le provvidenze corrisposte non possono essere oggetto di ripetizione. Nel caso di specie, pertanto, posto che la visita collegiale (a seguito della quale non sono stati più riconosciuti i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento) è stata eseguita il 10.12.2021, su domanda della ricorrente del 13.10.2020 e considerato che il recupero è relativo ad un periodo successivo (dal mese di novembre del 2020 – e non da gennaio come dedotto in ricorso – fino al mese di giugno 2025), le somme erogate per tale periodo erano indebite e potevano sicuramente essere oggetto di ripetizione. Quanto alla dedotta buona fede nella percezione degli indebiti, il Tribunale non ignora che la Suprema Corte ha anche affermato che “ … il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va
3 affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha CP_2 provveduto secondo le regole dell'art. 37, comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va CP_1 rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (Cass., Sez. L. n. 4668 del 07.10.2020, depositata il 22.02.2021)
4 Ritiene, tuttavia, il Giudice che il caso esaminato dalla Corte non sia sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Se è vero che l' avrebbe dovuto disporre nei termini di legge la CP_1 sospensione e poi la revoca della prestazione assistenziale non più riconosciuta, è altrettanto vero che il verbale della visita collegiale del 10.12.2021 (eseguita, si ripete, a seguito della domanda amministrativa della ricorrente del 13.10.2020) è stato comunicato alla IG.ra , tant'è che Pt_1 quest'ultima, come riscontrato dall ha proposto istanza di CP_1 accertamento tecnico preventivo, con esito a lei sfavorevole. Si deve, pertanto, ritenere, che il complessivo comportamento dell'istituto non possa aver generato alcun affidamento circa l'esito della visita collegiale. Si aggiunga che se è vero che l' ha continuato ad erogare la CP_2 prestazione non più dovuta per un tempo oggettivamente non breve, è pur vero che la ricorrente aveva piena contezza del fatto che la prestazione percepita nel corso di tale arco temporale non fosse dovuta ed avrebbe potuto essa stessa espressamente chiederne all' la revoca;
ma tanto CP_1 non è avvenuto. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Si compensano le spese di lite, in ragione del comportamento negligente tenuto dall' che ha proceduto alla sospensione dell'erogazione delle CP_1 prestazioni ben oltre il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 37, co. 8, L.448/98; comportamento che ha certamente concorso a dar luogo all'odierna controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dall'avv. DORA MARISA Parte_1
RICCHIO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente Oggetto: indebito assistenziale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la IG.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 19.187,69). Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare di una prestazione di invalidità (assegno in favore di mutilati ed invalidi civili) aggiungendo che l aveva disposto, con comunicazione in data CP_2
29.05.2025,, il recupero della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° gennaio 2020/30 giugno 2025, avendo l' CP_1 accertato il venir meno del requisito sanitario in precedenza riconosciuto con riferimento, appunto, all'assegno in favore di mutilati ed invalidi civili. La ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica di un provvedimento di 1 revoca della prestazione assistenziale in esito all'intervenuto disconoscimento dei requisiti sanitari in precedenza accertati. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dell alla CP_1 ripetizione dell'indebito, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale alla restituzione delle somme già recuperate. Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 29.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza (contenenti ampi argomenti difensivi) nella data del 18.09.2025, la parte convenuta il 26.09.2025.
La domanda non può trovare accoglimento. Deve richiamarsi il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (Cass., Sez. L. n. 6610/2005, n. 2056/2004, n. 8970/2014).
2 E', dunque, chiaro che nella materia dell'indebito assistenziale scaturente da un accertamento, eseguito in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, il diritto dell' di procedere alla ripetizione delle CP_1 somme erogate sussiste solo con riferimento agli importi corrisposti successivamente all'accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti stessi, atteso che dalla data del suddetto accertamento vengono meno le condizioni di legge per l'erogazione delle prestazioni. Ne consegue che, con riferimento al periodo pregresso, anche per ragioni di tutela dell'affidamento creato nel destinatario della prestazione, le provvidenze corrisposte non possono essere oggetto di ripetizione. Nel caso di specie, pertanto, posto che la visita collegiale (a seguito della quale non sono stati più riconosciuti i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento) è stata eseguita il 10.12.2021, su domanda della ricorrente del 13.10.2020 e considerato che il recupero è relativo ad un periodo successivo (dal mese di novembre del 2020 – e non da gennaio come dedotto in ricorso – fino al mese di giugno 2025), le somme erogate per tale periodo erano indebite e potevano sicuramente essere oggetto di ripetizione. Quanto alla dedotta buona fede nella percezione degli indebiti, il Tribunale non ignora che la Suprema Corte ha anche affermato che “ … il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va
3 affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha CP_2 provveduto secondo le regole dell'art. 37, comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va CP_1 rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (Cass., Sez. L. n. 4668 del 07.10.2020, depositata il 22.02.2021)
4 Ritiene, tuttavia, il Giudice che il caso esaminato dalla Corte non sia sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Se è vero che l' avrebbe dovuto disporre nei termini di legge la CP_1 sospensione e poi la revoca della prestazione assistenziale non più riconosciuta, è altrettanto vero che il verbale della visita collegiale del 10.12.2021 (eseguita, si ripete, a seguito della domanda amministrativa della ricorrente del 13.10.2020) è stato comunicato alla IG.ra , tant'è che Pt_1 quest'ultima, come riscontrato dall ha proposto istanza di CP_1 accertamento tecnico preventivo, con esito a lei sfavorevole. Si deve, pertanto, ritenere, che il complessivo comportamento dell'istituto non possa aver generato alcun affidamento circa l'esito della visita collegiale. Si aggiunga che se è vero che l' ha continuato ad erogare la CP_2 prestazione non più dovuta per un tempo oggettivamente non breve, è pur vero che la ricorrente aveva piena contezza del fatto che la prestazione percepita nel corso di tale arco temporale non fosse dovuta ed avrebbe potuto essa stessa espressamente chiederne all' la revoca;
ma tanto CP_1 non è avvenuto. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Si compensano le spese di lite, in ragione del comportamento negligente tenuto dall' che ha proceduto alla sospensione dell'erogazione delle CP_1 prestazioni ben oltre il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 37, co. 8, L.448/98; comportamento che ha certamente concorso a dar luogo all'odierna controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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