Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 530
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Sentenza 24 marzo 2025

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La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza sull'appello proposto da una società (appellante) avverso la decisione del Tribunale di Siena, la quale aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un'altra società (appellata), revocando il decreto e condannando l'appellante al pagamento di € 9.056,00 per canoni non pagati, di € 21.333,92 a titolo di indennizzo per beni e opere, e di € 20.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. L'appellante chiedeva la riforma totale della sentenza, con preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva, e in via pregiudiziale la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione per carenza di interesse e legittimazione attiva dell'appellata. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, la conferma del decreto ingiuntivo per € 17.106,00 e la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c., con condanna dell'appellata al pagamento ex art. 96 c.p.c. L'appellata, invece, chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento di € 21.333,92 oltre interessi, e ulteriormente ex art. 96 c.p.c. L'appellante sollevava cinque motivi di appello: nullità della sentenza per difetto di motivazione, difetto di legittimazione attiva dell'appellata, errato accoglimento della domanda riconvenzionale per mancata prova dei pagamenti e del consenso alla realizzazione di opere, mancato riconoscimento del canone di maggio 2023, e arbitrarietà della condanna ex art. 96 c.p.c.

La Corte di Appello ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità dell'appello per mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, ritenendo sufficiente la copia depositata e richiamando la giurisprudenza di legittimità. Ha poi esaminato i motivi di appello, dichiarando infondato il primo motivo relativo alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, ritenendo che il percorso argomentativo fosse comunque ricostruibile. Ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo concernente la legittimazione attiva dell'appellata, accertando che al momento della costituzione in primo grado il suo legale rappresentante era regolarmente in carica. I terzi e quarti motivi sono stati trattati congiuntamente: la Corte ha accolto parzialmente il terzo motivo, ritenendo fondato il diritto dell'appellante al canone di maggio 2023, pari ad € 3.050,00, in applicazione dell'art. 1591 c.c. per la mancata riconsegna dell'azienda, rideterminando il credito residuo in € 12.106,00. Ha invece rigettato la domanda riconvenzionale dell'appellata, ritenendo non provato l'impedimento all'asporto dei beni e contestando la legittimità della concessione in affitto a terzi dell'azienda, nonché la mancata prova del consenso preventivo per le migliorie apportate. Infine, ha accolto il quinto motivo, annullando la condanna ex art. 96 c.p.c. per la parziale fondatezza della pretesa originaria. Di conseguenza, la Corte ha riformato parzialmente la sentenza impugnata, condannando l'appellata al pagamento di € 12.106,00 oltre interessi, rigettando la domanda riconvenzionale e annullando la condanna ex art. 96 c.p.c. Le spese del grado di appello sono state poste a carico dell'appellata, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale oltre esborsi e accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 530
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 530
    Data del deposito : 24 marzo 2025

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