Articolo 2 della Legge 23 marzo 1988, n. 94
Articolo 1Articolo 3
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27 marzo 1988
Art. 2. 1. La commissione e' composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
3. La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.
Entrata in vigore il 27 marzo 1988