Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN OR LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1861 RGAC anno 2021 promossa da
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Gabriele Leone che li rappresenta e difende per mandato in atti
Nei confronti di in persona della mandataria Controparte_1 Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Antonio Grillea che la rappresenta e difende per mandato in atti
OGGETTO : impugnazione sentenza del Tribunale di Velletri N. 282/2021 nel procedimento r.g. 5533 /2018 – opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 1861/2021 ) e Parte_1 Pt_2 impugnavano la sentenza 282 del 2021 con cui il Tribunale di Velletri aveva respinto
[...]
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 893/2018 emesso nei loro confronti per l'importo di € 55.798,10 oltre accessori e spese.
Era fissata udienza di prima comparizione delle parti, come differita d'ufficio, per il giorno ventuno marzo 2022 da trattare in forma scritta.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Parte appellante non depositava note sostitutive;
alla successiva udienza del ventisette gennaio 2015, trattata in forma scritta come da decreto del venticinque novembre 2024 ritualmente comunicato gli appellanti non depositavano note.
All'udienza di rinvio del tre febbraio 2025 ex art. 348 c.p.c., trattata in presenza, parte appellante non compariva e la Corte tratteneva la causa in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio di appello.
Parte appellante non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza del ventuno marzo
2022; non ha depositato analoghe note per l'udienza del ventisette gennaio 2025 come stabilito con decreto depositato il venticinque novembre 2024 ritualmente comunicato;
la medesima parte non è comparsa per la successiva udienza del tre febbraio 2025, da tenersi in presenza, nonostante ne fosse a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Atteso quanto detto sussistono i presupposti di cui all'art. 348 c.p.c..
Spese del grado liquidate in favore della parte costituita come da dispositivo applicando i valori minimi, senza fase istruttoria con decurtazione al 50% attesa la pronuncia in rito.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
2 processuale a seguito della presente statuizione di improcedibilità; sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna l'appellante a pagare a le spese del presente grado in favore di CP_1 liquidate secondo i criteri di cui in motivazione in complessivi € 2.498,50 oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, tre febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN OR LL de Courtelary
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