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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/09/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3953 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. STEFANIA ANEDDA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. CINZIA ORGIANA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Pagina 1 Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così decidere:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori e da questi riceverà in egual modo Per_1
cure, educazione ed istruzione, mantenendo con gli stessi rapporti equilibrati e continuativi. I
genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore, esercitando disgiuntamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2. potrà stare con la madre, durante il periodo scolastico, per tre pomeriggi a settimana Per_1
dall'uscita dalla scuola fino alle ore 22 e durante il pe-riodo estivo per tre giornate intere dalla mattina fino alle ore 20.00. potrà recarsi e stare con la madre, alternativamente, per due fine Per_1
settimana al mese, dal pomeriggio del venerdì fino alle 22.00 della domenica. Nel periodo estivo,
nei week end predetti, la madre potrà prendere la figlia dalla mattina del venerdì. Qualora i giorni di spettanza di ricadessero, durante il periodo scolastico, in giorni di festa e/o ponti Controparte_1
scolastici quest'ultima potrà tenere con sé la figlia per l'intero giorno e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive. Ad armi alterni, starà il 25 dicembre con un genitore ed il Per_1
26 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno e il primo gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e
Pasquetta con l'altro.
3. La casa coniugale sita in Orroli via Don Sturzo n. 14, di proprietà esclusiva del , Parte_1
verrà a lui assegnata e vi dimorerà unitamente ad entrambi i figli.
4. , stante in permanere dello stato di disoccupazione della resistente, provvederà in via Parte_1
esclusiva ed integrale al mantenimento di entrambi i figli, mentre nessun assegno divorzile sarà
previsto fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dal PALA in data 31/05/2023, e costituzione della in data 4/09/2023, assunti i CP_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, ascoltata la minore nata il [...], disposto Per_1
Pagina 2 l'intervento dei servizi sociali, nell'udienza del 17/04/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente del tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione si presume ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
. Controparte_1
Le condizioni concordate devono essere recepite dal tribunale in quanto eque e non in contrasto con l'interesse della minore.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ORROLI il 13/12/2008 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...], il Parte_1 Controparte_1
22/04/1975, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 7, parte I, anno 2008 - Comune di ORROLI);
Sull'accordo delle parti:
2. affida la minore ad entrambi i genitori, dai quali dovrà ricevere in egual modo cure, educazione ed istruzione, mantenendo con gli stessi rapporti equilibrati e continuativi. I genitori adotteranno
Pagina 3 consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore, esercitando disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. dispone che la minore sia collocata presso il padre;
4. assegna a la casa coniugale in Orroli, via Don Sturzo n. 14, di sua proprietà Parte_1
esclusiva, per continuare ad abitarvi con entrambi i figli;
5. dispone che la minore stia con la madre, durante il periodo scolastico, per tre pomeriggi a settimana dall'uscita dalla scuola fino alle ore 22.00, e durante il periodo estivo per tre giornate intere dalla mattina fino alle ore 20.00; a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì fino alle 22.00 della domenica. Nel periodo estivo, nei fine settimana predetti, la madre potrà prendere la figlia dalla mattina del venerdì. Qualora i giorni di spettanza della madre ricadessero, durante il periodo scolastico, in giorni di festa e/o ponti scolastici quest'ultima potrà tenere con sé la figlia per l'intero giorno e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive. Ad anni alterni, Per_1
starà il 25 dicembre con un genitore ed il 26 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno e il primo gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro;
6. dispone che , stante in permanere dello stato di disoccupazione di Parte_1
, provveda in via esclusiva al mantenimento di entrambi i figli;
Controparte_1
7. dà atto che nessun assegno divorzile dovrà essere reciprocamente versato fra le parti;
8. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 10/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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