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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20326/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 20326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
C.F. , quale titolare dell'omonima azienda agricola Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, Viale Valfiorita n.90, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Alfieri, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Alfieri per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale C.F. Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Roma, Viale Regina Margherita 8, presso lo studio dell'avv. Ida Sigismondi che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 9/10/2024 da intendersi integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 2028/2022 (RG n. 4465/2022), questo Tribunale ha ingiunto ad il Parte_1 pagamento della somma di € 26.566,57, oltre oneri e accessori, in favore di , per il Controparte_1
mancato saldo di fatture emesse per la fornitura di energia in favore della omonima impresa individuale.
quale titolare dell'omonima azienda agricola, ha spiegato opposizione al citato Parte_1 decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “… dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Roma e affermare la competenza del Tribunale di Castrovillari ex art.18 cpc e\o quale
Foro del Consumatore e\o quale Foro ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art.20 cpc 1182 co 4 c.c.; rilevare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente;
nel merito, rigettare la pretesa di perché il presunto credito è relativo a periodi CP_1
successivi alla risoluzione del contratto, non si basa su dati oggettivi e\o su consumi verificati e in ogni caso è infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art.93 cpc.”.
A sostegno della propria opposizione, l'ingiunto ha eccepito, in sintesi: 1) l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Castrovillari, quale Foro del consumatore e con riferimento sia agli articoli 18 e 20 c.p.c. che in relazione all'art. 1182, c.c.; 2) il difetto di legittimazione di essendosi il contratto risolto automaticamente a seguito della Controparte_1
rilevata manomissione del contatore;
3) che il credito azionato in monitorio non fosse certo liquido ed esigibile,
pagina 2 di 7 essendo basato su fatture relative a consumi stimati;
4) l'infondatezza della pretesa creditoria essendo stato cliente di dal 2017 al 14/01/2019 per la sua attività agricola e il suo frantoio ubicato CP_1
nel Comune di Corigliano Rossano (Cs) Contrada Dragonetti, quando, a seguito di un accertamento da parte di , era stato riscontrato un irregolare allacciamento che aveva comportato, Controparte_2
l'immediata rimozione del misuratore, per cui le richieste di pagamento, tutte relative a un periodo successivo al 14/01/2019, non avevano giuridico fondamento, attesa la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.20 delle condizioni generali.
Si è costituita la e per essa, quale procuratore speciale (in seguito Controparte_1 Parte_2 per brevità anche solo , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ nel merito: rigettare CP_1
l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del procuratore speciale Controparte_1 Parte_2 della somma di €. 26.566,57, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente.”.
L'opposta ha contestato i motivi di opposizione, sostenendo sempre in sintesi: 1) la competenza del
Tribunale adito ex 1182, 3 comma, c.c. e non essendo applicabile il Foro del consumatore;
2)
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, essendo il rapporto di somministrazione/fornitura sorto con la ingiungente;
3) l'idoneità della prova del credito fornita in sede monitoria;
4) che l'obbligazione di pagamento dei consumi in capo all'opponente derivava da un prelievo irregolare di energia elettrica verificatosi per una manomissione del misuratore dei consumi con conseguente ricostruzione dei consumi da parte del distributore territorialmente competente.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, e, all'esito, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Occorre pregiudizialmente evidenziare che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente deve essere disattesa.
ha richiesto il decreto ingiuntivo per una somma liquida, il cui ammontare, cioè, può Controparte_1
essere determinato in base al titolo con un calcolo aritmetico e utilizzando criteri non discrezionali
(facendo riferimento al rapporto contrattuale incontestatamente intercorso con l'opposta, ed essendo il relativo credito quantificabile combinando le condizioni generali di fornitura con i consumi rilevati dal distributore), con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c..
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (v.
Cass. Civ., Sez. Un., 13/09/2016, n. 17989).
Ne discende che il forum destinatae solutionis è, a norma del citato art. 1182, comma 3, c.c., il domicilio del creditore e, cioè nella fattispecie, la sede di che è ubicata in Roma (il dato è CP_1
pacifico e non contestato) e, dunque, in una località compresa nel circondario di questo Tribunale.
Nè risulta applicabile il c.d. foro del consumatore, riferendosi la fornitura a una attività imprenditoriale esercitata da una ditta individuale, secondo quanto si evince dalle allegazioni formulate dallo stesso nell'atto di citazione (“il signor è stato cliente di dal 2017 al 14.01.2019 Pt_1 Pt_1 CP_1
per la sua attività agricola e il suo frantoio ubicato nel Comune di Corigliano Rossano (CS) Contrada
Dragonetti” cfr. atto di citazione, pag. 2).
Invero ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005 - Codice del Consumo - il “consumatore”
è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Passando all'esame del merito occorre premettere in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019,
n.14486).
Si deve inoltre ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 4 di 7 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n.
13533).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore (o dal ricorrente in monitorio) produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n.19896).
Ciò posto, si rileva che ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria producendo, in fase CP_1 monitoria, l'estratto autentico del libro contabile (nel quale sono riportate le fatture emesse a carico dell'opponente), come tale sufficiente, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, la diffida di pagamento e la visura della impresa individuale Parte_1
(dalla quale si evince che l'azienda ha sede secondaria in Contrada Dragonetto Snc Corigliano-
Rossano).
L'opposta ha poi allegato, in questa sede, le fatture oggetto di ingiunzione (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte opposta).
Ebbene, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem" (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ.
Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), che il rapporto contrattuale non è stato specificatamente contestato dall'opponente e che la possibilità di emettere fatture in stima e poi a conguaglio è espressamente prevista dalle Delibere AEEG n. 200/1999 e n. 202/2009, appare evidente che, alla luce del citato principio giurisprudenziale, le suddette produzioni documentali esauriscono l'incombente probatorio posto a carico di avendo la stessa dimostrato l'esistenza del titolo della propria Controparte_1 pretesa e allegato l'inadempimento della suddetta impresa individuale per il mancato pagamento delle suddette fatture, con conseguente rigetto del motivo di opposizione sopra indicato sub 3.
Va inoltre evidenziato che, nel contratto di somministrazione di energia elettrica (o di gas per identità di ratio), conformemente a quanto stabilito artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e al generale principio della vicinanza della prova, le fatture sono considerate idonee, in linea di massima, a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi della loro specifica e puntuale contestazione da parte dell'utente, nel qual caso l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, a monte, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento, deve essere assolto da parte della società di somministrazione, dimostrando con qualunque mezzo la correttezza del dato trascritto nella fattura o la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli reali accertabili mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore (cfr. Cass., 2/12/2002, n. 17041; Cass., 28/5/2004, n. 10313).
pagina 5 di 7 Ebbene, a fronte delle suddette risultanze documentali, ha eccepito che il contratto stipulato con Pt_1
si fosse risolto automaticamente a seguito della rilevata manomissione del contatore, ai CP_1 sensi dell'art.20 delle condizioni generali di contratto, con conseguente interruzione della fornitura.
Osserva il Giudicante che le suddette censure non colgono nel segno.
Non risulta dagli atti che abbia azionato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12.2 - CP_1
e non 20 come indicato dall'opponente - delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opponente).
non ha allegato alcuna missiva inviatagli dall'opposta nella quale la stessa dichiarava di volersi Pt_1
avvalere della citata clausola risolutiva e, infatti, secondo quanto si evince dalle citate fatture, il rapporto contrattuale in essere tra le parti è proseguito anche a seguito della riscontrata manomissione del contatore.
Ne discende che anche il motivo di opposizione relativo all'eccepito difetto di legittimazione attiva debba essere rigettato.
Né appare rilevante, in questa sede, quanto accertato al momento della verifica della citata manomissione del contatore e della conseguente ricostruzione dei consumi - in merito alla quale si è peraltro dilungata anche l'opposta - atteso che tra le fatture oggetto d'ingiunzione non rientra la fattura n. 3013248639 di € 37.220,68 riguardante la suddetta ricostruzione e che risulta essere stata contestata dall'opponente con la missiva del 3/6/2019 (cfr. la richiesta di del 22/2/2019 e la lettera di CP_1
contestazione del 3/6/2019 accluse al fascicolo di parte opponente).
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni specifiche nel corso del rapporto (atteso che la citata missiva del 3/6/2019, prodotta in atti, si incentra su una contestazione specifica della suddetta fattura n. 3013248639 concernente la ricostruzione dei consumi, che - come detto - non è stata azionata in monitorio, e su una contestazione assolutamente generica delle fatture nn.
0000003013248641 di € 1.140,87, 0000003019568562 di € 1.801,74 e 0000003026084090 di €
1.955,49), non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate dalla opposta
(v. al riguardo Cass. 17041/02 che ha dettato il principio in materia di utenza telefonica, ma che ben può applicarsi, per identità di ratio, anche nel caso di fornitura di energia), con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione e rigetto del motivo di opposizione sopra indicato sub 4.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione avanzata da quale titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, deve essere disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avanzata da quale titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 2028/2022;
2) Condanna l'opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
4.237,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Raffaele Miele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 20326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
C.F. , quale titolare dell'omonima azienda agricola Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, Viale Valfiorita n.90, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Alfieri, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Alfieri per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale C.F. Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Roma, Viale Regina Margherita 8, presso lo studio dell'avv. Ida Sigismondi che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 9/10/2024 da intendersi integralmente trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 2028/2022 (RG n. 4465/2022), questo Tribunale ha ingiunto ad il Parte_1 pagamento della somma di € 26.566,57, oltre oneri e accessori, in favore di , per il Controparte_1
mancato saldo di fatture emesse per la fornitura di energia in favore della omonima impresa individuale.
quale titolare dell'omonima azienda agricola, ha spiegato opposizione al citato Parte_1 decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “… dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Roma e affermare la competenza del Tribunale di Castrovillari ex art.18 cpc e\o quale
Foro del Consumatore e\o quale Foro ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art.20 cpc 1182 co 4 c.c.; rilevare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente;
nel merito, rigettare la pretesa di perché il presunto credito è relativo a periodi CP_1
successivi alla risoluzione del contratto, non si basa su dati oggettivi e\o su consumi verificati e in ogni caso è infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art.93 cpc.”.
A sostegno della propria opposizione, l'ingiunto ha eccepito, in sintesi: 1) l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Castrovillari, quale Foro del consumatore e con riferimento sia agli articoli 18 e 20 c.p.c. che in relazione all'art. 1182, c.c.; 2) il difetto di legittimazione di essendosi il contratto risolto automaticamente a seguito della Controparte_1
rilevata manomissione del contatore;
3) che il credito azionato in monitorio non fosse certo liquido ed esigibile,
pagina 2 di 7 essendo basato su fatture relative a consumi stimati;
4) l'infondatezza della pretesa creditoria essendo stato cliente di dal 2017 al 14/01/2019 per la sua attività agricola e il suo frantoio ubicato CP_1
nel Comune di Corigliano Rossano (Cs) Contrada Dragonetti, quando, a seguito di un accertamento da parte di , era stato riscontrato un irregolare allacciamento che aveva comportato, Controparte_2
l'immediata rimozione del misuratore, per cui le richieste di pagamento, tutte relative a un periodo successivo al 14/01/2019, non avevano giuridico fondamento, attesa la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.20 delle condizioni generali.
Si è costituita la e per essa, quale procuratore speciale (in seguito Controparte_1 Parte_2 per brevità anche solo , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “ nel merito: rigettare CP_1
l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al Controparte_1
pagamento in favore di in persona del procuratore speciale Controparte_1 Parte_2 della somma di €. 26.566,57, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente.”.
L'opposta ha contestato i motivi di opposizione, sostenendo sempre in sintesi: 1) la competenza del
Tribunale adito ex 1182, 3 comma, c.c. e non essendo applicabile il Foro del consumatore;
2)
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, essendo il rapporto di somministrazione/fornitura sorto con la ingiungente;
3) l'idoneità della prova del credito fornita in sede monitoria;
4) che l'obbligazione di pagamento dei consumi in capo all'opponente derivava da un prelievo irregolare di energia elettrica verificatosi per una manomissione del misuratore dei consumi con conseguente ricostruzione dei consumi da parte del distributore territorialmente competente.
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, e, all'esito, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Occorre pregiudizialmente evidenziare che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente deve essere disattesa.
ha richiesto il decreto ingiuntivo per una somma liquida, il cui ammontare, cioè, può Controparte_1
essere determinato in base al titolo con un calcolo aritmetico e utilizzando criteri non discrezionali
(facendo riferimento al rapporto contrattuale incontestatamente intercorso con l'opposta, ed essendo il relativo credito quantificabile combinando le condizioni generali di fornitura con i consumi rilevati dal distributore), con conseguente applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c..
pagina 3 di 7 La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (v.
Cass. Civ., Sez. Un., 13/09/2016, n. 17989).
Ne discende che il forum destinatae solutionis è, a norma del citato art. 1182, comma 3, c.c., il domicilio del creditore e, cioè nella fattispecie, la sede di che è ubicata in Roma (il dato è CP_1
pacifico e non contestato) e, dunque, in una località compresa nel circondario di questo Tribunale.
Nè risulta applicabile il c.d. foro del consumatore, riferendosi la fornitura a una attività imprenditoriale esercitata da una ditta individuale, secondo quanto si evince dalle allegazioni formulate dallo stesso nell'atto di citazione (“il signor è stato cliente di dal 2017 al 14.01.2019 Pt_1 Pt_1 CP_1
per la sua attività agricola e il suo frantoio ubicato nel Comune di Corigliano Rossano (CS) Contrada
Dragonetti” cfr. atto di citazione, pag. 2).
Invero ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005 - Codice del Consumo - il “consumatore”
è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Passando all'esame del merito occorre premettere in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12/01/2006, n. 419; vedi anche Cass. Civ. Sez. VI, 28/05/2019,
n.14486).
Si deve inoltre ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo pagina 4 di 7 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n.
13533).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore (o dal ricorrente in monitorio) produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI Ord., 21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n.19896).
Ciò posto, si rileva che ha fornito riscontro alla propria pretesa creditoria producendo, in fase CP_1 monitoria, l'estratto autentico del libro contabile (nel quale sono riportate le fatture emesse a carico dell'opponente), come tale sufficiente, ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c., a ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, la diffida di pagamento e la visura della impresa individuale Parte_1
(dalla quale si evince che l'azienda ha sede secondaria in Contrada Dragonetto Snc Corigliano-
Rossano).
L'opposta ha poi allegato, in questa sede, le fatture oggetto di ingiunzione (cfr. documenti allegati al fascicolo di parte opposta).
Ebbene, considerato che il contratto di somministrazione non necessita di forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem" (si veda, in tema di somministrazione di energia elettrica, Cass. Civ.
Sez. III, 16 ottobre 1998 n. 10249), che il rapporto contrattuale non è stato specificatamente contestato dall'opponente e che la possibilità di emettere fatture in stima e poi a conguaglio è espressamente prevista dalle Delibere AEEG n. 200/1999 e n. 202/2009, appare evidente che, alla luce del citato principio giurisprudenziale, le suddette produzioni documentali esauriscono l'incombente probatorio posto a carico di avendo la stessa dimostrato l'esistenza del titolo della propria Controparte_1 pretesa e allegato l'inadempimento della suddetta impresa individuale per il mancato pagamento delle suddette fatture, con conseguente rigetto del motivo di opposizione sopra indicato sub 3.
Va inoltre evidenziato che, nel contratto di somministrazione di energia elettrica (o di gas per identità di ratio), conformemente a quanto stabilito artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e al generale principio della vicinanza della prova, le fatture sono considerate idonee, in linea di massima, a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi della loro specifica e puntuale contestazione da parte dell'utente, nel qual caso l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, a monte, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento, deve essere assolto da parte della società di somministrazione, dimostrando con qualunque mezzo la correttezza del dato trascritto nella fattura o la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli reali accertabili mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore (cfr. Cass., 2/12/2002, n. 17041; Cass., 28/5/2004, n. 10313).
pagina 5 di 7 Ebbene, a fronte delle suddette risultanze documentali, ha eccepito che il contratto stipulato con Pt_1
si fosse risolto automaticamente a seguito della rilevata manomissione del contatore, ai CP_1 sensi dell'art.20 delle condizioni generali di contratto, con conseguente interruzione della fornitura.
Osserva il Giudicante che le suddette censure non colgono nel segno.
Non risulta dagli atti che abbia azionato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12.2 - CP_1
e non 20 come indicato dall'opponente - delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opponente).
non ha allegato alcuna missiva inviatagli dall'opposta nella quale la stessa dichiarava di volersi Pt_1
avvalere della citata clausola risolutiva e, infatti, secondo quanto si evince dalle citate fatture, il rapporto contrattuale in essere tra le parti è proseguito anche a seguito della riscontrata manomissione del contatore.
Ne discende che anche il motivo di opposizione relativo all'eccepito difetto di legittimazione attiva debba essere rigettato.
Né appare rilevante, in questa sede, quanto accertato al momento della verifica della citata manomissione del contatore e della conseguente ricostruzione dei consumi - in merito alla quale si è peraltro dilungata anche l'opposta - atteso che tra le fatture oggetto d'ingiunzione non rientra la fattura n. 3013248639 di € 37.220,68 riguardante la suddetta ricostruzione e che risulta essere stata contestata dall'opponente con la missiva del 3/6/2019 (cfr. la richiesta di del 22/2/2019 e la lettera di CP_1
contestazione del 3/6/2019 accluse al fascicolo di parte opponente).
Ne discende che l'opponente, non avendo provato di aver effettuato contestazioni specifiche nel corso del rapporto (atteso che la citata missiva del 3/6/2019, prodotta in atti, si incentra su una contestazione specifica della suddetta fattura n. 3013248639 concernente la ricostruzione dei consumi, che - come detto - non è stata azionata in monitorio, e su una contestazione assolutamente generica delle fatture nn.
0000003013248641 di € 1.140,87, 0000003019568562 di € 1.801,74 e 0000003026084090 di €
1.955,49), non ha superato la presunzione di veridicità delle contabilizzazioni effettuate dalla opposta
(v. al riguardo Cass. 17041/02 che ha dettato il principio in materia di utenza telefonica, ma che ben può applicarsi, per identità di ratio, anche nel caso di fornitura di energia), con conseguente dimostrazione della corretta quantificazione del credito oggetto d'ingiunzione e rigetto del motivo di opposizione sopra indicato sub 4.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione avanzata da quale titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, deve essere disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avanzata da quale titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 2028/2022;
2) Condanna l'opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
4.237,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 07/03/2025
Il Giudice
dott. Raffaele Miele
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