Decreto presidenziale 10 luglio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da
DA NO Costruzioni S.r.l., Contemporary Art S.A.S di DA NO NI & C., Fondazione NI DA NO Ets, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché NI DA NO, rappresentati e difesi dall’avvocato Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà n. 35;
contro
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea e Harald Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
Provincia Autonoma di Bolzano e S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Comune di San Genesio Atesino, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr - Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 268 dd. 22.4.2025, pubbl. sul B.U. del 5.5.2025, n. 18 Sez. gen., parte normativa e parte grafica, ivi compresa la documentazione richiamata ed allegata che ne forma parte integrante e sostanziale, tra cui il progetto di ripristino e potenziamento della nuova funivia di San Genesio, con cui sono stati approvati, ai sensi dell’art. 70 della L.P. n. 9/2018, il progetto di “Ripristino con potenziamento della funivia di San Genesio” e la modifica d’ufficio del piano urbanistico del Comune di Bolzano, del Piano paesaggistico di Bolzano e dell’art. 33 delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale, nella parte riguardante la stazione a valle della funivia Bolzano - San Genesio, nei termini ivi indicati;
2) dei seguenti richiamati, e non conosciuti, provvedimenti, atti e pareri:
- determina del Direttore dell’Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia della Provincia di Bolzano dd. 16.4.2025 di conclusione positiva della Conferenza dei servizi istruttoria (n. prot. 364928);
- determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi istruttoria favorevole della Provincia di Bolzano (data e n. prot. non indicato);
- parere dd. 14.4.2025 della Conferenza dei servizi istruttoria della Provincia di Bolzano, ivi compreso il verbale della seduta della riunione finale del 14.4.2025;
- avviso dd. 14.2.2025 di indizione della Conferenza di servizi istruttoria del Direttore dell’Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia della Provincia di Bolzano (n. prot. 157208);
- parere positivo con prescrizioni dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano rilasciato, ai sensi dell’art. 42 della L.P. n. 17/2017, dalla Conferenza dei servizi in materia ambientale nella seduta del 12.3.2025 (n. prot. 273950 del 19.3.2025);
- comunicazione del 20.3.2025 dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano di non assoggettabilità a VAS della modifica al piano urbanistico comunale (n. prot. 279282 del 20.3.2025), unitamente ai pareri allegati, e comunicazione e-mail del 7.4.2025 dell’Ufficio Valutazioni ambientali di ottemperanza alla prescrizione n. 13 del parere rilasciato, nonché della presupposta dichiarazione dell’Ispettorato forestale Bolzano n. 2 in merito alla ritenuta esaustività della integrazione documentale;
- parere positivo del Comune di San Genesio Atesino del 20.3.2025;
- delibera del Consiglio comunale di Bolzano n. 28 dd. 19.3.2025, con cui è stato espresso parere favorevole condizionato alla modifica del piano urbanistico comunale;
- parere della Commissione consiliare per lo sviluppo del territorio del Comune di Bolzano dd. 14.3.2025;
- verbale della Conferenza di servizi del Comune di Bolzano del 17.2.2025 (prot. n. 56303 del 18.2.2025);
- concessione in deroga dell’Ufficio demanio idrico del 2.1.2025 (pratica 2024/885 - H/C 2/2025) con cui è stata ridotta a m. 7,00 la fascia di rispetto dal rio di Rena;
- parere favorevole con condizioni dell’Ufficio Pianificazione territoriale;
- parere favorevole dell’Ufficio Mobilità;
- parere favorevole dell’Ufficio ambientale - Servizio Tecnico e di Progettazione del verde - Servizio Giardineria;
- parere favorevole con prescrizioni dell’Ufficio Geologia, Protezione civile ed Energia;
- parere favorevole con prescrizioni della Ripartizione Patrimonio ed Attività economiche;
- parere favorevole dell’Ufficio Infrastrutture e Arredo urbano;
- parere favorevole con condizioni per il progetto rilasciato dal Comune di Bolzano con conformità urbanistica 2025-10-0 (n. prot. 330222 del 3.4.2025);
- parere positivo con condizioni dell’Ufficio Bacini archeologici;
- parere positivo con prescrizioni dell’Ufficio Geologia e prove materiali per “la verifica dei pericoli e della compatibilità e chiarimenti in merito alla normativa vigente nell’ambito della verifica di progetto”;
- parere positivo del Servizio Strade Salto - Sciliar;
- presa di posizione con esito favorevole della Ripartizione Mobilità - Ufficio Funivie, Ufficio Trasporto persone, Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile;
- parere positivo con prescrizioni per il progetto rilasciato dall’Ufficio Sistemazioni bacini montani nord, “parere per il demanio idrico e la sua tutela ai sensi della L.P. 35/1975, art. 15”;
- parere positivo con prescrizioni “ai sensi della L.P. 9/2018 art. 56, comma 1 DPP 23/2019 art. 7” rilasciato dall’Ufficio Sistemazione bacini nord “autorizzazione della verifica di compatibilità idrogeologica”;
- per quanto occorrer debba, della lettera/istanza del 21.1.2025 della Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.a., unitamente ai relativi allegati;
3) di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano, della Provincia Autonoma di Bolzano e di S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige – S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il consigliere AN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 4 giugno 2025, notificato in pari data, i ricorrenti impugnavano la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 268 del 22.04.2025 con la quale veniva approvato il progetto afferente il “ripristino con potenziamento della funivia di San Genesio” e, contestualmente, la modifica d’ufficio del piano urbanistico comunale con adeguamento del piano paesaggistico di Bolzano, nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
I ricorrenti premettevano di essere proprietari e comunque residenti di immobili situati direttamente al confine con l’area interessata dal progetto di ripristino e potenziamento della funivia di San Genesio, segnatamente nei pressi dell’edificanda nuova stazione a valle, caratterizzata da una volumetria pari a mc. 8.219,40 e con un’altezza di 19.80 m.
L’approvazione del progetto avveniva tuttavia senza un previo accertamento di necessità e omettendo di risolvere le problematiche già emerse nella vigenza del vecchio impianto, risultando foriera di gravi pregiudizi derivanti, tra l’altro, dalle dimensioni del nuovo edificio e dalla sua edificazione a una distanza ridotta di soli 5,00 metri, anziché di 10,00. L’intervento presentava inoltre una deroga alle distanze dal demanio idrico e dal muro di contenimento e sostegno della p.f. 2325/2 C.C. IE, ossia la strada di accesso al condominio “Gurhof”, senza una plausibile e ragionevole giustificazione, determinando evidenti pregiudizi al transito veicolare e pedonale.
L’edificanda stazione non rispettava nemmeno, sul lato est, la distanza minima di 5,00 metri – oggetto della contestata deroga – rispetto alla citata p.f. 2325/2 C.C, con conseguenti gravi e ulteriori pericoli per la viabilità, la sicurezza e l’incolumità delle persone determinati dalla riduzione della visibilità dell’accesso veicolare privato rispetto all’intersezione diretta con la strada statale 508.
2. A sostegno del proprio ricorso deducevano i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. del D.Lgs. 03.04.2006 n.152; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n.17 e s.m..; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata ed omesso; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio; illogicità ”.
I ricorrenti lamentavano la mancata sottoposizione dell’approvato progetto a valutazione di impatto ambientale (di seguito anche: “V.I.A.”) ovvero a procedura di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 della L.P. n. 17/2017 e dell’allegato IV, parte seconda, del D. Lgs. n. 152/2006.
L’effettiva portata dell’intervento, caratterizzato da una stazione a monte, tre nuovi piloni localizzati in siti diversi rispetto a quelli preesistenti e una stazione a valle di dimensioni maggiori rispetto alla preesistente, risultava oggettivamente in grado di comportare dei significativi impatti negativi sull’ambiente. In particolare, la realizzazione della stazione a valle senza il rispetto della distanza minima di 10 metri dal demanio idrico e dagli immobili dei ricorrenti alterava lo stato dei luoghi prospiciente il rio di “Riva” e le misure di sicurezza idraulica previste per un’area ricadente in zona di pericolo idraulico elevato “H3”.
Il progetto interessava inoltre delle aree ricomprese nel Piano di Tutela degli Insiemi del Comune di Bolzano, omettendo tuttavia di acquisirne l’obbligatorio parere.
In ragione delle caratteristiche e delle modalità di edificazione del nuovo impianto funiviario, adibito esclusivamente al trasporto di persone, delle dimensioni maggiori e diverse rispetto a quello preesistente, della localizzazione in zona soggetta a tutela paesaggistica e di insieme e con pericolo idraulico elevato H3, il nuovo progetto della funivia di San Genesio doveva essere previamente sottoposto a una procedura di V.I.A., così come prescritto dall’art. 15, comma 1 della L.P. n. 17/2017.
Tra la documentazione a corredo dei provvedimenti impugnati, inoltre, non si rinveniva nemmeno il rapporto preliminare di valutazione di impatto ambientale, da ritenersi necessario al fine di consentire all’Amministrazione di verificare e comprendere la sussistenza o meno di significativi impatti ambientali, inficiando conseguentemente l’intera istruttoria procedimentale.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4 e ss. del D.Lgs. 03.04.2006 n.152; violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n.17; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto istruttorio; illogicità manifesta ed irragionevolezza ”.
L’approvazione del nuovo progetto di ripristino e potenziamento della funivia di San Genesio implicava la necessità di modificare il piano urbanistico comunale e il piano paesaggistico, riformulando l’art. 33 delle norme di attuazione e inserendo delle deroghe alle distanze dal demanio idrico e dalle proprietà dei ricorrenti.
La variante approvata disponeva la trasformazione della destinazione urbanistica di alcune aree e di alcuni immobili, modificando la viabilità pubblica, prevedendo, a titolo meramente esemplificativo, un nuovo raccordo tra la via Rafenstein e la SS 508, delle nuove piste ciclabili e lo stralcio di alcuni tratti di quelle già esistenti nonché la trasformazione di un tratto della strada statale SS 508 in strada comunale di tipo B. Di conseguenza, si rendeva necessaria l’adozione della procedura di valutazione ambientale ai sensi della L.P. n. 17/2017, prescritta altresì a livello di normativa sovranazionale dall’art. 3, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 nonché, a livello nazionale, dall’art. 6 del D. Lgs. n. 152 del 2006.
Nel caso di specie, per contro, l’approvazione dell’impugnata variante d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, riguardante tra l’altro aree ricomprese nel Piano di Tutela degli Insiemi e in zona classificata con pericolo idraulico elevato “H3”, non risultava preceduta dalla prescritta verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 17/2017.
2.3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4 e ss. del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152; violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE del27.06.2001; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n. 17 e s.m..; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 07.08.1990 n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n. 17 ed eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto istruttorio; illogicità manifesta ed irragionevolezza; erroneità dei presupposti di fatto ed incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti ”.
La determinazione della Provincia autonoma di Bolzano di non sottoporre il progetto alla procedura di V.A.S. doveva ritenersi, ad avviso dei ricorrenti, illegittima.
La valutazione di assoggettabilità a V.A.S. condotta dall’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano risultava infatti caratterizzata da una motivazione carente, manifestamente illogica, irragionevole, incoerente e fondata su presupposti di fatto erronei.
La procedura di screening difettava di un rapporto ambientale preliminare recante tutte le informazioni e i dati necessari al fine di verificare gli impatti significativi sull’ambiente e sugli ulteriori piani e programmi derivanti dalla modifica urbanistica impugnata. Invero, l’Ufficio preposto ometteva di approfondire l’influenza dell’impugnata variante sulla viabilità, sulla mobilità sostenibile e sul trasporto pubblico locale, nonché sul pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei ricorrenti e dei terzi derivante sia dalla deroga alle distanze dal limite del demanio idrico, accordata per un’area ricadente in zona con pericolo idraulico elevato “H3”, sia dalla nuova intersezione stradale con la strada statale SS 508 e dalla riduzione della visibilità dell’incrocio con la p.f. 2325/2.
Le medesime carenze istruttorie attingevano inoltre l’impugnato parere positivo con prescrizioni dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano rilasciato, ai sensi dell’art. 42 della L.P. n. 17/2017, dalla Conferenza dii servizi nella seduta del 12.03.2025 (n. prot. 273950 del 19.03.2025), in quanto reso senza il previo espletamento dei necessari approfondimenti.
2.4. “ Violazione e falsa applicazione degli art.70 della L.P. 10.07.2018 n. 9; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n. 17; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 07.08.1990 n. 241 e degli artt. 1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n. 17 ed eccesso di potere per motivazione erronea ed omessa; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio ”.
L’acritico recepimento della valutazione di non assoggettabilità a V.A.S., in assenza di ulteriori approfondimenti sugli impatti significativi della gravata variante, ne faceva emergere un ulteriore profilo di illegittimità.
A fronte delle caratteristiche e della portata del progetto approvato, infatti, l’approfondimento di tutti gli aspetti critici costituiva precipuo obbligo sia del Comune, sia della Provincia autonoma di Bolzano, adempimenti nondimeno del tutto disattesi in radicale assenza di motivazione.
2.5. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 70 della L.P. 10.07.2018 n.9; violazione e falsa applicazione del “Piano della tutela degli insiemi” del Comune di Bolzano, approvato con delibera della Giunta provinciale di Bolzano n.3447 dd.15.10.2007; violazione e falsa applicazione dell’art.46 delle norme di attuazione del PUC di Bolzano; eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per difetto istruttorio; incompetenza ”.
L’illegittimità dei provvedimenti impugnati discendeva altresì dalla mancata adozione dell’obbligatorio parere da parte dell’Ufficio Tutela degli Insiemi del Comune di Bolzano, ovvero di altro Organo comunale a ciò espressamente deputato.
Talune delle modifiche approvate rientravano, invero, nel Piano della Tutela degli Insiemi del Comune di Bolzano, con ciò rendendosi obbligatoria l’acquisizione del prescritto parere comunale sulla compatibilità della variante urbanistica e dei nuovi interventi edilizi rispetto alle disposizioni contenute nel citato Piano. In particolare, la previsione di un raccordo tra il nuovo tratto di via Rafenstein e la SS 508, con trasformazione delle superfici da verde agricolo a pista ciclabile in un’area ricompresa nella scheda n. 8 del piano di Tutela degli Insiemi, così come il nuovo intervento edilizio autorizzato lungo il muro di contenimento di via Sarentino rientrante nella scheda n. 9 del medesimo Piano, rappresentavano modifiche urbanistiche esorbitanti rispetto alla manutenzione ordinaria e, per ciò stesso, necessitanti di apposito parere positivo del Comune di Bolzano sulla qualità del progetto trasformativo e sulla coerenza con gli elementi valoriali costituiti dall’insieme.
Tale giudizio necessitava peraltro di specifica e ulteriore documentazione a corredo dell’istanza di modifica del P.U.C. di Bolzano e del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 70 della L.P. n. 9/2018. Ad avviso dei ricorrenti, dunque, si richiedeva ampia documentazione tematica di sostegno, un rilievo dello stato di fatto fisico, funzionale e morfologico dell’intero insieme e del suo immediato contesto nonché una dettagliata rappresentazione dell’intervento proposto, con esplicite argomentazioni sui caratteri di valorizzazione.
La mancanza di detta documentazione si risolveva, pertanto, in una violazione di legge nonché in una ipotesi di eccesso di potere per difetto istruttorio e travisamento dei fatti.
2.6. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.15 della L.P. 12.07.1975 n.35; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. del DPP 10.10.2019 n.23; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ”.
L’impugnata deroga alle distanze dal demanio idrico di cui al provvedimento dell’Ufficio demanio idrico del 02.01.2025 (pratica 2024/885 – H/C 2/2025), caratterizzata da una riduzione da m. 10,00 a m. 7,00 della fascia di rispetto dal rio di Rena, si poneva in contrasto con l’art.15 della L.P. n. 35/1975.
Tale disposizione consentiva infatti eventuali deroghe solo per esigenze di difesa del suolo ovvero per esigenze urbanistiche, previo parere favorevole in sede di esame della Commissione urbanistica provinciale. Nel caso di specie la deroga si presentava come illegittima, difettandone i presupposti in quanto concessa per mere esigenze edilizie, riconducibili alla progettazione della nuova stazione a valle e dovute non già a esigenze di difesa del suolo ovvero urbanistiche, quanto piuttosto ai “maggiori ingombri rispetto a quella esistente”.
La prescritta distanza di 10 metri dal demanio idrico poteva essere rispettata attraverso l’arretramento del progetto di qualche metro, in maniera tale da mantenere inalterato l’attuale stato dei luoghi in corrispondenza del rio di Riva, il relativo pericolo idraulico e le corrispondenti misure di sicurezza idraulica.
I provvedimenti impugnati e la deroga alle distanze difettavano altresì di una qualsivoglia motivazione sia sulle esigenze di difesa del suolo, sia sulle esigenze urbanistiche posti a loro fondamento.
Parimenti illegittima risultava l’impugnata verifica di compatibilità idrogeologica di cui al D.P.P. n. 23/2019, non rinvenendosi un’indagine corretta e approfondita degli effetti e delle implicazioni derivanti dalla modifica di piano ed il progetto approvati rispetto alla sicurezza dei ricorrenti e dei frequentatori della Fondazione.
L’approvato adeguamento delle prescrizioni idrauliche risultava a sua volta illegittimo e illogico, in quanto frutto di un evidente travisamento dei fatti e di difetto di istruttoria, non potendosi considerare il previsto muro di protezione e confinamento quale misura idonea e adeguata a sostituire la misura di sicurezza prescritta, ossia una pendenza verso sud - est del piazzale antistante alla nuova stazione a valle al fine di allontanare le acque esondanti ed i detriti dal prospetto della struttura (con dislivello variabile da 0,5 m. a 1,0 m.). La posticipazione a un futuro e imprecisato momento della determinazione esatta delle misure di sicurezza per l’area in esame, a fronte di una immediata autorizzazione a una deroga alle distanze dal limite del demanio idrico al fine di consentire l’edificazione dalla nuova stazione a valle a meno di 10,00 m, rappresentava inoltre una soluzione illogica e irragionevole.
Trattandosi di area collocata in zona con pericolo idraulico elevato H3, inoltre, l’impugnata deroga richiedeva precise quanto adeguate misure di sicurezza dal pericolo idrogeologico, a seguito dell’esperimento di una corretta ed approfondita verifica di compatibilità idrogeologica, ai sensi del DPP n.23/2019, tenendo conto di tutti gli effetti e delle implicazioni discendenti per l’incolumità e la sicurezza delle persone.
2.7. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.52, comma 3 e dell’art.70 della L.P. 10.07.2018 n.9; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione omessa, erronea ed insufficiente; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
I ricorrenti lamentavano altresì l’illegittimità della deroga alle distanze sia dal muro di sostegno dell’edificio identificato con la p. ed. 4942 (Condominio “Gurhof”), sia dal muro di sostegno della p.f. 2325/2 (strada di accesso), disposta con la modifica dell’art. 33 delle norme di attuazione al PUC di Bolzano.
Il Comune di Bolzano, nel rilasciare il proprio obbligatorio parere ex art. 70 della L.P. n. 9/2018, condizionava la riduzione della distanza da 10,00 m. a 5,00 m. dalle proprietà dei ricorrenti alla dimostrazione dell’idoneità ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti. Il Comune disattendeva tuttavia tale condizione sospensiva, adottando l’impugnata delibera consiliare n. 28 di data 19 marzo 2025 senza una previa disamina della documentazione integrativa pretesa e omettendo di accertare il rispetto di tale rilevante e pertinente condizione.
La Provincia autonoma di Bolzano, a sua volta, tralasciava di verificare la compatibilità della deroga alle distanze con un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, considerata la presentazione dell’integrazione documentale solamente in data 14 maggio 2025, ossia il giorno successivo alla riunione finale della Conferenza di servizi istruttoria.
La lamentata alterazione dell’assetto urbanistico e paesaggistico della zona riguardante l’edificanda stazione a valle risultava agevolmente desumibile dalla mera disamina del progetto approvato e dal suo raffronto con lo stato attuale dei luoghi e il tessuto edilizio esistente. Le maggiori dimensioni del nuovo edificio e la sua ridotta distanza sia dal muro di confinamento del condominio “Gurhof”, sia dal rio “Riva”, stravolgeva di fatto l’assetto urbanistico ed edilizio posseduto dall’intera frazione.
2.8. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.70 della L.P. 10.07.2018 n.9; violazione e falsa applicazione dell’art.33 delle norme di attuazione al PUC di Bolzano; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto istruttorio ”.
I ricorrenti lamentavano inoltre l’assenza di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 70 della L.P. n. 70/2018, tenuto conto del mancato rispetto della distanza minima di 5,00 metri tra muro di confine della p.f. 2325/2 e stazione a valle, collocata a una distanza di soli 3,00 metri.
Tale circostanza denotava la superficialità e la carenza di istruttoria da parte delle Amministrazioni resistenti, con conseguente sussistenza di ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti gravati.
2.9. “ Violazione e falsa applicazione dell’art.70 della L.P. 10.07.2018 n.9; violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti di pubblico interesse e di pubblica utilità; violazione del principio di buon andamento di cui all’art.97 Cost.; illogicità manifesta ”.
L’illegittimità dei provvedimenti impugnati emergeva inoltre dall’omesso accertamento circa l’effettiva necessità del nuovo impianto di trasporto di cui al progetto impugnato, così come dalla mancata indicazione di soluzioni alternative.
Nessuno degli atti gravati esternava le ragioni sottese al ripristino e al potenziamento della funivia di San Genesio, non essendo richiamati a tal fine – nemmeno per relationem – studi preliminari ovvero indagini conoscitive, difettando altresì uno studio sull’ammortamento dei costi richiesti per la costruzione e la manutenzione dell’impianto. Né potevano rinvenirsi le soluzioni raggiunte al fine di risolvere le pregresse problematiche afferenti gli elevati costi di gestione e l’assenza di parcheggi in zona, integranti le cause principali poste a fondamento della dismissione della precedente funivia per San Genesio, con conseguenti ulteriori profili di annullabilità dei provvedimenti impugnati.
3. Con decreto n. 30/2025 pronunciato in data 10 luglio 2025 il Presidente di questo T.R.G.A., rilevata l’operatività del rito speciale di cui all’art. 12- bis , comma 5 del D. L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108 riguardando il giudizio opere cofinanziate con fondi statali collegati al P.N.R.R., disponeva l’integrazione del contraddittorio a carico dei ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il P.N.R.R. - Struttura di Missione per il P.N.R.R., integrazione adempiuta con la notifica in data 16 luglio 2025 e deposito in data 17 risp. 18 luglio 2025 in cancelleria.
4. In data 21 luglio 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Bolzano, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e comunque la reiezione.
5. In data 21 agosto 2025 si costituivano in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano e S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige – S.p.A., contestando a loro volta la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.
6. Il Comune di San Genesio Atesino, nonché le Amministrazioni statali evocate (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr - Struttura di Missione per il Pnrr), non si costituivano in giudizio.
7. A seguito della rituale produzione di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
L’infondatezza nel merito dell’impugnazione presentata dai ricorrenti esime il Collegio dall’affrontare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale, così come l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, trattandosi di questioni assorbite dalla reiezione del ricorso.
2. Il primo motivo di impugnazione, attraverso il quale i ricorrenti censurano la mancata sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A. e comunque l’omessa attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A., non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva preliminarmente come l’art. 15 della L.P. n. 17/2017 disciplini espressamente l’ambito di applicazione, a livello locale, dell’istituto della cd. “V.I.A.”, disponendo testualmente che: “ (1) Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull'ambiente. (2) L’allegato A stabilisce i casi in cui un progetto è in ogni caso soggetto a VIA e i casi in cui un progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA ”.
L’allegato A richiamato dal citato art. 15, comma 2 della L.P. n. 17/2017, nell’elencare i progetti sottoposti a V.I.A. di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, a sua volta prevede testualmente: che: “ (1) Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull’ambiente. (2) Viene comunque effettuata una valutazione di impatto ambientale per: a) i progetti di cui all’allegato III alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che non risultano ricompresi anche nell'allegato II alla Parte seconda dello stesso decreto; b) i progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; c) i progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, si ritenga che possano produrre significativi impatti negativi sull'ambiente. I criteri e le soglie da applicare per tali progetti sono stabiliti dalle “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome”, emanate ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. I riferimenti alle norme statali contenuti nelle linee guida sono da intendersi riferiti alle norme provinciali corrispondenti. (3) La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: a) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino di per sé conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato III; b) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in applicazione dei criteri e delle soglie stabiliti dalle linee guida, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ”.
Il progetto in questione, ancorché astrattamente riconducibile alla fattispecie contemplata dall’allegato IV parte seconda, punto 7 lett. l) del D. Lgs. n. 152/2006 (“ sistemi di trasporto a guida vincolata…, funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibiti al trasporto delle persone ”), richiamata dalla lett. b) del comma 2 dell’allegato A alla L.P. n. 17/2017, non rientra tuttavia in concreto tra le opere soggette V.I.A. Invero, la realizzanda opera risulta espressamente qualificata in termini di intervento di “ ripristino e potenziamento ”, con ciò dovendosi escludere che si tratti di struttura “ di nuova realizzazione ” e non essendo stata altresì allegata una sua eventuale collocazione, anche solo parziale, all’interno “ di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ”.
Né può ravvisarsi la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a V.I.A., non essendo stata riscontrata nei confronti dell’intervento una potenziale produzione di impatti ambientali significativi e negativi.
Il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità a V.A.S., ritualmente prodotto dalla difesa della Provincia autonoma di Bolzano sub doc. 21), ha invero escluso eventuali impatti ambientali significativi, evidenziando tra l’altro che: “ La modifica al piano urbanistico non comporta impatti negativi significativi sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico nonché il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Poiché non si prevedono impatti ambientali significativi che giustifichino una procedura di VAS, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima ha deciso che la modifica del piano urbanistico del Comune di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri allegati, non è soggetta alla procedura di VAS ”.
La variante urbanistica oggetto di verifica di assoggettabilità a V.A.S., del resto, si risolve in un intervento specifico, fondato su un altrettanto specifico progetto preliminare illustrante in maniera analitica le caratteristiche tecnico progettuali dell’opera di ripristino e potenziamento della funivia per San Genesio, con la conseguenza che l’oggetto della V.A.S. è risultato essenzialmente coincidente con l’oggetto della reclamata verifica di assoggettabilità a V.I.A., sussistendo un rapporto di univocità tra piano e progetto (quantomeno per la parte della stazione a valle, unico elemento in relazione al quale i ricorrenti hanno di fatto allegato la propria legittimazione e il proprio interesse all’impugnazione).
Invero, il sopra menzionato rapporto ambientale risulta corredato di tutte le informazioni richieste, essendo evidenziato nello specifico che: “ Il rapporto preliminare ambientale elaborato dall’Ing. LA IL è stato trasmesso all’Agenzia tenendo conto dei criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE. Il rapporto preliminare indica le caratteristiche del piano ed i potenziali impatti significativi sull’ambiente dipendenti dall'attuazione del piano: Il progetto della nuova funivia che da Bolzano conduce a San Genesio, che sostituisce quella vecchia ormai obsoleta costruita sullo stesso sedime nel 1937, ha lo scopo di realizzare una funivia di caratteristiche più moderne con maggiore portata oraria, che svolga effettivamente una funzione di mobilità alternativa per i residenti e che offra allo stesso tempo anche una valenza turistica. Le necessità tecnico funzionali di questo nuovo impianto implicano che la stazione di valle abbia necessariamente maggiori ingombri rispetto a quella esistente. La stazione a valle è collocata a Bolzano in via Rafenstein 15 e confina a sud con la strada comunale, a nord con il condominio Ex-Gurhof e a ovest con la via Rafenstein, p.ed. 2320 e la p.f. 257/8, C.C. IE ed è ubicata in “zona per attrezzature pubbliche sovracomunali” ai sensi del DPP 24/2020 e del PUC attuale. Per quanto concerne la componente popolazione, la variazione di zonizzazione e la conseguente ricostruzione della funivia di San Genesio, permetterà di incrementare l’appetibilità di questo sistema di trasporto rispetto a quello su gomma (autovetture e autobus) con la conseguente riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera. La riduzione del tempo di percorrenza, infatti, incentiverà l’utilizzo da parte delle utenze pendolari. Altro elemento attrattivo legato alla mobilità alternativa è quello della prevista rimodulazione della viabilità ciclo/pedonale degli impianti intorno alla stazione di valle. La variante in oggetto interessa la modifica del piano di zonizzazione e delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale del Comune di Bolzano, in particolare agli indici indicati all’articolo 33 “Zona per attrezzature pubbliche sovracomunali” relativi alla “Stazione di valle della funivia Bolzano-San Genesio Atesino” in cui si modifica: • la distanza minima dal confine verso la p.ed. 2320 e la p.f. 257/8, C.C. IE da 5 m a 0 m, permettendo la costruzione a confine sulla base dell’accordo pubblico-privato, nello specifico tra STA e la fam. Gasser; • la riduzione della distanza minima degli edifici a 5 metri con il muro di sostegno a confine con la p.ed. 4942 C.C. IE; • la regolamentazione della distanza minima degli edifici dal muro di sostegno dell’area di confine verso la p.f. 2325/2 C.C. IE; • la trasformazione in verde agricolo di una porzione della particella 2321/3; • la trasformazione di una porzione di p.f. 250/1 in pista ciclabile, • la trasformazione nel piano urbanistico comunale (PUC) di un pezzo di via Sarentino da strada statale a strada comunale di tipo B; • lo stralcio dell’ultimo paragrafo delle norme al PUC di Bolzano riguardanti la pendenza della piazza antistante alla stazione a Valle. • l’inserimento di un nuovo paragrafo nelle norme del PUC riguardo un elemento di confinamento sul lato sud della piazza. L’area relativa alla stazione di valle, oggetto del Piano delle Zone di Pericolo (PZP) del comune di Bolzano, è interessata da zone classificate come a pericolo idraulico medio (H2) ed elevato (H3). La modifica al piano in questione non comporterà presumibilmente impatti significativi in termini di emissioni acustiche. L’area interessata dalla presente modifica del piano urbanistico è già fortemente antropizzata. Il vigente piano paesaggistico del Comune di Bolzano non prevede vincoli di tutela per le aree interessate. La modifica del piano in questione non interessa corsi d’acqua o acque stagnanti, sorgenti, zone archeologiche, biotopi/monumenti naturali o altre aree o elementi protetti. Tuttavia, l'area interessata ricade o nella zona III dell'area di tutela dell'acqua potabile WSG 1 "Bolzano" istituita il 17/10/1983. Di conseguenza devono essere rispettate le prescrizioni del rispettivo piano di tutela, in particolare i requisiti relativi alle profondità di scavo ”.
La valutazione ambientale strategica, svolta tenuto conto degli elementi essenziali introdotti dal progetto, risulta senz’altro conforme al paradigma legale sotto il profilo materiale-sostanziale, con il rispetto – sotto un profilo squisitamente procedurale – delle garanzie pubblicitarie e partecipative del pubblico e degli interessati proprie degli atti pianificatori.
Merita inoltre di essere evidenziato come il Consiglio di Stato, nell’ipotesi di coincidenza dell’oggetto della procedura di modifica al P.U.C. e della connessa V.A.S. con il progetto dell’opera da realizzare, in applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006 abbia precisato che: “ in applicazione dei principi della proporzionalità ed adeguatezza e tenuto conto della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, costituita dalla coincidenza dell’oggetto delle procedure di modifica al p.u.c. e della connessa v.a.s. con lo stesso progetto dell’opera di ampliamento, deve ritenersi osservato l’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, che ammette lo svolgimento delle verifica di assoggettabilità nell’ambito della v.a.s., mentre ogni altra soluzione comporterebbe un’inammissibile aggravio procedimentale attraverso una duplicazione di valutazioni ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2015, n. 2894).
Per completezza, il Collegio osserva come la non assoggettabilità del progetto a procedura di V.I.A. emerga peraltro dalla nota adottata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in data 19 marzo 2025, in cui è stata determinata l’applicazione della procedura di approvazione cumulativa ai sensi degli artt. 41 ss. della L.P. n. 17/2017. L’art. 41 della L.P. n. 17/2017, in particolare, prevede l’applicazione di tale procedura di approvazione “ per i progetti esentati dalle procedure di V.I.A. e di A.I.A. ”, dovendosi escludere anche da tale documento la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di V.I.A.
3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame, in quanto aventi ad oggetti questioni intimamente connesse tra di loro afferenti la mancata attivazione della procedura di assoggettabilità a V.A.S. dell’impugnata variante e l’asserita erroneità della decisione di non sottoporre tale provvedimento a V.A.S., non si profilano meritevoli di accoglimento.
Come evidenziato al § precedente, infatti, il progetto è stato debitamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi degli artt. 6 ss. della L.P. n. 17/2017, circostanza peraltro agevolmente desumibile dalla stessa delibera n. 268/2025 impugnata nella presente sede (cfr. pag. 10, in cui si menziona la “ lettera dell’Ufficio Valutazioni ambientali in cui si constata che questa modifica del piano urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri allegati, non è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (n. prot. 279282 del 20/03/2025). Alla lettera sono allegati i pareri dei seguenti Uffici: Ufficio Tutela acque; - Ufficio Pianificazione paesaggistica e comunale; - Ufficio Aria e rumore; - Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche ”).
Il Collegio evidenzia inoltre per completezza come nell’ambito di tale atto l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, dopo avere rappresentato che la modifica del piano urbanistico comunale non necessitava di sottoposizione alla procedura di “V.A.S.”, abbia rappresentato l’impugnabilità di tale determinazione. In calce al documento è infatti riportato il seguente inciso: “ Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, può essere inoltrato ricorso alla Giunta provinciale entro 45 giorni dalla comunicazione di questo parere ”.
La suscettibilità di diretta impugnazione della verifica di assoggettabilità a V.A.S. ne consente un suo inquadramento in termini di provvedimento amministrativo di rilevanza esterna e autonomamente lesivo, conclusivo di una procedura di valutazione di impatto ambientale di natura autonoma, ancorché inserita nell’ambito di un più ampio procedimento di realizzazione della variante gravata.
La natura provvedimentale emerge con assoluta evidenza dal tenore testuale adottato sia a livello di legislazione provinciale, sia a livello di normativa nazionale. Invero, l’art. 7, comma 3, della L.P. 17/2017 prevede espressamente che: “ L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni ”. L’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2016 prevede a sua volta che: “ L’autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 ”.
Sul punto, il Collegio non può che richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui la verifica di assoggettabilità a “V.A.S.” si risolve in una determinazione di natura provvedimentale del tutto autonoma e direttamente impugnabile dal soggetto interessato: “ A tale proposito va rilevato in termini generali che la verifica di assoggettabilità costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VAS vera e propria (cfr. TRGA Bolzano, 13 maggio 2021, n. 144 e C.G.A. per la Regione Sicilia, 8 marzo 2021, n. 193). L’esito della verifica di assoggettabilità (a VAS) pone, infatti, fine al procedimento se di contenuto negativo, come nel caso di specie, essendo altrimenti destinato a sfociare nel procedimento di VAS, di cui costituisce pertanto una fase preliminare, oltre che eventuale ” (T.R.G.A. Bolzano, sent. 142 del 31.05.2024; idem , sent. n. 57 del 24.02.2022, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
Per completezza, si osserva che anche in relazione ad analoga questione concernente il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. la giurisprudenza amministrativa ne abbia sancito la natura di provvedimento autonomo, statuendo nello specifico che: “ E’ infatti evidente che tale atto, in quanto conclusivo di un’autonoma procedura di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione dell’opera in questione, rappresentava un atto autonomamente e immediatamente impugnabile dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, come manifestano di essere gli odierni ricorrenti. Tale considerazione condurrebbe ad affrontare anche il tema della tempestività del ricorso, sulla quale non vale la pena soffermarsi, vista anche l’obiettiva scarsa chiarezza della particolare posizione giuridica soggettiva fatta valere da ciascuno dei ricorrenti, e considerata la pregiudizialità della questione della mancata impugnazione della decisione regionale di non assoggettare a VIA il progetto ” (cfr. T.A.R. Firenze, sent. n. 199 del 21.02.2024).
Ne consegue pertanto che la mancata impugnazione del provvedimento negativo di assoggettabilità a V.A.S. della variazione al piano urbanistico del Comune di Bolzano ne ha inequivocabilmente determinato l’inoppugnabilità, con conseguente insindacabilità nella presente sede. A fronte della definitività di tale atto, dunque, parimenti destituite di fondamento si profilano le doglianze articolate nel quarto motivo di gravame e tese a censurare l’acritico recepimento, da parte dell’Amministrazione provinciale, della valutazione di non assoggettabilità a V.A.S. dell’impugnata variante.
4. Le censure dedotte nel quinto motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata adozione dell’obbligatorio parere da parte dell’Ufficio Tutela degli Insiemi del Comune di Bolzano, sono infondate.
Il Collegio osserva preliminarmente come le deduzioni oggetto di disamina siano rappresentate in maniera del tutto generica, attraverso doglianze di tipo sostanzialmente esplorativo finalizzate a far valere un non meglio precisato difetto di istruttoria nonché un asserito travisamento dei fatti omettendo tuttavia di specificare, in concreto e in maniera analitica e sufficientemente dettagliata, in quali termini le realizzande opere rientrerebbero in aree ricomprese nel Piano di tutela degli insiemi.
La difesa del Comune di Bolzano, richiamando il documento prodotto sub n. 10), ha evidenziato per contro come la localizzazione della zona di interesse sia ricompresa in un’area estranea alle schede degli insiemi n. 2 e n. 9, rilevando altresì come la nuova ciclabile contemplata dal progetto si vada a innestare nella ciclabile già esistente nella zona di tutela degli insiemi n. 9.
A fronte di tali argomentazioni e richiami documentali i ricorrenti, lungi dal contestare in maniera analitica i dati ex adverso riportati, si sono limitati a replicare in maniera del tutto generica che: “ la variante ed il progetto approvato sono, in parte, ricompresi all’interno del citato piano e che, pertanto, risultava obbligatorio previamente acquisire l’obbligatorio parere comunale di compatibilità, a seguito della presentazione di una specifica ed ulteriore documentazione ”.
In ogni caso, con deliberazione n. 1002 del 23 novembre 2021, prodotta dalla Provincia autonoma di Bolzano sub doc. 4 e non impugnata, risulta essere stato modificato il piano urbanistico relativamente alla delimitazione degli insiemi. Nella citata delibera è infatti espressamente previsto che: “ nel caso della stazione di valle le aree circostanti la stazione saranno oggetto di una serie di interventi finalizzati alla creazione di un numero adeguato di parcheggi e delle fermate per gli autobus. Ciò implica lo spostamento del tracciato della SS509 e l’inserimento di un parcheggio pubblico, con conseguente modifica del confine della zona di tutela degli insiemi che corrisponderà con il nuovo muro di sostegno della strada, nel piano di zonizzazione del Comune di Bolzano ”.
Attraverso tale modifica, dunque, le delimitazioni sono state spostate verso sud e non risultano più coincidere con il muro di delimitazione dell’attuale strada, con conseguente infondatezza delle doglianze genericamente articolate dai ricorrenti.
5. Non meritevoli di accoglimento si profilano altresì le censure articolate nell’ambito del sesto motivo di impugnazione, attraverso il quale i ricorrenti lamentano l’illegittimità della deroga alle distanze dal demanio idrico, così come della verifica di compatibilità idrogeologica.
La riduzione della distanza dal demanio idrico a 7 metri, infatti, è stata disposta previa acquisizione di specifico nulla osta idraulico espresso dall’Ufficio Demanio idrico (cfr. doc. 36.8 prodotto dalla P.A.B.), dal quale emerge come, in ossequio al disposto di cui all’art. 15 della L.P. n. 35/1975, siano stati presi in considerazione “ il decreto del Direttore dell’Agenzia per la Protezione civile n. 23 del 09.02.2024 e il decreto del Presidente della Provincia n. 1946 del 09.02.2024 ”.
Del resto, le esigenze urbanistiche che legittimano la deroga alle distanze del demanio idrico risultano giustificate dalla realizzazione di un’infrastruttura di rilevante interesse pubblico, quale deve considerarsi la funivia di cui al progetto impugnato.
Il pubblico interesse manifesta altresì dalla previsione dell’intervento nel Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile, come indicato nell’impugnato provvedimento n. 268 del 22/04/2025: “ la deliberazione della Giunta provinciale n. 963 del 5 novembre 2024 è stato approvato il PPMS “Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile 2035”. Nella relazione di Piano, parte 1, art. 3.2.2.4 “Funivie e funicolari” nonché relazione di Piano, parte 2, art. 7.3 “Nuovi impianti a fune di trasporto pubblico” nello scenario di riferimento al 2026 è previsto l’intervento di rinnovo totale della Funivia di San Genesio. L’intervento è di interesse provinciale ”.
La compatibilità idraulica dell’opera è stata inoltre vagliata in relazione al progetto nella sua interezza, risultando altresì prescritte le misure di sicurezza ritenute idonee a evitare “ variazioni della propagazione di eventi di colata detritica e di alluvionamento torrentizio derivanti dal rio di Rena ” (cfr. pag. 32 della “verifica di compatibilità idraulica” prodotta sub doc. 36.11 prodotto dalla Provincia autonoma di Bolzano). Con riferimento specifico alla stazione a valle è stato testualmente evidenziato che: “ In merito alla nuova struttura della stazione di valle della funivia Bolzano – San Genesio il progetto già prevede la presenza del muro di confinamento sulla strada lungo tutto il lato est del lotto, avente altezza non inferiore a 1.2 m rispetto al livello della strada stessa. Inoltre, lo stesso muro prosegue anche lungo via Sarentino con un’altezza che va decrescendo da 1.20 m fino a 0.8 m, ed un’estensione planimetrica di circa 12 m ” (pag. 30 del citato doc. 29.11).
In merito all’asserita illegittimità della verifica di compatibilità idrogeologica, dal doc. 36.4 prodotto dall’Amministrazione provinciale emerge per contro come la stessa sia sorretta da studi tecnici aggiornati e coerenti rispetto alle prescrizioni di sicurezza idraulica, con specifico riferimento al muro di protezione e confinamento progettato proprio per garantire la sicurezza dell’area. Né i ricorrenti possono utilmente censurare la definizione delle esatte dimensioni del manufatto nelle successive fasi progettuali, non potendosi ritenere tale scelta illogica ovvero abnorme e risultando per contro ragionevole demandare le misure di dettaglio nella fase esecutiva, tenuto conto delle risultanze tecniche aggiornate.
A ben vedere, le prospettazioni dedotte dai ricorrenti attengono non tanto alla legittimità del provvedimento, quanto piuttosto al merito delle valutazioni ivi contenute, insuscettibili di essere sindacate nella presente sede in assenza di errori di fatto ovvero di abnormi illogicità.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha al riguardo avuto modo di precisare che: “ Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione; Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 dicembre 2019 n. 8917) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7881 di data 21.08.2023; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7977 di data 14.09.2022, secondo cui: “ le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità ”).
Nel caso di specie l’Amministrazione provinciale, lungi dall’incorrere in errori di fatto e/o abnormi illogicità, ha recepito le valutazioni positive adottate nella citata documentazione tecnica, richiamandole espressamente nella motivazione del provvedimento impugnato.
Appare pertanto evidente come i ricorrenti, nell’evidenziare che l’Amministrazione comunale e provinciale si sarebbero poste in contraddizione e antitesi con la normativa di settore e gli strumenti di pianificazione territoriale omettendo di privilegiare, nel bilanciamento degli interessi coinvolti dagli interventi, la cura dei luoghi, solleciti in realtà una inammissibile intromissione nel merito della scelta operata nel provvedimento gravato, la cui adozione è stata peraltro caratterizzata dal previo recepimento di tutte le prescrizioni imposte dalle potenziali criticità riscontrate.
A fronte di tali considerazioni e in assenza di concreti elementi idonei a inficiare la correttezza dell’istruttoria e la legittimità dei provvedimenti impugnati, dunque, la richiesta di C.T.U. sollecitata nel ricorso introduttivo si profila meramente esplorativa e, per ciò stesso, inammissibile.
6. Il settimo motivo di gravame, con il quale i ricorrenti lamentano l’illegittimità della deroga alle distanze dal muro di sostegno dell’edificio identificato con la p. ed. 4942 (Condominio “Gurhof”) nonché dal muro di sostegno della p.f. 2325/2 (strada di accesso), è a sua volta infondato.
Il Collegio osserva preliminarmente la tardività delle doglianze avverso la deroga alle distanze edilizie, trattandosi di questione determinata dalla Giunta provinciale nell’ambito della delibera di ampliamento della zona destinata a stazione a valle n. 1002 di data 23 novembre 2021. La delibera anzidetta risulta senz’altro nota ai comproprietari della p. ed. 4942 C.C. IE (ossia il condominio “Gurhof”), atteso che in motivazione si rinvengono le osservazioni al riguardo fatte pervenire all’Amministrazione, attinenti – per quanto di interesse nella presente sede – non già alle distanze ovvero a presunti rischi idrogeologici, quanto piuttosto all’altezza dell’opera, al rumore eventualmente generato e alla realizzazione del parcheggio.
La giustificazione delle deroghe, inoltre, risulta esplicitata nella relazione di progetto prodotta sub doc. 36.1 dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il documento in questione reca invero uno specifico capitolo dedicato alla questione afferente la deroga alle distanze ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b) della L.P. n. 8/2018: “ Motivazione relativa alla deroga alle distanze ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b) L.P. Nr. 9/2018: La riduzione della norma sulle distanze prevista dall’art. 33 delle disposizioni di attuazione del piano urbanistico comunale del Comune di Bolzano, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b) L.P. 9/2018, è giustificata dalle seguenti motivazioni di riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico: La funivia Bolzano – San Genesio Atesino esiste sulla p.ed. 1117 C.C. IE fin dalla fine degli anni ’30 del secolo scorso e costituisce da allora una parte essenziale della struttura urbana locale. Si tratta di un’infrastruttura di trasporto pubblico di rilevanza sovracomunale. Il suo rinnovamento risulta necessario per motivi di esercizio e di sicurezza. Il mantenimento di questa importante infrastruttura pubblica rappresenta al contempo una riqualificazione, anche nella forma del riutilizzo, di questo patrimonio edilizio storico. Un’opera conforme agli attuali standard di sicurezza, capacità e funzionamento, che funge da stazione a valle della nuova funivia, può inserirsi nell’area disponibile solo derogando alle distanze minime tra edifici, inferiori ai 10 metri, e alle distanze dai confini di 5 m. Si precisa che l’edificio è progettato senza aperture finestrate nelle parti dell’edificio che verranno realizzate con la riduzione delle distanze sopra menzionate. Con riferimento al muro di sostegno situato lungo il confine con la p.ed. 4942, si sottolinea che viene comunque rispettata una distanza minima di 5 metri, nonostante detto muro risulti privo di autorizzazione edilizia, ovvero sia stato realizzato in difformità rispetto alla concessione edilizia relativo al condominio. La distanza tra il nuovo edificio della stazione a valle e la parete del condominio sito sulla p.ed. 4942 è comunque pari ad almeno 10 m. Per quanto riguarda il proprietario delle confinanti p.ed. 2320 e p.f. 257/8 (Gasser), è stato sottoscritto un accordo con i medesimi. Le particolari caratteristiche del luogo, in particolare la posizione e la disposizione degli edifici esistenti, giustificano l’applicazione dell’art. 33 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale. L’edificio della nuova stazione a valle della funivia Bolzano – San Genesio Atesino si inserisce armoniosamente nell’assetto territoriale e paesaggistico esistente, tenendo conto sia degli aspetti funzionali che della compatibilità ambientale. La posizione dell’impianto esistente rimane invariata. La nuova struttura verrà realizzata secondo tecnologie moderne e richiede un volume maggiore rispetto a quello dell’edificio esistente, che verrà sostituito. Il nuovo corpo edilizio è stato progettato tenendo conto delle distanze minime di sicurezza dalla futura strada comunale in direzione della Val Sarentino. Grazie alla sua conformazione, la nuova stazione a valle si integra armoniosamente nel paesaggio e nel contesto urbano: il tetto verde e il basamento in pietra locale reinterpretano le tipiche terrazze coltivate che caratterizzano il pendio sovrastante. Il volume tecnico in acciaio corten e vetro è compatto e poco impattante; il basamento dell’edificio risulta quasi invisibile dall’alto grazie alla copertura a verde. L’intero intervento è stato concepito per ridurre al minimo l’impatto ambientale, sia sotto il profilo paesaggistico che urbano … ”.
Né può condividersi l’assunto secondo cui la Provincia autonoma di Bolzano non avrebbe potuto verificare l’idoneità delle distanze ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, a causa della presentazione dell’integrazione documentale richiesta dal Comune e riguardante la deroga ex art. 52, comma 3, lett. b) della L.P. n. 9/2018 in data 15 aprile 2025, ossia il giorno successivo alla riunione finale della conferenza di servizi istruttoria.
Nella determinazione finale della conferenza di servizi, svolta peraltro in maniera asincrona e semplificata ai sensi del capoverso dell’art. 5 del D.P.P. n. 15/2021, l’adeguamento del piano urbanistico del Comune di Bolzano e l’approvazione del progetto sono state invero subordinate all’osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate, tra l’altro, proprio dall’Amministrazione comunale: “ Ai sensi dell’art. 70, comma 1, lettera c) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 alla Giunta provinciale saranno sottoposte l’approvazione del progetto “Ripristino con potenziamento della funivia di San Genesio” nonché il contestuale adeguamento d’ufficio del piano urbanistico del Comune di Bolzano con adeguamento del Piano paesaggistico, in osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni indicate ai fini dell’assenso dagli Uffici competenti e dal Comune di Bolzano ”. Nell’ambito del “Parere della riunione finale della Conferenza di servizi istruttoria espresso nella seduta del 14.04.2025, verbale del 16.04.2025”, prodotto dall’Amministrazione provinciale sub doc. 26, con specifico riferimento alla questione afferente la riduzione delle distanze risulta inoltre esplicitato che: “ nella relazione tecnica della modifica al piano urbanistico verrà presentato un testo riportante la dimostrazione che questi interventi, tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti, garantiscono comunque un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico ai sensi dell’art. 52, comma 3, lettera b) ”.
La questione è stata pertanto espressamente affrontata e concordata in sede di conferenza di servizi istruttoria, nell’ambito della quale è stata disposta una integrazione documentale, con ciò dovendosi altresì escludere l’ulteriore doglianza secondo cui l’Amministrazione comunale sarebbe stata privata della documentazione integrativa pretesa, in maniera da non potere accertare il rispetto della condizione riguardante la deroga alle distanze.
Del resto, l’oggettiva conferma di una effettiva disamina di tale questione è rinvenibile nell’ambito della stessa delibera n. 268/2025 impugnata nella presente sede, in cui si evidenzia che: “ La relazione tecnica per la modifica del piano urbanistico BLP-001 integrata con un capitolo dedicato alla motivazione relativa alla deroga alle distanze ai sensi dell’art. 52, comma 3, lettera b) L.P. n. 9/2018 (n. prot. 360386 del 15/04/2025), i pareri elencati, il parere della riunione finale e la determinazione della Conferenza dei servizi nonché un elenco dettagliato della documentazione di progetto sono allegati alla presente deliberazione . La Giunta provinciale fa propria la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi istruttoria favorevole. Come indicato nella determinazione, le prescrizioni e le condizioni contenute nei pareri devono essere osservate ”.
7. Parimenti infondate si profilano le doglianze articolate nell’ambito dell’ottavo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti lamentano la non conformità urbanistica del progetto in considerazione dell’asserito collocamento della stazione a valle a una distanza di soli 3,00 metri dal muro di confine della p.f. 2352/2, di loro proprietà.
Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione provinciale, segnatamente dal “Parere della riunione finale della Conferenza di servizi istruttoria espresso nella seduta del 14.04.2025, verbale del 16.04.2025” (doc. 26), si evince invero come il mancato rispetto della distanza di 5,00 metri sia ascrivibile a una scala esterna, espressamente definita come “ opzionale ”. Al riguardo la conferenza di servizi, richiamando il parere del “Servizio Edilizia” secondo cui: “ La scala esterna definita “opzionale” lungo la P.f. 2325/2 non mantiene le distanze di 5 metri da confine e non può quindi essere approvata. Se necessaria ai fini della sicurezza come via di fuga dovrà essere trovata un’altra posizione ”, ne ha disposto l’eliminazione.
In assenza di tale elemento costruttivo, dunque, deve ritenersi pienamente rispettata la distanza minima di 5,00 metri, con conseguente superfluità della richiesta C.T.U., avente peraltro natura meramente esplorativa anche in considerazione della genericità delle censure prospettate.
8. Destituite di fondamento risultano, da ultimo, le doglianze articolate nell’ambito del nono motivo di gravame, riferite all’asserito omesso accertamento circa l’effettiva necessità del nuovo impianto di trasporto di cui al progetto impugnato, così come alla presunta mancata indicazione di soluzioni alternative.
La variante urbanistica, così come il progetto, risultano infatti caratterizzati da ampia motivazione relativa alle ragioni di pubblico interesse sottese alla approvazione.
La relazione tecnica sulla proposta di modifica al P.U.C., prodotta dall’Amministrazione provinciale sub doc. 36.1, risulta corredata di specifica motivazione concernente proprio le finalità dell’intervento, dalla quale si desume che: “ Con la realizzazione della nuova funivia Bolzano - San Genesio, la rete di trasporto pubblico locale esistente sarà ampliata. Grazie a questo mezzo di trasporto pubblico, sarà possibile per tutti, residenti e visitatori, e in particolare per i pendolari, passare a un mezzo di trasporto nuovo, più efficiente, pratico ed ecologico, rispetto al bus e soprattutto all’auto. La funivia permetterà quindi di alleggerire il traffico tra Bolzano e San Genesio, nonché a Bolzano stessa. La possibilità di noleggiare biciclette e la realizzazione di una nuova pista ciclabile presso la stazione a valle consentiranno di raggiungere in modo più ecologico i vari quartieri della città in maniera flessibile, contribuendo anch’essa a ridurre il traffico, soprattutto nelle ore di punta. Nel corso dell’approvazione del progetto per il sopra citato intervento pubblico, l’adeguamento del piano urbanistico ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. c) L.P. n. 9/2018 risulta opportuno e necessario, motivo per cui anche questa modifica del piano urbanistico è nell’interesse pubblico ”.
La stessa delibera n. 268/2025 impugnata nella presente sede richiama espressamente la precedente delibera n. 1102/2021, così come la delibera n. 963/2024 di approvazione del “Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile 2035”, evidenziando testualmente che: “ Si rammenta che la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 1002 del 23 novembre 2021, una modifica dei piani urbanistici comunali di Bolzano e di San Genesio Atesino finalizzata a creare le condizioni per la realizzazione della nuova funivia nel pubblico interesse. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 963 del 5 novembre 2024 è stato approvato il PPMS “Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile 2035”. Nella relazione di Piano, parte 1, art. 3.2.2.4 “Funivie e funicolari” nonché relazione di Piano, parte 2, art. 7.3 “Nuovi impianti a fune di trasporto pubblico” nello scenario di riferimento al 2026 è previsto l’intervento di rinnovo totale della Funivia di San Genesio. L’intervento è di interesse provinciale ”.
Entrambi i provvedimenti non risultano essere stati impugnati, con conseguente insindacabilità delle valutazioni ivi contenute.
Destituito di fondamento si profila altresì l’assunto secondo cui la dismissione del precedente impianto funiviario sarebbe stata determinata da elevati costi di gestione e dalla carenza di parcheggi. Invero, la realizzazione del nuovo impianto è riconducibile alla delibera n. 1097 adottata dalla Giunta Provinciale in data 10 ottobre 2017 (doc. 1 della Provincia autonoma di Bolzano). Da tale determinazione, senz’altro antecedente alla dismissione del vecchio impianto avvenuta nell’anno 2020, si desumono le motivazioni poste a fondamento della scelta di realizzare il contestato intervento “ La funivia Bolzano–S. Genesio è un mezzo di trasporto storico, ricco di tradizione e soprattutto ecologico, risalente all’anno 1937. Annualmente vengono trasportate 50 – 80.000 persone. La funivia esistente necessita di molto personale e provoca un deficit operativo annuo di ca. 500.000 euro. Un’automatizzazione dell’impianto esistente per l’esercizio con un unico addetto comporterebbe una ristrutturazione radicale delle stazioni di valle e di monte con accessi automatizzati, una revisione generale dell’impianto con installazione di un nuovo azionamento elettrico e un risanamento dei 7 sostegni. Dato che questa “variante minima” è molto costosa ed in orari di punta la portata esistente sarebbe troppo ridotta, la costruzione di un nuovo impianto rappresenta a lungo termine la soluzione più sostenibile. Con la nuova costruzione la stazione a monte viene spostata leggermente più a monte, la velocità dell’impianto e la sua portata vengono aumentate. Il sostegno a metà tracciato funge anche da stazione intermedia. In questo modo si rende accessibile per Bolzano una nuova zona per le escursioni. Con la nuova funivia viene offerto un orario di apertura continuato, dalla mattina presto fino a sera, con collegamento cadenzato alla rete del trasporto pubblico locale, in maniera da offrire nuovamente un’alternativa valida alla autovettura ed all’autobus ”.
L’opportunità e la convenienza dell’intervento, peraltro difficilmente sindacabili in questa sede di giudizio di legittimità, sono state inoltre affrontate nell’analisi costi-benefici e nella relazione trasportistica (prodotti dall’Amministrazione provinciale rispettivamente sub docc. 37 e 42), così come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per autorizzarne il finanziamento, riconoscendone la coerenza con gli obiettivi di mobilità sostenibile e di interesse pubblico. Dalla relazione istruttoria ministeriale prodotta dalla Provincia autonoma di Bolzano sub doc. 12 si evince infatti che: “ tenuto conto del fatto che il nuovo impianto va a sostituirsi ad un impianto da poco dismesso di TPL, che si prevede una riorganizzazione della rete TPL con riduzione delle percorrenze bus e che la domanda di trasporto si compone di un’aliquota significativa di domanda in diversione modale, l’investimento si è ritenuto comunque efficace nel suo complesso, in quanto, oltre ai risparmi di tempo per gli tutti gli utenti, sono conseguiti benefici legati alla riduzione dell’incidentalità e degli inquinanti. Per quanto sopra riportato, e subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente paragrafo, la valutazione dell’intervento risulta favorevole in relazione all’ammissibilità al finanziamento, fatti salvi gli aspetti della sicurezza non oggetto della presente istruttoria ”.
Per le suesposte ragioni gli impugnati provvedimenti, unitamente agli atti connessi, resistono alle censure prospettate dai ricorrenti.
9. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e della S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., intese come una parte, nonché del Comune di Bolzano e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese del Comune di San Genesio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti DA NO Costruzioni S.r.l., Contemporary Art S.A.S di DA NO NI & C., Fondazione NI DA NO Ets e NI DA NO al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Autonoma di Bolzano e della S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., intese come una parte, nonché del Comune di Bolzano, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Nulla sulle spese del Comune di San Genesio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PH RC, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
AN TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | PH RC |
IL SEGRETARIO