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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 138/2022 alla udienza del 14/02/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'Avv. A. Broglia;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 contumace
nonché
CP_
rapp. e dif. dall'Avv. G. Vittori
Terzo chiamato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2022, la ricorrente domandava di accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o non genuinità dei contratti di collaborazione coordinata intercorsi con la società resistente dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2020;
domandava altresì di accertare e dichiarare che con la società
[...]
(già società a responsabilità limitata Controparte_1 CP_1 semplificata), era intercorso un ordinario ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno con decorrenza 1° giugno
2016 al 30 giugno 2020, con inquadramento nel livello IV del CCNL Commercio –
Confcommercio, o in subordine in altro livello contrattuale;
domandava, infine, di condannare la società alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale con gli istituti competenti e di condannare la Società convenuta al versamento a favore degli Enti preposti delle contribuzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative dovute dalla costituzione del rapporto sino alla data della sua cessazione, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
La ricorrente osservava:
di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_3 resistente, all'epoca dei fatti denominata , con Parte_2 contratto di lavoro di collaborazione coordinativa e continuativa per operatore di call center con modalità “outbound”, mediante una pluralità di contratti a tempo determinato e proroghe, in via continuativa, dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2020;
di aver effettivamente svolto, sebbene fosse formalmente assunta con contratto di lavoro di collaborazione coordinativa e continuativa per operatore di call center con modalità “outbound”, per l'intera durata del rapporto, attività di lavoro subordinato;
2 di aver sempre dovuto osservare il seguente orario di lavoro impostole dal datore di lavoro: Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Martedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Giovedì dalle ore 10.00 alle ore
18.00; Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
Domenica riposo;
di aver avuto sempre a disposizione 15 minuti di pausa ogni 2 ore di attività lavorativa, sul cui rispetto vigilavano e Persona_1 Persona_2 [...]
, per conto della società resistente;
Per_3
che, in ordine alla concessione di periodi feriali, permessi o periodi di malattia, questi dovevano essere richiesti alla società resistente oralmente ad almeno uno dei seguenti soggetti ( e/o e/o Persona_2 Persona_4 Per_1
e/o ) o via mail;
la società resistente si riservava
[...] Persona_5 unilateralmente la facoltà di concederli o meno;
che gli strumenti (computer, scrivania, sedia, computer, telefono) e i locali, dove l'attività lavorativa si svolgeva, erano messi a disposizione dei lavoratori dalla società;
di doversi attenere scrupolosamente al potere organizzativo, direttivo, e disciplinare del datore di lavoro, non disponendo di alcuna autonomia decisionale in merito al lavoro prestato;
era assoggettata all'obbligo continuativo di obbedienza e al contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della sua prestazione, era quindi in tutto e per tutto sottoposto al potere gerarchico dei suoi superiori, con riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia alle modalità di esecuzione delle prestazioni;
di essersi occupata, nello specifico, del controllo di tutti i contratti stipulati dagli operatori telefonici con i clienti, ricontattando questi ultimi, chiedendo loro conferma dei dati e della tariffa concordata e richiedendogli altresì di inviare i propri documenti di identità su WhatsApp collegato al telefono della società
3 resistente messo a disposizione della ricorrente e della consegna, successiva a tale controllo, dei contratti corretti al “back office”;
di aver ricevuto, ogni mese, una retribuzione fissa pari ad € 1.100,00;
che la prestazione lavorativa resa era eterorganizzata, eterodiretta e non autonoma;
che, sulla base di quanto sopra, il presente rapporto di lavoro era da intendere quale ordinario rapporto di lavoro subordinato e non quale collaborazione coordinata e continuativa, sussistendo tutti i criteri distintivi della subordinazione.
, benché regolarmente citata in giudizio, Controparte_1 non si costituiva, dovendo, pertanto, esser dichiarata contumace.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo, nel caso di accoglimento del ricorso, la condanna della società convenuta al pagamento dei contributi e oneri accessori conseguenti sulle somme accertate in corso di causa a titolo di imponibile contributivo in ordine al rapporto di lavoro subordinato, entro i limiti prescrizionali.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per quanto di seguito.
Il ricorso verte principalmente sulla natura del rapporto di lavoro dedotto in oggetto. Se questo, quindi, possa essere inteso quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero quale collaborazione continuativa e coordinata.
La collaborazione continuativa e coordinata viene citata nell'art. 409 n. 3
c.p.c., il quale, difatti, ricomprende, all'interno del novero delle controversie individuali di lavoro, anche “i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
4 ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
Nel caso in esame, la ricorrente versava in atti il contratto, denominato collaborazione continuativa e coordinata (allegato n.4 ricorso) ed allegava altresì le numerose proroghe dello stesso (v. allegato n.6).
E' pertanto pacifico, in quanto documentato, che la ricorrente aveva concluso, con la società contumace, un contratto di lavoro con collaborazione coordinata e continuativa per operatore di call center con modalità “outbound”.
Occorre preliminarmente osservare, per quanto riguarda la qualificazione del rapporto sotteso al contratto ivi allegato, che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “non può avere rilievo decisivo, ai fini della effettiva qualificazione giuridica del rapporto, il nomen iuris dato dalle parti nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto, non solo tale
“autoqualificazione” non pregiudica, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'accertamento della sussistenza della subordinazione nel concreto svolgimento del rapporto, costituendo un elemento prevalentemente indiziario”
(Cassazione n. 19583 del 2021).
A nulla rileva, quindi, il nomen iuris attribuito dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto, così come allegato dalla ricorrente (v. doc.n.4 ricorso).
In detto contratto, come già sopra detto, il rapporto di lavoro viene denominato
“Contratto di lavoro con collaborazione coordinata e continuativa per operatore di call center con modalità “outbound”. Ciò però non assume valenza dirimente ai fini della qualificazione effettiva del rapporto lavorativo.
Nel caso di specie, occorre, quindi, andare ad indagare la natura sostanziale del rapporto di lavoro in oggetto.
5 “La definizione legale del contratto a progetto fornita dall'art. 61 D.Lgs.
276/2003 (abrogato dall'art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs
Act), postula - tenuto altresì conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla legge 92/2012 - una attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e
"funzionalmente ricollegato(a) ad un determinato risultato finale" cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore;
ancorché non sia richiesto che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale o originale o del tutto sconnessa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa” (Ordinanza,
Cassazione n. 29640 del 2018).
Al contrario, per quanto riguarda il prestatore di lavoro subordinato, questo,
a mente dell'art. 2094 c.c., è colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Indici rivelatori della natura subordinata del rapporto sono: la previsione di un compenso fisso, un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni ed il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali.
Ad Abuntantiam, il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento(anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cassazione n. 29646 del 2018).
Ebbene, nel corso del processo venivano sentiti i testimoni.
In particolare, all'udienza del 21.11.2023 i testi e Tes_1 Testimone_2 confermavano quanto di seguito.
6 L'orario che la ricorrente doveva osservare prevedeva lo svolgimento della prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00. L'esatto orario di arrivo e di uscita della ricorrente veniva annotato su un foglio da parte di . Persona_3
Per quanto riguarda l'autorizzazione ad effettuare periodi di ferie o di malattia, la ricorrente doveva richiedere specifiche autorizzazioni per lo svolgimento degli stessi.
La ricorrente, inoltre, non era libera di determinare la propria prestazione lavorativa. Anzi, i testi dichiaravano che doveva essere tutto approvato da Per_2
, , e .
[...] Persona_4 Persona_1 Persona_5
La ricorrente non era libera di scegliere la propria prestazione lavorativa da effettuare, né ferie né permessi, effettuando la prestazione lavorativa anche quando era malata, sebbene detta circostanza fosse conosciuta dalla parte datrice.
Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa erano determinate dalla società stessa.
La ricorrente si era occupata, dal 1° giugno 2016 e sino alla cessazione del rapporto lavorativo, di controllare tutti i contratti stipulati dagli operatori telefonici con i clienti, ricontattando questi ultimi, chiedendo loro conferma dei dati e della tariffa concordata e richiedendogli altresì di inviare i propri documenti di identità sul WhatsApp collegato al telefono della società resistente messo a disposizione della ricorrente.
Procedendo ad una necessaria verifica, la prestazione lavorativa del ricorrente veniva assolta con una modalità incompatibile con la prospettata autonomia gestionale dei lavoratori sottoposti a collaborazione coordinata e continuativa.
Anzi nel caso di specie, l'istruttoria espletata è tale da evidenziarne al contrario, la completa sottoposizione al potere organizzativo e decisionale del
7 titolare della ditta, estrinsecantesi in direttive impartite quotidianamente in ordine all'attività, del tipo di prestazione da eseguire, senza che l'interessato avesse la possibilità di discuterle o di rifiutarle (Cassazione n.8364 del 2014).
Quanto invece all'inquadramento richiesto, questo è subordinato all'esame delle mansioni specificate nel CCNL di riferimento;
esame che prevede, come noto, un accertamento trifasico.
In ordine a ciò, la giurisprudenza ha affermato, difatti, che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Ord. Cassazione n. 30580 del 2019).
Occorre preliminarmente osservare che, in ordine all'accertamento in fatto delle mansioni, i testi confermavano l'attività lavorativa allegata dalla ricorrente, consistente nel controllo di tutti i contratti stipulati dagli operatori telefonici con i clienti, ricontattando questi ultimi, chiedendo loro conferma dei dati e della tariffa concordata e richiedendogli altresì di inviare i propri documenti di identità sul
WhatsApp collegato al telefono della società resistente messo a disposizione della ricorrente.
Ebbene, sulla base di ciò, si può pacificamente affermare che la ricorrente svolgesse l'attività di controllo così come allegata e descritta dalla stessa.
Esaminate le mansioni svolte, nonché la documentazione a tale proposito prodotta dalla ricorrente, al fine di individuare correttamente il livello da attribuire allo stesso, è opportuno qui richiamare l'art. 113 del CCNL di riferimento, debitamente versato in atti dalla stessa (doc.n.1 ricorso).
A mente dell'articolo appena citato, appartengono al IV livello, richiesto dalla ricorrente, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e
8 relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, tra cui anche la figura del “controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni”.
Sulla base di quanto sopra affermato, il raffronto tra le indagini consente di inquadrare la ricorrente, fin dal 2016 al livello IV del CCNL Commercio –
Confcommercio, atteso che la stessa svolgeva operazioni di controllo di elaborazione dati nel settore delle telecomunicazioni.
Sulla base di quanto sopra affermato, il ricorso non può che essere accolto.
Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità dei contratti così come sottoscritti tra la ricorrente e la società resistente, dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2020 ed al contempo si deve dichiarare che tra la ricorrente e la società Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...] indeterminato e pieno per il medesimo periodo.
La società resistente va pertanto, considerata l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto, alla regolarizzazione contributiva e previdenziale nei confronti dell'ente costituitosi in giudizio dal 4.3.2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, attesa l'intervenuta prescrizione del credito CP_ relativo all'anno 2016, come eccepito dall' i n memoria di costituzione.
Le spese liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che tra la ricorrente e la società resistente, è intercorso, dall'1.6.2016 al 30.6.2020, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno riconducibile al livello IV del CCNL
Commercio – Confcommercio;
9 2. condanna parte resistente a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente dal 4.3.2017 alla cessazione del rapporto lavorativo;
3. Pone a carico della società resistente le spese di giudizio, che liquida nella somma € 1.800,00 per competenze in favore di parte ricorrente ed € 900,00 in CP_ favore dell' oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali
Ascoli Piceno il 14.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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