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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 217 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Rimini, Viale Sabotino n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Iacolare (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Coriano (RN), alla via C.F._2
Friano 43, PEC Email_1
APPELLANTE nei confronti di con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Gardella n. 2, Controparte_1
Codice Fiscale/Partita IVA/Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , in persona P.IVA_1 del Procuratore dr. e Controparte_2
(C.F. nato a [...], il [...], residente Controparte_3 C.F._3
a Rimini (Rn), via Lagomaggio n. 116, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Monti (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini via Sigismondo CodiceFiscale_4
n. 75, PEC Email_2
APPELLATI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio e per sentirli condannare in Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 solido fra loro al risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro stradale occorso in data 16/12/2020 ore 8.30 circa, in Rimini, quando l'autovettura tipo Audi A4 di proprietà dell'attrice, procedendo lungo la Via Cirene, giunta all'altezza dell'intersezione stradale, impattava contro il veicolo tipo
Volvo V40 di proprietà di che percorreva la Via Misurata. CP_3 – ammettendo di non aver concesso la precedenza spettante al veicolo condotto da Parte_1
– riteneva sussistere la concorrente responsabilità di costui per la velocità tenuta e chiedeva CP_3 il risarcimento dei danni nella somma di € 20.000,00 (sul maggior importo calcolato di € 53.174,96)
o, comunque, in misura non inferiore al 40% del danno risarcibile.
Il Giudie di Pace di Pace di Rimini, con sentenza n. 483/23 del 19/06/2023, rigettava la domanda di risarcimento e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio. proponeva appello e chiedeva la riforma della sentenza appellata affidandosi ad unico Parte_1 motivo di gravame ovvero denunciando la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove in combinato coll'art. 232 c.p.c.: omessa ed errata valutazione delle prove e motivazione carente e/o contraddittoria ed illogica determinante il rigetto della domanda”.
Ritualmente costituitasi in appello, eccepiva l'infondatezza dell'interposto Controparte_4 gravame contestando tutte le avverse doglianze ed insistendo per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
L'appellante ha lamentato la errata valutazione delle emergenze istruttorie e l'abuso dello strumento del libero apprezzamento delle prove, ha contestato il valore probatorio del verbale di accertamento degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, della loro testimonianza e della perizia cinematica offerta dalla controparte ed ha biasimato il rigetto della domanda di CTU cinematica.
In punto di diritto si osserva che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un.,
n.16598/2016, n. 11892/2016). Parimenti la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014, n. 20119/2009, n. 26965/2007).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ricostruito la dinamica del sinistro sull'apprezzamento del materiale probatorio disponibile (segnatamente il verbale di accertamento di incidente stradale ed i filmati delle telecamere di sorveglianza), alla stregua di una condivisibile valutazione di coerenza e adeguatezza cosicché non ha violato né l'una né l'altra prescrizione di legge.
Altrettanto infondata la doglianza dell'appellante circa la “erroneità e la ingiustificabilità dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione”.
pag. 2/5 Pacificamente, infatti, il giorno 16/12/2020 alle ore 8.30, percorreva in auto la Via Parte_1
Cirene e impattava violentemente contro l'auto del che percorreva la perpendicolare via CP_3
Misurata, con diritto di precedenza.
La dinamica del sinistro -così rappresentata in atti dalla stessa parte istante- è stata ricostruita dalla
Polizia Municipale in “Relazione di incidente stradale” e confermata dal testimone Agente
[...]
nonché accertata dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di un Tes_1 albergo insistente sul luogo del sinistro. In particolare, i filmati registrano il momento in cui l'Audi condotta dalla proseguendo dritto lungo la strada arrivava ad impegnare, in maniera inaspettata, Pt_1 la Via Misurata sulla quale stava transitando il convenuto.
Risulta pertanto pacifico oltre che documentalmente dimostrato che ha omesso di Parte_1 concedere la dovuta precedenza, violando così le norme del codice della strada (art. 145 co. 1 e 5 cds) peraltro in una condizione di tale disattenzione da non essere in grado di effettuare manovre evasive o di arresto tempestivo ovvero di fare tutto il possibile per evitare la causazione del sinistro.
Considerazione, quest'ultima, che trova conforto probatorio nell'accertamento degli Agenti di Polizia
Municipale che rilevano la mancata evidenza di tracce di frenata sul posto.
A ben guardare, la “distrazione” della è ancor più censurabile ove si consideri che, per Pt_1 narrazione della stessa parte che vanta pretesa “il luogo del sinistro è un'intersezione a quattro strade, di carreggiata ridotta, ed all'angolo tra viale Cirene e viale Misurata ove insistono recinzioni e caseggiati che impediscono il campo visivo in profondità. Di guisa che, proprio tenendo presente le caratteristiche della strada, occorre approcciarsi all'incrocio utilizzando la massima attenzione e prudenza, in virtù anche dell'assenza di uno specchio parabolico che possa avvisare della presenza di altri veicoli”. Prudenza ed accortezza invero massimamente esigibili dal conducente della vettura che percorre la via sulla quale insiste l'obbligo di arresto per dare precedenza a chi procede lungo la strada c.d. “favorita”.
Non parrebbe rilevare in senso contrario la considerazione dell'appellante, la quale sostiene di essersi arrestata allo stop, ciò che sarebbe, a suo dire, dimostrato dal filmato del sinistro, che mostrerebbe l'accensione delle luci posteriori rosse che segnalano l'azionamento del freno. Invero, il conducente non solo deve rispettare il segnale di stop, ma con tutta evidenza deve ripartire solo quando non ostacola il transito delle autovetture che impegnano la strada favorita.
Tanto acclarato avuto riguardo allo svolgimento dei fatti, deve dunque procedersi facendo applicazione del giudizio controfattuale alla stregua del quale il nesso causale può dirsi accertato quando, immaginandosi come realizzata la condotta doverosa, l'evento hic et nunc non si sarebbe verificato.
pag. 3/5 Nel caso di specie, assunto come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto - obbligo di dare la precedenza- a parere di scrive, risulta accertato positivamente il nesso di causalità tra il sinistro e l'omissione medesima, potendosi ritenere, con alto grado di credibilità razionale, che la condotta ascritta all'appellante sia stata condizione necessaria dell'evento.
Ad onor del vero occorre precisare che, all'evidenza delle emergenze istruttorie, la collisione fra i veicoli si determinava esclusivamente per causa imputabile a condotta colposa di di Parte_1 gravità tale da assorbire integralmente l'eziologia del danno, senza alcuna incidenza causale della condotta del convenuto, che peraltro, risulta essersi uniformato a tutte le regole di prudenza alla guida.
Né l'appellante ha offerto elementi idonei a dimostrare la colpa concorrente del non essendo CP_3 in alcun modo dimostrato che tenesse una velocità inadeguata allo stato dei luoghi.
Il giudice di prime cure ha approfondito l'indagine, arrivando a verificare che il comportamento di
-di fatto conforme alle regole dettate dal codice della strada che nella zona di Controparte_3 pertinenza impone il limite massimo di velocità dei 50 km/h- può dirsi immune da censure.
La velocità di crociera cui viaggiava (entro i 50 km/h) era conforme e rispettosa delle norme CP_3 in materia di circolazione stradale e, in assenza di particolari condizioni dirimenti (traffico, scarsa visibilità, lavori in corso) non è esigibile che il conducente si attenesse una andatura più prudenziale.
Cosicché, appare in assoluto priva di pregio la doglianza dell'appellante circa la condotta guida del convenuto “giunto all'incrocio in questione ad una velocità pari a 50 Km/h, rallentando la propria andatura solo nell'immediatezza dell'impatto”.
In conclusione, le risultanze istruttorie hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro addebitandone la responsabilità esclusiva alla sola parte appellante a fronte di condotta in concreto non censurabile di parte convenuta in appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 tenuto conto del valore della lite e facendo applicazione dei valori minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA E CPA, per ciascun convenuto;
- Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Rimini, 11.11.2025 pag. 4/5 Il Giudice
D.ssa Elisa Dai Checchi
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 217 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Rimini, Viale Sabotino n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Iacolare (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Coriano (RN), alla via C.F._2
Friano 43, PEC Email_1
APPELLANTE nei confronti di con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Gardella n. 2, Controparte_1
Codice Fiscale/Partita IVA/Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , in persona P.IVA_1 del Procuratore dr. e Controparte_2
(C.F. nato a [...], il [...], residente Controparte_3 C.F._3
a Rimini (Rn), via Lagomaggio n. 116, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Monti (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini via Sigismondo CodiceFiscale_4
n. 75, PEC Email_2
APPELLATI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio e per sentirli condannare in Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 solido fra loro al risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro stradale occorso in data 16/12/2020 ore 8.30 circa, in Rimini, quando l'autovettura tipo Audi A4 di proprietà dell'attrice, procedendo lungo la Via Cirene, giunta all'altezza dell'intersezione stradale, impattava contro il veicolo tipo
Volvo V40 di proprietà di che percorreva la Via Misurata. CP_3 – ammettendo di non aver concesso la precedenza spettante al veicolo condotto da Parte_1
– riteneva sussistere la concorrente responsabilità di costui per la velocità tenuta e chiedeva CP_3 il risarcimento dei danni nella somma di € 20.000,00 (sul maggior importo calcolato di € 53.174,96)
o, comunque, in misura non inferiore al 40% del danno risarcibile.
Il Giudie di Pace di Pace di Rimini, con sentenza n. 483/23 del 19/06/2023, rigettava la domanda di risarcimento e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio. proponeva appello e chiedeva la riforma della sentenza appellata affidandosi ad unico Parte_1 motivo di gravame ovvero denunciando la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in tema di disponibilità e valutazione delle prove in combinato coll'art. 232 c.p.c.: omessa ed errata valutazione delle prove e motivazione carente e/o contraddittoria ed illogica determinante il rigetto della domanda”.
Ritualmente costituitasi in appello, eccepiva l'infondatezza dell'interposto Controparte_4 gravame contestando tutte le avverse doglianze ed insistendo per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
L'appellante ha lamentato la errata valutazione delle emergenze istruttorie e l'abuso dello strumento del libero apprezzamento delle prove, ha contestato il valore probatorio del verbale di accertamento degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, della loro testimonianza e della perizia cinematica offerta dalla controparte ed ha biasimato il rigetto della domanda di CTU cinematica.
In punto di diritto si osserva che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un.,
n.16598/2016, n. 11892/2016). Parimenti la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014, n. 20119/2009, n. 26965/2007).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ricostruito la dinamica del sinistro sull'apprezzamento del materiale probatorio disponibile (segnatamente il verbale di accertamento di incidente stradale ed i filmati delle telecamere di sorveglianza), alla stregua di una condivisibile valutazione di coerenza e adeguatezza cosicché non ha violato né l'una né l'altra prescrizione di legge.
Altrettanto infondata la doglianza dell'appellante circa la “erroneità e la ingiustificabilità dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione”.
pag. 2/5 Pacificamente, infatti, il giorno 16/12/2020 alle ore 8.30, percorreva in auto la Via Parte_1
Cirene e impattava violentemente contro l'auto del che percorreva la perpendicolare via CP_3
Misurata, con diritto di precedenza.
La dinamica del sinistro -così rappresentata in atti dalla stessa parte istante- è stata ricostruita dalla
Polizia Municipale in “Relazione di incidente stradale” e confermata dal testimone Agente
[...]
nonché accertata dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di un Tes_1 albergo insistente sul luogo del sinistro. In particolare, i filmati registrano il momento in cui l'Audi condotta dalla proseguendo dritto lungo la strada arrivava ad impegnare, in maniera inaspettata, Pt_1 la Via Misurata sulla quale stava transitando il convenuto.
Risulta pertanto pacifico oltre che documentalmente dimostrato che ha omesso di Parte_1 concedere la dovuta precedenza, violando così le norme del codice della strada (art. 145 co. 1 e 5 cds) peraltro in una condizione di tale disattenzione da non essere in grado di effettuare manovre evasive o di arresto tempestivo ovvero di fare tutto il possibile per evitare la causazione del sinistro.
Considerazione, quest'ultima, che trova conforto probatorio nell'accertamento degli Agenti di Polizia
Municipale che rilevano la mancata evidenza di tracce di frenata sul posto.
A ben guardare, la “distrazione” della è ancor più censurabile ove si consideri che, per Pt_1 narrazione della stessa parte che vanta pretesa “il luogo del sinistro è un'intersezione a quattro strade, di carreggiata ridotta, ed all'angolo tra viale Cirene e viale Misurata ove insistono recinzioni e caseggiati che impediscono il campo visivo in profondità. Di guisa che, proprio tenendo presente le caratteristiche della strada, occorre approcciarsi all'incrocio utilizzando la massima attenzione e prudenza, in virtù anche dell'assenza di uno specchio parabolico che possa avvisare della presenza di altri veicoli”. Prudenza ed accortezza invero massimamente esigibili dal conducente della vettura che percorre la via sulla quale insiste l'obbligo di arresto per dare precedenza a chi procede lungo la strada c.d. “favorita”.
Non parrebbe rilevare in senso contrario la considerazione dell'appellante, la quale sostiene di essersi arrestata allo stop, ciò che sarebbe, a suo dire, dimostrato dal filmato del sinistro, che mostrerebbe l'accensione delle luci posteriori rosse che segnalano l'azionamento del freno. Invero, il conducente non solo deve rispettare il segnale di stop, ma con tutta evidenza deve ripartire solo quando non ostacola il transito delle autovetture che impegnano la strada favorita.
Tanto acclarato avuto riguardo allo svolgimento dei fatti, deve dunque procedersi facendo applicazione del giudizio controfattuale alla stregua del quale il nesso causale può dirsi accertato quando, immaginandosi come realizzata la condotta doverosa, l'evento hic et nunc non si sarebbe verificato.
pag. 3/5 Nel caso di specie, assunto come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto - obbligo di dare la precedenza- a parere di scrive, risulta accertato positivamente il nesso di causalità tra il sinistro e l'omissione medesima, potendosi ritenere, con alto grado di credibilità razionale, che la condotta ascritta all'appellante sia stata condizione necessaria dell'evento.
Ad onor del vero occorre precisare che, all'evidenza delle emergenze istruttorie, la collisione fra i veicoli si determinava esclusivamente per causa imputabile a condotta colposa di di Parte_1 gravità tale da assorbire integralmente l'eziologia del danno, senza alcuna incidenza causale della condotta del convenuto, che peraltro, risulta essersi uniformato a tutte le regole di prudenza alla guida.
Né l'appellante ha offerto elementi idonei a dimostrare la colpa concorrente del non essendo CP_3 in alcun modo dimostrato che tenesse una velocità inadeguata allo stato dei luoghi.
Il giudice di prime cure ha approfondito l'indagine, arrivando a verificare che il comportamento di
-di fatto conforme alle regole dettate dal codice della strada che nella zona di Controparte_3 pertinenza impone il limite massimo di velocità dei 50 km/h- può dirsi immune da censure.
La velocità di crociera cui viaggiava (entro i 50 km/h) era conforme e rispettosa delle norme CP_3 in materia di circolazione stradale e, in assenza di particolari condizioni dirimenti (traffico, scarsa visibilità, lavori in corso) non è esigibile che il conducente si attenesse una andatura più prudenziale.
Cosicché, appare in assoluto priva di pregio la doglianza dell'appellante circa la condotta guida del convenuto “giunto all'incrocio in questione ad una velocità pari a 50 Km/h, rallentando la propria andatura solo nell'immediatezza dell'impatto”.
In conclusione, le risultanze istruttorie hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro addebitandone la responsabilità esclusiva alla sola parte appellante a fronte di condotta in concreto non censurabile di parte convenuta in appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 tenuto conto del valore della lite e facendo applicazione dei valori minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di lite che liquida Parte_1 in euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA E CPA, per ciascun convenuto;
- Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Rimini, 11.11.2025 pag. 4/5 Il Giudice
D.ssa Elisa Dai Checchi
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