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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1658/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 1658/2017 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rapp.ti e difesi come da mandato in atti Parte_5 Parte_6
dall'Avv. ZACHEO FRANCESCO;
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti CP_1
dall'Avv. GOZZI VIRGINIA;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CARROZZINI ORONZO;
Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_5 Parte_3
, , , e , rispettivamente in qualità
[...] Parte_6 Parte_4 Parte_2
di fratelli e genitori di hanno convenuto in giudizio Persona_1 Controparte_2
e , quali eredi di , nonché la compagnia al fine di Controparte_3 Persona_2 CP_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti per il decesso del proprio congiunto, alla guida della
Fiat RO tg. DJ716DP, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 21.12.2014 in Muro Leccese
1 all'altezza del km 2+700 della S.S. Maglie-Santa Maria di Leuca. Hanno dedotto, in particolare, che l'incidente è avvenuto per la concorrente responsabilità del conducente della Ford ST tg.
ER870DW, di proprietà e condotta da , ed assicurata con la compagnia Persona_2 CP_1
Con comparsa depositata il 23.05.2017 si è costituita che ha contestato la dinamica CP_1
dell'incidente riferita da parte attrice e ha concluso per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza, svoltasi il 3.10.2017, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3
e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 CP_2
c.p.c.; il 4.12.2017 si è costituita e il 9.11.2018, a scioglimento di riserva, è Controparte_2
stata ammessa la prova orale. All'esito dell'escussione di diversi testi è stata disposta l'acquisizione della copia conforme integrale della relazione di incidente stradale redatta dai carabinieri della stazione di Muro Leccese, prot. n. 40648/2014, nonché copia conforme integrale e a colori della relazione del consulente tecnico del P.M., ing. resa nell'ambito del Persona_3
proc. penale n. 14023/14 mod. 21 contro . Controparte_4
Acquisiti tali documenti, a scioglimento di riserva la causa è stata rinviata per p.c. al 12.12.2024 ove, all'esito degli incombenti a carico delle parti, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In disparte la contraddittoria qualificazione soggettiva spesa nell'atto introduttivo, ove si prospetta, dapprima, che gli attori agiscono quali eredi di (circostanza che legittima Persona_1
la richiesta di risarcimento del danno iure hereditatis) e nelle conclusioni si chiede il danno iure proprio quale perdita del rapporto parentale, i documenti acquisiti hanno dimostrato che la responsabilità del terribile incidente è ascrivibile unicamente alla condotta di guida sconsiderata del congiunto degli attori.
La consulenza svolta per conto del P.M. nel proc. penale contro il conducente della 600, unico sopravvissuto, redatta dall'Ing. utilizzabile nella presente sede processuale (si veda, sul Per_3
punto, Cass. civ. Sez. I, 10/12/2004, n. 23132; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 07/05/2014, n. 9843) ha chiarito che vi sono stati due impatti: il primo, sulla semicarreggiata percorsa regolarmente dalla
Ford ST, tra questa auto (condotta da ) e la Fiat RO, guidata dal congiunto Persona_2
degli attori, mentre il secondo urto, ovvero quello cha ha interessato la RO e la 600, si è
2 verificato sulla corsia di sorpasso adiacente alla suddetta, che poi è quella utilizzata dai veicoli diretti verso Leuca.
Il perito del P.M. ha poi rammentato che “l'evento si è verificato alle ore 20:30 circa del 21 dicembre 2014 e che, a detta dei Verbalizzanti, in quel frangente la strada era bagnata, il traffico intenso, la visibilità buona. Data l'ora, la visuale era quella che potevano consentire i proiettori dei veicoli in quanto era buio e la zona non è illuminata artificialmente. Relativamente alla segnaletica, l'orizzontale consta di strisce longitudinali singole continue bianche di margine e doppie di mezzeria della carreggiata;
nonché di strisce discontinue singole di separazione delle corsie di marcia;
la verticale è quella che presegnala la presenza della piazzola ed un limite di velocità di 50 km/h in caso di nebbia e con visibilità inferiore ai 100 m …, il che obiettivamente esula dalla reale situazione al momento del sinistro. Trattandosi di strada extraurbana secondaria vige pertanto il limite massimo di velocità di 90 km/h”.
Con riferimento alla dinamica, poi, l'Ing. ha chiarito che “la collisione tra la e la CP_5 [...]
fu decisamente violenta e si concretizzò inizialmente tra la parte antero-laterale sinistra CP_6
della prima e l'emisuperficie anteriore sinistra della seconda: in tale istante le due direzioni di marcia si trovavano a formare un angolo di circa 170°; questo si verificò nella corsia di Per_4
sorpasso della semicarreggiata di pertinenza della RD ST, settore della strada che questa vettura aveva impegnato perché presumibilmente impegnata nel sorpasso di un altro veicolo rimasto sconosciuto e che pertanto il aveva impegnato
contro
-mano (si rammenti che i Parte_1
Verbalizzanti hanno riferito che il traffico era intenso e di conseguenza questa appare essere
l'ipotesi più probabile); in fase d'urto entrambi i veicoli iniziarono a ruotare in senso antiorario, sicché la ST aderì e penetrò con l'intero suo complesso anteriore nella fiancata sinistra della
facendone sollevare dal suolo in maniera consistente la fiancata destra;
…; la RO subì CP_5
quindi una traslazione laterale verso la propria destra e subito dopo ricadde finendo col Con comprimere con la ruota anteriore destra il tetto della FI la quale proprio in quel frangente stava transitandole di fianco, nella corsia di sorpasso della semicarreggiata di propria pertinenza: in tale istante le due direzioni di marcia si trovavano a formare un angolo pressoché nullo in quanto le posizioni dei due mobili erano pressoché parallele”.
In sostanza, il primo impatto, violentissimo, è stato causato dall'invasione di marcia compiuta dal il quale era illegittimamente in fase di sorpasso di due vetture che occupavano Parte_1
integralmente la semicarreggiata di pertinenza del suo senso di marcia. Il , quindi, si è Per_2
3 trovato dinanzi in modo improvviso il pericolo e ha tentato l'unica, disperata, manovra di emergenza, atteso che ha cercato di frenare, non potendo neppure sterzare verso destra perché il passo era sbarrato dall'auto che stava a sua volta, regolarmente, sorpassando.
A ciò aggiungasi che anche la velocità della Fiat RO era decisamente elevata, sia rispetto al traffico veicolare presente in quel momento, sia tenuto conto delle condizioni metereologiche e dell'assenza di illuminazione pubblica, sia, in generale, in considerazione del limite massimo, posto che “al momento dell'urto doveva possedere una velocità compresa tra 110 e 115 km/h, il che lascia presumere che in precedenza essa fosse alquanto superiore e che si sia ridotta a tanto in seguito alla contemporanea manovra di frenatura (o drastico rallentamento) e deviazione a destra operata dal suo conducente una volta resosi conto di ciò che gli stava per accadere” (si vd. p. 41
CTU).
Del resto, non è neppure configurabile un concorso del nell'evento lesivo ai sensi dell'art. Per_2
2054 c.c., atteso che costui stava percorrendo la sua corsia di marcia, era impegnato in una manovra di sorpasso consentita (stante la linea discontinua di mezzeria) ad una velocità di guida, al momento dell'impatto, di 64 km/h (cfr. CTU, p. 39) quindi consona alla condotta di guida, anche ipotizzando una decelerazione conseguente all'avvistamento del pericolo, e compatibile con lo stato dei luoghi.
Come noto, infatti, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., su tutte, Cass. 21/05/2019, n. 13672).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, ne consegue che deve ritenersi sussistente una responsabilità esclusiva del conducente della Fiat RO nella causazione dell'evento.
Pertanto, stanti tali univoche emergenze probatorie, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi liquidate come da dispositivo in favore di secondo i parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, sulla base delle CP_1
attività processuali svolte dalle parti e del valore della domanda. L'importo delle spese di lite –
4 liquidate in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario – non tiene conto Controparte_3
della fase di trattazione/istruzione, stante la tardiva costituzione in giudizio di costei.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di , stante la contumacia della stessa. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando nella causa n. 1658/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a. Dichiara integralmente responsabile del sinistro mortale avvenuto Persona_1
il 21.12.2014 in Muro Leccese all'altezza del km 2+700 della S.S. Maglie-Santa Maria di
Leuca tra la Fiat RO tg. DJ716DP e la Ford ST tg. ER870DW e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
b. Condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 7.700,00 oltre accessori, spese generali, IVA e CAP come per legge;
c. Condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 5.800,00 oltre accessori, spese generali, IVA e CAP come per legge;
d. Nulla sulle spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Lecce, 14/04/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 1658/2017 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , rapp.ti e difesi come da mandato in atti Parte_5 Parte_6
dall'Avv. ZACHEO FRANCESCO;
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti CP_1
dall'Avv. GOZZI VIRGINIA;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ CONTRO
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. CARROZZINI ORONZO;
Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_5 Parte_3
, , , e , rispettivamente in qualità
[...] Parte_6 Parte_4 Parte_2
di fratelli e genitori di hanno convenuto in giudizio Persona_1 Controparte_2
e , quali eredi di , nonché la compagnia al fine di Controparte_3 Persona_2 CP_1
ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti per il decesso del proprio congiunto, alla guida della
Fiat RO tg. DJ716DP, a seguito del sinistro stradale avvenuto il 21.12.2014 in Muro Leccese
1 all'altezza del km 2+700 della S.S. Maglie-Santa Maria di Leuca. Hanno dedotto, in particolare, che l'incidente è avvenuto per la concorrente responsabilità del conducente della Ford ST tg.
ER870DW, di proprietà e condotta da , ed assicurata con la compagnia Persona_2 CP_1
Con comparsa depositata il 23.05.2017 si è costituita che ha contestato la dinamica CP_1
dell'incidente riferita da parte attrice e ha concluso per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza, svoltasi il 3.10.2017, è stata dichiarata la contumacia di e Controparte_3
e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 CP_2
c.p.c.; il 4.12.2017 si è costituita e il 9.11.2018, a scioglimento di riserva, è Controparte_2
stata ammessa la prova orale. All'esito dell'escussione di diversi testi è stata disposta l'acquisizione della copia conforme integrale della relazione di incidente stradale redatta dai carabinieri della stazione di Muro Leccese, prot. n. 40648/2014, nonché copia conforme integrale e a colori della relazione del consulente tecnico del P.M., ing. resa nell'ambito del Persona_3
proc. penale n. 14023/14 mod. 21 contro . Controparte_4
Acquisiti tali documenti, a scioglimento di riserva la causa è stata rinviata per p.c. al 12.12.2024 ove, all'esito degli incombenti a carico delle parti, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In disparte la contraddittoria qualificazione soggettiva spesa nell'atto introduttivo, ove si prospetta, dapprima, che gli attori agiscono quali eredi di (circostanza che legittima Persona_1
la richiesta di risarcimento del danno iure hereditatis) e nelle conclusioni si chiede il danno iure proprio quale perdita del rapporto parentale, i documenti acquisiti hanno dimostrato che la responsabilità del terribile incidente è ascrivibile unicamente alla condotta di guida sconsiderata del congiunto degli attori.
La consulenza svolta per conto del P.M. nel proc. penale contro il conducente della 600, unico sopravvissuto, redatta dall'Ing. utilizzabile nella presente sede processuale (si veda, sul Per_3
punto, Cass. civ. Sez. I, 10/12/2004, n. 23132; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 07/05/2014, n. 9843) ha chiarito che vi sono stati due impatti: il primo, sulla semicarreggiata percorsa regolarmente dalla
Ford ST, tra questa auto (condotta da ) e la Fiat RO, guidata dal congiunto Persona_2
degli attori, mentre il secondo urto, ovvero quello cha ha interessato la RO e la 600, si è
2 verificato sulla corsia di sorpasso adiacente alla suddetta, che poi è quella utilizzata dai veicoli diretti verso Leuca.
Il perito del P.M. ha poi rammentato che “l'evento si è verificato alle ore 20:30 circa del 21 dicembre 2014 e che, a detta dei Verbalizzanti, in quel frangente la strada era bagnata, il traffico intenso, la visibilità buona. Data l'ora, la visuale era quella che potevano consentire i proiettori dei veicoli in quanto era buio e la zona non è illuminata artificialmente. Relativamente alla segnaletica, l'orizzontale consta di strisce longitudinali singole continue bianche di margine e doppie di mezzeria della carreggiata;
nonché di strisce discontinue singole di separazione delle corsie di marcia;
la verticale è quella che presegnala la presenza della piazzola ed un limite di velocità di 50 km/h in caso di nebbia e con visibilità inferiore ai 100 m …, il che obiettivamente esula dalla reale situazione al momento del sinistro. Trattandosi di strada extraurbana secondaria vige pertanto il limite massimo di velocità di 90 km/h”.
Con riferimento alla dinamica, poi, l'Ing. ha chiarito che “la collisione tra la e la CP_5 [...]
fu decisamente violenta e si concretizzò inizialmente tra la parte antero-laterale sinistra CP_6
della prima e l'emisuperficie anteriore sinistra della seconda: in tale istante le due direzioni di marcia si trovavano a formare un angolo di circa 170°; questo si verificò nella corsia di Per_4
sorpasso della semicarreggiata di pertinenza della RD ST, settore della strada che questa vettura aveva impegnato perché presumibilmente impegnata nel sorpasso di un altro veicolo rimasto sconosciuto e che pertanto il aveva impegnato
contro
-mano (si rammenti che i Parte_1
Verbalizzanti hanno riferito che il traffico era intenso e di conseguenza questa appare essere
l'ipotesi più probabile); in fase d'urto entrambi i veicoli iniziarono a ruotare in senso antiorario, sicché la ST aderì e penetrò con l'intero suo complesso anteriore nella fiancata sinistra della
facendone sollevare dal suolo in maniera consistente la fiancata destra;
…; la RO subì CP_5
quindi una traslazione laterale verso la propria destra e subito dopo ricadde finendo col Con comprimere con la ruota anteriore destra il tetto della FI la quale proprio in quel frangente stava transitandole di fianco, nella corsia di sorpasso della semicarreggiata di propria pertinenza: in tale istante le due direzioni di marcia si trovavano a formare un angolo pressoché nullo in quanto le posizioni dei due mobili erano pressoché parallele”.
In sostanza, il primo impatto, violentissimo, è stato causato dall'invasione di marcia compiuta dal il quale era illegittimamente in fase di sorpasso di due vetture che occupavano Parte_1
integralmente la semicarreggiata di pertinenza del suo senso di marcia. Il , quindi, si è Per_2
3 trovato dinanzi in modo improvviso il pericolo e ha tentato l'unica, disperata, manovra di emergenza, atteso che ha cercato di frenare, non potendo neppure sterzare verso destra perché il passo era sbarrato dall'auto che stava a sua volta, regolarmente, sorpassando.
A ciò aggiungasi che anche la velocità della Fiat RO era decisamente elevata, sia rispetto al traffico veicolare presente in quel momento, sia tenuto conto delle condizioni metereologiche e dell'assenza di illuminazione pubblica, sia, in generale, in considerazione del limite massimo, posto che “al momento dell'urto doveva possedere una velocità compresa tra 110 e 115 km/h, il che lascia presumere che in precedenza essa fosse alquanto superiore e che si sia ridotta a tanto in seguito alla contemporanea manovra di frenatura (o drastico rallentamento) e deviazione a destra operata dal suo conducente una volta resosi conto di ciò che gli stava per accadere” (si vd. p. 41
CTU).
Del resto, non è neppure configurabile un concorso del nell'evento lesivo ai sensi dell'art. Per_2
2054 c.c., atteso che costui stava percorrendo la sua corsia di marcia, era impegnato in una manovra di sorpasso consentita (stante la linea discontinua di mezzeria) ad una velocità di guida, al momento dell'impatto, di 64 km/h (cfr. CTU, p. 39) quindi consona alla condotta di guida, anche ipotizzando una decelerazione conseguente all'avvistamento del pericolo, e compatibile con lo stato dei luoghi.
Come noto, infatti, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., su tutte, Cass. 21/05/2019, n. 13672).
Così ricostruita la dinamica del sinistro, ne consegue che deve ritenersi sussistente una responsabilità esclusiva del conducente della Fiat RO nella causazione dell'evento.
Pertanto, stanti tali univoche emergenze probatorie, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi liquidate come da dispositivo in favore di secondo i parametri medi del DM 55/2014, agg. al DM 147/2022, sulla base delle CP_1
attività processuali svolte dalle parti e del valore della domanda. L'importo delle spese di lite –
4 liquidate in favore del difensore di , dichiaratosi antistatario – non tiene conto Controparte_3
della fase di trattazione/istruzione, stante la tardiva costituzione in giudizio di costei.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di , stante la contumacia della stessa. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando nella causa n. 1658/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a. Dichiara integralmente responsabile del sinistro mortale avvenuto Persona_1
il 21.12.2014 in Muro Leccese all'altezza del km 2+700 della S.S. Maglie-Santa Maria di
Leuca tra la Fiat RO tg. DJ716DP e la Ford ST tg. ER870DW e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
b. Condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 7.700,00 oltre accessori, spese generali, IVA e CAP come per legge;
c. Condanna in solido gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in euro 5.800,00 oltre accessori, spese generali, IVA e CAP come per legge;
d. Nulla sulle spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Lecce, 14/04/2025. Il Giudice
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