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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 639/2025 R.G. promoSS da
, C.F. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in , Via Amendola n. 2, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Danilo Salvaggio e
Chiara Bicocchi come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso la sede legale sita in , Parte_1
Via Amendola n. 2
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il P_ C.F._1
3 febbraio 1958, in persona del procuratore generale , C.F. CP_2
, nata a [...] il [...]; C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Vinci come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Via A. Gramsci n. Parte_1
104/F
- convenuto -
e
1 di 17 , C.F. , nato A Guastalla (RE) il 4 CP_3 C.F._3 settembre 1983; rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Erbanni come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Martino in Rio (RE), Via Roma
n. 42/A
- convenuto - con l'intervento di
C.F. , nata a Controparte_4 C.F._4
Montecchio (RE) l'11 aprile 1991; rappresentata e difesa dall'avv. Sara Veneselli come da procura allegata all'atto di intervento volontario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- interventrice -
OGGETTO: revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
A) In via principale, per le causali di cui in narrativa, revocare ex art.
2901 c.c. e dichiarare nulli e privi di efficacia nei confronti dell' il seguente atto pubblico: atto di Parte_1 donazione, repertorio n. 207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig. a favore del figlio , in P_ CP_3 data 01.02.2024, repertorio n. 207624, con il ministero del Notaio
, dei seguenti beni immobili: Persona_1
1) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183
Subalterno 1 Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
2) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno
4 Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 246 m₂, dati di superficie 303m₂;
2 di 17 3) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 23 m₂;
4) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6
Categoria C/7, Classe U, Consistenza 210 m₂;
5) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26
Particella 178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1 Superficie 10.175 m₂.
B) In via subordinata, per le causali di cui in narrativa, accertare la simulazione assoluta, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente il seguente atto pubblico: atto di donazione, repertorio
n. 207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig.
[...]
a favore del figlio , in data 01.02.2024, P_ CP_3 repertorio n. 207624, con il ministero del Notaio Per_1
dei seguenti beni immobili:
[...]
6) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183
Subalterno 1 Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
7) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno
4 Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 246 m₂, dati di superficie 303m₂;
8) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 23 m₂;
9) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6
Categoria C/7, Classe U, Consistenza 210 m₂;
10) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26
Particella 178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1 Superficie 10.175 m₂.
3 di 17 C) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_1
di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero
[...] da sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali se dovuti
Per : P_
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
IN VIA PRINCIPALE rigettare e comunque non accogliere ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova per testi di:
Notaio Dott. , iscritto al Collegio Notarile di Mantova Persona_1 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'anno 2021 si è rivolto a Lei il sig. P_ insieme alla moglie con la richiesta di predisporre un CP_2 atto di donazione della nuda proprietà dei beni immobili del sig.
in favore del figlio ? P_ CP_3
2) Vero che il sig. Le comunicava la volontà di donare P_ la nuda proprietà dei propri beni immobile al figlio a causa delle proprie condizioni di salute?
3) Vero che l'atto doveva essere predisposto in tempi brevi e comunque nell'anno 2022?
4) Vero che la pratica ha subito lungaggini a causa delle condizioni di salute del sig. ? P_
Arch. sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
4) Vero che a fine anno 2021, si è rivolto a Lei il sig. P_ insieme alla moglie per commissionarle un attestato CP_2 di certificazione energetica relativa agli immobili di proprietà del sig. ? P_
5) Vero che detto attestato di certificazione energetica era richiesta dal sig. per essere allegato ad un atto di donazione? P_
4 di 17 6) Vero che il sig. chiedeva che l'attestato di P_ certificazione energetica venisse realizzato in tempi brevi, in quanto la donazione avrebbe dovuto avvenire nell'anno 2022?
Dott.SS Persona_2
7) Vero che Lei è il medico di base del sig. ? P_
8) Vero che nell'anno 2021 – 2022, il sig. presentava P_ postumi invalidanti derivanti dall'ictus che lo ha colpito in data
19/12/2018 dovendo utilizzare una carrozzina e avendo difficoltà per lo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane?
9) Vero che prima dell'Ictus il sig. svolgeva attività P_ lavorativa di camionista e lavorava la terra nel proprio podere sul quale insiste l'abitazione di residenza?
10) Vero che, sempre nell'anno 2021 – 2022, il sig. Le P_ aveva comunicato apprensione per le proprie condizioni di salute
e per l'incapacità di gestire autonomamente i propri beni nonché la volontà di sistemare i rapporti successori con il figlio ? CP_3
Per : CP_3
Voglia l'ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e onorari di causa
Per : Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
A) In via principale, per le causali di cui in atti, revocare ex art. 2901
c.c. e dichiarare nulli e privi di efficacia nei confronti della Dott.SS
(oltre che nei confronti dell' di Controparte_4 Parte_1 Pt_1
) il seguente atto pubblico: atto di donazione, repertorio n.
[...]
207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig. a P_ favore del figlio , in data 01.02.2024, repertorio n. CP_3
208624, con il ministero del Notaio , dei seguenti Persona_1 beni immobili:
5 di 17 1) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 1
Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
2) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 4 Categoria
C/2, Classe 1, Consistenza 246 mq. dati di superficie 303 mq.;
3) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5 Categoria
C/6, Classe 2, Consistenza 23 mq;
4) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6 Categoria C/7,
Classe U, Consistenza 210 mq;
5) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26 Particella
178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1
Superficie 10.175 mq.
B) In via subordinata, per le causali di cui in atti, accertare la simulazione assoluta, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente il seguente atto pubblico: atto di donazione, repertorio n. 207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig. a favore del figlio P_
, in data 01.02.2024, repertorio n. 207624, con il CP_3 ministero del Notaio , dei seguenti beni immobili: Persona_1
6) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 1
Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
7) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 4 Categoria
C/2, Classe 1, Consistenza 246 mq, dati di superficie 303 mq;
8) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5 Categoria
C/6, Classe 2, Consistenza 23 mq;
6 di 17 9) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6 Categoria C/7,
Classe U, Consistenza 210 mq;
10) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26 Particella
178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1
Superficie 10.175 mq.
C) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_1
di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da
[...] sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali se dovuti
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_1 di evocava in giudizio e per Parte_1 P_ CP_3 sentire dichiarare, in via principale, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti della donazione di beni immobili con riserva di usufrutto effettuata in data 1° febbraio 2024 dal primo convenuto a favore del secondo, e, in via subordinata, la simulazione assoluta di tale atto.
2. Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato in data 28 aprile 2025, chiedeva che la Controparte_4 suddetta donazione fosse dichiarata l'inefficace ex art. 2901 c.c. anche nei propri confronti, proponendo anch'eSS, in via subordinata, la medesima domanda di simulazione assoluta spiegata dall'attrice.
3. e si costituivano con separate P_ CP_3 comparse, depositate entrambe in data 6 maggio 2025, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 17 luglio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimeSS in decisione con riserva di
7 di 17 depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia ha ad oggetto, in principalità, l'azione revocatoria e, in subordine, l'azione di simulazione assoluta della donazione della nuda proprietà di vari beni immobili con riserva di usufrutto stipulata in data 1° febbraio 2024 da a favore P_ del figlio . CP_3
Preliminarmente, giova ricordare che l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espreSSmente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cass. 21083/2016 e Cass.
17867/2007).
1.1. È fondata l'azione revocatoria proposta dall'attrice e Pt_2 dall'interventrice . Controparte_4
Come noto, la domanda ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
8 di 17 3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
1.1.1. Sussiste, anzitutto, il primo presupposto.
In via generale, si osserva che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo neceSSriamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione può essere pertanto esperita, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili
(Cass. S.U. 9440/2004 e Cass. 1129/2012).
In particolare, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito –
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 11573/2013).
Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/2008).
Nella specie, l' e hanno dedotto di Pt_2 Controparte_4 essere creditrici di della somma di € 16.787,70 ciascuno P_
a titolo di spese giudiziali liquidate, a loro favore ed a carico del
9 di 17 predetto convenuto, con la sentenza n. 887/2024 pronunciata dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 16 settembre 2024, che, a definizione del giudizio iscritto al n. 4358/2021 R.G., per quanto qui rileva, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal per P_ danni asseritamente subiti e derivanti dalla condotta della la CP_4 quale, in qualità di medico di continuità assistenziale, nel corso di una visita domiciliare non avrebbe deciso per il ricovero ospedaliero favorendo lo sviluppo di un “Ictus ischemico”.
Pertanto, nonostante abbia interposto gravame P_ avverso tale sentenza e sia ancora pendente la causa di appello
(iscritta al n. 1556/2024 R.G., Corte di appello di Bologna), i crediti vantati dall'attrice e della interventrice, seppur litigiosi, sono idonei a determinare l'insorgere, in capo all' ed a , Pt_2 Controparte_4 della qualità di creditori abilitati all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso gli atti dispositivi compiuti dal debitore
(cfr. Cass. 5359/2009, in tema di azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva).
1.1.2. Sussiste, altresì, il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è neceSSrio che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante
10 di 17 ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 e Cass. 12144/1999).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005,
Cass. 20813/2004, Cass. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass.
3470/2007, Cass. 7262/2000).
Infatti, l'azione revocatoria ordinaria tutela anche l'interesse del creditore all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (Cass. 5105/2006), sicché la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni, essendo naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
26310/2021, Cass. 5105/2006).
Tanto premesso, è evidente che con l'atto compiuto sia stata resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito, avendo
[...]
donato al figlio la nuda proprietà di tutti i suoi P_ CP_3 immobili, riservandosene l'usufrutto, con conseguente rilevante modifica qualitativa e quantitativa della sua garanzia patrimoniale
(tra le molteplici pronunce in cui è stato ravvisato l'eventus damni nel caso di atto dispositivo dell'unico immobile di proprietà del debitore, cfr. Cass. 966/2007 e Cass. 5816/2008).
11 di 17 Il convenuto ha, in buona sostanza, con la donazione per cui è causa, sottratto alla garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) gli unici beni nella sua esclusiva titolarità.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, che il proprio patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (Cass. 21808/2015, Cass.
17096/2014, Cass. 4467/2011, Cass. 24757/2008, Cass. 7767/2007,
Cass. 966/2007).
Il non ha, a riguardo, offerto alcun elemento probatorio di P_ segno contrario.
Dunque, deve ritenersi provato il concreto pericolo di danno derivante dalla donazione de qua.
1.1.3. In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato al negozio, l'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo (destinatario degli effetti dell'atto di disposizione) acquistano rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto.
Nel caso di specie, si tratta, evidentemente, di atto dispositivo a titolo gratuito.
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito:
(a) se esso è posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, si sia arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni);
(b) se esso è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della “dolosa preordinazione”, non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori
12 di 17 (c.d. dolo generico), ma è neceSSrio che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. S.U. 1898/2025).
In entrambi i casi, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass.
17867/2007, quanto alla scientia damni, e Cass. 24757/2008, quanto al dolo).
In via generale, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass.
22465/2006).
Nel caso di specie, si tratta di un atto a titolo gratuito compiuto in data 1° febbraio 2024, ossia prima del sorgere dei crediti, riconosciuti dalla sentenza n. 887/2024 emeSS dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 16 settembre 2024.
Il dolo specifico in capo a risulta provato alla luce P_ del brevissimo lasso di tempo intercorso tra il deposito, in data 21 gennaio 2024, dell'elaborato peritale, che escludeva la responsabilità dell' e di , e l'atto, in data 1° febbraio 2024, Pt_2 Controparte_4 con cui donava al figlio tutti i suoi beni immobili, P_ riservandosi l'usufrutto non solo sull'immobile dove è residente ma anche su quelli dove è invece residente il figlio.
non poteva non rendersi conto dell'oggettivo P_ depauperamento del proprio patrimonio e delle conseguenti difficoltà di soddisfacimento delle ragioni di credito ingenerate da tale
13 di 17 donazione, posta in essere solo pochi giorni dopo il deposito della
C.T.U. a sé sfavorevole e pochi mesi prima della sentenza che, recependo le conclusioni dell'ausiliario, l'ha condannato a rifondere le spese di lite a favore di tutte le parti costituite.
Né in senso contrario rileva che egli, in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, avesse eventualmente già da tempo avviato le pratiche per la donazione dei propri immobili al figlio, perché, nonostante la Certificazione Energetica allegata all'atto di donazione risalga al 28 gennaio 2022 ed anche ammettendo la pregreSS volontà di donare, l'attesa protrattasi per due anni in assenza di elementi che ragionevolmente la giustifichino nonché la stipula della donazione effettuata solo pochi giorni dopo il deposito della C.T.U. dagli esiti sfavorevoli rivelano l'intenzione di accelerare l'eventuale iter e addivenire quanto prima alla conclusione di un atto che chiaramente avrebbe pregiudicato le ragioni dei futuri e prevedibili creditori.
Ciò rende irrilevanti le prove orali dedotte sul punto dal convenuto.
Neppure trova ragionevole fondamento la giustificazione fornita dal convenuto, secondo cui, stante il suo gravissimo stato di salute
(«ridotto in sedia a rotelle [...], con difficoltà-impossibilità a muovere la gamba, con gravissime problematiche di memoria e neurologiche»), la donazione al figlio della nuda proprietà del proprio intero compendio immobiliare sarebbe divenuta urgente per la
«necessità di amministrare e mettere a reddito i beni immobili», atteso che egli già dal 20 febbraio 2019 – e dunque ben prima, secondo la sua steSS prospettazione, di avere maturato l'intenzione di effettuare la donazione – aveva conferito, non solo al figlio
[...]
ma anche a , una procura generale per CP_3 CP_2
«l'amministrazione del patrimonio presente e futuro» (cfr. doc. 25 di parte attrice: «[...] affinché i signori e , sopra CP_3 CP_2 generalizzati, con firma tra loro disgiunta, amministrino in via
14 di 17 ordinaria tutto il patrimonio presente e futuro di esso costituente senza alcuna limitazione o riserva compresa la facoltà di rappresentare il costituente relativamente agli atti di amministrazione avanti a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e la facoltà di stare in giudizio sia attivamente che passivamente nell'interesse della parte mandate a tal fine nominando avvocati e procuratori [...]).
A ben vedere, l'esistenza di una procura generale rilasciata nel
2019 non solo non depotenzia la valenza presuntiva dei molteplici elementi sopraindicati, ma, anzi, priva l'operazione negoziale di un'effettiva urgenza che trova piuttosto ragionevole giustificazione soltanto con la necessità di realizzare il prima possibile l'intento di pregiudicare il soddisfacimento dei futuri crediti.
Non può, poi, condividersi la rivendicata aspettativa del P_ circa la compensazione delle spese di lite o, al più, di una condanna a favore soltanto dell' e non anche della atteso che, come Pt_2 CP_4 noto, al rigetto della domanda consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alla rifusione delle spese nei confronti di tutte le controparti.
Infine, è privo di consistenza l'argomento del convenuto secondo cui la modalità utilizzata per sottrarsi al pagamento del debito, ossia la donazione di un bene ad un familiare con riserva di usufrutto, sarebbe così “maldestra” rispetto a quella preferibile della vendita da dimostrare la sua buona fede, perché, in disparte il discutibile argomento che vorrebbe far dipendere l'illiceità o meno di una condotta dalle concrete modalità – asseritamente inesperte e goffe – con cui è stata posta in essere, è sufficiente sufficiente osservare che, se ciò fosse vero, tali atti finirebbero per non essere mai di per sé revocabili.
Pertanto, non può dubitarsi del dolo del convenuto P_ in ordine al pregiudizio che il predetto atto dispositivo avrebbe arrecato all'attrice ed alla interventrice.
15 di 17 Seppure non sia neceSSria la prova dell'elemento soggettivo in capo al donatario , trattandosi di atto a titolo gratuito, CP_3 deve comunque evidenziarsi come egli fosse neceSSriamente a conoscenza dell'intento del padre in ragione sia della partecipazione al giudizio risarcitorio quale testimone indotto dall'ascendente, sia dello stretto legame di parentela, sia della residenza nel medesimo stabile del genitore.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata come richiesta l'inefficacia nei confronti dell' e della dell'atto in Pt_2 CP_4 contestazione.
1.2. L'accoglimento della domanda revocatoria, proposta in via principale, rende superfluo l'esame della domanda subordinata di simulazione del medesimo.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi delle fasi di studio
(€ 919,00) e introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 determinato in ragione dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta (art. 5 D.M. cit.).
Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di € 3.387,00 per compenso e di € 294,38 per esborsi (di cui € 27,00 per marca, € 237,00 per C.U., € 30,38 per notifica citazione), ed alla interventrice la somma di € 3.387,00 per compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti
16 di 17 dell' e di dell'atto di Parte_1 Controparte_4 donazione con riserva di usufrutto stipulato tra e P_ [...]
, a ministero del Notaio in data 1° febbraio CP_3 Persona_1
2024 (Rep. n. 207624);
2. ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3. condanna e , in solido tra loro, a P_ CP_3 rifondere all' le spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_1 in € 294,38 per esborsi ed € 3.387,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. condanna e , in solido tra loro, a P_ CP_3 rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_4
3.387,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 18 luglio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 639/2025 R.G. promoSS da
, C.F. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in , Via Amendola n. 2, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Danilo Salvaggio e
Chiara Bicocchi come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso la sede legale sita in , Parte_1
Via Amendola n. 2
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il P_ C.F._1
3 febbraio 1958, in persona del procuratore generale , C.F. CP_2
, nata a [...] il [...]; C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Vinci come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Via A. Gramsci n. Parte_1
104/F
- convenuto -
e
1 di 17 , C.F. , nato A Guastalla (RE) il 4 CP_3 C.F._3 settembre 1983; rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Erbanni come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Martino in Rio (RE), Via Roma
n. 42/A
- convenuto - con l'intervento di
C.F. , nata a Controparte_4 C.F._4
Montecchio (RE) l'11 aprile 1991; rappresentata e difesa dall'avv. Sara Veneselli come da procura allegata all'atto di intervento volontario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9
- interventrice -
OGGETTO: revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
A) In via principale, per le causali di cui in narrativa, revocare ex art.
2901 c.c. e dichiarare nulli e privi di efficacia nei confronti dell' il seguente atto pubblico: atto di Parte_1 donazione, repertorio n. 207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig. a favore del figlio , in P_ CP_3 data 01.02.2024, repertorio n. 207624, con il ministero del Notaio
, dei seguenti beni immobili: Persona_1
1) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183
Subalterno 1 Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
2) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno
4 Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 246 m₂, dati di superficie 303m₂;
2 di 17 3) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 23 m₂;
4) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6
Categoria C/7, Classe U, Consistenza 210 m₂;
5) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26
Particella 178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1 Superficie 10.175 m₂.
B) In via subordinata, per le causali di cui in narrativa, accertare la simulazione assoluta, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente il seguente atto pubblico: atto di donazione, repertorio
n. 207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig.
[...]
a favore del figlio , in data 01.02.2024, P_ CP_3 repertorio n. 207624, con il ministero del Notaio Per_1
dei seguenti beni immobili:
[...]
6) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183
Subalterno 1 Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
7) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno
4 Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 246 m₂, dati di superficie 303m₂;
8) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5
Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 23 m₂;
9) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6
Categoria C/7, Classe U, Consistenza 210 m₂;
10) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26
Particella 178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1 Superficie 10.175 m₂.
3 di 17 C) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_1
di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero
[...] da sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali se dovuti
Per : P_
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
IN VIA PRINCIPALE rigettare e comunque non accogliere ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova per testi di:
Notaio Dott. , iscritto al Collegio Notarile di Mantova Persona_1 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'anno 2021 si è rivolto a Lei il sig. P_ insieme alla moglie con la richiesta di predisporre un CP_2 atto di donazione della nuda proprietà dei beni immobili del sig.
in favore del figlio ? P_ CP_3
2) Vero che il sig. Le comunicava la volontà di donare P_ la nuda proprietà dei propri beni immobile al figlio a causa delle proprie condizioni di salute?
3) Vero che l'atto doveva essere predisposto in tempi brevi e comunque nell'anno 2022?
4) Vero che la pratica ha subito lungaggini a causa delle condizioni di salute del sig. ? P_
Arch. sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
4) Vero che a fine anno 2021, si è rivolto a Lei il sig. P_ insieme alla moglie per commissionarle un attestato CP_2 di certificazione energetica relativa agli immobili di proprietà del sig. ? P_
5) Vero che detto attestato di certificazione energetica era richiesta dal sig. per essere allegato ad un atto di donazione? P_
4 di 17 6) Vero che il sig. chiedeva che l'attestato di P_ certificazione energetica venisse realizzato in tempi brevi, in quanto la donazione avrebbe dovuto avvenire nell'anno 2022?
Dott.SS Persona_2
7) Vero che Lei è il medico di base del sig. ? P_
8) Vero che nell'anno 2021 – 2022, il sig. presentava P_ postumi invalidanti derivanti dall'ictus che lo ha colpito in data
19/12/2018 dovendo utilizzare una carrozzina e avendo difficoltà per lo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane?
9) Vero che prima dell'Ictus il sig. svolgeva attività P_ lavorativa di camionista e lavorava la terra nel proprio podere sul quale insiste l'abitazione di residenza?
10) Vero che, sempre nell'anno 2021 – 2022, il sig. Le P_ aveva comunicato apprensione per le proprie condizioni di salute
e per l'incapacità di gestire autonomamente i propri beni nonché la volontà di sistemare i rapporti successori con il figlio ? CP_3
Per : CP_3
Voglia l'ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO rigettare ogni domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e onorari di causa
Per : Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta,
A) In via principale, per le causali di cui in atti, revocare ex art. 2901
c.c. e dichiarare nulli e privi di efficacia nei confronti della Dott.SS
(oltre che nei confronti dell' di Controparte_4 Parte_1 Pt_1
) il seguente atto pubblico: atto di donazione, repertorio n.
[...]
207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig. a P_ favore del figlio , in data 01.02.2024, repertorio n. CP_3
208624, con il ministero del Notaio , dei seguenti Persona_1 beni immobili:
5 di 17 1) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 1
Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
2) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 4 Categoria
C/2, Classe 1, Consistenza 246 mq. dati di superficie 303 mq.;
3) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5 Categoria
C/6, Classe 2, Consistenza 23 mq;
4) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6 Categoria C/7,
Classe U, Consistenza 210 mq;
5) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26 Particella
178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1
Superficie 10.175 mq.
B) In via subordinata, per le causali di cui in atti, accertare la simulazione assoluta, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inesistente il seguente atto pubblico: atto di donazione, repertorio n. 207624, con riserva di usufrutto, compiuto dal Sig. a favore del figlio P_
, in data 01.02.2024, repertorio n. 207624, con il CP_3 ministero del Notaio , dei seguenti beni immobili: Persona_1
6) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1-2 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 1
Categoria A/4, Classe 1, Consistenza 9,0 vani;
7) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T-1 Foglio 26 Particella 183 Subalterno 4 Categoria
C/2, Classe 1, Consistenza 246 mq, dati di superficie 303 mq;
8) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa n. 126 Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 5 Categoria
C/6, Classe 2, Consistenza 23 mq;
6 di 17 9) Immobile catasto fabbricati sito a ES (RE) in Strada della
Cisa SNC Piano T Foglio 26 Particella 183 Subalterno 6 Categoria C/7,
Classe U, Consistenza 210 mq;
10) Immobile catasto terreni sito a ES (RE) Foglio 26 Particella
178 Subalterno 5, particella con qualità seminativo di classe 1
Superficie 10.175 mq.
C) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pt_1
di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da
[...] sua responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali se dovuti
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_1 di evocava in giudizio e per Parte_1 P_ CP_3 sentire dichiarare, in via principale, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti della donazione di beni immobili con riserva di usufrutto effettuata in data 1° febbraio 2024 dal primo convenuto a favore del secondo, e, in via subordinata, la simulazione assoluta di tale atto.
2. Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato in data 28 aprile 2025, chiedeva che la Controparte_4 suddetta donazione fosse dichiarata l'inefficace ex art. 2901 c.c. anche nei propri confronti, proponendo anch'eSS, in via subordinata, la medesima domanda di simulazione assoluta spiegata dall'attrice.
3. e si costituivano con separate P_ CP_3 comparse, depositate entrambe in data 6 maggio 2025, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Confermata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 17 luglio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimeSS in decisione con riserva di
7 di 17 depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia ha ad oggetto, in principalità, l'azione revocatoria e, in subordine, l'azione di simulazione assoluta della donazione della nuda proprietà di vari beni immobili con riserva di usufrutto stipulata in data 1° febbraio 2024 da a favore P_ del figlio . CP_3
Preliminarmente, giova ricordare che l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espreSSmente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cass. 21083/2016 e Cass.
17867/2007).
1.1. È fondata l'azione revocatoria proposta dall'attrice e Pt_2 dall'interventrice . Controparte_4
Come noto, la domanda ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
8 di 17 3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
1.1.1. Sussiste, anzitutto, il primo presupposto.
In via generale, si osserva che per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo neceSSriamente un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione può essere pertanto esperita, unitamente alla sussistenza degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili
(Cass. S.U. 9440/2004 e Cass. 1129/2012).
In particolare, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito –
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 11573/2013).
Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/2008).
Nella specie, l' e hanno dedotto di Pt_2 Controparte_4 essere creditrici di della somma di € 16.787,70 ciascuno P_
a titolo di spese giudiziali liquidate, a loro favore ed a carico del
9 di 17 predetto convenuto, con la sentenza n. 887/2024 pronunciata dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 16 settembre 2024, che, a definizione del giudizio iscritto al n. 4358/2021 R.G., per quanto qui rileva, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal per P_ danni asseritamente subiti e derivanti dalla condotta della la CP_4 quale, in qualità di medico di continuità assistenziale, nel corso di una visita domiciliare non avrebbe deciso per il ricovero ospedaliero favorendo lo sviluppo di un “Ictus ischemico”.
Pertanto, nonostante abbia interposto gravame P_ avverso tale sentenza e sia ancora pendente la causa di appello
(iscritta al n. 1556/2024 R.G., Corte di appello di Bologna), i crediti vantati dall'attrice e della interventrice, seppur litigiosi, sono idonei a determinare l'insorgere, in capo all' ed a , Pt_2 Controparte_4 della qualità di creditori abilitati all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso gli atti dispositivi compiuti dal debitore
(cfr. Cass. 5359/2009, in tema di azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva).
1.1.2. Sussiste, altresì, il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione –, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è neceSSrio che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante
10 di 17 ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. 5105/2006 e Cass. 12144/1999).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005,
Cass. 20813/2004, Cass. 12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass.
3470/2007, Cass. 7262/2000).
Infatti, l'azione revocatoria ordinaria tutela anche l'interesse del creditore all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore (Cass. 5105/2006), sicché la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni, essendo naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.
26310/2021, Cass. 5105/2006).
Tanto premesso, è evidente che con l'atto compiuto sia stata resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito, avendo
[...]
donato al figlio la nuda proprietà di tutti i suoi P_ CP_3 immobili, riservandosene l'usufrutto, con conseguente rilevante modifica qualitativa e quantitativa della sua garanzia patrimoniale
(tra le molteplici pronunce in cui è stato ravvisato l'eventus damni nel caso di atto dispositivo dell'unico immobile di proprietà del debitore, cfr. Cass. 966/2007 e Cass. 5816/2008).
11 di 17 Il convenuto ha, in buona sostanza, con la donazione per cui è causa, sottratto alla garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) gli unici beni nella sua esclusiva titolarità.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, che il proprio patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (Cass. 21808/2015, Cass.
17096/2014, Cass. 4467/2011, Cass. 24757/2008, Cass. 7767/2007,
Cass. 966/2007).
Il non ha, a riguardo, offerto alcun elemento probatorio di P_ segno contrario.
Dunque, deve ritenersi provato il concreto pericolo di danno derivante dalla donazione de qua.
1.1.3. In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato al negozio, l'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo (destinatario degli effetti dell'atto di disposizione) acquistano rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto.
Nel caso di specie, si tratta, evidentemente, di atto dispositivo a titolo gratuito.
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito:
(a) se esso è posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, si sia arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni);
(b) se esso è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della “dolosa preordinazione”, non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori
12 di 17 (c.d. dolo generico), ma è neceSSrio che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. S.U. 1898/2025).
In entrambi i casi, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (cfr. Cass.
17867/2007, quanto alla scientia damni, e Cass. 24757/2008, quanto al dolo).
In via generale, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass.
22465/2006).
Nel caso di specie, si tratta di un atto a titolo gratuito compiuto in data 1° febbraio 2024, ossia prima del sorgere dei crediti, riconosciuti dalla sentenza n. 887/2024 emeSS dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 16 settembre 2024.
Il dolo specifico in capo a risulta provato alla luce P_ del brevissimo lasso di tempo intercorso tra il deposito, in data 21 gennaio 2024, dell'elaborato peritale, che escludeva la responsabilità dell' e di , e l'atto, in data 1° febbraio 2024, Pt_2 Controparte_4 con cui donava al figlio tutti i suoi beni immobili, P_ riservandosi l'usufrutto non solo sull'immobile dove è residente ma anche su quelli dove è invece residente il figlio.
non poteva non rendersi conto dell'oggettivo P_ depauperamento del proprio patrimonio e delle conseguenti difficoltà di soddisfacimento delle ragioni di credito ingenerate da tale
13 di 17 donazione, posta in essere solo pochi giorni dopo il deposito della
C.T.U. a sé sfavorevole e pochi mesi prima della sentenza che, recependo le conclusioni dell'ausiliario, l'ha condannato a rifondere le spese di lite a favore di tutte le parti costituite.
Né in senso contrario rileva che egli, in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, avesse eventualmente già da tempo avviato le pratiche per la donazione dei propri immobili al figlio, perché, nonostante la Certificazione Energetica allegata all'atto di donazione risalga al 28 gennaio 2022 ed anche ammettendo la pregreSS volontà di donare, l'attesa protrattasi per due anni in assenza di elementi che ragionevolmente la giustifichino nonché la stipula della donazione effettuata solo pochi giorni dopo il deposito della C.T.U. dagli esiti sfavorevoli rivelano l'intenzione di accelerare l'eventuale iter e addivenire quanto prima alla conclusione di un atto che chiaramente avrebbe pregiudicato le ragioni dei futuri e prevedibili creditori.
Ciò rende irrilevanti le prove orali dedotte sul punto dal convenuto.
Neppure trova ragionevole fondamento la giustificazione fornita dal convenuto, secondo cui, stante il suo gravissimo stato di salute
(«ridotto in sedia a rotelle [...], con difficoltà-impossibilità a muovere la gamba, con gravissime problematiche di memoria e neurologiche»), la donazione al figlio della nuda proprietà del proprio intero compendio immobiliare sarebbe divenuta urgente per la
«necessità di amministrare e mettere a reddito i beni immobili», atteso che egli già dal 20 febbraio 2019 – e dunque ben prima, secondo la sua steSS prospettazione, di avere maturato l'intenzione di effettuare la donazione – aveva conferito, non solo al figlio
[...]
ma anche a , una procura generale per CP_3 CP_2
«l'amministrazione del patrimonio presente e futuro» (cfr. doc. 25 di parte attrice: «[...] affinché i signori e , sopra CP_3 CP_2 generalizzati, con firma tra loro disgiunta, amministrino in via
14 di 17 ordinaria tutto il patrimonio presente e futuro di esso costituente senza alcuna limitazione o riserva compresa la facoltà di rappresentare il costituente relativamente agli atti di amministrazione avanti a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e la facoltà di stare in giudizio sia attivamente che passivamente nell'interesse della parte mandate a tal fine nominando avvocati e procuratori [...]).
A ben vedere, l'esistenza di una procura generale rilasciata nel
2019 non solo non depotenzia la valenza presuntiva dei molteplici elementi sopraindicati, ma, anzi, priva l'operazione negoziale di un'effettiva urgenza che trova piuttosto ragionevole giustificazione soltanto con la necessità di realizzare il prima possibile l'intento di pregiudicare il soddisfacimento dei futuri crediti.
Non può, poi, condividersi la rivendicata aspettativa del P_ circa la compensazione delle spese di lite o, al più, di una condanna a favore soltanto dell' e non anche della atteso che, come Pt_2 CP_4 noto, al rigetto della domanda consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alla rifusione delle spese nei confronti di tutte le controparti.
Infine, è privo di consistenza l'argomento del convenuto secondo cui la modalità utilizzata per sottrarsi al pagamento del debito, ossia la donazione di un bene ad un familiare con riserva di usufrutto, sarebbe così “maldestra” rispetto a quella preferibile della vendita da dimostrare la sua buona fede, perché, in disparte il discutibile argomento che vorrebbe far dipendere l'illiceità o meno di una condotta dalle concrete modalità – asseritamente inesperte e goffe – con cui è stata posta in essere, è sufficiente sufficiente osservare che, se ciò fosse vero, tali atti finirebbero per non essere mai di per sé revocabili.
Pertanto, non può dubitarsi del dolo del convenuto P_ in ordine al pregiudizio che il predetto atto dispositivo avrebbe arrecato all'attrice ed alla interventrice.
15 di 17 Seppure non sia neceSSria la prova dell'elemento soggettivo in capo al donatario , trattandosi di atto a titolo gratuito, CP_3 deve comunque evidenziarsi come egli fosse neceSSriamente a conoscenza dell'intento del padre in ragione sia della partecipazione al giudizio risarcitorio quale testimone indotto dall'ascendente, sia dello stretto legame di parentela, sia della residenza nel medesimo stabile del genitore.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., va dichiarata come richiesta l'inefficacia nei confronti dell' e della dell'atto in Pt_2 CP_4 contestazione.
1.2. L'accoglimento della domanda revocatoria, proposta in via principale, rende superfluo l'esame della domanda subordinata di simulazione del medesimo.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, secondo i parametri medi delle fasi di studio
(€ 919,00) e introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 determinato in ragione dell'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è diretta (art. 5 D.M. cit.).
Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a pagare all'attrice la somma di € 3.387,00 per compenso e di € 294,38 per esborsi (di cui € 27,00 per marca, € 237,00 per C.U., € 30,38 per notifica citazione), ed alla interventrice la somma di € 3.387,00 per compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti
16 di 17 dell' e di dell'atto di Parte_1 Controparte_4 donazione con riserva di usufrutto stipulato tra e P_ [...]
, a ministero del Notaio in data 1° febbraio CP_3 Persona_1
2024 (Rep. n. 207624);
2. ordina la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
3. condanna e , in solido tra loro, a P_ CP_3 rifondere all' le spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_1 in € 294,38 per esborsi ed € 3.387,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. condanna e , in solido tra loro, a P_ CP_3 rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_4
3.387,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 18 luglio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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