Articolo 20 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 19Articolo 21
Versione
19 ottobre 1961
Art. 20.
Al titolo III del predetto testo unico le parole "Norme particolari di settori" sono sostituite dalle seguenti: "Norme particolari".
Le intestazioni dei capi I, II, III e IV sono cosi' modificate:
"Capo I: per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco".
"Capo II: per l'agricoltura".
"Capo III: per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati".
"Capo IV: per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
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