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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/11/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4401/2023 promossa
Da
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'Avv. Daniela Nocilla (cod. fisc. ); C.F._2
Attrice
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in nella Piazza Controparte_1 CP_1
Duomo (cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Failla (cod. fisc. P.IVA_1
; C.F._3
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1169/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data
09/11/2023, con la quale è stata rigettata la domanda da lei proposta, volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta in una buca presente Controparte_1 sul manto stradale.
Il gdp ha rigettato la domanda ritenendo che la buca in questione fosse grande e visibile, motivo per il quale l'attrice avrebbe potuto agevolmente evitarla considerato che l'incidente era avvenuto in piano giorno e alla luce del sole.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata in quanto il giudice “se da una parte dice che
l'insidia non era occulta, afferma con lapalissiana superficialità che la strada era riparata alla meno peggio, usando peraltro un linguaggio superficiale e lacunoso, poco giuridico, senza alcuna
1 motivazione del rigetto delle chieste istanze istruttorie che ben avrebbero provato l'insidia che ha provocato i danni all'appellante”.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza. CP_1
L'appello è infondato e va rigettato.
La fattispecie in esame rientra senza dubbio, come da giurisprudenza consolidata, nell'alveo dell'art. 2051 c.c. avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode il convenuto.
Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare: 1) il fatto;
2) che l'evento si è verificato a causa delle condizioni della cosa;
3) i danni subiti. Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. Inoltre, deve valutarsi anche se l'evento è dipeso dall'esclusivo comportamento del danneggiato o dall'eventuale concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass.
8.8.2007 n. 17377).
I suddetti principi vanno applicati al caso in esame.
Ebbene, questo giudice condivide la decisione impugnata in quanto dalle fotografie in atti risulta evidente che la buca dove sarebbe caduta la ciclista era abbastanza grande e ben visibile nonché situata al centro di una strada rettilinea. Spettava, dunque, all'utente della strada prestare una particolare attenzione in considerazione della particolare conformazione del fondo stradale.
La domanda va dunque disattesa essendo il fatto imputabile ex art. 1227 c.c. alla disattenzione dell'attrice.
La soccombenza determina la condanna dell'attrice al pagamento delle spese nei confronti del convenuto, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 1.900,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2 - condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso il 14.11.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4401/2023 promossa
Da
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'Avv. Daniela Nocilla (cod. fisc. ); C.F._2
Attrice
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in nella Piazza Controparte_1 CP_1
Duomo (cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Failla (cod. fisc. P.IVA_1
; C.F._3
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1169/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa in data
09/11/2023, con la quale è stata rigettata la domanda da lei proposta, volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta in una buca presente Controparte_1 sul manto stradale.
Il gdp ha rigettato la domanda ritenendo che la buca in questione fosse grande e visibile, motivo per il quale l'attrice avrebbe potuto agevolmente evitarla considerato che l'incidente era avvenuto in piano giorno e alla luce del sole.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe errata in quanto il giudice “se da una parte dice che
l'insidia non era occulta, afferma con lapalissiana superficialità che la strada era riparata alla meno peggio, usando peraltro un linguaggio superficiale e lacunoso, poco giuridico, senza alcuna
1 motivazione del rigetto delle chieste istanze istruttorie che ben avrebbero provato l'insidia che ha provocato i danni all'appellante”.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza. CP_1
L'appello è infondato e va rigettato.
La fattispecie in esame rientra senza dubbio, come da giurisprudenza consolidata, nell'alveo dell'art. 2051 c.c. avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode il convenuto.
Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare: 1) il fatto;
2) che l'evento si è verificato a causa delle condizioni della cosa;
3) i danni subiti. Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. Inoltre, deve valutarsi anche se l'evento è dipeso dall'esclusivo comportamento del danneggiato o dall'eventuale concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass.
8.8.2007 n. 17377).
I suddetti principi vanno applicati al caso in esame.
Ebbene, questo giudice condivide la decisione impugnata in quanto dalle fotografie in atti risulta evidente che la buca dove sarebbe caduta la ciclista era abbastanza grande e ben visibile nonché situata al centro di una strada rettilinea. Spettava, dunque, all'utente della strada prestare una particolare attenzione in considerazione della particolare conformazione del fondo stradale.
La domanda va dunque disattesa essendo il fatto imputabile ex art. 1227 c.c. alla disattenzione dell'attrice.
La soccombenza determina la condanna dell'attrice al pagamento delle spese nei confronti del convenuto, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità della domanda, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 1.900,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2 - condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso il 14.11.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
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