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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5126/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Donato Parte_1 Loporcaro;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere dall' quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia, l'importo di Euro 1.106,66 a titolo di ultima mensilità di luglio 2019 asseritamente maturata alle dipendenze di – non può essere accolta per le CP_2 motivazioni che seguono.
In proposito va osservato che il d.lgs. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia, in sostituzione dei datori di lavoro inadempienti indicati all'art. 1, con riferimento
“ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1 [ovvero fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria n.d.r.]; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione
o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto
1 di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa” (art. 2, comma 1).
La stessa disposizione prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali” (comma 2).
Con riferimento ai datori di lavoro soggetti a fallimento la EM CO (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 1885/05) ha osservato che - nell'ottica di garantire l'effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati come desumibile dalla direttiva CEE n. 987/80 - per il decorso del termine dei dodici mesi sopra citato bisogna guardare non alla data d'apertura della procedura concorsuale ma alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa fermo restando, tuttavia, che l'apertura della stessa procedura concorsuale risulta indispensabile al fine dell'accesso alla tutela del Fondo di garanzia in esame.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020) - discostandosi da precedenti arresti (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12634/08) - ha fornito importanti precisazioni su come debba essere effettivamente individuato il lasso temporale dei “dodici mesi che precedono … la data di inizio dell'esecuzione forzata” appunto indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b) innanzi citato e rilevante “nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento”.
Orbene, a seguito di ampia dissertazione anche in relazione alla giurisprudenza della CO di Giustizia, la CO di legittimità ha condivisibilmente osservato che l'”inizio dell'esecuzione forzata” debba essere individuato solo nell'iniziativa del lavoratore che conduca alla “consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” e non (come invece argomentato dal precedente indirizzo ermeneutico) in una “qualsiasi iniziativa” che il lavoratore abbia posto in essere per far valere in giudizio i diritti (e quindi ha escluso la rilevanza sul punto del tentativo di conciliazione promosso dal lavoratore).
Sul punto la EM CO ha, difatti, osservato che:
“l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente
2 previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro. .. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020).
La EM CO ha successivamente rimarcato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6834/2023) che quale “data di inizio dell'esecuzione forzata” possono rilevare esclusivamente gli atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (quindi non reputando rilevante ai presenti fini il momento di attribuzione di efficacia esecutiva alla diffida accertativa per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale ma il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo).
Ulteriori precisazioni devono essere compiute in riferimento all'interpretazione dell'espressione “crediti di lavoro … inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto”.
In proposito la EM CO (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10531/2010), a fronte dell'interpretazione offerta dalla CO di Giustizia U.E. alla direttiva CEE n. 987/80, ha puntualizzato che “gli ultimi tre mesi di rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione, e che ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono essere presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata;
con la conseguenza che, dovendo questi essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", rientrano nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti in cui, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata”. In aggiunta a quanto da ultimo esposto va comunque specificato che gli ultimi tre mesi in argomento, ai fini della meritevolezza delle prestazioni del Fondo di garanzia in argomento, devono essere pur sempre collocate all'interno del periodo dei dodici mesi innanzi esaminato (si veda sul punto Cass. civ., Sez. Lav., 23286/2009).
3 Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio, deve essere osservato che la parte ricorrente ha chiesto il pagamento della mensilità di luglio 2019.
A fronte di tanto le suddette mensilità non rientrano né nei dodici mesi anteriori la presentazione della domanda di ammissione al passivo (del giugno 2021) né nei dodici mesi anteriori il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex datrice (avvenuto in data 6.08.2020).
Contrariamente a quanto ripetutamente sostenuto dal ricorrente non paiono applicabili in proposito le disposizioni sulla sospensione dei termini stabilite dalla normativa emergenziale Covid 19.
Sul punto, difatti, è assolutamente evidente che nella presente fattispecie non si discorre di “termini” ma si discute di esaminare se la retribuzione mensile oggetto di causa rientra in quelle (appunto riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono gli eventi innanzi citati) che la legge reputa meritevoli dell'intervento del Fondo di Garanzia CP_1
E' quindi evidente l'impossibilità di applicare alla presente fattispecie sia l'art. 34 d.l. 18/2020 (afferente alla sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e dall' sia l'art. 83 CP_1 CP_3 d.l. 18/2020 (riguardante la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali).
Alla stregua di quanto innanzi, la domanda deve essere rigettata nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza in mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c. depositata tempestivamente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta la domanda;
− condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 886 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Bari, 2.10.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Donato Parte_1 Loporcaro;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere dall' quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia, l'importo di Euro 1.106,66 a titolo di ultima mensilità di luglio 2019 asseritamente maturata alle dipendenze di – non può essere accolta per le CP_2 motivazioni che seguono.
In proposito va osservato che il d.lgs. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia, in sostituzione dei datori di lavoro inadempienti indicati all'art. 1, con riferimento
“ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1 [ovvero fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria n.d.r.]; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione
o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto
1 di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa” (art. 2, comma 1).
La stessa disposizione prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali” (comma 2).
Con riferimento ai datori di lavoro soggetti a fallimento la EM CO (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 1885/05) ha osservato che - nell'ottica di garantire l'effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati come desumibile dalla direttiva CEE n. 987/80 - per il decorso del termine dei dodici mesi sopra citato bisogna guardare non alla data d'apertura della procedura concorsuale ma alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa fermo restando, tuttavia, che l'apertura della stessa procedura concorsuale risulta indispensabile al fine dell'accesso alla tutela del Fondo di garanzia in esame.
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020) - discostandosi da precedenti arresti (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12634/08) - ha fornito importanti precisazioni su come debba essere effettivamente individuato il lasso temporale dei “dodici mesi che precedono … la data di inizio dell'esecuzione forzata” appunto indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b) innanzi citato e rilevante “nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento”.
Orbene, a seguito di ampia dissertazione anche in relazione alla giurisprudenza della CO di Giustizia, la CO di legittimità ha condivisibilmente osservato che l'”inizio dell'esecuzione forzata” debba essere individuato solo nell'iniziativa del lavoratore che conduca alla “consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” e non (come invece argomentato dal precedente indirizzo ermeneutico) in una “qualsiasi iniziativa” che il lavoratore abbia posto in essere per far valere in giudizio i diritti (e quindi ha escluso la rilevanza sul punto del tentativo di conciliazione promosso dal lavoratore).
Sul punto la EM CO ha, difatti, osservato che:
“l'accertamento giurisdizionale della misura del credito retributivo solo in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, lungi da costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso per il lavoratore, costituisce piuttosto un presupposto letteralmente e logicamente necessario, oltreché coerente da un punto di vista sistematico, trattandosi di modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente
2 previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul credito maturato in costanza di rapporto di lavoro. .. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 16249/2020).
La EM CO ha successivamente rimarcato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 6834/2023) che quale “data di inizio dell'esecuzione forzata” possono rilevare esclusivamente gli atti di iniziativa giudiziale volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito relativo alle ultime tre retribuzioni (quindi non reputando rilevante ai presenti fini il momento di attribuzione di efficacia esecutiva alla diffida accertativa per inutile decorso del termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o per mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale ma il momento in cui la diffida resa esecutiva venga notificata dal lavoratore mediante precetto, essendo quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo).
Ulteriori precisazioni devono essere compiute in riferimento all'interpretazione dell'espressione “crediti di lavoro … inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto”.
In proposito la EM CO (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10531/2010), a fronte dell'interpretazione offerta dalla CO di Giustizia U.E. alla direttiva CEE n. 987/80, ha puntualizzato che “gli ultimi tre mesi di rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione, e che ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono essere presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata;
con la conseguenza che, dovendo questi essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", rientrano nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti in cui, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata”. In aggiunta a quanto da ultimo esposto va comunque specificato che gli ultimi tre mesi in argomento, ai fini della meritevolezza delle prestazioni del Fondo di garanzia in argomento, devono essere pur sempre collocate all'interno del periodo dei dodici mesi innanzi esaminato (si veda sul punto Cass. civ., Sez. Lav., 23286/2009).
3 Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio, deve essere osservato che la parte ricorrente ha chiesto il pagamento della mensilità di luglio 2019.
A fronte di tanto le suddette mensilità non rientrano né nei dodici mesi anteriori la presentazione della domanda di ammissione al passivo (del giugno 2021) né nei dodici mesi anteriori il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex datrice (avvenuto in data 6.08.2020).
Contrariamente a quanto ripetutamente sostenuto dal ricorrente non paiono applicabili in proposito le disposizioni sulla sospensione dei termini stabilite dalla normativa emergenziale Covid 19.
Sul punto, difatti, è assolutamente evidente che nella presente fattispecie non si discorre di “termini” ma si discute di esaminare se la retribuzione mensile oggetto di causa rientra in quelle (appunto riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono gli eventi innanzi citati) che la legge reputa meritevoli dell'intervento del Fondo di Garanzia CP_1
E' quindi evidente l'impossibilità di applicare alla presente fattispecie sia l'art. 34 d.l. 18/2020 (afferente alla sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' e dall' sia l'art. 83 CP_1 CP_3 d.l. 18/2020 (riguardante la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali).
Alla stregua di quanto innanzi, la domanda deve essere rigettata nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza in mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c. depositata tempestivamente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta la domanda;
− condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 886 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Bari, 2.10.2025 Il Giudice
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