Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2021, proposto da
RC NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Giovannelli, Luca Giaconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini, Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego e contestuale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio della domanda di “permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 209 della L.R. 10/11/2014 n. 65 riguardante manufatti con destinazione d'uso commerciale eseguiti in assenza di titolo abilitativo” - istanza P.G. 20210051276 del 10.03.2021 (PE 772-2021) riferita ad immobili siti nel Comune di Prato, di Via Cristoforo Colombo n. 2 di proprietà del Sig. RC NI e del Sig. RE NI, adottato dal Comune di Prato, Servizio Governo del Territorio, U.O.C. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, U.O Atti abilitativi e notificato in data 22.04.2021;
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IA De IC e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso indicato in epigrafe con atto depositato telematicamente in data 3 febbraio 2026, sottoscritto dal solo difensore (privo di mandato speciale) e non notificato alla controparte;
- ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a., pure in assenza delle formalità prescritte dai commi 1 e 3 c.p.a. della medesima disposizione, è possibile desumere dal contegno della parte ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, con conseguente improcedibilità dello stesso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile il ricorso, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della mancata opposizione del Comune resistente, peraltro costituitosi con memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC NI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
IA De IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De IC | IC NI |
IL SEGRETARIO