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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/12/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4125 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4125 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c., depositato in data 21/10/2024, da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLEADO Parte_1 C.F._1 mente E DELLA CARRIERA N. 133 63900 FERMO, presso il difensore, giusta procura in atti;
e (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Paola Controparte_1 C.F._2 amente , VICOLO ERIONI N. 4, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Controparte_1
e depositato in data 21.10.2024 e ulteriormente integrato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, premesso di aver contratto matrimonio, in data 28.02.2004, in Porto SA Giorgio (n. 2, P.I, S., anno 2004), scegliendo il regime della separazione dei beni, dal quale sono nate le figlie a Teramo Persona_1
(TE), in data 30/11/2004 e a Teramo (TE), in data 21/06/2010, hanno Persona_2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Separazione
1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
La LI resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la LI di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la LI interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
L'assegno unico di mantenimento spetta alla SI.ra per la LI e al SI. Controparte_1 Per_2 Parte_1 per . Per_1
3. Tempi di permanenza
Le figlie maggiorenne ha deciso di vivere con il padre, mentre (minorenne), Persona_1 Persona_2 vivrà con la madre. Il padre potrà vedere e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con Per_2
l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni della minore. sarà con il padre e la domenica a Per_2 settimane alternate, per le festività, ad anni alternati vigilia con il padre e Natale con la madre, Pasqua con la madre e lunedì dell'angelo con il padre, salvo diversi accordi e, comunque, da definire meglio anche per il periodo delle vacanze nel corso delle quali la permanenza presso il padre potrà avvenire per periodi più lunghi.
4. Casa coniugale
Cessa di essere la casa coniugale l'appartamento con pertinenze sito in Monte Urano alla Via F.lli Cervi n.27 che viene messo nella piena disponibilità del IG. con quanto in essa contenuto, ad eccezione del Parte_1 solo divano di cui in appresso.
5. Mantenimento delle figlie e pagamento canone locazione immobile
I coniugi si faranno carico di provvedere direttamente al mantenimento della LI con cui convivono, con rinuncia ad ogni conguaglio o rendiconto.
Il SI. contribuirà alle sole spese straordinarie della LI in ragione del 50%, secondo il Parte_1 Per_2 protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo sia per la loro individuazione che per la loro previa concertazione e documentazione.
Per spese straordinarie si intendono quelle così definite nel protocollo elaborato dal Tribunale di Fermo. Le spese straordinarie dovranno essere rapportate alle possibilità economiche e ai principi morali ed educativi.
Il IG. verserà alla IG.ra entro il 20 di ogni mese l'importo di Euro 500,00 Parte_1 Controparte_1
(cinquecento) a titolo di canone di locazione dell'immobile nel quale la SI.ra e la LI Controparte_1 Per_2 hanno trasferito la propria residenza. Il predetto canone di locazione verrà corrisposto dal IG. Parte_1 alla IG.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI . Nel caso in Controparte_1 Per_2 cui la LI andasse a convivere con il padre cesserà l'obbligo di corrispondere il canone di locazione. Il Per_2 padre si farà carico, in tal caso, del mantenimento della LI , anche per le spese straordinarie per l'intero Per_2 ammontare.
2 Nell'ipotesi in cui la LI maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, decidesse di Per_1 tornare a vivere con la madre nell'immobile in locazione il IG. contribuirà al mantenimento Parte_1 versando alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di Euro 250,00 per CP_1 ciascuna LI e dunque un totale di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna di esse oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascuna di loro secondo il protocollo in vigore presso il
Tribunale di Fermo.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente accordo.
5. Definizione dei rapporti patrimoniali
L'immobile sito a Monte Urano, e descritto in catasto al foglio 3, particella 281 sub 2 (con annessa soffitta) e particella 281 sub 3 (1/2 proprietà in comune con attualmente intestato a è Persona_3 Controparte_1 stato acquistato grazie all'intervento economico del padre di e questi ha eseguito le opere di Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quelle relative alla palestra ( che la SI.ra sta Controparte_1 provvedendo ad asportare) ed ha pagato le rate del mutuo.
L'immobile è gravato dalla ipoteca iscritta a garanzia del mutuo a suo tempo stipulato per Euro 80.000,00 con un residuo debito all'attualità pari ad Euro 28.000,00 circa.
Le parti hanno deciso di definire i rapporti patrimoniali mediante il trasferimento della proprietà dell'immobile al SI. alle seguenti condizioni. Parte_1
La SI.ra cede e trasferisce in maniera definitiva ed irrevocabile al SI. il seguente Controparte_1 Parte_1 immobile:
1) appartamento a Monte Urano in Via F.lli Cervi n. 27 sito al piano secondo con porzione di soffitta al piano terzo, descritti al n.c.e.u. al foglio 3 particella 281 sub 2 confinante con: vano scala, corte comuni su più lati, con beni comuni e beni eredi Persona_4
2) diritti pari ad 1\2 della piena proprietà sul locale a Monte Urano in Via F.lli Cervi n. 25 al piano terra utilizzato come palestra descritto al n.c.e.u. foglio 3 particella 281 sub 3 confinante con: vano scala e corte comune su più lati.
L'immobile viene ceduto con quanto in esso contenuto e con pertinenze, accessori ecc.ecc. ad eccezione dei beni e delle attrezzature contenute nell'unità immobiliare (di cui in appresso) nella quale è insediata la palestra gestita dalla SI.ra e del divano acquistato da quest'ultima collocato all'interno dell'appartamento, sito Controparte_1 al piano secondo.
Il SI. a titolo di corrispettivo, si accolla l'intero pagamento del residuo del mutuo acceso presso la Parte_1
NC IN SA OL (n. 3393722) con contestuale liberatoria della garanzia del terzo fideiussore Pt_2
e della IG.ra .
[...] Controparte_1
3 L'alienante precisa inoltre, allegando la perizia asseverata con giuramento redatta in conformità del relativo protocollo:
- che l'immobile è pervenuto alla cedente per acquisto fattone in forza di atto pubblico Rep. n. 159336, Raccolta
n. 16653 in data 25/07/2005 a firma del notaio Dott. di Civitanova Marche (MC); Persona_5
- che l'attuale stato di fatto è conforme alla planimetria catastale che viene allegata al presente atto e sottoscritta dalle parti;
- che l'immobile è stato realizzato in forza di nulla osta del 09/04/1959 e che sono state eseguite modifiche per le quali è stata presentata domanda di condono edilizio, legge 87/85, domanda protocollo n.646 del
01/04/1986 per la quale il comune di monte Urano ha rilasciato “sanatoria di opere edilizia abusive n. 897 del 15.12.2023, e cilas per diversa distribuzione interna protocollo n.11775 del 17/08/2023, scia prot. 9499 del 04.08.2021 per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del locale al piano terra adibito a palestra. Per detta ultima scia, è stata depositata s.c.a. (segnalazione certificata di agibilità) in data
28.10.2021, prot. 13705;
- che l'unità immobiliare sub 2 (appartamento al piano 2) rientra nella classe energetica “E” come da APE allegato;
- che l'unità immobiliare sub 3 (locale al piano terra) rientra nella classe energetica “A1” come da APE allegato;
L'alienante dichiara e garantisce che l'immobile oggetto del presente contratto è in regola con la vigente normativa energetica. L'alienante dichiara che con riferimento al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/ UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), da ultimo corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48, nonché alle disposizioni di cui alla Delibera della Giunta
Regionale, si allegano al presente atto gli originali dei prescritti Attestato di Certificazione Energetica.
Risultano corrisposte tutte le tasse e gli oneri relativi all'immobile e che non risulta costituito il condominio.
Il SI. nei limiti in cui dovesse risultare necessario dichiara ai fini dell'art. 1, nota II bis della Parte_1
Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.:
- di avere la residenza nell'immobile acquistato;
- che l'immobile oggetto del presente atto non ha caratteristiche di lusso (D.M. 2 agosto 1969);
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune di Monte Urano;
- di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1, lettera c) della nota II bis della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- di essere a conoscenza delle cause della decadenza dal beneficio.
4 La consegna dell'immobile è già avvenuta per la porzione adibita ad abitazione ed il SI. dichiara Parte_1 di esserne entrato in possesso a tutti gli effetti di legge e si farà carico a partire dalla data odierna di ogni onere e costo e responsabilità anche per la gestione.
La SI.ra , anche nella veste di legale rappresentante della ASD ROBY 7 conduceva a titolo di Controparte_1 comodato, stipulato con il SI. la porzione del medesimo edificio adibita a palestra ed ha deciso di Parte_1 recedere dal relativo contratto, iniziando ad asportare i beni e le migliorie eseguite.
Il rapporto deve intendersi cessato ad ogni effetto di legge e la SI.ra si impegna a consegnare detta Controparte_1 porzione dell'immobile entro e on oltre il giorno 12.10.2024, rinunciando, nei confronti dei comproprietari, in ogni caso al rimborso o indennizzo per migliorie, addizioni, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi natura e genere, nulla escluso e dichiarando di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo nei loro confronti.
La SI.ra lascerà in dotazione dell'immobile la porta d'ingresso alla palestra sul muro Controparte_1 perimetrale dietro corresponsione della somma di Euro 1.000,00 da parte dei comproprietari SIg.
[...]
e , quali quindi acquisiranno la proprietà dell'infisso e degli accessori relativi. Pt_1 Persona_3
Il SI. è receduto dall'associazione ASD ROBY.7 sin dal gennaio 2024 come da verbale di Parte_1 assemblea e non risponderà dei debiti della ASD ROBY 7 con espressa garanzia e manleva da parte della SI.ra Controparte_1
La SI.ra dichiara di aver ricevuto quale contropartita da parte di anche la Controparte_1 Parte_1 assegnazione dell'autovettura RANGE EVOQUE targa EY553KA che ha già ceduto in permuta per l'acquisto di altro veicolo.
Le parti dichiarano che non esistono altri beni da dividere o assegnare e/o che possano ritenersi di comune proprietà.
Le parti dichiarano di aver definito, con gli accordi che precedono, i loro rapporti di natura patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 21.11.2024, alla presenza del Cancelliere, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in PORTO SAN GIORGIO, in data 28.02.2004; Pt_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto SA Giorgio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, in data 26.11.2024.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4125 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c., depositato in data 21/10/2024, da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLEADO Parte_1 C.F._1 mente E DELLA CARRIERA N. 133 63900 FERMO, presso il difensore, giusta procura in atti;
e (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Paola Controparte_1 C.F._2 amente , VICOLO ERIONI N. 4, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Controparte_1
e depositato in data 21.10.2024 e ulteriormente integrato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, premesso di aver contratto matrimonio, in data 28.02.2004, in Porto SA Giorgio (n. 2, P.I, S., anno 2004), scegliendo il regime della separazione dei beni, dal quale sono nate le figlie a Teramo Persona_1
(TE), in data 30/11/2004 e a Teramo (TE), in data 21/06/2010, hanno Persona_2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Separazione
1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
La LI resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la LI di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la LI interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
L'assegno unico di mantenimento spetta alla SI.ra per la LI e al SI. Controparte_1 Per_2 Parte_1 per . Per_1
3. Tempi di permanenza
Le figlie maggiorenne ha deciso di vivere con il padre, mentre (minorenne), Persona_1 Persona_2 vivrà con la madre. Il padre potrà vedere e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con Per_2
l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni della minore. sarà con il padre e la domenica a Per_2 settimane alternate, per le festività, ad anni alternati vigilia con il padre e Natale con la madre, Pasqua con la madre e lunedì dell'angelo con il padre, salvo diversi accordi e, comunque, da definire meglio anche per il periodo delle vacanze nel corso delle quali la permanenza presso il padre potrà avvenire per periodi più lunghi.
4. Casa coniugale
Cessa di essere la casa coniugale l'appartamento con pertinenze sito in Monte Urano alla Via F.lli Cervi n.27 che viene messo nella piena disponibilità del IG. con quanto in essa contenuto, ad eccezione del Parte_1 solo divano di cui in appresso.
5. Mantenimento delle figlie e pagamento canone locazione immobile
I coniugi si faranno carico di provvedere direttamente al mantenimento della LI con cui convivono, con rinuncia ad ogni conguaglio o rendiconto.
Il SI. contribuirà alle sole spese straordinarie della LI in ragione del 50%, secondo il Parte_1 Per_2 protocollo in vigore presso il Tribunale di Fermo sia per la loro individuazione che per la loro previa concertazione e documentazione.
Per spese straordinarie si intendono quelle così definite nel protocollo elaborato dal Tribunale di Fermo. Le spese straordinarie dovranno essere rapportate alle possibilità economiche e ai principi morali ed educativi.
Il IG. verserà alla IG.ra entro il 20 di ogni mese l'importo di Euro 500,00 Parte_1 Controparte_1
(cinquecento) a titolo di canone di locazione dell'immobile nel quale la SI.ra e la LI Controparte_1 Per_2 hanno trasferito la propria residenza. Il predetto canone di locazione verrà corrisposto dal IG. Parte_1 alla IG.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI . Nel caso in Controparte_1 Per_2 cui la LI andasse a convivere con il padre cesserà l'obbligo di corrispondere il canone di locazione. Il Per_2 padre si farà carico, in tal caso, del mantenimento della LI , anche per le spese straordinarie per l'intero Per_2 ammontare.
2 Nell'ipotesi in cui la LI maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, decidesse di Per_1 tornare a vivere con la madre nell'immobile in locazione il IG. contribuirà al mantenimento Parte_1 versando alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di Euro 250,00 per CP_1 ciascuna LI e dunque un totale di Euro 500,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna di esse oltre al 50% delle spese straordinarie per ciascuna di loro secondo il protocollo in vigore presso il
Tribunale di Fermo.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente accordo.
5. Definizione dei rapporti patrimoniali
L'immobile sito a Monte Urano, e descritto in catasto al foglio 3, particella 281 sub 2 (con annessa soffitta) e particella 281 sub 3 (1/2 proprietà in comune con attualmente intestato a è Persona_3 Controparte_1 stato acquistato grazie all'intervento economico del padre di e questi ha eseguito le opere di Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quelle relative alla palestra ( che la SI.ra sta Controparte_1 provvedendo ad asportare) ed ha pagato le rate del mutuo.
L'immobile è gravato dalla ipoteca iscritta a garanzia del mutuo a suo tempo stipulato per Euro 80.000,00 con un residuo debito all'attualità pari ad Euro 28.000,00 circa.
Le parti hanno deciso di definire i rapporti patrimoniali mediante il trasferimento della proprietà dell'immobile al SI. alle seguenti condizioni. Parte_1
La SI.ra cede e trasferisce in maniera definitiva ed irrevocabile al SI. il seguente Controparte_1 Parte_1 immobile:
1) appartamento a Monte Urano in Via F.lli Cervi n. 27 sito al piano secondo con porzione di soffitta al piano terzo, descritti al n.c.e.u. al foglio 3 particella 281 sub 2 confinante con: vano scala, corte comuni su più lati, con beni comuni e beni eredi Persona_4
2) diritti pari ad 1\2 della piena proprietà sul locale a Monte Urano in Via F.lli Cervi n. 25 al piano terra utilizzato come palestra descritto al n.c.e.u. foglio 3 particella 281 sub 3 confinante con: vano scala e corte comune su più lati.
L'immobile viene ceduto con quanto in esso contenuto e con pertinenze, accessori ecc.ecc. ad eccezione dei beni e delle attrezzature contenute nell'unità immobiliare (di cui in appresso) nella quale è insediata la palestra gestita dalla SI.ra e del divano acquistato da quest'ultima collocato all'interno dell'appartamento, sito Controparte_1 al piano secondo.
Il SI. a titolo di corrispettivo, si accolla l'intero pagamento del residuo del mutuo acceso presso la Parte_1
NC IN SA OL (n. 3393722) con contestuale liberatoria della garanzia del terzo fideiussore Pt_2
e della IG.ra .
[...] Controparte_1
3 L'alienante precisa inoltre, allegando la perizia asseverata con giuramento redatta in conformità del relativo protocollo:
- che l'immobile è pervenuto alla cedente per acquisto fattone in forza di atto pubblico Rep. n. 159336, Raccolta
n. 16653 in data 25/07/2005 a firma del notaio Dott. di Civitanova Marche (MC); Persona_5
- che l'attuale stato di fatto è conforme alla planimetria catastale che viene allegata al presente atto e sottoscritta dalle parti;
- che l'immobile è stato realizzato in forza di nulla osta del 09/04/1959 e che sono state eseguite modifiche per le quali è stata presentata domanda di condono edilizio, legge 87/85, domanda protocollo n.646 del
01/04/1986 per la quale il comune di monte Urano ha rilasciato “sanatoria di opere edilizia abusive n. 897 del 15.12.2023, e cilas per diversa distribuzione interna protocollo n.11775 del 17/08/2023, scia prot. 9499 del 04.08.2021 per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del locale al piano terra adibito a palestra. Per detta ultima scia, è stata depositata s.c.a. (segnalazione certificata di agibilità) in data
28.10.2021, prot. 13705;
- che l'unità immobiliare sub 2 (appartamento al piano 2) rientra nella classe energetica “E” come da APE allegato;
- che l'unità immobiliare sub 3 (locale al piano terra) rientra nella classe energetica “A1” come da APE allegato;
L'alienante dichiara e garantisce che l'immobile oggetto del presente contratto è in regola con la vigente normativa energetica. L'alienante dichiara che con riferimento al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/ UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), da ultimo corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48, nonché alle disposizioni di cui alla Delibera della Giunta
Regionale, si allegano al presente atto gli originali dei prescritti Attestato di Certificazione Energetica.
Risultano corrisposte tutte le tasse e gli oneri relativi all'immobile e che non risulta costituito il condominio.
Il SI. nei limiti in cui dovesse risultare necessario dichiara ai fini dell'art. 1, nota II bis della Parte_1
Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.:
- di avere la residenza nell'immobile acquistato;
- che l'immobile oggetto del presente atto non ha caratteristiche di lusso (D.M. 2 agosto 1969);
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune di Monte Urano;
- di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1, lettera c) della nota II bis della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- di essere a conoscenza delle cause della decadenza dal beneficio.
4 La consegna dell'immobile è già avvenuta per la porzione adibita ad abitazione ed il SI. dichiara Parte_1 di esserne entrato in possesso a tutti gli effetti di legge e si farà carico a partire dalla data odierna di ogni onere e costo e responsabilità anche per la gestione.
La SI.ra , anche nella veste di legale rappresentante della ASD ROBY 7 conduceva a titolo di Controparte_1 comodato, stipulato con il SI. la porzione del medesimo edificio adibita a palestra ed ha deciso di Parte_1 recedere dal relativo contratto, iniziando ad asportare i beni e le migliorie eseguite.
Il rapporto deve intendersi cessato ad ogni effetto di legge e la SI.ra si impegna a consegnare detta Controparte_1 porzione dell'immobile entro e on oltre il giorno 12.10.2024, rinunciando, nei confronti dei comproprietari, in ogni caso al rimborso o indennizzo per migliorie, addizioni, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi natura e genere, nulla escluso e dichiarando di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo nei loro confronti.
La SI.ra lascerà in dotazione dell'immobile la porta d'ingresso alla palestra sul muro Controparte_1 perimetrale dietro corresponsione della somma di Euro 1.000,00 da parte dei comproprietari SIg.
[...]
e , quali quindi acquisiranno la proprietà dell'infisso e degli accessori relativi. Pt_1 Persona_3
Il SI. è receduto dall'associazione ASD ROBY.7 sin dal gennaio 2024 come da verbale di Parte_1 assemblea e non risponderà dei debiti della ASD ROBY 7 con espressa garanzia e manleva da parte della SI.ra Controparte_1
La SI.ra dichiara di aver ricevuto quale contropartita da parte di anche la Controparte_1 Parte_1 assegnazione dell'autovettura RANGE EVOQUE targa EY553KA che ha già ceduto in permuta per l'acquisto di altro veicolo.
Le parti dichiarano che non esistono altri beni da dividere o assegnare e/o che possano ritenersi di comune proprietà.
Le parti dichiarano di aver definito, con gli accordi che precedono, i loro rapporti di natura patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 21.11.2024, alla presenza del Cancelliere, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in PORTO SAN GIORGIO, in data 28.02.2004; Pt_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto SA Giorgio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, in data 26.11.2024.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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