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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2024, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 720 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Guendalina Romito
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Spagnoli
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'01.07.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota in data 03.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2021 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 25.09.1993; che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
(in data 07.12.1994), (in data 03.04.1996), (in data 26.09.2002), (in PE Per_3 Per_4 data 02.12.2005), (in data 28.04.2010); che in data 25.02.2020 il Tribunale di Foggia, Per_5 con sentenza non definitiva n. 425/2020 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, collocandoli presso la stessa, a cui assegnare anche la casa coniugale e con regolazione del diritto di visita paterno attraverso incontri protetti, ponendo, inoltre, a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e di tutti i figli, anche maggiorenni, versando alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 700,00, (€ 200,00 per la moglie ed €
500,00 per i figli) oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli
Deduceva all'uopo la che il nel corso della vota matrimoniale aveva esercitato nei Pt_1 CP_1 confronti della moglie violenze (fisiche, verbali e psicologiche), tanto che la stessa, dal 2018, era seguita dal al C.A.V. (Centro Anti Violenza) e per un certo periodo di tempo era stata costretta a lasciare la casa familiare per ragioni di sicurezza;
che per le predette condotte era stata applicata al la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di CP_1 avvicinamento ed, inoltre, lo stesso era stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. con sentenza del GUP di Foggia del 16.12.2019; che il soffriva di CP_1
Psicosi Schizofrenica paranoica con epilessia parziale complessa;
che il si disinteressava ai CP_1 bisogni morali e materiali della famiglia, non provvedendo, in particolare, al mantenimento dei figli;
che tutti i figli maggiorenni erano disoccupati e convivevano con la madre;
che, inoltre, la maggiorenne era disabile e percettrice di pensione di invalidità pari ad euro 813,00 Per_1
2 mensili;
che la ricorrente era casalinga e disoccupata, mentre non conosceva le attuali fonti di reddito del marito.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.04.2021, si costituiva in giudizio CP_1
il quale, non opponendosi all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, chiedeva: di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di mantenere il marito, in quanto coniuge economicamente più debole, versando un assegno mensile di € 200,00; che nessun mantenimento doveva essere previsto in favore dei figli in quanto economicamente autosufficienti.
Deduceva all'uopo il resistente: di non aver mai posto in essere violenze fisiche o psicologiche, né minacce, nei confronti della moglie, ma solo accenni di aggressioni con offese verbali reciproche;
di aver un buon rapporto con i figli che vedeva ogni pomeriggio;
che la moglie godeva di una situazione economica migliore rispetto a quella del marito, infatti la stessa risultava proprietaria di beni immobili in San Marco in Lamis e in Sannicandro Garganico nonché titolare di depositi postali e bancari, oltre a gestire la somma mensile di €. 1.900,00 derivanti da pensioni di invalidità e stipendio del figlio maggiorenne;
che la figlia Per_1 percepiva € 813,00 a titolo di pensione di invalidità; che il figlio era titolare di pensione Per_4 con indennità di invalidità di € 300,00; che il figlio era titolare di pensione con Per_5 indennità di invalidità di € 300,00; che il figlio era titolare di pensione con indennità Per_3 di invalidità di € 300,00; che il figlio svolgeva attività lavorativa come aiuto cuoco PE presso il ristorante pizzeria “De Gustibus” di San Marco in Lamis e percepiva uno stipendio superiore ad € 500,00 mensili.
Con ordinanza riservata del 21.06.2021 il Presidente, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, a cui assegnava anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno attraverso gli incontri protetti presso il Consultorio familiare;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e e dei maggiorenni e , economicamente Per_4 Per_5 PE Per_3 non autosufficienti, versando alla moglie l'assegno mensile complessivo di € 500,00, (€ 150,00 per e , € 50,00 per titolare di indennità di frequenza di PE Per_3 Per_4 Per_5
€ 270,00 mensili), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%; nessun assegno veniva previsto per il mantenimento della moglie
3 poiché titolare di reddito di dignità nella misura di € 500,00 mensili, né per il mantenimento della figlia maggiorenne poiché titolare di una pensione di invalidità pari a € 1.174,00 Per_1 mensili.
Con ordinanza del 27.06.2022, il Giudice istruttore rigettava le richieste di prove orali delle parti e delegava al Servizio Sociale una indagine sulla situazione familiare dei coniugi e dei figli.
Acquisita la relazione del Servizio Sociale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'01.07.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.– le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 03.07.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, anche il figlio è divenuto Per_4 maggiorenne e, pertanto, nessuna statuizione dovrà essere prevista in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Con riferimento, invece, alla figlia maggiorenne deve osservarsi quanto segue. Per_1
Come noto, l'art. 337 septies, comma 2 c.c. stabilisce che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, e che l'art. 37 bis disp. disp. att. c.c. precisa che i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies, comma 2 c.c. “sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Ebbene, è circostanza documentata (cfr. documentazione medica allegata alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) che la figlia maggiorenne risulti affetta da Per_1
“sindrome autistica” e che sia stata dichiarata portatrice di handicap ex art. 3, comma 3 L. n.
104/1992; pertanto, alla stessa devono applicarsi, in ossequio al disposto di cui all'art. 337 septies, comma 2 c.c., le disposizioni previste in favore dei figli minori: in particolare, quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento. Al riguardo, infatti, la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies
c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di
4 mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr. Cass. civ. n. 2670/2023).
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza della sentenza non definitiva n. 425/2020 emessa dal Tribunale di Foggia il 25.02.2020, pubblicata il
27.02.2020, passata in giudicato, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'affidamento del figlio minore Per_5
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il
5 minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Inoltre, la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
Dunque l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis, Cass. civ.
28244/19).
Ciò posto, dalla relazione del Consultorio familiare in atti è emerso che: 1) la si è Pt_1 occupata della gestione dei figli in modo quasi esclusivo;
2) il non corrisponde l'assegno CP_1 di mantenimento per i figli previsto dal Tribunale e utilizza il 50% dell'assegno unico per esigenze personali e non per le esigenze dei figli.
Tali aspetti, peraltro, erano già stati rilevati dal Tribunale per i minorenni di Bari nel provvedimento del 07.07.2021, laddove si evidenziava che “la madre continua ad occuparsi in via esclusiva dei figli, mentre il padre, a quando dichiarato, si limita ad accompagnare i figli a scuola o alle attività pomeridiane in talune occasioni, lamentando di non poter fare altro in quanto disoccupato e privo di una propria abitazione autonoma”, e si prescriveva al di contribuire con regolarità al mantenimento dei CP_1 figli, pena la possibile adozione di provvedimenti limitativi della sua responsabilità genitoriale.
6 A ciò si aggiunga che il risulta attualmente sottoposto a procedimento penale per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza familiare e che, inoltre, la riluttanza del al rispetto Pt_1 dell'obbligo inderogabile di mantenimento dei figli minori, emerge anche dal tenore dei suoi atti difensivi, laddove asserisce che nessun mantenimento dovrebbe essere corrisposto al figlio minore , poiché titolare di un'indennità di frequenza. Per_5
Al riguardo, come noto, la giurisprudenza ha più volte affermato che il sistematico inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole costituisce condotta senza dubbio sintomatica di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto, l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario (cfr. Cass. civ. n.
24256/10; Cass. civ. n. 26587/09, nonché di recente, Tribunale di Milano n. 2992/2023,
Tribunale di Vibo Valentia n. 330/2023).
Ritiene questo Collegio che, nel caso in esame, siano emerse valide ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento condiviso, atteso che le allegazioni di parte ricorrente in ordine al disinteresse morale e materiale mostrato dal padre verso i figli ha trovato adeguata conferma nell'istruttoria e tale comportamento appare sintomatico di un disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Sussistono, pertanto, a parere del Collegio, le condizioni ex art.337 quater co. 1 c.c. per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale ha dimostrato di accudire e Per_5 sostenere adeguatamente i figli, provvedendo in via esclusiva alla loro cura ed alla loro educazione quotidiana, assicurandone la crescita.
All'affidamento esclusivo del minore alla madre si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di prendere tutte le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio, fermo restando, in ogni caso, che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore.
Sul collocamento dei figli e e sulla regolazione del diritto di visita paterno Per_5 Per_1
Tenuto conto del principio del best interest dei figli che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere il collocamento del figlio minore e della figlia maggiorenne portatrice di handicap grave, presso la Per_5 Per_1 madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la separazione dei coniugi.
7 Quanto alla regolazione del diritto di visita paterno, occorre rilevare che l'ordinanza presidenziale del 21.06.2021, aveva previsto gli incontri protetti presso il Consultorio familiare;
tuttavia, tali incontri, come emerge dalla relazione del servizio sociale agli atti, non sono stati effettuati per scelta delle parti, le quali hanno optato per la forma libera. Inoltre, dalla predetta relazione emerge che il incontra il primogenito e che “a volte contatta gli altri figli che decidono CP_1 sul momento se incontrarlo o meno, la madre non ostacola gli incontri”.
Alla luce delle predette emergenze istruttorie, il Tribunale ritiene che il possa incontrare il CP_1 figlio minore (14 anni) e la figlia maggiorenne (29 anni), portatrice di Per_5 Per_1 handicap grave, in forma libera, solo se e quando questi lo vorranno.
Sull'assegnazione della casa familiare
Stante il collocamento del figlio minore e della figlia maggiorenne portatrice di handicap grave presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla , trattandosi di Pt_1 provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
Sul mantenimento in favore dei figli
Parte ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore , della figlia maggiorenne Per_5
portatrice di handicap grave, e del figlio maggiorenne economicamente non Per_1 PE autosufficiente, rappresentando, altresì, che gli altri figli maggiorenni ( e ) Per_3 Per_4 hanno raggiunto l'autosufficienza economica (pertanto, la relativa domanda di mantenimento deve intendersi rinunciata).
Il resistente si è opposto a tale domanda evidenziando lo stato di autosufficienza economica dei figli, atteso e risultavano percettori di indennità di accompagnamento e Per_5 Per_1 pensione di invalidità, mentre risultava inserito nel mondo del lavoro e svolgeva PE
l'attività di aiuto cuoco.
Ciò premesso, occorre, innanzitutto, osservare che bisogna tenere distinta l'ipotesi del mantenimento del figlio maggiorenne da quella del mantenimento della figlia PE maggiorenne portatrice di handicap grave, che, ai sensi dell'art. 337 septies, comma 2 Per_1
c.c., soggiace alla medesima disciplina prevista per il mantenimento del figlio minore
. Per_5
8 Ebbene, quanto al mantenimento del figlio maggiorenne occorre premettere che PE affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I,
08/09/2014, n.18869).
Inoltre, sempre in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, è un principio pacifico quello secondo il quale “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. civ. n. 38366/2021).
Inoltre, “ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. civ. n. 29264/2022; Cass. civ. n.
12123/2024 Cass. civ. n. 27818/2024).
Ebbene, nel caso in esame è circostanza incontestata che di anni 28, conviva con la PE madre. La stessa ricorrente, all'udienza presidenziale del 03.06.2021, ha dichiarato che PE lavorava in maniera saltuaria e che in precedenza, per un periodo di 6 mesi, aveva svolto attività lavorativa presso il settore della ristorazione;
inoltre in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha ribadito che lavora saltuariamente. PE
La circostanza che il figlio svolga, ormai da qualche anno, dei lavori saltuari emerge PE anche dalla relazione del servizio sociale in atti, dove è possibile leggere che “effettua saltuari lavori di volantinaggio e assistenza ad anziani del posto;
in alcuni mesi del 2022 ha lavorato in qualità di magazziniere presso un albergo/ristorante in San Giovanni Rotondo”.
Ebbene, appare evidente che ormai alla soglia dei trent'anni, risulti inserito nel mondo PE del lavoro da almeno quattro anni, seppur attraverso occupazioni saltuarie e non stabili e,
9 pertanto, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che non possa più essere riconosciuto il suo diritto al mantenimento mediante l'attuazione dell'obbligo gravante sui genitori.
Deve, dunque, essere disposta, a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 PE
Quanto al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne e Per_5 Per_1 portatrice di handicap grave, va osservato, che ai sensi degli artt. 316 bis e 337 ter comma 4 c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che:
- la ricorrente è casalinga, percettrice di reddito di cittadinanza e ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 redditi annuali pari a circa € 5.000,00;
- il resistente è disoccupato che ha svolto attività di bracciante agricolo. Deve, al riguardo, rilevarsi che il resistente non ha ottemperato, neppure parzialmente, all'ordine del giudice di cui al provvedimento del 03.07.2023 “del deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente relativi agli ultimi tre anni”. A tal proposito, va evidenziato che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare le ultime dichiarazioni dei redditi, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che li abbia violati.
Per tale ragione, deve evincersi la volontà del resistente di occultare le sue reali fonti di reddito e la sua reale situazione economica che deve presumersi migliore rispetto a quella rappresentata.
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, nonché tenuto conto delle esigenze dei figli legate all'età, appare equo porre a carico del padre il contributo al mantenimento per il figlio minore e per la figlia Per_5 maggiorenne portatrice di handicap grave conviventi con la madre, nell'importo di Per_1
300,00 euro mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre Istat successivamente maturato e maturando, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese, concorrendo inoltre, nella Pt_1
10 misura del 50% alle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA.
Al riguardo, deve osservarsi che, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, non deve tenersi conto degli importi di cui alla pensione di invalidità percepita da e dell'indennità di frequenza percepita da , atteso che con le provvidenze Per_1 Per_5 in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (cfr. Cass. civ. n. 10423/2023); al contrario, il contributo al mantenimento posto in capo al genitore in favore del figlio è diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis,
Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002).
Inoltre, deve essere riconosciuto alla nella qualità di genitore affidatario del minore in Pt_1 via esclusiva, il diritto di fruizione dell'Assegno Unico Universale al 100%.
Sull'assegno di divorzile
Con riguardo all'assegno divorzile, oggetto di domanda della ricorrente e del resistente, deve rilevarsi quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status
11 ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). L'assegno, quindi, deve essere
“volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi ordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Ebbene, tenuto conto delle attuali situazioni economico reddituali delle parti, come precedentemente analizzate, deve rilevarsi che non emergono sostanziali squilibri economici e
12 reddituali e, pertanto, deve rigettarsi la domanda di assegno divorzile, formulata da entrambe le parti, per difetto dei presupposti di legge.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo ex dm
55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e considerata l'attività in concreto espletata, devono porsi a carico del resistente nella misura di 2/3 e compensate per il restante
1/3.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in San Marco in Lamis in data 25.09.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1993, atto n.101, parte II, serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con la Per_5 Parte_1 precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale e che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio;
- colloca il figlio minore e la figlia maggiorenne con handicap grave, presso Per_5 Per_1 la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva;
- assegna la casa familiare a Parte_1
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_5 mediante il versamento a entro il cinque di ciascun mese, della Per_1 Parte_1 somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlio) da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- riconosce a nella qualità di genitore affidatario in via esclusiva, il diritto di Parte_1 fruizione dell'Assegno Unico Universale al 100%;
13 - revoca, a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, l'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne PE
- rigetta le domande di assegno divorzile avanzate da entrambe le parti;
- condanna alla refusione, nella misura di 2/3, delle spese di lite in favore di CP_1
pari a € 3.384,67 per compensi professionali, e a € 65,34 per esborsi, oltre il Parte_1
15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite per il restante 1/3.
Foggia, 19.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 720 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Guendalina Romito
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente CP_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Spagnoli
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'01.07.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, rassegnate con nota in data 03.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 12.02.2021 - premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 25.09.1993; che dal matrimonio erano nati i figli CP_1 Per_1
(in data 07.12.1994), (in data 03.04.1996), (in data 26.09.2002), (in PE Per_3 Per_4 data 02.12.2005), (in data 28.04.2010); che in data 25.02.2020 il Tribunale di Foggia, Per_5 con sentenza non definitiva n. 425/2020 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, collocandoli presso la stessa, a cui assegnare anche la casa coniugale e con regolazione del diritto di visita paterno attraverso incontri protetti, ponendo, inoltre, a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e di tutti i figli, anche maggiorenni, versando alla ricorrente la somma mensile complessiva di € 700,00, (€ 200,00 per la moglie ed €
500,00 per i figli) oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli
Deduceva all'uopo la che il nel corso della vota matrimoniale aveva esercitato nei Pt_1 CP_1 confronti della moglie violenze (fisiche, verbali e psicologiche), tanto che la stessa, dal 2018, era seguita dal al C.A.V. (Centro Anti Violenza) e per un certo periodo di tempo era stata costretta a lasciare la casa familiare per ragioni di sicurezza;
che per le predette condotte era stata applicata al la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di CP_1 avvicinamento ed, inoltre, lo stesso era stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. con sentenza del GUP di Foggia del 16.12.2019; che il soffriva di CP_1
Psicosi Schizofrenica paranoica con epilessia parziale complessa;
che il si disinteressava ai CP_1 bisogni morali e materiali della famiglia, non provvedendo, in particolare, al mantenimento dei figli;
che tutti i figli maggiorenni erano disoccupati e convivevano con la madre;
che, inoltre, la maggiorenne era disabile e percettrice di pensione di invalidità pari ad euro 813,00 Per_1
2 mensili;
che la ricorrente era casalinga e disoccupata, mentre non conosceva le attuali fonti di reddito del marito.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.04.2021, si costituiva in giudizio CP_1
il quale, non opponendosi all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, chiedeva: di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
di porre a carico della ricorrente l'obbligo di mantenere il marito, in quanto coniuge economicamente più debole, versando un assegno mensile di € 200,00; che nessun mantenimento doveva essere previsto in favore dei figli in quanto economicamente autosufficienti.
Deduceva all'uopo il resistente: di non aver mai posto in essere violenze fisiche o psicologiche, né minacce, nei confronti della moglie, ma solo accenni di aggressioni con offese verbali reciproche;
di aver un buon rapporto con i figli che vedeva ogni pomeriggio;
che la moglie godeva di una situazione economica migliore rispetto a quella del marito, infatti la stessa risultava proprietaria di beni immobili in San Marco in Lamis e in Sannicandro Garganico nonché titolare di depositi postali e bancari, oltre a gestire la somma mensile di €. 1.900,00 derivanti da pensioni di invalidità e stipendio del figlio maggiorenne;
che la figlia Per_1 percepiva € 813,00 a titolo di pensione di invalidità; che il figlio era titolare di pensione Per_4 con indennità di invalidità di € 300,00; che il figlio era titolare di pensione con Per_5 indennità di invalidità di € 300,00; che il figlio era titolare di pensione con indennità Per_3 di invalidità di € 300,00; che il figlio svolgeva attività lavorativa come aiuto cuoco PE presso il ristorante pizzeria “De Gustibus” di San Marco in Lamis e percepiva uno stipendio superiore ad € 500,00 mensili.
Con ordinanza riservata del 21.06.2021 il Presidente, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso la madre, a cui assegnava anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno attraverso gli incontri protetti presso il Consultorio familiare;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e e dei maggiorenni e , economicamente Per_4 Per_5 PE Per_3 non autosufficienti, versando alla moglie l'assegno mensile complessivo di € 500,00, (€ 150,00 per e , € 50,00 per titolare di indennità di frequenza di PE Per_3 Per_4 Per_5
€ 270,00 mensili), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%; nessun assegno veniva previsto per il mantenimento della moglie
3 poiché titolare di reddito di dignità nella misura di € 500,00 mensili, né per il mantenimento della figlia maggiorenne poiché titolare di una pensione di invalidità pari a € 1.174,00 Per_1 mensili.
Con ordinanza del 27.06.2022, il Giudice istruttore rigettava le richieste di prove orali delle parti e delegava al Servizio Sociale una indagine sulla situazione familiare dei coniugi e dei figli.
Acquisita la relazione del Servizio Sociale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'01.07.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.– le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 03.07.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, anche il figlio è divenuto Per_4 maggiorenne e, pertanto, nessuna statuizione dovrà essere prevista in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Con riferimento, invece, alla figlia maggiorenne deve osservarsi quanto segue. Per_1
Come noto, l'art. 337 septies, comma 2 c.c. stabilisce che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, e che l'art. 37 bis disp. disp. att. c.c. precisa che i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies, comma 2 c.c. “sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Ebbene, è circostanza documentata (cfr. documentazione medica allegata alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente) che la figlia maggiorenne risulti affetta da Per_1
“sindrome autistica” e che sia stata dichiarata portatrice di handicap ex art. 3, comma 3 L. n.
104/1992; pertanto, alla stessa devono applicarsi, in ossequio al disposto di cui all'art. 337 septies, comma 2 c.c., le disposizioni previste in favore dei figli minori: in particolare, quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento. Al riguardo, infatti, la Suprema
Corte ha avuto modo di precisare che “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies
c.c. (già art. 155-quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di
4 mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr. Cass. civ. n. 2670/2023).
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza della sentenza non definitiva n. 425/2020 emessa dal Tribunale di Foggia il 25.02.2020, pubblicata il
27.02.2020, passata in giudicato, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'affidamento del figlio minore Per_5
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il
5 minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Inoltre, la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio.
Dunque l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole (ex multis, Cass. civ.
28244/19).
Ciò posto, dalla relazione del Consultorio familiare in atti è emerso che: 1) la si è Pt_1 occupata della gestione dei figli in modo quasi esclusivo;
2) il non corrisponde l'assegno CP_1 di mantenimento per i figli previsto dal Tribunale e utilizza il 50% dell'assegno unico per esigenze personali e non per le esigenze dei figli.
Tali aspetti, peraltro, erano già stati rilevati dal Tribunale per i minorenni di Bari nel provvedimento del 07.07.2021, laddove si evidenziava che “la madre continua ad occuparsi in via esclusiva dei figli, mentre il padre, a quando dichiarato, si limita ad accompagnare i figli a scuola o alle attività pomeridiane in talune occasioni, lamentando di non poter fare altro in quanto disoccupato e privo di una propria abitazione autonoma”, e si prescriveva al di contribuire con regolarità al mantenimento dei CP_1 figli, pena la possibile adozione di provvedimenti limitativi della sua responsabilità genitoriale.
6 A ciò si aggiunga che il risulta attualmente sottoposto a procedimento penale per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza familiare e che, inoltre, la riluttanza del al rispetto Pt_1 dell'obbligo inderogabile di mantenimento dei figli minori, emerge anche dal tenore dei suoi atti difensivi, laddove asserisce che nessun mantenimento dovrebbe essere corrisposto al figlio minore , poiché titolare di un'indennità di frequenza. Per_5
Al riguardo, come noto, la giurisprudenza ha più volte affermato che il sistematico inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole costituisce condotta senza dubbio sintomatica di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto, l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario (cfr. Cass. civ. n.
24256/10; Cass. civ. n. 26587/09, nonché di recente, Tribunale di Milano n. 2992/2023,
Tribunale di Vibo Valentia n. 330/2023).
Ritiene questo Collegio che, nel caso in esame, siano emerse valide ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento condiviso, atteso che le allegazioni di parte ricorrente in ordine al disinteresse morale e materiale mostrato dal padre verso i figli ha trovato adeguata conferma nell'istruttoria e tale comportamento appare sintomatico di un disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Sussistono, pertanto, a parere del Collegio, le condizioni ex art.337 quater co. 1 c.c. per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale ha dimostrato di accudire e Per_5 sostenere adeguatamente i figli, provvedendo in via esclusiva alla loro cura ed alla loro educazione quotidiana, assicurandone la crescita.
All'affidamento esclusivo del minore alla madre si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di prendere tutte le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio, fermo restando, in ogni caso, che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio minore.
Sul collocamento dei figli e e sulla regolazione del diritto di visita paterno Per_5 Per_1
Tenuto conto del principio del best interest dei figli che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere il collocamento del figlio minore e della figlia maggiorenne portatrice di handicap grave, presso la Per_5 Per_1 madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la separazione dei coniugi.
7 Quanto alla regolazione del diritto di visita paterno, occorre rilevare che l'ordinanza presidenziale del 21.06.2021, aveva previsto gli incontri protetti presso il Consultorio familiare;
tuttavia, tali incontri, come emerge dalla relazione del servizio sociale agli atti, non sono stati effettuati per scelta delle parti, le quali hanno optato per la forma libera. Inoltre, dalla predetta relazione emerge che il incontra il primogenito e che “a volte contatta gli altri figli che decidono CP_1 sul momento se incontrarlo o meno, la madre non ostacola gli incontri”.
Alla luce delle predette emergenze istruttorie, il Tribunale ritiene che il possa incontrare il CP_1 figlio minore (14 anni) e la figlia maggiorenne (29 anni), portatrice di Per_5 Per_1 handicap grave, in forma libera, solo se e quando questi lo vorranno.
Sull'assegnazione della casa familiare
Stante il collocamento del figlio minore e della figlia maggiorenne portatrice di handicap grave presso la madre, la casa coniugale deve essere assegnata alla , trattandosi di Pt_1 provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
Sul mantenimento in favore dei figli
Parte ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore , della figlia maggiorenne Per_5
portatrice di handicap grave, e del figlio maggiorenne economicamente non Per_1 PE autosufficiente, rappresentando, altresì, che gli altri figli maggiorenni ( e ) Per_3 Per_4 hanno raggiunto l'autosufficienza economica (pertanto, la relativa domanda di mantenimento deve intendersi rinunciata).
Il resistente si è opposto a tale domanda evidenziando lo stato di autosufficienza economica dei figli, atteso e risultavano percettori di indennità di accompagnamento e Per_5 Per_1 pensione di invalidità, mentre risultava inserito nel mondo del lavoro e svolgeva PE
l'attività di aiuto cuoco.
Ciò premesso, occorre, innanzitutto, osservare che bisogna tenere distinta l'ipotesi del mantenimento del figlio maggiorenne da quella del mantenimento della figlia PE maggiorenne portatrice di handicap grave, che, ai sensi dell'art. 337 septies, comma 2 Per_1
c.c., soggiace alla medesima disciplina prevista per il mantenimento del figlio minore
. Per_5
8 Ebbene, quanto al mantenimento del figlio maggiorenne occorre premettere che PE affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I,
08/09/2014, n.18869).
Inoltre, sempre in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, è un principio pacifico quello secondo il quale “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. civ. n. 38366/2021).
Inoltre, “ove il figlio dei genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso” (Cass. civ. n. 29264/2022; Cass. civ. n.
12123/2024 Cass. civ. n. 27818/2024).
Ebbene, nel caso in esame è circostanza incontestata che di anni 28, conviva con la PE madre. La stessa ricorrente, all'udienza presidenziale del 03.06.2021, ha dichiarato che PE lavorava in maniera saltuaria e che in precedenza, per un periodo di 6 mesi, aveva svolto attività lavorativa presso il settore della ristorazione;
inoltre in sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha ribadito che lavora saltuariamente. PE
La circostanza che il figlio svolga, ormai da qualche anno, dei lavori saltuari emerge PE anche dalla relazione del servizio sociale in atti, dove è possibile leggere che “effettua saltuari lavori di volantinaggio e assistenza ad anziani del posto;
in alcuni mesi del 2022 ha lavorato in qualità di magazziniere presso un albergo/ristorante in San Giovanni Rotondo”.
Ebbene, appare evidente che ormai alla soglia dei trent'anni, risulti inserito nel mondo PE del lavoro da almeno quattro anni, seppur attraverso occupazioni saltuarie e non stabili e,
9 pertanto, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che non possa più essere riconosciuto il suo diritto al mantenimento mediante l'attuazione dell'obbligo gravante sui genitori.
Deve, dunque, essere disposta, a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 PE
Quanto al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne e Per_5 Per_1 portatrice di handicap grave, va osservato, che ai sensi degli artt. 316 bis e 337 ter comma 4 c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che:
- la ricorrente è casalinga, percettrice di reddito di cittadinanza e ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 redditi annuali pari a circa € 5.000,00;
- il resistente è disoccupato che ha svolto attività di bracciante agricolo. Deve, al riguardo, rilevarsi che il resistente non ha ottemperato, neppure parzialmente, all'ordine del giudice di cui al provvedimento del 03.07.2023 “del deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente relativi agli ultimi tre anni”. A tal proposito, va evidenziato che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare le ultime dichiarazioni dei redditi, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e dagli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che li abbia violati.
Per tale ragione, deve evincersi la volontà del resistente di occultare le sue reali fonti di reddito e la sua reale situazione economica che deve presumersi migliore rispetto a quella rappresentata.
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, nonché tenuto conto delle esigenze dei figli legate all'età, appare equo porre a carico del padre il contributo al mantenimento per il figlio minore e per la figlia Per_5 maggiorenne portatrice di handicap grave conviventi con la madre, nell'importo di Per_1
300,00 euro mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre Istat successivamente maturato e maturando, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese, concorrendo inoltre, nella Pt_1
10 misura del 50% alle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA.
Al riguardo, deve osservarsi che, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, non deve tenersi conto degli importi di cui alla pensione di invalidità percepita da e dell'indennità di frequenza percepita da , atteso che con le provvidenze Per_1 Per_5 in favore di invalidi, lo Stato si fa carico non già dei doveri genitoriali, ma della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale, che persegue la uguaglianza sostanziale dei consociati, tramite interventi positivi in favore dei soggetti svantaggiati, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (cfr. Cass. civ. n. 10423/2023); al contrario, il contributo al mantenimento posto in capo al genitore in favore del figlio è diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio in esse comprese quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociale, della opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis,
Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002).
Inoltre, deve essere riconosciuto alla nella qualità di genitore affidatario del minore in Pt_1 via esclusiva, il diritto di fruizione dell'Assegno Unico Universale al 100%.
Sull'assegno di divorzile
Con riguardo all'assegno divorzile, oggetto di domanda della ricorrente e del resistente, deve rilevarsi quanto segue.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status
11 ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). L'assegno, quindi, deve essere
“volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi ordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Ebbene, tenuto conto delle attuali situazioni economico reddituali delle parti, come precedentemente analizzate, deve rilevarsi che non emergono sostanziali squilibri economici e
12 reddituali e, pertanto, deve rigettarsi la domanda di assegno divorzile, formulata da entrambe le parti, per difetto dei presupposti di legge.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo ex dm
55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e considerata l'attività in concreto espletata, devono porsi a carico del resistente nella misura di 2/3 e compensate per il restante
1/3.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in San Marco in Lamis in data 25.09.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1993, atto n.101, parte II, serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con la Per_5 Parte_1 precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale e che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio;
- colloca il figlio minore e la figlia maggiorenne con handicap grave, presso Per_5 Per_1 la madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva;
- assegna la casa familiare a Parte_1
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e CP_1 Per_5 mediante il versamento a entro il cinque di ciascun mese, della Per_1 Parte_1 somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlio) da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- riconosce a nella qualità di genitore affidatario in via esclusiva, il diritto di Parte_1 fruizione dell'Assegno Unico Universale al 100%;
13 - revoca, a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, l'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne PE
- rigetta le domande di assegno divorzile avanzate da entrambe le parti;
- condanna alla refusione, nella misura di 2/3, delle spese di lite in favore di CP_1
pari a € 3.384,67 per compensi professionali, e a € 65,34 per esborsi, oltre il Parte_1
15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite per il restante 1/3.
Foggia, 19.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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