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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 8872/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]in Campania (NA) alla Parte_1
Via Domitiana n. 106, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._1 al ricorso, dall'avv. Isabella Maselli, c.f. , presso il cui studio in Napoli alla C.F._2
Via Giordano Bruno n. 169 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025 il procuratore del ricorrente si riportava ai propri scritti e alla documentazione versata agli atti, e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Il PM apponeva il visto in data 19.11.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 04.11.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Giugliano in Campania, in data 13.9.2003, con , dalla cui unione Persona_1
non nascevano figli, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza chiedeva autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione dei coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti del 06.05.2025 nessuno compariva per il resistente nonostante la ritualità della notifica e non potendo pertanto esperire il tentativo di conciliazione, il
Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente la quale si riportava al ricorso.
Non essendovi provvedimenti provvisori da adottare o attività istruttoria da espletare il Giudice, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_1
comparso
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già
trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Non vi sono richieste accessorie.
Attesa la natura della pronuncia che ha riguardato il solo status , vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
08.10.1979, e , nato a [...] il [...]; ai sensi dell'art. 151 co. 1 Controparte_1
c.c.;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) (Atto n. 254, Parte 2,
Serie A, Anno 2003);
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
3 Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 8872/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]in Campania (NA) alla Parte_1
Via Domitiana n. 106, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di procura in calce C.F._1 al ricorso, dall'avv. Isabella Maselli, c.f. , presso il cui studio in Napoli alla C.F._2
Via Giordano Bruno n. 169 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 06.05.2025 il procuratore del ricorrente si riportava ai propri scritti e alla documentazione versata agli atti, e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Il PM apponeva il visto in data 19.11.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 04.11.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Giugliano in Campania, in data 13.9.2003, con , dalla cui unione Persona_1
non nascevano figli, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza chiedeva autorizzare i coniugi a vivere separatamente e pronunciare la separazione dei coniugi.
All'udienza di comparizione delle parti del 06.05.2025 nessuno compariva per il resistente nonostante la ritualità della notifica e non potendo pertanto esperire il tentativo di conciliazione, il
Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente la quale si riportava al ricorso.
Non essendovi provvedimenti provvisori da adottare o attività istruttoria da espletare il Giudice, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non Controparte_1
comparso
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già
trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Non vi sono richieste accessorie.
Attesa la natura della pronuncia che ha riguardato il solo status , vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
08.10.1979, e , nato a [...] il [...]; ai sensi dell'art. 151 co. 1 Controparte_1
c.c.;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) (Atto n. 254, Parte 2,
Serie A, Anno 2003);
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
3 Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 12.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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