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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7569 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza San France- C.F._1 sco Di Paola, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Greco Giuseppe Emanuele che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), con sede in Bologna Controparte_1 P.IVA_1 via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore speciale dr. CP_2
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Abruzzi n. 88, presso lo
[...] studio degli avv.ti Fernanda Bono e Gaetano Bono che la rappresentano e di- fendono per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
nato a [...], il [...] (C.F. PPE- CP_3
), e residente in [...], Altofonte (PA), C.F._2
– parte convenuta contumace –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/06/2025 svoltasi in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_2
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo,
[...] [...] unitamente a , per sentirli con- Controparte_4 CP_3 dannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi a Palermo, in data 31.10.2018, intorno alle ore 13:40 circa.
A tal fine l'attore ha dedotto che il Sig. , alla guida della CP_3 propria autovettura tipo Ford C-max tg. ES125ZZ (assicurata con la compa- gnia , mentre percorreva il Corso Calatafimi, con direzione Controparte_1 di marcia da Piazza Indipendenza verso Viale Regione Siciliana, quando, giunto all'altezza del civico n. 96, aveva effettuato una improvvisa manovra di inversione ad “U”, intercettando la direttrice di marcia del motociclo tipo
, tg. DR66446 (assicurato con la compagnia , di pro- CP_5 Controparte_6 prietà e condotto dallo stesso attore, il quale nulla aveva potuto fare per evi- tare il sinistro e la conseguente caduta a terra.
Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Palermo, la quale aveva accertato la dinamica del sinistro nelle modalità sopradescritte e redatto rapporto di incidente stradale, sanzionando il Sig. per CP_3 violazione dell'art. 154, commi 1 ed 8 del C.d.S. (cfr. doc. 1 allegato al libello introduttivo).
L'attore era stato trasportato, a mezzo ambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale Civico di Palermo, ove gli era stato diagnosticato “trauma fac- ciale con ferita lacero contusa alla mucosa interna del labro e rottura della co- rona del secondo incisivo dell'emiarcata superiore sinistra, frattura epifisi di- stale radio destro, valido trauma contusivo - distorsivo ginocchio destro e cavi- glia sinistra.” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Dopo le dimissioni dal P.S., il si era sottoposto ad ulteriori accer- Pt_1 tamenti e, più precisamente, in data 30.01.2019, a consulenza odontoiatrica presso lo studio del dott. S. (cfr. doc. 11 allegato alla produzione Per_1 di parte attrice), il quale aveva quantificato in € 35.800,00 la spesa comples- siva delle terapie conservative e dei trattamenti, compresi i necessari rinnovi.
Inoltre, l'attore si era sottoposto a visita medico-legale presso lo studio del dott. , il quale, esaminata la documentazione sanitaria Persona_2 prodotta in sede di visita, aveva riscontrato esiti inemendabili pari al 13-14%
- 2 - di danno biologico, giorni 30 di I.T.T., giorni 10 di I.T.P. al 75%, giorni 70 di
I.T.P al 50% ed ulteriori giorni 20 di I.T.P. al 25% (cfr. doc 18 allegato al li- bello introduttivo).
Per tali ragioni, con pec del 29/11/2018, l'attore aveva costituito in mora, ai sensi dell'art. 149 C.d.A., della nei confronti Controparte_7 della quale aveva formulato richiesta di risarcimento di tutti i danni, patri- moniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa (cfr. doc. 20 di parte attrice) e, con pec del 30/11/2018, aveva costituito in mora, ai sensi degli artt. 144 e 148
C.d.A. e 2043 cod. civ., la nei cui confronti Controparte_1 aveva formulato le medesime richieste risarcitorie (cfr. doc. 21 allegato da parte attrice). aveva quindi provveduto alla liquidazione di un importo Controparte_6 pari ad € 1.700,00 (di cui € 250,00 per onorari), a titolo di risarcimento dei danni subiti dal motociclo di proprietà dell'attore (cfr. doc. 22 della produ- zione di parte attrice) e € 9.150,00 (questa non comprensiva di spese legali) a titolo di risarcimento non patrimoniale per le lesioni fisiche subite.
Tali somme erano state accettate dal in acconto sul maggior dan- Pt_1 no, poiché ritenute non pienamente satisfattive (cfr. doc. 23 allegato al libello introduttivo).
L'attore ha dato altresì atto di avere promosso dinanzi al Tribunale di Pa- lermo, un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696-bis
c.p.c. recante R.G. n. 8219/2020 nei confronti del Sig. e della CP_3
(compagnia assicurativa di quest'ultimo) in seno al quale Controparte_1 era stato nominato C.T.U. medico-legale il dott. il quale aveva Persona_3 concluso accertando postumi inemendabili riconducibili al sinistro pari al
6%, nonché gg. 30 di I.T.T., gg. 40 di I.T.P. al 50% ed ulteriori gg. 40 di I.T.P. al 25% e, altresì, la congruità delle spese mediche documentate riconducibili al sinistro pari ad € 5.030,10.
Non condividendo le conclusioni cui era pervenuto il dott. le parti Per_3 non erano addivenute ad alcun accordo.
- 3 - Quindi, con pec del 14/03/2022, inviata alla e racco- Controparte_1 mandata a/r, inviata a , le suddette parti erano state invitate CP_3 alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 2 e 3 del D.L.
132/2014 (cfr. doc. 29 allegato all'atto introduttivo del giudizio) senza esito.
Durante ha, quindi, introdotto il presente giudizio e concluso Parte_1 chiedendo al Tribunale di «In via preliminare, con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183- quater c.p.c., condannare il Sig. , in CP_3 solido con la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_8 tempore, al pagamento, in favore del Sig. , della somma di Parte_1
€ 9.307,93, come quantificata nel superiore § III, o di quella diversa somma ri- tenuta di giustizia, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, già decurtato l'acconto di € 9.150,00 già percepito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. - Sempre in via preliminare e in subordine, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 102/2006, emettere una ordinanza immediatamente esecutiva, condannando il Sig. , in solido con CP_3 la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_8 al pagamento in favore del Sig. , di una provvisionale im- Parte_1 mediatamente esecutiva, ricompresa tra il 30% ed il 50% della somma di €
9.307,93, come quantificata nel superiore § IV, o di quella diversa somma rite- nuta di giustizia, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subi- ti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, già decurtato l'acconto di €
9.150,00 già percepito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. - Nel merito, ritenere e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il Sig. , pro- CP_3 prietario e conducente dell'autovettura, tipo Ford C-max, tg. ES125ZZ. - Con- seguentemente, condannare il Sig. , in solido con la CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimen- CP_8 to in favore del Sig. , di tutti i danni, patrimoniali e non pa- Parte_1 trimoniali, come specificati in narrativa, da cui dovrà essere detratto l'acconto di € 9.150,00 già percepito [danno biologico nella misura del 14%; I.T.T. gg.
- 4 - 30; I.T.P. gg. 10 al 75%; I.T.P. gg. 70 al 50%; I.T.P. gg. 20 al 25%; spese medi- che documentate € 3.828,91; spese odontoiatriche per ripristino situazione dentale ante trauma € 35.800,00; “disturbo d'ansia da umore depresso” nella misura del 20%; personalizzazione del danno in misura non inferiore al 25%; €
732,00 per la spesa di corrisposta al C.T.U. medico-legale d'ufficio nominato nel giudizio di A.T.P. iscritto al N. 8219/2020 R.G.], oltre il risarcimento di tutti
i danni direttamente e/o indirettamente connessi e conseguenti al sinistro del
31.10.2018, ed oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. - Condannare il Sig. , in solido CP_3 con la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_8 tempore, al pagamento delle spese, compensi professionali del presente giudi- zio, nonché del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (Proc. N. 8219/2020 R.G., Tribu- nale di Palermo, Sez. III Civ., G.I. ), oltre I.V.A. e C.P.A., ed ol- Controparte_9 tre aumento forfettario del 15%, oltre agli interessi, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso il compenso» .
Nella contumacia dell'altro convenuto, si è costituita in giudizio
[...]
contestando sia l'avveramento del sinistro e la dinamica Controparte_1 riferita nell'atto introduttivo, che la riconducibilità causale delle lamentate lesioni, dichiarando, altresì, che le proprie difese erano state ampiamente confermate dalla C.T.U. medico-legale in seno al procedimento di A.T.P.
La Società assicurativa ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per il suo accoglimento nei limiti dell'importo corrispondente ai danni effettivamente subiti dall'attore a causa del sinistro e al netto del contributo causale dello stesso danneggiato ai sensi dell'art. 1227, co. 1 e co. 2 cod. civ. e, quindi, chiedendo al Tribunale di «disporre
l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo dell'accertamento di ATP ex art.
696 bis c.p.c. incoato dal sig. iscritto al R.G. n° Parte_1
8219/2020 del Tribunale di Palermo, e, nel merito, ritenere e dichiarare, che la condotta colposa, in quanto contraria sia alle norme di comune prudenza sia ai precetti del codice Stradale, del conducente del motociclo Piaggio targato
- 5 - DR66446, sig. , ha concorso in via concreta e/o presunta, Parte_1 in applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., alla causazione dell'eventus damni dedotto in giudizio, e, quindi, ritenere che va diminuito il risarcimento in favore del sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 1227, comma uno, cod. civ., corrispondentemente alla gravità della colpa a suo carico ed alla entità delle conseguenze che ne sono derivate, e co- munque ed in ogni caso, ritenere integralmente satisafattiva le somme di €
1700,00 per il danno al mezzo e di € 9150,00 in relazione ai danni inerenti le lesioni, corrisposte (come da ricezione anche in atto di citazione indicata) già in fase stragiudiziale prima del procedimento di ATP in favore del sig. Parte_1 dalla quale Assicuratore del motociclo del ricorrente,
[...] CP_6 nell'ambito della procedura di I.D., e, pertanto, rigettare in toto, perché infon- date, illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, le maggiori e diverse pretese fatte valere dal sig. sig. Parte_3
e condannare quaest'ultinmo alla refusione delle spese processuali e
[...] competenze legali sia del presente giudizio sia del procedimento di ATP R.G. n°
8219/2020 del Tribunale di Palermo in favore della Società convenuta e pnendo definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU dell'ATP, comunque rigettando la richiesta di nuova CTU richiesta dall'attore, in quanto inammissi- bilie, superflua e non necessaria ritenuto l'accertamento già svolto in sede di
ATP assolutamente esaustivo. Rigettare in ogni caso tutte le domande di parte attrice e finanche l'istannza di emmissione di ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c., in mancanza dei relativi presupposti di legge e ritenuti i pagamenti delle somme già corrisposte al sig. per il sinistro in oggetto quali Parte_1 sopra specificate e finanche indicate in atto di citazione».
Acquisito il fascicolo del precedente procedimento di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 8219/2020 ed istruita la causa a mezzo interrogatorio formale dell'attore, all'udienza del 30/06/2025, svolta in modalità c.d. carto- lare, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
- 6 - Quanto al merito, all'esito dell'istruttoria può ritenersi dimostrato l'avveramento del sinistro del 31/10/2018.
La dinamica dell'incidente, così come prospettata nell'atto di citazione e genericamente contestata dall'impresa assicuratrice convenuta, è stata così ricostruita dalla Polizia Municipale in seno al Rapporto del 26/11/2018 «Pe- pe assertivamente alla guida dell'autovettura Ford C-max targata CP_3
ES125ZZ circolava in c.so Calatafimi con direzione di marcia da piazza Indi- pendenza verso via Regione Siciliana. Pervenuto all'altezza del civico 96, sito alla sua sinistra, effettuava manovra di svolta alla sua sinistra per guadagna- re il senso di marcia opposto a quello di provenienza, come dallo stesso riferi- to. Nel porre in essere tale manovra intercettava la direttrice di marcia di un motociclo, Piaggio Beverly targato DR66446, che condotto da certo
[...]
seguiva nella marcia l'autovettura. L'urto si concretizzava tra la Parte_1 fiancata sinistra di quest'ultima e la parte anteriore del motociclo».
Tale dinamica è stata confermata dal medesimo conducente sig. Parte_4
in seno alle dichiarazioni spontanee dallo stesso effettuate alla Polizia
[...]
Municipale in data 31/10/2018 il quale ha dichiarato «il giorno 31/10/2018 alle 13:40 ca mi immettevo nel flusso della circolazione di c.so calatafimi dal parcheggio posto di fronte al civico 84, facendo contemporaneamente inversio- ne di marcia verso piazza indipendenz. Mentre tutti i veicoli si erano fermati per consentire di effettuare la manovra, venivo urtato da un motociclo piaggio beverly targato dr66446 che sorpava le auto incolonnate…»
L'attore, comparso per rendere interrogatorio formale, in quella sede ha confermato la ricostruzione offerta in seno all'atto introduttivo ed ha negato di avere effettuato la manovra di sorpasso non disponendo del necessario spazio e di avere perso il controllo del proprio mezzo, scivolando sull'asfalto bagnato.
Non v'è, peraltro, alcun indizio che smentisca la ricostruzione fornita dall'attore e che convalidi una dinamica alternativa dell'accaduto.
In definitiva, non sono emersi dall'istruttoria elementi che potrebbero far propendere per una diversa ricostruzione dell'accaduto, né è stato fornito al-
- 7 - cun elemento da cui desumere che il danneggiato abbia concorso alla causa- zione del sinistro con una propria condotta imprudente o disattenta.
Risulta, inoltre, che il convenuto sia stato contravvenziona- CP_3 to per violazione dell'art. 154 comma 1.
La citata disposizione prevede che «I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a de- stra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) se- gnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione».
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che nell'ipotesi di concorso fra manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, la quale comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la convergenza a sinistra, anche ove avesse segnalato il cambiamento di dire- zione, per lasciare il passo al veicolo sopravveniente da tergo, allorquando per posizione, distanza, e velocità di quest'ultimo venga a determinarsi, al- trimenti, il pericolo di collisione;
di conseguenza è dovere del conducente, nella manovra di svolta a sinistra di accertarsi previamente che un tale peri- colo non sorga.
D'altro canto, sempre secondo la giurisprudenza, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quel- le di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'e-vento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n.
19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n.
5226).
Alla luce di ciò la responsabilità dell'evento dannoso va interamente ascrit- ta al sig. al quale va dunque fatto carico delle relative conse- CP_3
- 8 - guenze, in solido con la compagnia assicuratrice che non ha negato l'operatività della polizza RCA.
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'attore, il Tribunale re- puta condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dott. in se- Per_3 no al procedimento per ATP rubricato al n. 8219/2020, il quale sulla base della documentazione prodotta ed in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate al danneggia- to compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione della durata dei periodi di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e di inabilità temporanea par- ziale, quest'ultima suddivisa in 40 giorni al 50% e ulteriori 40 giorni al 25%, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, glo- balmente stimata nella misura del 6%.
In riferimento al lamentato “disturbo d'ansia con umore depresso” deve condividersi quanto affermato dal C.T.U. in seno alla risposta alle osserva- zioni formulate dal C.T.P. laddove ha rilevato che «il periziando non rappre- senta agli atti, una continuità assistenziale da parte di servizi di psichiatria
(equipe pluridisciplinari) tale da configurare una patologia psichiatrica (non è esibita alcuna certificazione medica psichiatrica nel corso degli anni), pertanto non si hanno elementi convergenti a ritiene che il disturbo ansioso rappresen- tato in atti sia riconducibile all'incidente, ribadendo che per quanto rilevato il trauma non possiede la vis lesiva atta a determinare una patologia cronica con residui postumi a carattere permanente».
Quanto al danno di tipo odontoiatrico va parimenti condivisa l'affermazione del Tecnico dell'Ufficio laddove ha rilevato che «Per la lamenta- ta disfunzione dell'ATM, in obiettività si rilevato : assenza di asimmetria della rima buccale, non deficit dell'articolazione temporo-mandibolare bilateralmente
(apertura possibile fino a 30 mm), assenza di lassità bilateralmente¸ pertanto non sia hanno elementi per confortare una richiesta di spesa di circa 39 mila euro».
- 9 - Ciò posto, in punto di diritto, non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, con- fermata dalla definizione normativa adottata dal D.lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i ri- sultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi atti- nenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno morale mantiene, invece, la sua autonomia e non è con- globabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto in- teriore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 21564/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pre- giudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salu- te, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che pre- scinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno biologico, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai con-
- 10 - solidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti
i pregiudizi aredittuali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lgs. n. 209 del
2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle ag- giornate, spetta a parte attrice, a titolo di danno biologico permanente, tenu- to conto della invalidità del 6% e dell'età del danneggiato all'epoca del sini- stro (61anni compiuti), la somma di € 7.320,88 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal
C.T.U., si liquida la somma di € 3.370,80 in valori attuali.
La sommatoria degli importi appena indicati (pari ad € 10.691,68) costi- tuisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non pa- trimoniale patito da parte attrice in conseguenza dell'incidente sotto il profilo anatomo-funzionale.
Non si ravvisano, nella specie, infatti i presupposti per incrementare l'ammontare del risarcimento calcolato, essendo possibile un aumento per- centuale ponderato solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 209/2005.
Si consideri che non può, invero, configurarsi alcun danno in re ipsa, es- sendo piuttosto onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che
- 11 - nella concreta fattispecie possano consentire il ricorso da parte del decidente alla prova presuntiva e dunque di risalire dalle circostanze note al fatto igno- to, a fortiori nel caso di pregiudizio ad un bene immateriale quale è il danno morale.
Non ricorrono, a fortiori, nella vicenda in esame, i presupposti per accor- dare il sollecitato incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata “personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab- bia patito le medesime lesioni deve sopportare, venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(si vedano: Cass. n. 7513/2018; n. 10912/2018; n. 23469/2018; n.
27482/2018, n. 28988/2019 e, di recente, n. 25164/2020 già cit.).
Deve essere inoltre accordato il rimborso delle sole spese mediche docu- mentate che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico che ammontano ad € 744,00 per il primo trattamento ricostruttivo (come da fatture n.10/19 del 8/1/19 di euro 422,00 e euro 322,00 Parte_5
n.1096/17 del 16/11/18 ) ed € 1.488,00 euro per altri due Parte_5 eventuali trattamenti nel corso della vita (744 x 2 totale 1.488,00 euro) per- venendo a un importo totale di € 2232,00.
Consegue che, a conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di do- manda, il pregiudizio sofferto da parte attrice a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 10.691,68 per il danno non patrimoniale e ad € 2232,00 quello patrimoniale.
Occorre a questo punto osservare che gli importi liquidati a ristoro del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale emergente, pur se deter- minati in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivan-
- 12 - te dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni cir- ca il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto. Secondo un indirizzo ormai consoli- dato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne. Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa (o da una data intermedia); sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre tuttavia considerare che in data 24/06/2019 la - Compagnia di assicurazione dell'attore Controparte_6
- ha già corrisposto a quest'ultimo la somma di € 9.150,00 (doc. 23) che è stata accettata dall'attore quale acconto sul maggior credito risarcitorio.
Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore
- 13 - prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Su- prema Corte ha suggerito due modalità:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa- gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Più recentemente, tuttavia, la Corte (sent. 19.3.2014 n. 6347, est. Rossetti
e Cass. 16/03/2018, n.6619 est. Rossetti) ha ritenuto preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del credi- tore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire
(e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non sol- tanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie appli- cando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alter- nativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempe- stivamente adempiuto;
Cass. 18.2.2016 n. 3173) sull'intero credito risarcito- rio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamen- to dell'acconto, e successivamente sulla somma (capitale) pari alla differenza
- 14 - tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito, progressivamente rivalutata fino all'attualità.
L'importo risarcitorio, decurtato della somma già versata, con rivalutazio- ne ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque ad € 2.389,42.
Su detta somma matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede parzialmente accolte le domande attoree, le spese di lite vanno poste solidalmente a carico dei con- venuti e liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M.
55/2014 e ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. devono porsi, in via definitiva, a carico della parte convenuta (cfr. Cass. civ. n. 12759/1993: “Le somme erogate dal- la parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di me- rito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono es- sere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compen- sarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di;
disattesa ogni diversa domanda, ecce- CP_3 zione e difesa;
in parziale accoglimento delle domande spiegate da
[...]
; Parte_1
- 15 - condanna e , in solido, a pagare a Controparte_8 CP_3 parte attrice la somma di € 2.389,42, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del
15% dei compensi ed oltre C.U. con distrazione in favore del procuratore an- tistatario;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte attrice relative al precedente procedimento di A.T.P. che si liquidano in
€ 846,00 per onorari, € 432,82 per esborsi e € 732,00 per C.T.U. con distra- zione in favore del procuratore antistatario;
indica nei convenuti, in solido, le parti obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 26/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 16 -
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7569 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza San France- C.F._1 sco Di Paola, n. 47, presso lo studio dell'Avv. Greco Giuseppe Emanuele che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), con sede in Bologna Controparte_1 P.IVA_1 via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore speciale dr. CP_2
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Abruzzi n. 88, presso lo
[...] studio degli avv.ti Fernanda Bono e Gaetano Bono che la rappresentano e di- fendono per mandato in atti;
– parte convenuta –
E
nato a [...], il [...] (C.F. PPE- CP_3
), e residente in [...], Altofonte (PA), C.F._2
– parte convenuta contumace –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30/06/2025 svoltasi in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_2
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo,
[...] [...] unitamente a , per sentirli con- Controparte_4 CP_3 dannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi a Palermo, in data 31.10.2018, intorno alle ore 13:40 circa.
A tal fine l'attore ha dedotto che il Sig. , alla guida della CP_3 propria autovettura tipo Ford C-max tg. ES125ZZ (assicurata con la compa- gnia , mentre percorreva il Corso Calatafimi, con direzione Controparte_1 di marcia da Piazza Indipendenza verso Viale Regione Siciliana, quando, giunto all'altezza del civico n. 96, aveva effettuato una improvvisa manovra di inversione ad “U”, intercettando la direttrice di marcia del motociclo tipo
, tg. DR66446 (assicurato con la compagnia , di pro- CP_5 Controparte_6 prietà e condotto dallo stesso attore, il quale nulla aveva potuto fare per evi- tare il sinistro e la conseguente caduta a terra.
Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Municipale di Palermo, la quale aveva accertato la dinamica del sinistro nelle modalità sopradescritte e redatto rapporto di incidente stradale, sanzionando il Sig. per CP_3 violazione dell'art. 154, commi 1 ed 8 del C.d.S. (cfr. doc. 1 allegato al libello introduttivo).
L'attore era stato trasportato, a mezzo ambulanza del 118, presso il P.S. dell'Ospedale Civico di Palermo, ove gli era stato diagnosticato “trauma fac- ciale con ferita lacero contusa alla mucosa interna del labro e rottura della co- rona del secondo incisivo dell'emiarcata superiore sinistra, frattura epifisi di- stale radio destro, valido trauma contusivo - distorsivo ginocchio destro e cavi- glia sinistra.” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Dopo le dimissioni dal P.S., il si era sottoposto ad ulteriori accer- Pt_1 tamenti e, più precisamente, in data 30.01.2019, a consulenza odontoiatrica presso lo studio del dott. S. (cfr. doc. 11 allegato alla produzione Per_1 di parte attrice), il quale aveva quantificato in € 35.800,00 la spesa comples- siva delle terapie conservative e dei trattamenti, compresi i necessari rinnovi.
Inoltre, l'attore si era sottoposto a visita medico-legale presso lo studio del dott. , il quale, esaminata la documentazione sanitaria Persona_2 prodotta in sede di visita, aveva riscontrato esiti inemendabili pari al 13-14%
- 2 - di danno biologico, giorni 30 di I.T.T., giorni 10 di I.T.P. al 75%, giorni 70 di
I.T.P al 50% ed ulteriori giorni 20 di I.T.P. al 25% (cfr. doc 18 allegato al li- bello introduttivo).
Per tali ragioni, con pec del 29/11/2018, l'attore aveva costituito in mora, ai sensi dell'art. 149 C.d.A., della nei confronti Controparte_7 della quale aveva formulato richiesta di risarcimento di tutti i danni, patri- moniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa (cfr. doc. 20 di parte attrice) e, con pec del 30/11/2018, aveva costituito in mora, ai sensi degli artt. 144 e 148
C.d.A. e 2043 cod. civ., la nei cui confronti Controparte_1 aveva formulato le medesime richieste risarcitorie (cfr. doc. 21 allegato da parte attrice). aveva quindi provveduto alla liquidazione di un importo Controparte_6 pari ad € 1.700,00 (di cui € 250,00 per onorari), a titolo di risarcimento dei danni subiti dal motociclo di proprietà dell'attore (cfr. doc. 22 della produ- zione di parte attrice) e € 9.150,00 (questa non comprensiva di spese legali) a titolo di risarcimento non patrimoniale per le lesioni fisiche subite.
Tali somme erano state accettate dal in acconto sul maggior dan- Pt_1 no, poiché ritenute non pienamente satisfattive (cfr. doc. 23 allegato al libello introduttivo).
L'attore ha dato altresì atto di avere promosso dinanzi al Tribunale di Pa- lermo, un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696-bis
c.p.c. recante R.G. n. 8219/2020 nei confronti del Sig. e della CP_3
(compagnia assicurativa di quest'ultimo) in seno al quale Controparte_1 era stato nominato C.T.U. medico-legale il dott. il quale aveva Persona_3 concluso accertando postumi inemendabili riconducibili al sinistro pari al
6%, nonché gg. 30 di I.T.T., gg. 40 di I.T.P. al 50% ed ulteriori gg. 40 di I.T.P. al 25% e, altresì, la congruità delle spese mediche documentate riconducibili al sinistro pari ad € 5.030,10.
Non condividendo le conclusioni cui era pervenuto il dott. le parti Per_3 non erano addivenute ad alcun accordo.
- 3 - Quindi, con pec del 14/03/2022, inviata alla e racco- Controparte_1 mandata a/r, inviata a , le suddette parti erano state invitate CP_3 alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 2 e 3 del D.L.
132/2014 (cfr. doc. 29 allegato all'atto introduttivo del giudizio) senza esito.
Durante ha, quindi, introdotto il presente giudizio e concluso Parte_1 chiedendo al Tribunale di «In via preliminare, con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183- quater c.p.c., condannare il Sig. , in CP_3 solido con la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_8 tempore, al pagamento, in favore del Sig. , della somma di Parte_1
€ 9.307,93, come quantificata nel superiore § III, o di quella diversa somma ri- tenuta di giustizia, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, già decurtato l'acconto di € 9.150,00 già percepito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. - Sempre in via preliminare e in subordine, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 102/2006, emettere una ordinanza immediatamente esecutiva, condannando il Sig. , in solido con CP_3 la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_8 al pagamento in favore del Sig. , di una provvisionale im- Parte_1 mediatamente esecutiva, ricompresa tra il 30% ed il 50% della somma di €
9.307,93, come quantificata nel superiore § IV, o di quella diversa somma rite- nuta di giustizia, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subi- ti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa, già decurtato l'acconto di €
9.150,00 già percepito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. - Nel merito, ritenere e dichiarare esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il Sig. , pro- CP_3 prietario e conducente dell'autovettura, tipo Ford C-max, tg. ES125ZZ. - Con- seguentemente, condannare il Sig. , in solido con la CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimen- CP_8 to in favore del Sig. , di tutti i danni, patrimoniali e non pa- Parte_1 trimoniali, come specificati in narrativa, da cui dovrà essere detratto l'acconto di € 9.150,00 già percepito [danno biologico nella misura del 14%; I.T.T. gg.
- 4 - 30; I.T.P. gg. 10 al 75%; I.T.P. gg. 70 al 50%; I.T.P. gg. 20 al 25%; spese medi- che documentate € 3.828,91; spese odontoiatriche per ripristino situazione dentale ante trauma € 35.800,00; “disturbo d'ansia da umore depresso” nella misura del 20%; personalizzazione del danno in misura non inferiore al 25%; €
732,00 per la spesa di corrisposta al C.T.U. medico-legale d'ufficio nominato nel giudizio di A.T.P. iscritto al N. 8219/2020 R.G.], oltre il risarcimento di tutti
i danni direttamente e/o indirettamente connessi e conseguenti al sinistro del
31.10.2018, ed oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. - Condannare il Sig. , in solido CP_3 con la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_8 tempore, al pagamento delle spese, compensi professionali del presente giudi- zio, nonché del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (Proc. N. 8219/2020 R.G., Tribu- nale di Palermo, Sez. III Civ., G.I. ), oltre I.V.A. e C.P.A., ed ol- Controparte_9 tre aumento forfettario del 15%, oltre agli interessi, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso il compenso» .
Nella contumacia dell'altro convenuto, si è costituita in giudizio
[...]
contestando sia l'avveramento del sinistro e la dinamica Controparte_1 riferita nell'atto introduttivo, che la riconducibilità causale delle lamentate lesioni, dichiarando, altresì, che le proprie difese erano state ampiamente confermate dalla C.T.U. medico-legale in seno al procedimento di A.T.P.
La Società assicurativa ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per il suo accoglimento nei limiti dell'importo corrispondente ai danni effettivamente subiti dall'attore a causa del sinistro e al netto del contributo causale dello stesso danneggiato ai sensi dell'art. 1227, co. 1 e co. 2 cod. civ. e, quindi, chiedendo al Tribunale di «disporre
l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo dell'accertamento di ATP ex art.
696 bis c.p.c. incoato dal sig. iscritto al R.G. n° Parte_1
8219/2020 del Tribunale di Palermo, e, nel merito, ritenere e dichiarare, che la condotta colposa, in quanto contraria sia alle norme di comune prudenza sia ai precetti del codice Stradale, del conducente del motociclo Piaggio targato
- 5 - DR66446, sig. , ha concorso in via concreta e/o presunta, Parte_1 in applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., alla causazione dell'eventus damni dedotto in giudizio, e, quindi, ritenere che va diminuito il risarcimento in favore del sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 1227, comma uno, cod. civ., corrispondentemente alla gravità della colpa a suo carico ed alla entità delle conseguenze che ne sono derivate, e co- munque ed in ogni caso, ritenere integralmente satisafattiva le somme di €
1700,00 per il danno al mezzo e di € 9150,00 in relazione ai danni inerenti le lesioni, corrisposte (come da ricezione anche in atto di citazione indicata) già in fase stragiudiziale prima del procedimento di ATP in favore del sig. Parte_1 dalla quale Assicuratore del motociclo del ricorrente,
[...] CP_6 nell'ambito della procedura di I.D., e, pertanto, rigettare in toto, perché infon- date, illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, le maggiori e diverse pretese fatte valere dal sig. sig. Parte_3
e condannare quaest'ultinmo alla refusione delle spese processuali e
[...] competenze legali sia del presente giudizio sia del procedimento di ATP R.G. n°
8219/2020 del Tribunale di Palermo in favore della Società convenuta e pnendo definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU dell'ATP, comunque rigettando la richiesta di nuova CTU richiesta dall'attore, in quanto inammissi- bilie, superflua e non necessaria ritenuto l'accertamento già svolto in sede di
ATP assolutamente esaustivo. Rigettare in ogni caso tutte le domande di parte attrice e finanche l'istannza di emmissione di ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c., in mancanza dei relativi presupposti di legge e ritenuti i pagamenti delle somme già corrisposte al sig. per il sinistro in oggetto quali Parte_1 sopra specificate e finanche indicate in atto di citazione».
Acquisito il fascicolo del precedente procedimento di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. 8219/2020 ed istruita la causa a mezzo interrogatorio formale dell'attore, all'udienza del 30/06/2025, svolta in modalità c.d. carto- lare, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
- 6 - Quanto al merito, all'esito dell'istruttoria può ritenersi dimostrato l'avveramento del sinistro del 31/10/2018.
La dinamica dell'incidente, così come prospettata nell'atto di citazione e genericamente contestata dall'impresa assicuratrice convenuta, è stata così ricostruita dalla Polizia Municipale in seno al Rapporto del 26/11/2018 «Pe- pe assertivamente alla guida dell'autovettura Ford C-max targata CP_3
ES125ZZ circolava in c.so Calatafimi con direzione di marcia da piazza Indi- pendenza verso via Regione Siciliana. Pervenuto all'altezza del civico 96, sito alla sua sinistra, effettuava manovra di svolta alla sua sinistra per guadagna- re il senso di marcia opposto a quello di provenienza, come dallo stesso riferi- to. Nel porre in essere tale manovra intercettava la direttrice di marcia di un motociclo, Piaggio Beverly targato DR66446, che condotto da certo
[...]
seguiva nella marcia l'autovettura. L'urto si concretizzava tra la Parte_1 fiancata sinistra di quest'ultima e la parte anteriore del motociclo».
Tale dinamica è stata confermata dal medesimo conducente sig. Parte_4
in seno alle dichiarazioni spontanee dallo stesso effettuate alla Polizia
[...]
Municipale in data 31/10/2018 il quale ha dichiarato «il giorno 31/10/2018 alle 13:40 ca mi immettevo nel flusso della circolazione di c.so calatafimi dal parcheggio posto di fronte al civico 84, facendo contemporaneamente inversio- ne di marcia verso piazza indipendenz. Mentre tutti i veicoli si erano fermati per consentire di effettuare la manovra, venivo urtato da un motociclo piaggio beverly targato dr66446 che sorpava le auto incolonnate…»
L'attore, comparso per rendere interrogatorio formale, in quella sede ha confermato la ricostruzione offerta in seno all'atto introduttivo ed ha negato di avere effettuato la manovra di sorpasso non disponendo del necessario spazio e di avere perso il controllo del proprio mezzo, scivolando sull'asfalto bagnato.
Non v'è, peraltro, alcun indizio che smentisca la ricostruzione fornita dall'attore e che convalidi una dinamica alternativa dell'accaduto.
In definitiva, non sono emersi dall'istruttoria elementi che potrebbero far propendere per una diversa ricostruzione dell'accaduto, né è stato fornito al-
- 7 - cun elemento da cui desumere che il danneggiato abbia concorso alla causa- zione del sinistro con una propria condotta imprudente o disattenta.
Risulta, inoltre, che il convenuto sia stato contravvenziona- CP_3 to per violazione dell'art. 154 comma 1.
La citata disposizione prevede che «I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a de- stra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) se- gnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione».
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che nell'ipotesi di concorso fra manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, la quale comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la convergenza a sinistra, anche ove avesse segnalato il cambiamento di dire- zione, per lasciare il passo al veicolo sopravveniente da tergo, allorquando per posizione, distanza, e velocità di quest'ultimo venga a determinarsi, al- trimenti, il pericolo di collisione;
di conseguenza è dovere del conducente, nella manovra di svolta a sinistra di accertarsi previamente che un tale peri- colo non sorga.
D'altro canto, sempre secondo la giurisprudenza, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quel- le di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'e-vento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n.
19115; 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n.
5226).
Alla luce di ciò la responsabilità dell'evento dannoso va interamente ascrit- ta al sig. al quale va dunque fatto carico delle relative conse- CP_3
- 8 - guenze, in solido con la compagnia assicuratrice che non ha negato l'operatività della polizza RCA.
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dall'attore, il Tribunale re- puta condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dott. in se- Per_3 no al procedimento per ATP rubricato al n. 8219/2020, il quale sulla base della documentazione prodotta ed in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate al danneggia- to compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione della durata dei periodi di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e di inabilità temporanea par- ziale, quest'ultima suddivisa in 40 giorni al 50% e ulteriori 40 giorni al 25%, sia la valutazione del danno biologico permanente residuato dal trauma, glo- balmente stimata nella misura del 6%.
In riferimento al lamentato “disturbo d'ansia con umore depresso” deve condividersi quanto affermato dal C.T.U. in seno alla risposta alle osserva- zioni formulate dal C.T.P. laddove ha rilevato che «il periziando non rappre- senta agli atti, una continuità assistenziale da parte di servizi di psichiatria
(equipe pluridisciplinari) tale da configurare una patologia psichiatrica (non è esibita alcuna certificazione medica psichiatrica nel corso degli anni), pertanto non si hanno elementi convergenti a ritiene che il disturbo ansioso rappresen- tato in atti sia riconducibile all'incidente, ribadendo che per quanto rilevato il trauma non possiede la vis lesiva atta a determinare una patologia cronica con residui postumi a carattere permanente».
Quanto al danno di tipo odontoiatrico va parimenti condivisa l'affermazione del Tecnico dell'Ufficio laddove ha rilevato che «Per la lamenta- ta disfunzione dell'ATM, in obiettività si rilevato : assenza di asimmetria della rima buccale, non deficit dell'articolazione temporo-mandibolare bilateralmente
(apertura possibile fino a 30 mm), assenza di lassità bilateralmente¸ pertanto non sia hanno elementi per confortare una richiesta di spesa di circa 39 mila euro».
- 9 - Ciò posto, in punto di diritto, non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cas- sazione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, con- fermata dalla definizione normativa adottata dal D.lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i ri- sultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi atti- nenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno morale mantiene, invece, la sua autonomia e non è con- globabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto in- teriore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 21564/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pre- giudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salu- te, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che pre- scinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno biologico, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai con-
- 10 - solidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti
i pregiudizi aredittuali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lgs. n. 209 del
2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle ag- giornate, spetta a parte attrice, a titolo di danno biologico permanente, tenu- to conto della invalidità del 6% e dell'età del danneggiato all'epoca del sini- stro (61anni compiuti), la somma di € 7.320,88 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal
C.T.U., si liquida la somma di € 3.370,80 in valori attuali.
La sommatoria degli importi appena indicati (pari ad € 10.691,68) costi- tuisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non pa- trimoniale patito da parte attrice in conseguenza dell'incidente sotto il profilo anatomo-funzionale.
Non si ravvisano, nella specie, infatti i presupposti per incrementare l'ammontare del risarcimento calcolato, essendo possibile un aumento per- centuale ponderato solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico- fisica di particolare intensità, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 139 del Decreto Legislativo n. 209/2005.
Si consideri che non può, invero, configurarsi alcun danno in re ipsa, es- sendo piuttosto onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che
- 11 - nella concreta fattispecie possano consentire il ricorso da parte del decidente alla prova presuntiva e dunque di risalire dalle circostanze note al fatto igno- to, a fortiori nel caso di pregiudizio ad un bene immateriale quale è il danno morale.
Non ricorrono, a fortiori, nella vicenda in esame, i presupposti per accor- dare il sollecitato incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata “personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze eccezionali e specifiche e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che ab- bia patito le medesime lesioni deve sopportare, venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(si vedano: Cass. n. 7513/2018; n. 10912/2018; n. 23469/2018; n.
27482/2018, n. 28988/2019 e, di recente, n. 25164/2020 già cit.).
Deve essere inoltre accordato il rimborso delle sole spese mediche docu- mentate che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico che ammontano ad € 744,00 per il primo trattamento ricostruttivo (come da fatture n.10/19 del 8/1/19 di euro 422,00 e euro 322,00 Parte_5
n.1096/17 del 16/11/18 ) ed € 1.488,00 euro per altri due Parte_5 eventuali trattamenti nel corso della vita (744 x 2 totale 1.488,00 euro) per- venendo a un importo totale di € 2232,00.
Consegue che, a conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di do- manda, il pregiudizio sofferto da parte attrice a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 10.691,68 per il danno non patrimoniale e ad € 2232,00 quello patrimoniale.
Occorre a questo punto osservare che gli importi liquidati a ristoro del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale emergente, pur se deter- minati in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivan-
- 12 - te dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni cir- ca il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto. Secondo un indirizzo ormai consoli- dato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne. Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa (o da una data intermedia); sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre tuttavia considerare che in data 24/06/2019 la - Compagnia di assicurazione dell'attore Controparte_6
- ha già corrisposto a quest'ultimo la somma di € 9.150,00 (doc. 23) che è stata accettata dall'attore quale acconto sul maggior credito risarcitorio.
Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore
- 13 - prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Su- prema Corte ha suggerito due modalità:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa- gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Più recentemente, tuttavia, la Corte (sent. 19.3.2014 n. 6347, est. Rossetti
e Cass. 16/03/2018, n.6619 est. Rossetti) ha ritenuto preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del credi- tore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire
(e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non sol- tanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie appli- cando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alter- nativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempe- stivamente adempiuto;
Cass. 18.2.2016 n. 3173) sull'intero credito risarcito- rio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamen- to dell'acconto, e successivamente sulla somma (capitale) pari alla differenza
- 14 - tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito, progressivamente rivalutata fino all'attualità.
L'importo risarcitorio, decurtato della somma già versata, con rivalutazio- ne ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque ad € 2.389,42.
Su detta somma matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede parzialmente accolte le domande attoree, le spese di lite vanno poste solidalmente a carico dei con- venuti e liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri previsti dal D.M.
55/2014 e ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Analogamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. devono porsi, in via definitiva, a carico della parte convenuta (cfr. Cass. civ. n. 12759/1993: “Le somme erogate dal- la parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di me- rito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono es- sere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compen- sarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di;
disattesa ogni diversa domanda, ecce- CP_3 zione e difesa;
in parziale accoglimento delle domande spiegate da
[...]
; Parte_1
- 15 - condanna e , in solido, a pagare a Controparte_8 CP_3 parte attrice la somma di € 2.389,42, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del
15% dei compensi ed oltre C.U. con distrazione in favore del procuratore an- tistatario;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di parte attrice relative al precedente procedimento di A.T.P. che si liquidano in
€ 846,00 per onorari, € 432,82 per esborsi e € 732,00 per C.T.U. con distra- zione in favore del procuratore antistatario;
indica nei convenuti, in solido, le parti obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 26/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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