Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mozzecane, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V., Regione del Veneto, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia S.p.A., Infrastrutture e Telecomunicazioni per L’Italia - Infratel Italia S.p.A., Guidalberto Di Canossa, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari ,
- del provvedimento del Comune di Mozzecane, datato 12 marzo 2025 e comunicato il 13 marzo 2025, con cui è stata rigettata l’istanza presentata il 19 febbraio 2025 da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., unitamente a Vodafone Italia S.p.A., per la realizzazione di una stazione radio base denominata “I577VR - NIN2285 Mozzecane” nell’ambito del progetto “5G Bando Grezzano”;
- della nota del Comune di Mozzecane, datata 24 febbraio 2025 e comunicata in data 25 febbraio 2025, recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Mozzecane, approvato dalla conferenza di servizi in data 20 maggio 2014 e ratificato con delibera di Giunta regionale n. 890 del 10 giugno 2014, e, in particolare, della Tavola 4 – Carta delle trasformabilità, nella parte in cui viene esteso il contesto figurativo di Villa Canossa al sito individuato per l’installazione dell’infrastruttura per le telecomunicazioni NIN2285;
- del Piano degli Interventi del Comune di Mozzecane e, in particolare, dell’art. 4.4.1. delle relative Norme Tecniche Operative, nonché della Tavola 9.1.3 Vincoli e Tutele Zona Nord, nella parte in cui viene esteso il Contesto figurativo di Villa Canossa al sito individuato per l’installazione dell’infrastruttura per le telecomunicazioni NIN2285, approvati con delibera di cui non si conoscono gli estremi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mozzecane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito, solo Inwit), operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni elettroniche, ha impugnato il provvedimento del Comune di Mozzecane con cui è stata rigettata l’istanza presentata il 19 febbraio 2025 per la realizzazione di una stazione radio base denominata “I577VR - NIN2285 Mozzecane” , nonché i relativi atti presupposti, in epigrafe specificati.
2. In fatto, la ricorrente espone:
- di aver partecipato alla gara indetta con il bando pubblicato nel maggio 2022 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, bando PNRR) e che il piano denominato “Piano Italia 5G” prevede interventi strategici per la diffusione delle reti radiomobili in aree a fallimento di mercato (c.d. “aree bianche” );
- di aver stipulato, a seguito della dell’approvazione del progetto di investimento, una convenzione per il finanziamento e la realizzazione delle opere, tra cui un’infrastruttura da installare nel Comune di Mozzecane, in conformità con le coordinate geografiche stabilite nel predetto bando;
- che il sito individuato per l’installazione dell’impianto per cui è causa - costituito da un palo di 34 metri di altezza con antenne e apparati tecnologici posti alla base - ricade in una proprietà privata, ubicata nella frazione di Grezzano, lungo via delle Risorgive (foglio catastale n. 7, mappale n. 27), ed è classificato come Zona Territoriale Omogenea A (Centro Storico);
- che l’istanza è corredata da documentazione tecnica idonea a dimostrare che il sito prescelto risponde alle esigenze di copertura specifiche per i pixel identificati nel predetto bando;
- che il Comune di Mozzecane in data 25 febbraio 2025 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, adducendo l’incompatibilità del progetto con le norme del Piano di Assetto del Territorio (di seguito, P.A.T.) e del Piano degli Interventi (di seguito, P.I.) perché: A) secondo il P.A.T., il sito prescelto rientra all’interno di uno dei “Contesti figurativi dei complessi monumentali delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative”, che sarebbe negativamente inciso dall’installazione dell’impianto per cui è causa; B) secondo il P.I., l’area di intervento ricade nel Centro Storico e nell’ambito di uno dei “Contesti figurativi dei complessi monumentali” - quello di Villa Canossa - nel quale è vietata “qualunque trasformazione del territorio” ; C) secondo il “Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale” , gli impianti di telecomunicazioni devono essere, per quanto possibile, mascherati da quinte arbustive per minimizzare l’impatto dei manufatti a terra.
3. Nonostante le controdeduzioni della ricorrente, il Comune di Mozzecane con l’impugnato provvedimento del 12 marzo 2025 - premesso che «…il Piano di Assetto del Territorio ed il Piano degli Interventi intervengono salvaguardando limitate aree del territorio poste nelle immediate vicinanze di edifici riconosciuti di notevole interesse culturale», che tali aree «definite come “Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative” sono rilevabili in un numero di tre sull’intero territorio comunale, ed occupano una superficie complessiva di 1,02 km2 su un territorio comunale complessivo di 24,67 Km2 interessando pertanto un’area pari al 4,13% del territorio» e che, quindi, «non esiste una preclusione generalizzata, indiscriminata e preconcetta sul territorio comunale all’installazione di impianti di telefonia cellulare, ma limitate esclusioni in ambiti ben determinati e definiti comprensibilmente riscontrabili nelle tavole del Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi regolarmente aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale del Comune, in conformità alla facoltà riservata all’ente locale di salvaguardare e valorizzare il proprio territorio» - ha rigettato l’istanza della ricorrente con le seguenti motivazioni: A) quanto al posizionamento dell’impianto , «indicato come frutto di un’applicazione puntuale del bando PNRR con specifiche coordinate e con criteri di attuazione del bando molto rigidi con la necessità di coprire aree bianche con determinati standard di erogazione », il bando PNRR «non obbliga i candidati a posizionare le infrastrutture su determinati siti prestabiliti, ma di raggiungere gli obiettivi fissati di copertura con il servizio delle aree bianche indipendentemente dalla posizione che le infrastrutture dovranno occupare pertanto, la scelta del sito di installazione delle stazioni radio base rientra nelle disponibilità dei singoli operatori a valle di proprie valutazioni tecniche, economiche, logistiche ecc. compatibilmente con i vincoli dei piani urbanistici nella più ampia libertà di scelta» ; B) il sito prescelto per l’installazione dell’infrastruttura «è posto ad una distanza di circa 75 metri dal complesso monumentale di Villa Canossa, villa inserita nell’Atlante delle ville Venete e soggetta a vincolo monumentale diretto, ed il limite dei “Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative” termina ad una distanza di soli 40 metri dal sito scelto»; C) quanto alla deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevista dall’art. 4, comma 7- bis , del d.l. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili, nella fattispecie «il vincolo che contrasta all’istallazione di impianti di telefonia è di tipo urbanistico che non deriva dal regolamento per il corretto inserimento urbanistico degli impianti di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e pertanto esula dalla deroga disposta dalla legge 95/2024» ; D) quanto alla disponibilità dell’istante a rispettare il “Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale” con opere di mitigazione dell’infrastruttura, «nel progetto non sono state rappresentate».
4. Avverso il diniego di autorizzazione e le previsioni degli strumenti urbanistici che includono il sito prescelto nel contesto figurativo di Villa Canossa è insorta la ricorrente, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
4.1. Violazione dell’art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria ed erroneità della motivazione.
Trattandosi di un intervento rientrante nel Piano “Italia 5G” e finanziato con risorse del PNRR per la copertura delle c.d. “aree bianche” , l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la norma speciale contenuta nell’art. 4 comma 7- bis , d.l. n. 60/2024 che, in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni, consente la realizzazione degli impianti nelle aree individuate secondo i pixel determinati dal bando PNRR. Il Comune ha, quindi, erroneamente ritenuto inapplicabile tale deroga, invocando previsioni urbanistiche dell’ente locali che, invece, sono derogate dalla normativa statale.
4.2. Incompetenza. Violazione dell’art. 22 della legge regionale del Veneto n. 11/2004; eccesso di potere per violazione della Tavola 5b – Sistema del Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona, per violazione dell’art. 18, comma 3, delle N.T.A. del P.A.T. del Comune di Mozzecane e degli artt. 4.4.1 e 4.2 delle N.T.O. del P.I. del Comune di Mozzecane, per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, e per violazione dell’art. 6.4 del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale del P.I. del Comune di Mozzecane.
Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con il preavviso di rigetto, in quanto il Comune non afferma che il sito prescelto ricade nel contesto figurativo di Villa Canossa, bensì che dista 40 metri dal suo limite e si trova «nelle immediate vicinanze» di Villa Canossa. Tuttavia la mera vicinanza a tale contesto figurativo non è sufficiente per affermare la non conformità urbanistico-edilizia dell’impianto, né risulta acquisita documentazione tecnica, cartografica o fotografica, a sostegno dell’affermazione per cui l’impianto comprometterebbe la percezione visiva del complesso monumentale di Villa Canossa. Difatti l’impianto è compatibile con qualsiasi destinazione di zona e comunque non si frappone come ostacolo alla visuale di Villa Canossa, in quanto occuperebbe una posizione marginale.
4.3. Violazione degli artt. 3 e 22 della legge regionale del Veneto n. 11/2004; eccesso di potere per violazione della Tavola 5b – Sistema del Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona e per difetto di motivazione e illogicità; violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e dell’art. 43 del d.lgs. n. 259/2003 .
Sono illegittime le previsioni urbanistiche del P.A.T. e P.I., se interpretate nel senso che delimitano il contesto figurativo di Villa Canossa in modo da includervi il sito prescelto per l’impianto di cui trattasi. Tali previsioni si pongono in contrasto con il prevalente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che non include tale area nel contesto tutelato, fermo restando che il divieto assoluto di trasformazione del territorio, posto dall’art. 4.4.1. delle N.T.O. del P.I., non potrebbe essere esteso agli impianti di telecomunicazioni, stante la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo sviluppo della rete e la qualificazione normativa di tali infrastrutture come opere di urbanizzazione primaria.
4.4. . Violazione del principio di leale collaborazione in ragione della mancata considerazione dell’assenza di altre aree idonee e disponibili e degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione dell’infrastruttura; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti; violazione dell’art. 8 della legge n. 36/2001.
Il Comune, pur riconoscendo la rilevanza pubblica del progetto e l’urgenza derivante dai vincoli PNRR, non ha attivato alcuna forma di confronto con la ricorrente per individuare una soluzione alternativa compatibile con la pianificazione, né ha sollecitato modifiche progettuali, in violazione dei principi cui all’art. 97 Cost. e all’art. 1 della legge n. 241/1990.
4.5. Violazione dei principio di buona fede, leale collaborazione e non aggravamento del procedimento, con particolare riferimento alle opere di mitigazione; violazione dell’art. 1, commi 2 e 2-bis, della legge 241/1990 e dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003; eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità.
L’Amministrazione non ha preso affatto in considerazione le misure di mitigazione ambientale e paesaggistica proposte nel progetto dell’impianto e illustrate nelle osservazioni formulate in risposta al preavviso di rigetto.
5. Il Comune di Mozzecane si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione di un atto presupposto, sostenendo che la perimetrazione del contesto figurativo di Villa Canossa - ostativa alla realizzazione dell’impianto - non deriva dal P.A.T. del 2014 (impugnato con il ricorso in esame), bensì dalla variante n. 4 al medesimo P.A.T., approvata con la delibera della Provincia di Verona n. 6 del 25 gennaio 2024; tuttavia tale variante urbanistica non è stata oggetto di specifica impugnazione e comunque il ricorso non risulta notificato alla Provincia di Verona, che ha approvato la variante.
Nel merito, il Comune ha valorizzato la peculiare valenza storico-culturale e paesaggistica del complesso di Villa Canossa, evidenziando che: A) trattasi di un complesso monumentale del XVI secolo, inserito nell’Atlante delle Ville Venete e soggetto a vincolo monumentale diretto ai sensi del d.lgs. n. 42/2004; B) il contesto figurativo circostante Villa Canossa è perimetrato e tutelato sia dal P.A.T. che dal P.T.C.P., in quanto essenziale alla percezione dell’insieme architettonico-paesaggistico; C) le NTA del P.A.T. (art. 17) e del P.I. (artt. 4.2, 4.4 e 4.4.1) vietano qualsiasi nuova edificazione o trasformazione del territorio, specificamente con riferimento a “tralicci, cabine, impianti tecnologici fuori terra”, ritenuti “elementi detrattori del contesto figurativo”. Pertanto, a detta del Comune, il progetto dell’impianto è incompatibile con le finalità di tutela sancite dalla vigente pianificazione urbanistica, nonostante la disponibilità manifestata dalla ricorrente a introdurre opere di mitigazione architettonica e ambientale, che comunque non risultano nel progetto allegato all’istanza. Difatti la realizzazione dell’infrastruttura per cui è causa, alta 34 metri e distante soli 75 metri da Villa Canossa e 40 metri dal limite del contesto figurativo, rappresenterebbe un elemento visivo del tutto incongruo, come dimostrano le simulazioni grafiche in atti. Inoltre, sempre a detta del Comune, il vincolo urbanistico in questione riguarda solo il 4% circa della superficie del territorio comunale e sono disponibili aree alternative su cui realizzare l’infrastruttura per cui è causa.
6. La ricorrente ha replicato alle difese del Comune con memoria depositata il 31 maggio 2025.
7. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stato dato alle parti l’avviso relativo alla possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. La causa è, quindi, passata in decisione.
DIRITTO
1.Il giudizio può essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a, sussistendo tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. In rito, il Comune di Mozzecane ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia in ragione dell’omessa impugnazione della variante n. 4 al P.A.T., approvata con la deliberazione della Provincia di Verona n. 6 del 25 gennaio 2024, sia in ragione dell’omessa notifica del ricorso alla Provincia di Verona, che ha approvato tale variante.
Dal provvedimento impugnato risulta che «il sito scelto per l’installazione dell’infrastruttura, compresa di un’antenna alta 34 metri, è posto ad una distanza di circa 75 metri dal complesso monumentale di Villa Canossa, villa inserita nell’Atlante delle ville Venete e soggetta a vincolo monumentale diretto, ed il limite dei “Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative” termina ad una distanza di soli 40 metri dal sito scelto». Il Comune ha quindi incentrato la motivazione del diniego sul fatto che l’infrastruttura sia posta nelle vicinanze del contesto figurativo di Villa Canossa ( «a soli 40 metri dal sito scelto» ), in una posizione tale da interferire visivamente con l’oggetto di tutela individuato dagli strumenti urbanistici comunali.
Ciò posto, a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza dell’eccezione processuale in esame, la stessa potrebbe, a ben vedere, paralizzare soltanto le censure (dedotte con il terzo motivo) che hanno ad oggetto le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, nella parte in cui avrebbero esteso i limiti del contesto figurativo di Villa Canossa, ma non riguarda affatto la censura dedotta con il primo motivo di ricorso - incentrato sulla violazione dell’art. 4, comma 7- bis , del d.l. n. 60/2024 e, in particolare, sulla deroga posta da tale disposizione alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali - censura che il Collegio ritiene fondata per i seguenti motivi.
3. Secondo l’art. 4, comma 7- bis , del d.l. n. 60/2024, “Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara” .
Questo Tribunale con la sentenza n. 2879 del 2024 (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3729 del 2025) - nell’esaminare la questione relativa all’ambito applicativo di tale disposizione - ha affermato quanto segue.
«L’iniziativa di Inwit non può … essere considerata alla stregua di quella di un qualsiasi operatore economico, mosso da finalità di natura puramente imprenditoriale. Difatti Inwit agisce in qualità di soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l’interesse generale - ulteriore e distinto rispetto a quello, già di per sé rilevante, allo sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio nazionale - alla copertura della rete 5G nelle c.d. “aree a fallimento del mercato”. Si parla di “fallimento del mercato” quando l’allocazione dei beni e dei servizi effettuata tramite il libero mercato non è efficiente. In situazioni della specie gli operatori economici non hanno interesse ad effettuare investimenti, perché il ritorno degli stessi sarebbe inferiore a quanto investito. Di qui l’intervento pubblico per realizzare SRB in zone che altrimenti rimarrebbero scoperte, con conseguente nocumento per gli utenti che rimarrebbero privi del servizio di comunicazione.
In funzione di queste superiori finalità di interesse pubblico, da conseguire con la massima celerità, è stata introdotta la suddetta disposizione dell’art. 4, comma 7 bis, per consentire la «realizzazione di nuove infrastrutture di rete per la fornitura di servizi radiomobili con velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico, di almeno 150 Mbit/s in downlink e 50 Mbit/s in uplink, in aree che, sulla base dei risultati della mappatura, risultano caratterizzate al 2026 da velocità in downlink inferiori a 30 Mbit/s nelle medesime condizioni di traffico».
Ciò spiega la natura eccezionale e la portata derogatoria della disposizione in esame, non solo rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o ne limiti la collocazione soltanto in punti del territorio comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori - come detto, assolutamente indicativi e non vincolanti - specie se, come nel caso in esame, tali piani non risultano ancora approvati . 5. In particolare, analizzando l’art. 4, comma 7 bis, risulta che:
- la realizzazione delle nuove infrastrutture volte a raggiungere gli obiettivi del PNRR è disposta sulla base della posizione dei pixel, vale a dire dei quadranti di 100 x 100 metri in cui è suddiviso il territorio italiano ai fini della classificazione delle aree (“nere”, “grigie” e “bianche”);
- la norma, anche derogando ai regolamenti comunali per la realizzazione di nuovi impianti di rete fino al 31 dicembre 2026, abilita i gestori ad installare le SRB anche in zone non previamente individuate come “disponibili” dai piani comunali delle antenne e che versano in “aree bianche”: tali sono le zone svantaggiate, rurali e/o nelle quali l’investimento per l’infrastrutturazione non viene ripagato dalla vendita del servizio generato e che risultano già mappate dagli allegati del suddetto bando;
- la norma non elimina il procedimento autorizzativo e, quindi, il Comune deve comunque rilasciare l’autorizzazione, valutando la completezza della documentazione e i pareri favorevoli delle autorità preposte; ma la localizzazione degli impianti è “disposta” - senza margini di discrezionalità - in base ai pixel (in tal senso anche i lavoratori preparatori alla conversione del decreto legge n. 60/2024 - A.C. 1933, di cui al dossier della XIX Legislatura del 27 giugno 2024);
- nell’operare “anche in deroga ai regolamenti comunali”, la norma non subordina la localizzazione e l’autorizzazione di nuove infrastrutture all’assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla “posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”;
- il diniego di autorizzazione è legittimo solo se il Comune dimostra che il sito prescelto non è inserito nelle “aree bianche”, mappate come idonee alla copertura dei pixel».
Tali affermazioni meritano integrale conferma in questa sede, ma richiedono alcune precisazioni.
4. Nel giudizio definito con la sentenza innanzi citata si controverteva della possibilità di realizzare un impianto previsto dal Piano “Italia 5G” in contrasto sia con i piani di sviluppo annuali presentati dagli operatori economici, sia con il piano approvato dal Comune ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Ebbene, questo Tribunale ed il Giudice d’appello hanno concordemente affermato che - tenuto conto della natura speciale del predetto art. 4, comma 7 bis , nonché delle preminenti finalità di interesse pubblico connesse alla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni cui si riferisce tale disposizione - «le relative previsioni ed applicazioni prevalgono, non solo rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o ne limiti la collocazione soltanto in punti del territorio comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori».
Invece il Comune di Mozzecane ha negato l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto per cui è causa affermando in motivazione quanto segue: A) l’impianto ricade nel contesto figurativo di Villa Canossa, un complesso monumentale vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004, il cui contesto è oggetto di specifica tutela nel P.A.T. e nel P.I., che vietano ogni nuova edificazione o trasformazione del territorio nel contesto figurativo, ivi compresa l’installazione di impianti tecnologici; B) il sito proposto, pur essendo ubicato a 75 metri da Canossa, si trova a soli 40 metri dal limite del contesto figurativo e in ogni caso interferirebbe con i coni ottici individuati dal P.A.T.; C) nonostante l’impianto sia assimilabile ad un’opera di urbanizzazione primaria, l’attuazione del Piano “Italia 5G” non può avvenire in violazione di un «vincolo di tipo urbanistico» , perché la deroga prevista dall’art. 4, comma 7- bis , si riferisce solo ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, e non anche alle previsioni degli strumenti urbanistici generali.
5. Quest’ultima affermazione richiede alcune brevi precisazioni con particolare riferimento ai rapporti tra la pianificazione urbanistica generale, la pianificazione di settore (prevista dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001) e la norma speciale dell’art. 4, comma 7- bis , del d.l. n. 60/2024.
Secondo l’art. 43, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, le infrastrutture per reti pubbliche di comunicazione, ivi incluse le stazioni radio base per la telefonia mobile, sono “assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e rivestono carattere di pubblica utilità” . Ne consegue che: A) le infrastrutture in questione sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, essendo funzionali alla soddisfazione di un bisogno pubblico essenziale, qual è l’accesso universale ai servizi di comunicazione elettronica ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3540); B) la pianificazione urbanistica generale viene derogata dalla disciplina speciale del codice delle comunicazioni elettroniche e non può porre limiti assoluti e generalizzati alla localizzazione di tali impianti, salvo espressi vincoli conformativi superiori (es. vincoli di natura culturale-paesaggistico-ambientale estranei comunque all’area in cui deve erigersi il manufatto in questione).
Tuttavia in materia di infrastrutture per telecomunicazioni trova applicazione l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, secondo il quale “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti … nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti fissati dallo Stato e dalle regioni e dei principi di semplificazione amministrativa.” . Tale disposizione attribuisce ai Comuni il potere di prevedere, con norme regolamentari, criteri localizzativi per l’installazione degli impianti radioelettrici, esercitando un potere pianificatorio specifico in materia di insediamento urbanistico delle stazioni radio base, fermo restando che nell’esercizio di tale potere non possono essere posti divieti generalizzati di installazione degli impianti di telecomunicazioni all’interno di intere zone del territorio comunale.
Ebbene, il legislatore con la disposizione dell’art. 4, comma 7- bis , ha inteso derogare espressamente ai regolamenti adottati da Comuni nell’esercizio del suddetto potere, laddove gli stessi impediscano la realizzazione degli interventi previsti dal Piano “Italia 5G” ; ma allora, se tale disposizione - teleologicamente orientata al conseguimento di obiettivi vincolanti a livello europeo - deroga alla pianificazione comunale di settore (ossia ai regolamenti adottati nell’esercizio del potere, speciale, di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001), a maggior ragione deve ritenersi idonea a derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici generali dei Comuni (ossia ai provvedimenti adottati nell’esercizio del potere, generale, di pianificazione del territorio), ove queste abbiano l’effetto di impedire la realizzazione degli interventi previsti dal Piano “Italia 5G”. Del resto in tal senso depone anche l’interpretazione letterale dell’art. 4, comma 7- bis , nella parte in cui consente “la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36” : difatti se il legislatore avesse realmente inteso riferire la deroga soltanto “ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36” , non avrebbe inserito nella disposizione l’avverbio “anche” , che si riferisce implicitamente agli strumenti urbanistici generali dei Comuni.
6. Passando al caso in esame, non è contestato che l’intervento per cui è causa rientri nel Piano “Italia 5G” , sia localizzato su un sito corrispondente a un “pixel” individuato dal bando PNRR e abbia ottenuto finanziamento pubblico, ricadendo in un’area bianca.
Ciononostante il Comune ha opposto un diniego fondato, essenzialmente, sulle disposizioni del P.A.T. e del P.I. che vietano l’installazione di impianti tecnologici nel contesto figurativo di Villa Canossa, senza considerare che: A) le SRB sono opere di urbanizzazione primaria ex art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 e, quindi, sono compatibili ex lege con ogni zona urbanistica; B) la deroga prevista dall’art. 4, comma 7- bis , del d.l. n. 60/2024 si riferisce non solo alle previsioni dei regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, ma anche - a fortiori - alle previsioni degli strumenti urbanistici generali dei Comuni.
In definitiva, l’art. 4, comma 7- bis , prevale su ogni previsione urbanistica locale, a prescindere dalla relativa fonte, che dev’essere disapplicata qualora abbia l’effetto di vietare o condizionare la localizzazione degli impianti previsti nel Piano “ Italia 5G”. Dunque il primo motivo di ricorso è fondato, perché l’avversato diniego si pone in contrasto con la disciplina nazionale speciale e derogatoria di cui all’art. 4, comma 7- bis , del d.l. n. 60/2024.
7. Né vale, di per sé, a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato la circostanza - anch’essa addotta in motivazione dal Comune - che, sebbene la ricorrente abbia dato la propria disponibilità dell’istante a rispettare il “Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale” con opere di mitigazione dell’infrastruttura, tuttavia «nel progetto non sono state rappresentate».
Tale ragione ostativa è oggetto di censura nel quinto motivo - con cui la ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha tenuto conto delle misure di mitigazione ambientale e paesaggistica illustrate nelle osservazioni formulate in risposta al preavviso di rigetto – e tale motivo è fondato in quanto nelle predette osservazioni si legge quanto segue: «le scriventi sin da ora si rendono disponibili a valutare opere mitigative mediante mascheramento con cromia e finitura qualificante rispetto al rapporto con la visuale alta verso il cielo e una colorazione del pilone di sostegno adeguata al contatto con il terreno e l’area di interesse (es. verniciatura brunita o grigio-verde o con RAL ritenuto preferenziale) prevedendo altresì la piantumazione di arbusti intorno alla recinzione ai fini di mediare l’inserimento della struttura alla base».
8. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento del Comune di Mozzecane del 12 marzo 2025 dev’essere annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, dal cui accoglimento la società ricorrente non potrebbe trarre ulteriori vantaggi.
9. Tenuto conto della parziale novità delle questioni trattate, sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento del Comune di Mozzecane del 12 marzo 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO