Art. 2214-ter. (( (Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina). )) (( 1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.
2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.
3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:
a) al corpo di provenienza;
b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;
c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialita' infrastrutture.
4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianita' assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialita' di transito.
5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta.
L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797. ))
2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.
3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:
a) al corpo di provenienza;
b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;
c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialita' infrastrutture.
4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianita' assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialita' di transito.
5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta.
L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797. ))