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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3740 del 2022, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Marzia Parte_1 C.F._1
Callegaro
attore
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Marilisa CP_1 C.F._2
Salvador
convenuta
OGGETTO: mutuo;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 6 marzo 2025;
- per : Parte_1
“NEL MERITO: Per le ragioni e causali tutte esposte in parte narrativa, accertarsi e dichiararsi il
diritto di rivalsa del ricorrente nei confronti della resistente signora per l'ammontare CP_1
di complessivi euro 65.679,92 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e per
l'effetto condannarsi la medesima convenuta al relativo pagamento a favore del signor CP_1
con maggiorazione degli interessi legali della richiesta al saldo effettivo;
Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste quindi affinché venga disposta CTU contabile sulle poste creditorie del sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra tesa alla ricostruzione delle uscite del ricorrente relative: a) CP_1
alle rate del mutuo per l'acquisto dell'attico di e del garage dal mese di agosto 2020 al mese di CP_2
giugno 2022 quanto ad entrambe le rate (23 mesi) ed anche successivamente fino ad oggi per quanto
attiene alla sola rata di euro 261,00 per il garage;
b) alle altre poste creditorie relative alla fatture
1 pagate dal sig. per lavori di ristrutturazione della casa di abitazione intestata ad entrambe le Pt_1
parti, successivamente alla rottura del legame coniugale, ovvero dal mese di agosto 2020 al mese di
maggio 2021.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali a IVA e
CPA come per legge. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande e/o istanze istruttorie
nuove di controparte. Si chiede la concessione del termine ex art. 190 cpc per il deposito di comparse
conclusionali e repliche”.
- per : CP_1
“in via preliminare
rigettare il presente ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e illegittimo per i motivi tutti
precisati in narrativa, con ogni conseguenza in ordine alle spese, anche ex art. 96 cpc. Nel merito: in
via principale: nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
preliminare, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla
signora l signor , trattandosi di importi non ripetibili, con ogni conseguenza in ordine CP_1 Pt_1
alle spese, anche ex art. 96 cpc. In ogni caso: Accertare e dichiarare che gli importi versati dal signor
per il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di Pt_1
conseguenza, la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte del ricorrente non comporta
la ripetibilità degli importi versati, con ogni conseguenza in ordine alle spese, anche ex art. 96 cpc. In
via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi indicando quali capitoli di prova la parte
tutta in narrativa preceduta da “Vero che”. Si indicano quali testi i signori: DO AN (Trieste);
DO ( ) TI (Treviso). Volersi disporre CTU contabile ai fini della Emai_1 Emai_2 CP_3
verifica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti cointestati e personali del per Pt_1
accertare la non debenza degli importi richiesti dal ricorrente. Con riserva di ulteriormente dedurre,
produrre e formulare istanze istruttorie in concedendo termine o quantomeno a prova contraria
qualora necessario. Con vittoria di spese di lite e compensi oltre spese generali e accessori come per
legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione a favore del procuratore. Con la più ampia
riserva di ulteriori deduzioni e richieste, anche istruttorie, in quanto ammesse dal rito.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15 giugno 2022, ha Parte_1
agito in regresso nei confronti di per ottenere la condanna della predetta CP_1
al rimborso della metà delle somme dal medesimo versate a titolo di pagamento di rate di
2 mutui ipotecari cointestati, formulando altresì richiesta di rifusione pro quota delle spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili in comproprietà, per complessivi € 195.440,48, oltre ad interessi legali.
A sostegno dei propri assunti, il ricorrente ha rappresentato:
a) di aver contratto matrimonio con in data 30 maggio 2009; CP_1
b) che, da giugno 2021, è pendente avanti al Tribunale di Treviso il procedimento separazione giudiziale con R.G. n. 3377/21;
c) che, in costanza di matrimonio, ha acquistato diritti di proprietà immobiliare unitamente alla convenuta;
d) che, in particolare, sono intervenuti i seguenti rogiti notarili, ovvero: - compravendita del
13 dicembre 2004, Rep. n. 34266, Racc. n. 20148, avente ad oggetto immobile situato ad per il prezzo di € 165.000,00, con contestuale stipula di finanziamento ipotecario CP_2
cointestato con la resistente per euro 260.000,00; - compravendita del 15 novembre 2006, Rep.
n. 400.940, Racc. n. 14.945, avente ad oggetto altro immobile ad per l'importo di € CP_2
41.000,00 (sempre con contestuale stipula di finanziamento ipotecario cointestato con la resistente); - compravendita del 25 luglio 2017, Rep. n. 161169, Racc. n. 6080, avente ad oggetto acquisto di appartamento con autorimessa e posto auto facenti parte del “Condominio
Altair Asta” di ER (TV) al prezzo di € 420.000,00 (con contestuale stipula di mutuo ipotecario cointestato pari ad € 327.825,00 e versamento del residuo di € 92.175,00 con fondi propri);
e) che, inizialmente le rate dei mutui venivano versate pro quota da entrambi i coniugi;
f) che tuttavia, a partire dal 2015, i versamenti sono avvenuti unicamente dal proprio conto personale, con conseguente diritto al rimborso del 50% di quanto versato.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendone CP_1
il rigetto, nonché, formulando domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la resistente ha evidenziato:
a) che i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono riconducibili ad un adempimento dell'obbligo di contribuzione previsto dall'art. 143 c.c., risultando pertanto la richiesta inammissibile, oltre che illegittima;
b) che, peraltro, non avendo la medesima un proprio conto corrente, in quello cointestato sono confluiti anche i soldi ricavati dalla vendita degli immobili caduti in successione a seguito della scomparsa dei propri genitori, pari ad € 97.916,00;
3 c) che, in costanza di matrimonio, era assunta dalla società del marito, ma non vi ha mai lavorato, occupandosi esclusivamente della gestione della casa e dei figli, mentre solamente dopo la separazione ha iniziato a lavorare part time e con contratto a tempo determinato;
d) di avere quindi chiesto più volte infruttuosamente al ricorrente di rinegoziare il mutuo in essere, di modo da rendere la rata per lei sostenibile.
E' stato disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.
La causa è stata istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183
comma VI c.p.c.
in uno alla prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha rideterminato la Parte_1
propria pretesa creditoria nella minor somma di € 65.679,92 (a fronte di domanda originaria per € 195.400,48).
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, senza la necessità di disporre ulteriore attività istruttoria, né ravvisando i requisiti per disporre la sospensione del processo, come chiesto da . CP_1
All'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di legge per gli scritti conclusivi.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusivi delle parti.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.Va premesso che le somme pagate da un coniuge durante il matrimonio, a titolo di rate di cui ad un mutuo cointestato, non sono ripetibili dall'altro coniuge: si presume infatti che tali pagamenti siano espressione della solidarietà familiare e del progetto di vita comune, salva la prova contraria. Entrambi i coniugi hanno infatti l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, secondo un criterio di proporzionalità alle proprie sostanze e capacità, fino a quando i coniugi non si accordino diversamente o una decisione giudiziaria disponga altrimenti.
Tanto evidenziato, è pacifica la pendenza, avanti a questo stesso Tribunale, del giudizio di separazione giudiziale recante R.G. n 3377/2021 e, sebbene non risulti ancora intervenuta pronuncia di separazione, in data 29 luglio 2021 sono stati emessi in detta sede ed in fase
4 presidenziale i c.d. provvedimenti temporanei ed urgenti, con rituale autorizzazione ai coniugi a vivere separati (cfr. doc. 3, fascicolo del ricorrente).
Dal momento di emissione della predetta ordinanza, discende quindi un'autonomia di fatto nella conduzione della vita dei coniugi e la possibilità di considerare la loro residenza come distinta (pur in assenza, in atti, di allegazioni in ordine ad intervenute sentenze non definitive sullo status).
Dalla data di emissione dell'ordinanza sopra citata viene meno, difatti, l'obbligo legale di coabitazione previsto dall'art. 143 c.c. e si addiviene altresì allo scioglimento della comunione tra coniugi ex art. 181 c.c.
Ne consegue che, a partire da tale momento può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente.
Come sopra premesso, non sono invece ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi -
in costanza di matrimonio e sino alla predetta data del 29 luglio 2021 - a titolo di rate di mutui contratti da entrambi, in solido tra loro, nell'ambito di una progettualità di vita condivisa: in assenza di prova contraria, si presume infatti che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita comune (cfr. Corte di Cassazione, n. 5385 del 21 febbraio 2023 –
banca dati de jure).
Nella vicenda che qui ci occupa, risulta del resto che entrambe le parti abbiano effettuato versamenti, seppur in misura tra loro diversa, per i bisogni della famiglia nel corso della vita matrimoniale. L'esame degli estratti del conto corrente cointestato ha consentito, a tal riguardo, di appurare anche l'esistenza di accrediti provenienti dallo stipendio percepito dalla € 1.200,00 circa - nonché dalla vendita degli immobili caduti in successione ed CP_1
appartenuti ai genitori di quest'ultima – pari ad € 37.916,67 (cfr. doc. 9 e 11, fascicolo di parte convenuta). Tali evenienze confermano la difesa di parte convenuta circa il contributo anche di tipo economico fornito dalla medesima alle spese complessive della famiglia con proprie risorse personali, per quanto in misura più limitata rispetto a quanto dalla predetta sostenuto e rispetto agli esborsi effettuati dal marito.
Per quanto riguarda invece l'arco temporale successivo al 29 luglio 2021, è documentalmente provato che l'attore ha sostenuto in modo esclusivo i pagamenti della rate dei mutui cointestati - contratti in occasione della stipula delle compravendite sopra indicate (cfr. doc.
8f, fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto, sulla base dei documenti bancari prodotti e risultando in tal senso ultronea
5 l'istruttoria tecnica richiesta, il ricorrente ha titolo per ottenere condanna della resistente alla rifusione del 50% delle seguenti somme, ovvero:
- 02/08/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-02/08/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-30/09/2021, pagamento rata mutuo € 261,00(cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/10/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-02/11/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-02/11/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-30/11/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/12/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/12/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/12/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/01/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/02/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-28/02/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/03/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/03/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
- 01/04/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f lista movimenti);
- 02/05/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f cit. lista movimenti);
- 02/05/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f lista movimenti).
-30/06/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 34 lista movimenti).
- 01/06/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 34 lista movimenti);
- 31/05/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 34 lista movimenti);
- 31/08/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 35 lista movimenti);
- 05/08/2022, pagamento rata mutuo € 261,12 (cfr. doc. 35 lista movimenti);
- 30/09/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 35 lista movimenti).
Ne deriva che, a fronte di esborsi a carico dell'attore per complessivi € 32.688,78, la resistente
è tenuta a rifondere complessivi € 16.633,39 (ovvero ½ di € 32.688,78), con l'evidenza che devono ritenersi comprovati anche gli esborsi documentati per il tramite del deposito delle liste dei movimenti bancari, in assenza di contestazioni circostanziate in ordine alla non conformità dei documenti rispetto agli archivi bancari (cfr. Cass. n. 2607 / 2024).
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di € 28.058,40, relativa alla ripetizione della metà
6 delle somme corrisposte dal ricorrente per il pagamento di lavori di ristrutturazione della casa di abitazione, questa deve essere rigettata.
Dall'esame dei documenti dimessi, emerge infatti che tutte le richieste di pagamento risalgono ad un periodo antecedente al momento di emissione dell'ordinanza presidenziale,
rientrando pertanto nel novero delle attribuzioni irripetibili eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, ex art.143 c.c., senza alcun diritto alla rifusione pro
quota a carico della resistente (cfr. documenti da 23 a 32 di cui al fascicolo di parte ricorrente).
La domanda, per come già oggetto di successiva modifica ad opera del ricorrente, viene limitatamente accolta nei limitati termini sopra indicati, previo accertamento del corrispondente diritto di regresso nei confronti della resistente, con conseguente condanna della predetta alla rifusione a favore del ricorrente di € 16.633,39, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla domanda giudiziale (in assenza di più esplicite indicazioni sulla decorrenza della richiesta).
Per completezza di disamina, si osserva che non vi era alcuna ragione per attendere la decisione della causa di separazione R.G. n 3377/2021, non essendo stata documentata l'esistenza di domande ivi prioritariamente proposte e la cui definizione sia pregiudiziale rispetto a quanto deve essere deciso in questa sede (né essendo prevista la sospensione del processo, per procedere ad acquisizione di atti di istruzione irrilevanti in questa sede).
* * *
2. Va per l'effetto rigettata anche la domanda formulata da parte resistente ex art 96 c.p.c.
non riscontrandosi malafede o colpa grave in capo alla parte ricorrente, atteso che le istanze del in corso di giudizio hanno trovato un pur parziale riconoscimento. Per gli stessi Pt_1
motivi, non si rinviene neppure un abusivo ricorso allo strumento processuale, con richiamo alla consolidata giurisprudenza secondo cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed
indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con
queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione,
pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo
del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del
processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del
24/09/2020 ed ulteriori conformi).
* * *
7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate in € 2.540,00
complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del 15% delle spese generali e ad € 264,00 per anticipazioni documentate (così calcolate sulla base del contributo unificato dovuto sulla scorta della misura effettiva dell'accoglimento della domanda formulata).
La quantificazione dei compensi professionale è stata operata in base al D.M. n. 147 del
13/08/2022, ratione temporis vigente, secondo valori minimi delle varie fasi, in ragione della non particolare complessità e delle modalità di svolgimento del giudizio (istruito documentalmente e con scritti conclusivi che in larga parte risultano riproposizione di difese in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) previo accertamento del corrispondente diritto di regresso in capo al ricorrente, nei confronti della
resistente, condanna al pagamento a favore di della somma di € CP_1 Parte_1
16.633,39, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) rigetta la domanda formulata ex art 96 c.p.c dalla resistente, in quanto infondata;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1
in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a
rimborso spese generali 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3740 del 2022, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Marzia Parte_1 C.F._1
Callegaro
attore
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Marilisa CP_1 C.F._2
Salvador
convenuta
OGGETTO: mutuo;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 6 marzo 2025;
- per : Parte_1
“NEL MERITO: Per le ragioni e causali tutte esposte in parte narrativa, accertarsi e dichiararsi il
diritto di rivalsa del ricorrente nei confronti della resistente signora per l'ammontare CP_1
di complessivi euro 65.679,92 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e per
l'effetto condannarsi la medesima convenuta al relativo pagamento a favore del signor CP_1
con maggiorazione degli interessi legali della richiesta al saldo effettivo;
Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste quindi affinché venga disposta CTU contabile sulle poste creditorie del sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra tesa alla ricostruzione delle uscite del ricorrente relative: a) CP_1
alle rate del mutuo per l'acquisto dell'attico di e del garage dal mese di agosto 2020 al mese di CP_2
giugno 2022 quanto ad entrambe le rate (23 mesi) ed anche successivamente fino ad oggi per quanto
attiene alla sola rata di euro 261,00 per il garage;
b) alle altre poste creditorie relative alla fatture
1 pagate dal sig. per lavori di ristrutturazione della casa di abitazione intestata ad entrambe le Pt_1
parti, successivamente alla rottura del legame coniugale, ovvero dal mese di agosto 2020 al mese di
maggio 2021.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali a IVA e
CPA come per legge. Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande e/o istanze istruttorie
nuove di controparte. Si chiede la concessione del termine ex art. 190 cpc per il deposito di comparse
conclusionali e repliche”.
- per : CP_1
“in via preliminare
rigettare il presente ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e illegittimo per i motivi tutti
precisati in narrativa, con ogni conseguenza in ordine alle spese, anche ex art. 96 cpc. Nel merito: in
via principale: nella denegatissima e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
preliminare, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla
signora l signor , trattandosi di importi non ripetibili, con ogni conseguenza in ordine CP_1 Pt_1
alle spese, anche ex art. 96 cpc. In ogni caso: Accertare e dichiarare che gli importi versati dal signor
per il pagamento del mutuo ben rientra tra le primarie necessità della famiglia e, di Pt_1
conseguenza, la corresponsione, durante il matrimonio, dei ratei da parte del ricorrente non comporta
la ripetibilità degli importi versati, con ogni conseguenza in ordine alle spese, anche ex art. 96 cpc. In
via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova per testi indicando quali capitoli di prova la parte
tutta in narrativa preceduta da “Vero che”. Si indicano quali testi i signori: DO AN (Trieste);
DO ( ) TI (Treviso). Volersi disporre CTU contabile ai fini della Emai_1 Emai_2 CP_3
verifica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti cointestati e personali del per Pt_1
accertare la non debenza degli importi richiesti dal ricorrente. Con riserva di ulteriormente dedurre,
produrre e formulare istanze istruttorie in concedendo termine o quantomeno a prova contraria
qualora necessario. Con vittoria di spese di lite e compensi oltre spese generali e accessori come per
legge, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione a favore del procuratore. Con la più ampia
riserva di ulteriori deduzioni e richieste, anche istruttorie, in quanto ammesse dal rito.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15 giugno 2022, ha Parte_1
agito in regresso nei confronti di per ottenere la condanna della predetta CP_1
al rimborso della metà delle somme dal medesimo versate a titolo di pagamento di rate di
2 mutui ipotecari cointestati, formulando altresì richiesta di rifusione pro quota delle spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili in comproprietà, per complessivi € 195.440,48, oltre ad interessi legali.
A sostegno dei propri assunti, il ricorrente ha rappresentato:
a) di aver contratto matrimonio con in data 30 maggio 2009; CP_1
b) che, da giugno 2021, è pendente avanti al Tribunale di Treviso il procedimento separazione giudiziale con R.G. n. 3377/21;
c) che, in costanza di matrimonio, ha acquistato diritti di proprietà immobiliare unitamente alla convenuta;
d) che, in particolare, sono intervenuti i seguenti rogiti notarili, ovvero: - compravendita del
13 dicembre 2004, Rep. n. 34266, Racc. n. 20148, avente ad oggetto immobile situato ad per il prezzo di € 165.000,00, con contestuale stipula di finanziamento ipotecario CP_2
cointestato con la resistente per euro 260.000,00; - compravendita del 15 novembre 2006, Rep.
n. 400.940, Racc. n. 14.945, avente ad oggetto altro immobile ad per l'importo di € CP_2
41.000,00 (sempre con contestuale stipula di finanziamento ipotecario cointestato con la resistente); - compravendita del 25 luglio 2017, Rep. n. 161169, Racc. n. 6080, avente ad oggetto acquisto di appartamento con autorimessa e posto auto facenti parte del “Condominio
Altair Asta” di ER (TV) al prezzo di € 420.000,00 (con contestuale stipula di mutuo ipotecario cointestato pari ad € 327.825,00 e versamento del residuo di € 92.175,00 con fondi propri);
e) che, inizialmente le rate dei mutui venivano versate pro quota da entrambi i coniugi;
f) che tuttavia, a partire dal 2015, i versamenti sono avvenuti unicamente dal proprio conto personale, con conseguente diritto al rimborso del 50% di quanto versato.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e chiedendone CP_1
il rigetto, nonché, formulando domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la resistente ha evidenziato:
a) che i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono riconducibili ad un adempimento dell'obbligo di contribuzione previsto dall'art. 143 c.c., risultando pertanto la richiesta inammissibile, oltre che illegittima;
b) che, peraltro, non avendo la medesima un proprio conto corrente, in quello cointestato sono confluiti anche i soldi ricavati dalla vendita degli immobili caduti in successione a seguito della scomparsa dei propri genitori, pari ad € 97.916,00;
3 c) che, in costanza di matrimonio, era assunta dalla società del marito, ma non vi ha mai lavorato, occupandosi esclusivamente della gestione della casa e dei figli, mentre solamente dopo la separazione ha iniziato a lavorare part time e con contratto a tempo determinato;
d) di avere quindi chiesto più volte infruttuosamente al ricorrente di rinegoziare il mutuo in essere, di modo da rendere la rata per lei sostenibile.
E' stato disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.
La causa è stata istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183
comma VI c.p.c.
in uno alla prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha rideterminato la Parte_1
propria pretesa creditoria nella minor somma di € 65.679,92 (a fronte di domanda originaria per € 195.400,48).
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, senza la necessità di disporre ulteriore attività istruttoria, né ravvisando i requisiti per disporre la sospensione del processo, come chiesto da . CP_1
All'udienza del 22 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di legge per gli scritti conclusivi.
La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione all'esito del deposito degli scritti conclusivi delle parti.
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La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
1.Va premesso che le somme pagate da un coniuge durante il matrimonio, a titolo di rate di cui ad un mutuo cointestato, non sono ripetibili dall'altro coniuge: si presume infatti che tali pagamenti siano espressione della solidarietà familiare e del progetto di vita comune, salva la prova contraria. Entrambi i coniugi hanno infatti l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, secondo un criterio di proporzionalità alle proprie sostanze e capacità, fino a quando i coniugi non si accordino diversamente o una decisione giudiziaria disponga altrimenti.
Tanto evidenziato, è pacifica la pendenza, avanti a questo stesso Tribunale, del giudizio di separazione giudiziale recante R.G. n 3377/2021 e, sebbene non risulti ancora intervenuta pronuncia di separazione, in data 29 luglio 2021 sono stati emessi in detta sede ed in fase
4 presidenziale i c.d. provvedimenti temporanei ed urgenti, con rituale autorizzazione ai coniugi a vivere separati (cfr. doc. 3, fascicolo del ricorrente).
Dal momento di emissione della predetta ordinanza, discende quindi un'autonomia di fatto nella conduzione della vita dei coniugi e la possibilità di considerare la loro residenza come distinta (pur in assenza, in atti, di allegazioni in ordine ad intervenute sentenze non definitive sullo status).
Dalla data di emissione dell'ordinanza sopra citata viene meno, difatti, l'obbligo legale di coabitazione previsto dall'art. 143 c.c. e si addiviene altresì allo scioglimento della comunione tra coniugi ex art. 181 c.c.
Ne consegue che, a partire da tale momento può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente.
Come sopra premesso, non sono invece ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi -
in costanza di matrimonio e sino alla predetta data del 29 luglio 2021 - a titolo di rate di mutui contratti da entrambi, in solido tra loro, nell'ambito di una progettualità di vita condivisa: in assenza di prova contraria, si presume infatti che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita comune (cfr. Corte di Cassazione, n. 5385 del 21 febbraio 2023 –
banca dati de jure).
Nella vicenda che qui ci occupa, risulta del resto che entrambe le parti abbiano effettuato versamenti, seppur in misura tra loro diversa, per i bisogni della famiglia nel corso della vita matrimoniale. L'esame degli estratti del conto corrente cointestato ha consentito, a tal riguardo, di appurare anche l'esistenza di accrediti provenienti dallo stipendio percepito dalla € 1.200,00 circa - nonché dalla vendita degli immobili caduti in successione ed CP_1
appartenuti ai genitori di quest'ultima – pari ad € 37.916,67 (cfr. doc. 9 e 11, fascicolo di parte convenuta). Tali evenienze confermano la difesa di parte convenuta circa il contributo anche di tipo economico fornito dalla medesima alle spese complessive della famiglia con proprie risorse personali, per quanto in misura più limitata rispetto a quanto dalla predetta sostenuto e rispetto agli esborsi effettuati dal marito.
Per quanto riguarda invece l'arco temporale successivo al 29 luglio 2021, è documentalmente provato che l'attore ha sostenuto in modo esclusivo i pagamenti della rate dei mutui cointestati - contratti in occasione della stipula delle compravendite sopra indicate (cfr. doc.
8f, fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto, sulla base dei documenti bancari prodotti e risultando in tal senso ultronea
5 l'istruttoria tecnica richiesta, il ricorrente ha titolo per ottenere condanna della resistente alla rifusione del 50% delle seguenti somme, ovvero:
- 02/08/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-02/08/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-30/09/2021, pagamento rata mutuo € 261,00(cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/10/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-02/11/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-02/11/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-30/11/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/12/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,46 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/12/2021, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/12/2021, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/01/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/02/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-28/02/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-01/03/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
-31/03/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f estratto al conto corrente);
- 01/04/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f lista movimenti);
- 02/05/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 8f cit. lista movimenti);
- 02/05/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 8f lista movimenti).
-30/06/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 34 lista movimenti).
- 01/06/2022, pagamento rata mutuo € 2.903,47 (cfr. doc. 34 lista movimenti);
- 31/05/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 34 lista movimenti);
- 31/08/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 35 lista movimenti);
- 05/08/2022, pagamento rata mutuo € 261,12 (cfr. doc. 35 lista movimenti);
- 30/09/2022, pagamento rata mutuo € 261,00 (cfr. doc. 35 lista movimenti).
Ne deriva che, a fronte di esborsi a carico dell'attore per complessivi € 32.688,78, la resistente
è tenuta a rifondere complessivi € 16.633,39 (ovvero ½ di € 32.688,78), con l'evidenza che devono ritenersi comprovati anche gli esborsi documentati per il tramite del deposito delle liste dei movimenti bancari, in assenza di contestazioni circostanziate in ordine alla non conformità dei documenti rispetto agli archivi bancari (cfr. Cass. n. 2607 / 2024).
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di € 28.058,40, relativa alla ripetizione della metà
6 delle somme corrisposte dal ricorrente per il pagamento di lavori di ristrutturazione della casa di abitazione, questa deve essere rigettata.
Dall'esame dei documenti dimessi, emerge infatti che tutte le richieste di pagamento risalgono ad un periodo antecedente al momento di emissione dell'ordinanza presidenziale,
rientrando pertanto nel novero delle attribuzioni irripetibili eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, ex art.143 c.c., senza alcun diritto alla rifusione pro
quota a carico della resistente (cfr. documenti da 23 a 32 di cui al fascicolo di parte ricorrente).
La domanda, per come già oggetto di successiva modifica ad opera del ricorrente, viene limitatamente accolta nei limitati termini sopra indicati, previo accertamento del corrispondente diritto di regresso nei confronti della resistente, con conseguente condanna della predetta alla rifusione a favore del ricorrente di € 16.633,39, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla domanda giudiziale (in assenza di più esplicite indicazioni sulla decorrenza della richiesta).
Per completezza di disamina, si osserva che non vi era alcuna ragione per attendere la decisione della causa di separazione R.G. n 3377/2021, non essendo stata documentata l'esistenza di domande ivi prioritariamente proposte e la cui definizione sia pregiudiziale rispetto a quanto deve essere deciso in questa sede (né essendo prevista la sospensione del processo, per procedere ad acquisizione di atti di istruzione irrilevanti in questa sede).
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2. Va per l'effetto rigettata anche la domanda formulata da parte resistente ex art 96 c.p.c.
non riscontrandosi malafede o colpa grave in capo alla parte ricorrente, atteso che le istanze del in corso di giudizio hanno trovato un pur parziale riconoscimento. Per gli stessi Pt_1
motivi, non si rinviene neppure un abusivo ricorso allo strumento processuale, con richiamo alla consolidata giurisprudenza secondo cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed
indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con
queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione,
pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo
del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del
processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del
24/09/2020 ed ulteriori conformi).
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7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate in € 2.540,00
complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge oltre al rimborso del 15% delle spese generali e ad € 264,00 per anticipazioni documentate (così calcolate sulla base del contributo unificato dovuto sulla scorta della misura effettiva dell'accoglimento della domanda formulata).
La quantificazione dei compensi professionale è stata operata in base al D.M. n. 147 del
13/08/2022, ratione temporis vigente, secondo valori minimi delle varie fasi, in ragione della non particolare complessità e delle modalità di svolgimento del giudizio (istruito documentalmente e con scritti conclusivi che in larga parte risultano riproposizione di difese in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) previo accertamento del corrispondente diritto di regresso in capo al ricorrente, nei confronti della
resistente, condanna al pagamento a favore di della somma di € CP_1 Parte_1
16.633,39, oltre ad interessi nella misura del tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) rigetta la domanda formulata ex art 96 c.p.c dalla resistente, in quanto infondata;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1
in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a
rimborso spese generali 15% ed alla rifusione di € 264,00 per anticipazioni documentate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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