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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 199/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. BAUDINO ANNA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in BEINETTE (CN) il 30/04/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno
2005, optando per il regime della separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio è nato a [...] il figlio il 17/10/2006, maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente;
- che questo Tribunale, con decreto emesso in data 11/02/2022, ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il figlio seppure maggiorenne non è ancora economicamente indipendente, il Per_1
padre, quindi, verserà alla madre per il mantenimento del figlio la somma di euro 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T.;
2) il SI. corrisponderà, inoltre, alla SI.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1
straordinarie (per la qualificazione di spese straordinarie i coniugi concordano di attenersi al protocollo del C.N.F. allegato al presente ricorso - doc. 8) sostenute dalla stessa nell'interesse del figlio, purché previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate;
3) i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali del figlio a carico nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra ; Pt_1
4) i coniugi dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento. I medesimi dichiarano, altresì, di aver definito già nel ricorso per la separazione, ogni reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
2 È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nato dal matrimonio – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
11/01/1972 a CUNEO (CN), e , nato il [...] CUNEO (CN), Parte_2
celebrato in BEINETTE (CN) il 30/04/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2005;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito congiunto delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BEINETTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 199/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. BAUDINO ANNA (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in BEINETTE (CN) il 30/04/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno
2005, optando per il regime della separazione dei beni;
1 - che dal matrimonio è nato a [...] il figlio il 17/10/2006, maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente;
- che questo Tribunale, con decreto emesso in data 11/02/2022, ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il figlio seppure maggiorenne non è ancora economicamente indipendente, il Per_1
padre, quindi, verserà alla madre per il mantenimento del figlio la somma di euro 350,00
(trecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T.;
2) il SI. corrisponderà, inoltre, alla SI.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1
straordinarie (per la qualificazione di spese straordinarie i coniugi concordano di attenersi al protocollo del C.N.F. allegato al presente ricorso - doc. 8) sostenute dalla stessa nell'interesse del figlio, purché previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate;
3) i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali del figlio a carico nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra ; Pt_1
4) i coniugi dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e che pertanto nulla si devono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento. I medesimi dichiarano, altresì, di aver definito già nel ricorso per la separazione, ogni reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
2 È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nato dal matrimonio – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
11/01/1972 a CUNEO (CN), e , nato il [...] CUNEO (CN), Parte_2
celebrato in BEINETTE (CN) il 30/04/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2005;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito congiunto delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BEINETTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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