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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1898. Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico e' concesso ai militari delle Forze armate, i quali prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonche' agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento militare e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermita' ascrivibili a una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 . 2. Gli accertamenti relativi alle infermita' di cui al comma 1, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate. 3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si e' verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui e' iniziato il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso, ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno e' conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione. 4. L'indennizzo privilegiato aeronautico e' esteso al personale militare dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidita' in conseguenza di incidente di volo. 5. Se dall'incidente di volo e' derivata la morte del militare, l'indennizzo e' liquidato alle famiglie, nel seguente ordine di priorita':
a) coniuge superstite, anche se separato, purche' senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che i figli stessi siano, rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti; b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite; c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli; d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori.
Nota all'art. 1898:
- La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' riportata nelle note all'articolo 773.
a) coniuge superstite, anche se separato, purche' senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che i figli stessi siano, rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti; b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite; c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli; d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori.
Nota all'art. 1898:
- La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' riportata nelle note all'articolo 773.
Commentari • 2
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Giurisprudenza • 3
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