TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1322/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...]_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARBARA BARIGGI e GATTI ANDREA
E
nata il [...] ad [...]_1
rappresentati e difesa dall'Avv. GUALCO RITA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero emesso in data 18.07.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi Sig. (C.F. nato Parte_1 C.F._1
in Alessandria (AL), in data 23.05.1977 e Sig.ra (C.F. ) CP_1 C.F._2
nata in [...] il [...] con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Alessandria al Numero 85 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 2007 ordinando la relativa annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile di detto Comune.
2.Dare atto che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
3.Disporre l'affidamento dei figli e in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterranno la residenza.
4.Dare atto che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale insieme prendendo unitamente le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, all'orientamento religioso, alle attività ludiche ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia.
5. Disporre che il signor possa vedere i figli, nel rispetto della loro volontà e dei loro Parte_1
impegni, e compatibilmente con i propri turni di lavoro, a fine settimana alternati prelevandoli da casa della madre il sabato al termine del turno di lavoro ivi riconducendoli la domenica sera entro le ore 21.00 oltre a due giorni infrasettimanali con prelevamento da casa della madre al termine del turno di lavoro, riconducendoli presso la stessa entro le ore 21.00. Nei periodi in cui e Per_1 Per_2
dovrebbero stare con un genitore ma quest'ultimo fosse impossibilitato, il genitore stesso potrà recuperare nella settimana successiva il periodo di visita non goduto;
6. Dare atto che il padre potrà tenere con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando di anno in anno con la madre il primo periodo comprensivo del giorno di Natale, nonché le intere vacanze Pasquali (sempre in base al criterio dell'alternanza)
e le principali festività religiose e civili in alternanza con la madre. Il compleanno di e Per_1 Per_2
sarà trascorso presso ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, salvo diverso accordo preso dai genitori. I genitori concorderanno il periodo predetto entro il 30 maggio di ogni anno;
7. Disporre che l'assegno unico per entrambi i figli sia ripartito in due quote uguali pari al 50% ad entrambi i genitori;
8. Disporre che il Sig. corrisponda alla moglie l'importo mensile di € 300,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento indiretto per i figli (€ 150,00 per ogni figlio), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno ventisette di ogni mese tramite bonifico bancario e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
9. Dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per i figli e , Per_1 Per_2
fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente. Disporre che ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggio whatsapp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per i figli, allegando, qualora possibile e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I conteggi di dare / avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, salvo diverso accordo tra i genitori. Entrambe le parti usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per i figli in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie.
10. Dare atto che il Sig. e la Sig.ra dovranno comunicarsi prontamente e Pt_1 CP_1 reciprocamente qualsiasi decisione importante da prendere nell'interesse di e . Infine, Per_1 Per_2
per quanto qui non espressamente previsto le parti dovranno attenersi al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Alessandria”: 11. Dare atto che la casa coniugale, sita in Alessandria Via Giacomo Leopardi n. 34, è assegnata alla Sig.ra in qualità di genitore collocatario dei figli minori e ne avrà l'esclusivo diritto di CP_1
godimento unitamente agli arredi. In caso di vendita i proventi verranno ripartiti al 50% ciascuno così come gli arredi della casa coniugale.
12.Le spese di ordinaria amministrazione legate all'utilizzo della casa coniugale verranno pagate dalla moglie, mentre le spese di straordinaria amministrazione che riguardano la proprietà, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
13.La rata del contratto di mutuo n. 63888 acceso presso verrà corrisposta da Parte_2
entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sino alla totale estinzione dello stesso;
14.I debiti pregressi accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio e maturati fino a quando il
Sig. ha lasciato, in accordo con la moglie, la casa coniugale, saranno corrisposti da entrambi Pt_1
i coniugi nella misura del 50% e specificatamente per la TARI, pagamento della quale è già in corso la rateizzazione, il Sig. dovrà rimborsare alla SI la quota parte del 50% di n. 12 Pt_1 CP_1
rate decorrenti da luglio 2024 a giugno 2025 dalla stessa anticipate previo inoltro di relativa quietanza, e specificatamente euro 99,50 per ciascuna rata (importo riferito alla quota parte). Altresì il signor , corrisponderà direttamente al condominio il 50% delle spese condominiali arretrate Pt_1
accumulate in costanza di matrimonio e convivenza per un totale di 1.563,00.
15. Accertare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non disporre alcun contributo a titolo di mantenimento a favore dell'una e a carico dell'altro e viceversa.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata ad [...]_1
ALESSANDRIA (AL) il 18/08/1977, celebrato in Alessandria in data 09/09/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 85, Parte 2^, Serie A, Anno 2007
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1322/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] ad [...]_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARBARA BARIGGI e GATTI ANDREA
E
nata il [...] ad [...]_1
rappresentati e difesa dall'Avv. GUALCO RITA
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero emesso in data 18.07.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi Sig. (C.F. nato Parte_1 C.F._1
in Alessandria (AL), in data 23.05.1977 e Sig.ra (C.F. ) CP_1 C.F._2
nata in [...] il [...] con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Alessandria al Numero 85 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 2007 ordinando la relativa annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile di detto Comune.
2.Dare atto che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
3.Disporre l'affidamento dei figli e in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterranno la residenza.
4.Dare atto che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale insieme prendendo unitamente le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, all'orientamento religioso, alle attività ludiche ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia.
5. Disporre che il signor possa vedere i figli, nel rispetto della loro volontà e dei loro Parte_1
impegni, e compatibilmente con i propri turni di lavoro, a fine settimana alternati prelevandoli da casa della madre il sabato al termine del turno di lavoro ivi riconducendoli la domenica sera entro le ore 21.00 oltre a due giorni infrasettimanali con prelevamento da casa della madre al termine del turno di lavoro, riconducendoli presso la stessa entro le ore 21.00. Nei periodi in cui e Per_1 Per_2
dovrebbero stare con un genitore ma quest'ultimo fosse impossibilitato, il genitore stesso potrà recuperare nella settimana successiva il periodo di visita non goduto;
6. Dare atto che il padre potrà tenere con sé i minori, nel rispetto della loro volontà, per metà delle vacanze scolastiche natalizie alternando di anno in anno con la madre il primo periodo comprensivo del giorno di Natale, nonché le intere vacanze Pasquali (sempre in base al criterio dell'alternanza)
e le principali festività religiose e civili in alternanza con la madre. Il compleanno di e Per_1 Per_2
sarà trascorso presso ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, salvo diverso accordo preso dai genitori. I genitori concorderanno il periodo predetto entro il 30 maggio di ogni anno;
7. Disporre che l'assegno unico per entrambi i figli sia ripartito in due quote uguali pari al 50% ad entrambi i genitori;
8. Disporre che il Sig. corrisponda alla moglie l'importo mensile di € 300,00 a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento indiretto per i figli (€ 150,00 per ogni figlio), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno ventisette di ogni mese tramite bonifico bancario e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Alessandria.
9. Dare atto che i coniugi sosterranno, nella misura pari al 50% ciascuno per i figli e , Per_1 Per_2
fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficiente, rimborsandole al genitore che le ha anticipate, purché debitamente documentate, le spese straordinarie così come stabilite dal
Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20/07/2016, che i coniugi dichiarano di accettare integralmente. Disporre che ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggio whatsapp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per i figli, allegando, qualora possibile e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I conteggi di dare / avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, salvo diverso accordo tra i genitori. Entrambe le parti usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per i figli in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie.
10. Dare atto che il Sig. e la Sig.ra dovranno comunicarsi prontamente e Pt_1 CP_1 reciprocamente qualsiasi decisione importante da prendere nell'interesse di e . Infine, Per_1 Per_2
per quanto qui non espressamente previsto le parti dovranno attenersi al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il
Tribunale di Alessandria”: 11. Dare atto che la casa coniugale, sita in Alessandria Via Giacomo Leopardi n. 34, è assegnata alla Sig.ra in qualità di genitore collocatario dei figli minori e ne avrà l'esclusivo diritto di CP_1
godimento unitamente agli arredi. In caso di vendita i proventi verranno ripartiti al 50% ciascuno così come gli arredi della casa coniugale.
12.Le spese di ordinaria amministrazione legate all'utilizzo della casa coniugale verranno pagate dalla moglie, mentre le spese di straordinaria amministrazione che riguardano la proprietà, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
13.La rata del contratto di mutuo n. 63888 acceso presso verrà corrisposta da Parte_2
entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sino alla totale estinzione dello stesso;
14.I debiti pregressi accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio e maturati fino a quando il
Sig. ha lasciato, in accordo con la moglie, la casa coniugale, saranno corrisposti da entrambi Pt_1
i coniugi nella misura del 50% e specificatamente per la TARI, pagamento della quale è già in corso la rateizzazione, il Sig. dovrà rimborsare alla SI la quota parte del 50% di n. 12 Pt_1 CP_1
rate decorrenti da luglio 2024 a giugno 2025 dalla stessa anticipate previo inoltro di relativa quietanza, e specificatamente euro 99,50 per ciascuna rata (importo riferito alla quota parte). Altresì il signor , corrisponderà direttamente al condominio il 50% delle spese condominiali arretrate Pt_1
accumulate in costanza di matrimonio e convivenza per un totale di 1.563,00.
15. Accertare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, non disporre alcun contributo a titolo di mantenimento a favore dell'una e a carico dell'altro e viceversa.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata ad [...]_1
ALESSANDRIA (AL) il 18/08/1977, celebrato in Alessandria in data 09/09/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 85, Parte 2^, Serie A, Anno 2007
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.