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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/06/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 05/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4572/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Capodicasa Cristina;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Avvocatura Dello Stato - Catania;
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori, ricostruzione di carriera, scatti di anzianità, non discriminazione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.04.2023 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “nel merito accertare e dichiarare che la ricorrente, nell'ambito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Ente Autonomo
Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, dal 25.11.1996 al 31.08.2022, ha svolto mansioni di portiere come impiegato, inquadrabili nel livello professionale 4°dell'Area
Tecnico – Amministrativa del CCNL di riferimento, superiori rispetto al 5° livello come operaio
1 CP_ qualificato;
per l'effetto condannare l' resistente al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel livello professionale 4° dell'Area Tecnico – Amministrativa del CCNL di riferimento e i compensi già percepiti in virtù dei contratti a tempo determinato e indeterminato in cui è stata inquadrata al 5° livello come operaio qualificato;
B. nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio, e i relativi aumenti stipendiali per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso l'Ente Autonomo
Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, con ricostruzione dell'intera carriera dalla prima assunzione a tempo determinato al
31.08.2022, e gli scatti di anzianità ,e le relative differenze retributive, considerando anche tutti i periodi lavorativi effettivamente prestati dalla prima assunzione a tempo determinato al CP_ 31.08.2022; condannare, pertanto, l' resistente a riconoscere alla ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto a ricostruire l'intera carriera lavorativa della ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l'Ente;
C. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva;
e per l'effetto condannare l'Ente ad effettuare la suddetta ricostruzione;
D. conseguentemente, condannare l' Controparte_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore a
[...] corrispondere, sulla base dell'anzianità maturata e delle differenze retributive dovute,in favore della IG , quantificate nella somma di € 55.721,74 Parte_1
(cinquantacinquemilasettecentoventuno/74), di cui€ 51.531,67 a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, anzianità di servizio e scatti di anzianità e € 5.224,72 a titolo differenze di TFR, detratta la somma di € 1.034,65 riconosciuta dall'Ente a titolo di scatti maturati e arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere prestato attività lavorativa alle
CP_ dipendenze dell' convenuto in forza di una serie di contratti a termine illegittimamente reiterati (come accertato con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 243/2020), a far data dal 25.11.1996 e fino al 10.3.2022, con inquadramento formale nel livello 5° del CCNL delle fondazioni lirico sinfoniche, con qualifica di operaio qualificato;
di essere stata stabilizzata alle
2 dipendenze dell'ente con contratto a tempo indeterminato, con pari qualifica e inquadramento, in virtù della delibera n. 32/2022 del Commissario straordinario dell'Ente; di essere stata quindi assunta a tempo indeterminato dal 11.3.2022 e fino al 31.8.2022, data in cui è stata posta in quiescenza;
di avere sempre svolto, nel corso dei rapporti a tempo determinato e anche dopo la stabilizzazione, le medesime mansioni di portiere, ascrivibili alla qualifica di impiegata di 4° livello e in particolare al profilo dei “lavoratori d'ordine che seguendo istruzioni precise e dettagliate svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi”; di non avere ottenuto, dopo la stabilizzazione, il riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita in forza dei contratti a termine;
di aver ottenuto solo nel marzo 2023 il pagamento degli scatti di anzianità dovuti a decorrere dalla data di stabilizzazione, senza tuttavia ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo pregresso;
che insufficiente doveva ritenersi l'importo erogato di € 1.034,65, pari agli scatti di anzianità dovuti per il solo periodo della stabilizzazione;
di avere diritto, in applicazione del principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato in forza dei suddetti contratti a tempo determinato;
di avere pertanto diritto alle differenze retributive maturate a decorrere dal 1996 per lo svolgimento di mansioni superiori, nonché a titolo di scatti di anzianità e a titolo di differenze sul TFR, pari al totale di € 55.721,74.
Con memoria del 15.9.2023 si è costituito in giudizio l'Ente convenuto, contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa.
All'udienza del 18.12.2023 la procuratrice di parte ricorrente, invitata a interloquire sulla domanda di ricostruzione della posizione contributiva e sulla eventuale necessità di integrare il contraddittorio con l' , ha dichiarato di rinunciarvi, insistendo nella domanda di condanna CP_3
alle differenze retributive come indicate in domanda e nella domanda di ricostruzione di carriera anche nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda afferente alle mansioni superiori.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria.
L'udienza del 05/06/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3 L'oggetto del giudizio è duplice e afferisce, per un verso, all'accertamento delle diverse mansioni svolte dalla ricorrente rispetto al profilo di formale inquadramento e, per altro verso, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente e alla conseguente progressione stipendiale, con incidenza di entrambi i titoli sulle differenze retributive da riconoscersi con riguardo all'intero periodo di lavoro dedotto in ricorso.
3. Va premesso che, come incontestato tra le parti e come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha svolto attività lavorativa per l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini, in quanto assunta con assegnazione delle mansioni di Portiere - Operaia qualificata - Liv. 5° - Area
Tecnico/amministrativa del CCNL delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati negli anni specificamente indicati in ricorso
(cfr. “Certificato di servizio” all. n. 1 al ricorso) e, a far data dall'11.3.2022 con contratto a tempo indeterminato stipulato a seguito della stabilizzazione (cfr. delibera n. 32/2022 – all. 4 al ricorso;
contratto di assunzione – all. 12 al ricorso).
Sulla scorta di tali presupposti di fatto, occorre esaminare la domanda relativa allo svolgimento di mansioni superiori e quella relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. Quanto alle dedotte mansioni superiori, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte e in ossequio ai criteri generali di riparto degli oneri di allegazione e prova,
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Ai fini di verificare la fondatezza della domanda, il giudice deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, ha l'onere di allegare e dimostrare di essere in possesso
4 delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Con specifico riferimento al pubblico impiego, l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, oltre a prevedere espressamente che l'esercizio di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione del superiore inquadramento, ma solo il diritto alle relative differenze retributive, delimita la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni siano state svolte “in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”. Detta prevalenza, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis suddetta, deve essere dimostrata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10027/2007). In tal senso, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost.,
a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 27887/2009).
4.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere “sempre svolto le mansioni di portiere presso le sedi dell'Ente, precisamente è stata addetta alla portineria del Teatro
Massimo Bellini e del Teatro Sangiorgi di Catania, ove erano ubicati anche i rispettivi centralini”, di avere vigilato “sui luoghi e sugli accessi e uscite dal teatro, anche durante gli spettacoli”, di avere fornito “accoglienza agli utenti e assistenza agli stessi dando loro le informazioni richieste”, di detenere le chiavi dei camerini degli artisti e del teatro occupandosi di consegnarle a questi ultimi, nonché di avere svolto l'attività di centralinista. Ha quindi rappresentato che il livello di inquadramento formalmente attribuitole durante tutto il rapporto di lavoro e la relativa qualifica di operaia qualificata dovevano ritenersi incongruenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte, che nulla avevano a che fare con attività tecniche specializzate di cui al 5° livello, ma risultavano piuttosto sussumibili nel 4° livello e, in particolare, nella categoria dei “lavoratori d'ordine che seguendo istruzioni precise e dettagliate svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi”.
4.2. Lo svolgimento delle mansioni così come puntualmente descritte in ricorso non è
CP_ stato specificamente contestato dall' resistente che, costituendosi, si è limitato ad affermare che “in tutti i contratti di lavoro a termine sottoscritti dall'Ente con la sig.ra risulta Pt_1
5 riportata, quale livello di assunzione, quello del 5° liv. Area tecnico-amministrativa, con le mansioni di portiera - operaio qualificato - livello di inquadramento riportato anche nei vari attestati di servizio rilasciati dall'Ente alla ricorrente”, deducendo la corrispondenza tra le mansioni svolte e l'inquadramento ricevuto, senza tuttavia nulla osservare in ordine all'effettivo e prevalente svolgimento delle mansioni di portiera, consistenti nelle attività allegate nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve pertanto ritenersi provato, in quanto non contestato, che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni di portierato occupandosi dei compiti come sopra in dettaglio descritti, dovendosi a tal proposito fare applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. e risultando pertanto irrilevante la prova per testi articolata in ricorso ai fini della prova delle mansioni di fatto svolte.
4.3. Ciò posto, osserva il Tribunale che il 4° e il 5° livello del CCNL tipizzano entrambi due diversi e speculari profili professionali: quello dei lavoratori d'ordine e quello dei lavoratori qualificati o specializzati.
In particolare, il CCNL prevede che al livello 4° appartengono “1) i lavoratori d'ordine che, seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi;
2) i lavoratori specializzati che in palcoscenico, nei laboratori, nel settore della manutenzione ecc. compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una speciale competenza tecnico-pratica e che svolgono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro
“specialità”. Al 5° livello appartengono invece “1) i lavoratori con mansioni d'ordine che, senza alcuna esperienza specifica, svolgono attività seguendo istruzioni precise e dettagliate;
2) i lavoratori qualificati che compiono lavori che richiedono una normale specifica capacità per la loro esecuzione”. Nelle note che seguono le declaratorie è poi specificato che gli impiegati d'ordine inquadrati nel 5° livello passano automaticamente al 4° decorso un periodo di due anni e che gli operai qualificati addetti alla produzione in palcoscenico e ai reparti tecnici fruiscono dello stesso passaggio automatico decorso un periodo non inferiore a tre anni e salvo parere contrario del responsabile del reparto (cfr. CCNL all. 3 al ricorso).
Dalla lettura delle declaratorie si evince che in entrambi i livelli sono quindi incluse due tipologie di lavoratori: quella degli impiegati o lavoratori d'ordine che svolgono compiti meramente esecutivi e quella degli operai che svolgono “lavori” di tipo tecnico, in reparti, con capacità di tipo tecnico pratico.
Considerato che
le mansioni nei due livelli sono descritte in modo analogo, l'inquadramento di tali lavoratori nel livello inferiore o superiore (5° o 4°) appare condizionato dall'esperienza maturata, che per i lavoratori d'ordine si considera
6 automaticamente acquisita al decorso di due anni di servizio, mentre per gli operai si considera acquisita al decorso di tre anni e salvo diverso parere del responsabile del reparto di operatività.
4.4. Definite in questi termini le qualifiche professionali di riferimento, osserva il
Tribunale che le mansioni di portiera, pacificamente svolte dalla ricorrente, non risultano ascrivibili alla categoria dei lavoratori operai, quanto piuttosto a quella dei lavoratori d'ordine.
Le attività svolte dal portiere, come descritte in ricorso, non implicano infatti l'esecuzione di compiti di tipo tecnico o l'impiego di capacità specifiche per l'esecuzione di lavori, ma implicano piuttosto lo svolgimento dei compiti d'ordine ed esecutivi, descritti sia nel livello 4° che nel livello 5° in modo equivalente, ossia come “attività di servizio” meramente esecutive, compiute “seguendo istruzioni precise e dettagliate”. A fronte della descrizione di identiche mansioni nei diversi livelli, l'inquadramento del lavoratore d'ordine nel 5° si giustifica in ragione della “assenza di alcuna esperienza specifica”, esperienza che deve comunque ritenersi acquisita al decorso di due anni, sicché di regola lo svolgimento di mansioni d'ordine deve essere ricondotto al 4° livello.
Ciò posto, poiché deve ritenersi provato che la ricorrente ha svolto dal 1996 e fino al 2022 le mansioni di portiera, da qualificarsi in termini di mansioni d'ordine, per un periodo sicuramente superiore ai 24 mesi, deve di conseguenza riconoscersi che di fatto ella ha svolto mansioni proprie del 4° livello professionale del CCNL, con conseguente maturazione del diritto alle relative differenze retributive tra quanto corrisposto per l'inquadramento nel livello
5° e quanto dovuto per l'inquadramento nel livello 4°.
4.5. Le suddette differenze retributive non possono tuttavia riconoscersi a far data dal
1996, come chiesto in domanda, dal momento che va accolta l'eccezione di prescrizione CP_ formulata dall' resistente.
A riguardo, è sufficiente richiamare quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, proprio con riguardo ad una fattispecie afferente alla stipula di plurimi contratti a tempo determinato nel pubblico impiego e alla relativa decorrenza del termine di prescrizione, ha escluso la configurabilità di un metus in capo al lavoratore, chiarendo che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto
7 integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. Cass. S.U. 36197/2023, così massimata). CP_ Nel caso di specie, tenuto conto della data di notifica del ricorso all' resistente
(8.5.2023) e della precedente diffida trasmessa via pec in data 13.6.2022 (cfr. all. 5 al ricorso), deve fissarsi in quest'ultima data il dies a quo per il calcolo a ritroso del termine di prescrizione e devono dunque considerarsi prescritti i crediti maturati in relazione ai contratti a termine antecedenti a quello decorrente dal 12.9.2017; sono invece dovute le differenze retributive
CP_ maturate a decorrere da tale data per il servizio prestato da alle dipendenze dell' Pt_1
resistente.
5. Passando all'esame della domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio, si osserva che a seguito della diffida del 2022, l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini ha comunicato alla ricorrente che “in linea con il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 3 gennaio
2023, prot. n. 1, potrà riconoscere un numero di cinque scatti biennali di anzianità, ai sensi dell'art. 17, del CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza marzo 2022, ossia dalla data di avvenuta stabilizzazione, senza alcun riconoscimento retroattivo”, precisando inoltre che “...in atto, gli uffici di competenza stanno quantificando gli scatti stipendiali dovuti, i quali saranno successivamente riconosciuti con delibera commissariale, ai fini del nuovo inquadramento economico del personale interessato.” (cfr. doc. 6 al ricorso).
Sono stati pertanto considerati ai fini del calcolo dell'anzianità gli anni di lavoro con contratti a tempo determinato, mediante riconoscimento alla ricorrente del massimo di anzianità acquisibile, pari a cinque aumenti per biennio, sì come previsto dall'art. 17 del CCNL applicato al rapporto.
Così come allegato e documentato da parte ricorrente, è stata poi erogata la somma complessiva di € 1.034,65, pari agli scatti di anzianità dovuti per otto mensilità, calcolati tenuto conto dell'importo unitario indicato per il livello 5° di inquadramento e dei cinque aumenti biennali riconosciuti (€ 26,34 x 5 scatti = € 131,70 mensili, cfr. art. 17 CCNL).
A fronte di ciò parte ricorrente ha lamentato che il pagamento degli arretrati non doveva avvenire per il solo periodo di assunzione a tempo indeterminato, ma avrebbe dovuto essere effettuato anche per tutto il periodo precedente, dovendosi considerare maturati e dovuti gli scatti di anzianità anche nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, invocando a tal fine la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del
8 Consiglio 1999/70/CE, la quale sancisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
5.1. L'assunto di parte ricorrente è fondato.
A tal fine può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n.
513/2025; sentenza n. 2311/2025; sentenza n. 2312/2023 del Tribunale di Catania).
5.2. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che essa esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1 CP_4
.
[...]
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse
9 possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11
e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014, in causa C-152/14, ; “qualora non possano procedere ad Per_2 un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte di
Giustizia 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C444/09, Gavierio e C-456/09, . Persona_3
Al Giudice nazionale, dunque, spetta valutare in concreto se la norma comunitaria sia stata rispettata e se la corresponsione nel caso specifico al lavoratore a termine di un trattamento retributivo diverso rispetto a quello del lavoratore a tempo indeterminato sia sorretta da oggettive e specifiche esigenze nel senso sopra illustrato. Nell'assenza di elementi che conducono a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego inducono a ritenere la posizione rivestita dalla parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica il trattamento e la progressione stipendiale.
10 I suddetti principi sono stati ripetutamente affermati e applicati anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale più volte ha ribadito il necessario riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti a termine antecedenti all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, se le mansioni svolte siano identiche a quelle in precedenza esercitate (cfr. Cass. n. 3473/2019; Cass, n. 4195/2020; Cass. n. 9806/2020; Cass.
n. 17314/2020; Cass. n. 7584/2022; Cass. n. 32576/2023).
5.3. Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che le mansioni attribuite formalmente e concretamente svolte dalla ricorrente sono rimaste invariate e praticamente identiche a quelle in precedenza esercitate nell'ambito dei numerosi contratti di lavoro a tempo determinato.
CP_ Invero, con il certificato storico di servizio prodotto in atti l' resistente ha attestato che la ricorrente è assunta a tempo indeterminato a far data dall'11.3.2022 “in qualità di
Portiere” inquadrata nel 5° livello dell'Area Tecnico Amministrativa e che “precedentemente, la stessa ha avuto rapporti di lavoro presso questo Ente, con la stessa qualifica e mansione, con rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo pieno o a tempo parziale” (cfr. all. 1 al ricorso). L'identità sostanziale delle mansioni svolte non risulta nemmeno contestata dall'Ente resistente nella propria memoria difensiva.
Stante l'identità di mansioni svolte nel corso dei rapporti a termine e nel periodo successivo alla stabilizzazione, non ravvisandosi nel caso di specie oggettive ragioni che giustifichino il diverso trattamento fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, risulta in contrasto con le disposizioni normative eurocomunitarie vigenti il riconoscimento degli aumenti stipendiali per scatti di anzianità limitato al solo periodo della stabilizzazione, con decorrenza del pagamento dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato, in luogo del riconoscimento di tali aumenti stipendiali già nel corso del rapporti a termine.
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente a ottenere, oltre al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestata con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal 1996 e alla conseguente maturazione dei cinque scatti biennali di anzianità, anche la progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e le conseguenti differenze stipendiali richieste, comprensive del residuo TFR, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti.
5.4. La pretesa al pagamento delle differenze retributive va tuttavia limitata entro i termini
CP_ della prescrizione quinquennale eccepita dall' resistente, richiamandosi a riguardo integralmente quanto già argomentato nel § 4.5.
11 6. Accertata, dunque, la spettanza del dritto alle differenze retributive maturate a far data dal contratto a termine del 12.9.2017, ossia nei limiti della prescrizione, ai fini della determinazione del quantum dovuto possono essere posti alla base della decisione le somme indicate in ricorso e i relativi calcoli (cfr. all. 7 al ricorso), in relazione alla cui correttezza nessuna specifica contestazione è stata mossa da parte resistente.
Invero, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (cfr.
Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011; Cass. n. 9285/2003).
6.1. Dall'esame dei prospetti di calcolo elaborati dalla ricorrente risulta che la stessa ha correttamente tenuto conto di soli periodi lavorati in forza dei contratti a tempo determinato, della retribuzione dovuta per lo svolgimento di mansioni del 4° livello, comprensiva degli scatti di anzianità nelle more maturati, calcolando anche le differenze maturate sul TFR e detraendo sia gli importi erogati nel corso del rapporto per l'inquadramento nel 5° livello, sia gli emolumenti ricevuti dall'ente a titolo di scatti di anzianità dopo la stabilizzazione.
In ragione della maturata prescrizione, i calcoli elaborati devono tuttavia essere limitati alla valutazione di quanto maturato e dovuto a titolo di differenze a far data dal 12.9.2017, pari all'importo complessivo di € 15.455,45 e all'ammontare del trattamento di fine rapporto pari ad € 5.224,74.
L'Ente resistente va dunque condannato al pagamento dell'importo complessivo di €
20.680,19, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
7. Le spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa calcolato in ragione della somma oggetto di condanna e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
12 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di ricostruzione della posizione contributiva;
dichiara il diritto di , a far data dal 12.9.2017, alle differenze stipendiali Parte_1
maturate tenuto conto di quanto percepito per l'inquadramento nel 5° livello del CCNL e quanto dovuto per aver espletato nel corso di tutto il rapporto mansioni riconducibili a quelle del 4° livello dichiara il diritto di a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il Parte_1
riconoscimento integrale del servizio prestato 25.11.1996 con contratti di lavoro a tempo CP_ determinato alle dipendenze dell' convenuto;
dichiara il diritto di , a far data dal 12.9.2017, a percepire gli aumenti Parte_1
stipendiali previsti dal CCNL a titolo di scatti di anzianità in ragione del riconoscimento del servizio integrale prestato dal 25.11.1996; condanna l'Ente resistente, per le causali di cui sopra, al pagamento alla ricorrente della somma di € 20.680,19, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l'Ente resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
Catania, 07/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 05/06/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4572/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Capodicasa Cristina;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Avvocatura Dello Stato - Catania;
-resistente-
Oggetto: mansioni superiori, ricostruzione di carriera, scatti di anzianità, non discriminazione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.04.2023 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “nel merito accertare e dichiarare che la ricorrente, nell'ambito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Ente Autonomo
Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, dal 25.11.1996 al 31.08.2022, ha svolto mansioni di portiere come impiegato, inquadrabili nel livello professionale 4°dell'Area
Tecnico – Amministrativa del CCNL di riferimento, superiori rispetto al 5° livello come operaio
1 CP_ qualificato;
per l'effetto condannare l' resistente al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel livello professionale 4° dell'Area Tecnico – Amministrativa del CCNL di riferimento e i compensi già percepiti in virtù dei contratti a tempo determinato e indeterminato in cui è stata inquadrata al 5° livello come operaio qualificato;
B. nel merito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito e, dunque, a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio, e i relativi aumenti stipendiali per l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso l'Ente Autonomo
Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, con ricostruzione dell'intera carriera dalla prima assunzione a tempo determinato al
31.08.2022, e gli scatti di anzianità ,e le relative differenze retributive, considerando anche tutti i periodi lavorativi effettivamente prestati dalla prima assunzione a tempo determinato al CP_ 31.08.2022; condannare, pertanto, l' resistente a riconoscere alla ricorrente l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato, e per l'effetto a ricostruire l'intera carriera lavorativa della ricorrente tenendo conto di tutti i periodi di lavoro effettivamente svolti presso l'Ente;
C. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva;
e per l'effetto condannare l'Ente ad effettuare la suddetta ricostruzione;
D. conseguentemente, condannare l' Controparte_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore a
[...] corrispondere, sulla base dell'anzianità maturata e delle differenze retributive dovute,in favore della IG , quantificate nella somma di € 55.721,74 Parte_1
(cinquantacinquemilasettecentoventuno/74), di cui€ 51.531,67 a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, anzianità di servizio e scatti di anzianità e € 5.224,72 a titolo differenze di TFR, detratta la somma di € 1.034,65 riconosciuta dall'Ente a titolo di scatti maturati e arretrati, o di quella, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di nominanda CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di avere prestato attività lavorativa alle
CP_ dipendenze dell' convenuto in forza di una serie di contratti a termine illegittimamente reiterati (come accertato con sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 243/2020), a far data dal 25.11.1996 e fino al 10.3.2022, con inquadramento formale nel livello 5° del CCNL delle fondazioni lirico sinfoniche, con qualifica di operaio qualificato;
di essere stata stabilizzata alle
2 dipendenze dell'ente con contratto a tempo indeterminato, con pari qualifica e inquadramento, in virtù della delibera n. 32/2022 del Commissario straordinario dell'Ente; di essere stata quindi assunta a tempo indeterminato dal 11.3.2022 e fino al 31.8.2022, data in cui è stata posta in quiescenza;
di avere sempre svolto, nel corso dei rapporti a tempo determinato e anche dopo la stabilizzazione, le medesime mansioni di portiere, ascrivibili alla qualifica di impiegata di 4° livello e in particolare al profilo dei “lavoratori d'ordine che seguendo istruzioni precise e dettagliate svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi”; di non avere ottenuto, dopo la stabilizzazione, il riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita in forza dei contratti a termine;
di aver ottenuto solo nel marzo 2023 il pagamento degli scatti di anzianità dovuti a decorrere dalla data di stabilizzazione, senza tuttavia ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo pregresso;
che insufficiente doveva ritenersi l'importo erogato di € 1.034,65, pari agli scatti di anzianità dovuti per il solo periodo della stabilizzazione;
di avere diritto, in applicazione del principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, all'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato in forza dei suddetti contratti a tempo determinato;
di avere pertanto diritto alle differenze retributive maturate a decorrere dal 1996 per lo svolgimento di mansioni superiori, nonché a titolo di scatti di anzianità e a titolo di differenze sul TFR, pari al totale di € 55.721,74.
Con memoria del 15.9.2023 si è costituito in giudizio l'Ente convenuto, contestando la fondatezza delle pretese di parte ricorrente ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa.
All'udienza del 18.12.2023 la procuratrice di parte ricorrente, invitata a interloquire sulla domanda di ricostruzione della posizione contributiva e sulla eventuale necessità di integrare il contraddittorio con l' , ha dichiarato di rinunciarvi, insistendo nella domanda di condanna CP_3
alle differenze retributive come indicate in domanda e nella domanda di ricostruzione di carriera anche nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda afferente alle mansioni superiori.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria.
L'udienza del 05/06/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3 L'oggetto del giudizio è duplice e afferisce, per un verso, all'accertamento delle diverse mansioni svolte dalla ricorrente rispetto al profilo di formale inquadramento e, per altro verso, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente e alla conseguente progressione stipendiale, con incidenza di entrambi i titoli sulle differenze retributive da riconoscersi con riguardo all'intero periodo di lavoro dedotto in ricorso.
3. Va premesso che, come incontestato tra le parti e come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha svolto attività lavorativa per l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini, in quanto assunta con assegnazione delle mansioni di Portiere - Operaia qualificata - Liv. 5° - Area
Tecnico/amministrativa del CCNL delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati negli anni specificamente indicati in ricorso
(cfr. “Certificato di servizio” all. n. 1 al ricorso) e, a far data dall'11.3.2022 con contratto a tempo indeterminato stipulato a seguito della stabilizzazione (cfr. delibera n. 32/2022 – all. 4 al ricorso;
contratto di assunzione – all. 12 al ricorso).
Sulla scorta di tali presupposti di fatto, occorre esaminare la domanda relativa allo svolgimento di mansioni superiori e quella relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. Quanto alle dedotte mansioni superiori, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte e in ossequio ai criteri generali di riparto degli oneri di allegazione e prova,
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011). Ai fini di verificare la fondatezza della domanda, il giudice deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C.
Cass. 8589/2015; C. Cass. 4923/2016).
Alla stregua dei principi sin qui esposti, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, ha l'onere di allegare e dimostrare di essere in possesso
4 delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Con specifico riferimento al pubblico impiego, l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, oltre a prevedere espressamente che l'esercizio di fatto di mansioni superiori non determina l'acquisizione del superiore inquadramento, ma solo il diritto alle relative differenze retributive, delimita la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni siano state svolte “in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”. Detta prevalenza, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis suddetta, deve essere dimostrata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10027/2007). In tal senso, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost.,
a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 27887/2009).
4.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere “sempre svolto le mansioni di portiere presso le sedi dell'Ente, precisamente è stata addetta alla portineria del Teatro
Massimo Bellini e del Teatro Sangiorgi di Catania, ove erano ubicati anche i rispettivi centralini”, di avere vigilato “sui luoghi e sugli accessi e uscite dal teatro, anche durante gli spettacoli”, di avere fornito “accoglienza agli utenti e assistenza agli stessi dando loro le informazioni richieste”, di detenere le chiavi dei camerini degli artisti e del teatro occupandosi di consegnarle a questi ultimi, nonché di avere svolto l'attività di centralinista. Ha quindi rappresentato che il livello di inquadramento formalmente attribuitole durante tutto il rapporto di lavoro e la relativa qualifica di operaia qualificata dovevano ritenersi incongruenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte, che nulla avevano a che fare con attività tecniche specializzate di cui al 5° livello, ma risultavano piuttosto sussumibili nel 4° livello e, in particolare, nella categoria dei “lavoratori d'ordine che seguendo istruzioni precise e dettagliate svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi”.
4.2. Lo svolgimento delle mansioni così come puntualmente descritte in ricorso non è
CP_ stato specificamente contestato dall' resistente che, costituendosi, si è limitato ad affermare che “in tutti i contratti di lavoro a termine sottoscritti dall'Ente con la sig.ra risulta Pt_1
5 riportata, quale livello di assunzione, quello del 5° liv. Area tecnico-amministrativa, con le mansioni di portiera - operaio qualificato - livello di inquadramento riportato anche nei vari attestati di servizio rilasciati dall'Ente alla ricorrente”, deducendo la corrispondenza tra le mansioni svolte e l'inquadramento ricevuto, senza tuttavia nulla osservare in ordine all'effettivo e prevalente svolgimento delle mansioni di portiera, consistenti nelle attività allegate nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve pertanto ritenersi provato, in quanto non contestato, che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni di portierato occupandosi dei compiti come sopra in dettaglio descritti, dovendosi a tal proposito fare applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. e risultando pertanto irrilevante la prova per testi articolata in ricorso ai fini della prova delle mansioni di fatto svolte.
4.3. Ciò posto, osserva il Tribunale che il 4° e il 5° livello del CCNL tipizzano entrambi due diversi e speculari profili professionali: quello dei lavoratori d'ordine e quello dei lavoratori qualificati o specializzati.
In particolare, il CCNL prevede che al livello 4° appartengono “1) i lavoratori d'ordine che, seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi;
2) i lavoratori specializzati che in palcoscenico, nei laboratori, nel settore della manutenzione ecc. compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una speciale competenza tecnico-pratica e che svolgono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro
“specialità”. Al 5° livello appartengono invece “1) i lavoratori con mansioni d'ordine che, senza alcuna esperienza specifica, svolgono attività seguendo istruzioni precise e dettagliate;
2) i lavoratori qualificati che compiono lavori che richiedono una normale specifica capacità per la loro esecuzione”. Nelle note che seguono le declaratorie è poi specificato che gli impiegati d'ordine inquadrati nel 5° livello passano automaticamente al 4° decorso un periodo di due anni e che gli operai qualificati addetti alla produzione in palcoscenico e ai reparti tecnici fruiscono dello stesso passaggio automatico decorso un periodo non inferiore a tre anni e salvo parere contrario del responsabile del reparto (cfr. CCNL all. 3 al ricorso).
Dalla lettura delle declaratorie si evince che in entrambi i livelli sono quindi incluse due tipologie di lavoratori: quella degli impiegati o lavoratori d'ordine che svolgono compiti meramente esecutivi e quella degli operai che svolgono “lavori” di tipo tecnico, in reparti, con capacità di tipo tecnico pratico.
Considerato che
le mansioni nei due livelli sono descritte in modo analogo, l'inquadramento di tali lavoratori nel livello inferiore o superiore (5° o 4°) appare condizionato dall'esperienza maturata, che per i lavoratori d'ordine si considera
6 automaticamente acquisita al decorso di due anni di servizio, mentre per gli operai si considera acquisita al decorso di tre anni e salvo diverso parere del responsabile del reparto di operatività.
4.4. Definite in questi termini le qualifiche professionali di riferimento, osserva il
Tribunale che le mansioni di portiera, pacificamente svolte dalla ricorrente, non risultano ascrivibili alla categoria dei lavoratori operai, quanto piuttosto a quella dei lavoratori d'ordine.
Le attività svolte dal portiere, come descritte in ricorso, non implicano infatti l'esecuzione di compiti di tipo tecnico o l'impiego di capacità specifiche per l'esecuzione di lavori, ma implicano piuttosto lo svolgimento dei compiti d'ordine ed esecutivi, descritti sia nel livello 4° che nel livello 5° in modo equivalente, ossia come “attività di servizio” meramente esecutive, compiute “seguendo istruzioni precise e dettagliate”. A fronte della descrizione di identiche mansioni nei diversi livelli, l'inquadramento del lavoratore d'ordine nel 5° si giustifica in ragione della “assenza di alcuna esperienza specifica”, esperienza che deve comunque ritenersi acquisita al decorso di due anni, sicché di regola lo svolgimento di mansioni d'ordine deve essere ricondotto al 4° livello.
Ciò posto, poiché deve ritenersi provato che la ricorrente ha svolto dal 1996 e fino al 2022 le mansioni di portiera, da qualificarsi in termini di mansioni d'ordine, per un periodo sicuramente superiore ai 24 mesi, deve di conseguenza riconoscersi che di fatto ella ha svolto mansioni proprie del 4° livello professionale del CCNL, con conseguente maturazione del diritto alle relative differenze retributive tra quanto corrisposto per l'inquadramento nel livello
5° e quanto dovuto per l'inquadramento nel livello 4°.
4.5. Le suddette differenze retributive non possono tuttavia riconoscersi a far data dal
1996, come chiesto in domanda, dal momento che va accolta l'eccezione di prescrizione CP_ formulata dall' resistente.
A riguardo, è sufficiente richiamare quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, proprio con riguardo ad una fattispecie afferente alla stipula di plurimi contratti a tempo determinato nel pubblico impiego e alla relativa decorrenza del termine di prescrizione, ha escluso la configurabilità di un metus in capo al lavoratore, chiarendo che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto
7 integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. Cass. S.U. 36197/2023, così massimata). CP_ Nel caso di specie, tenuto conto della data di notifica del ricorso all' resistente
(8.5.2023) e della precedente diffida trasmessa via pec in data 13.6.2022 (cfr. all. 5 al ricorso), deve fissarsi in quest'ultima data il dies a quo per il calcolo a ritroso del termine di prescrizione e devono dunque considerarsi prescritti i crediti maturati in relazione ai contratti a termine antecedenti a quello decorrente dal 12.9.2017; sono invece dovute le differenze retributive
CP_ maturate a decorrere da tale data per il servizio prestato da alle dipendenze dell' Pt_1
resistente.
5. Passando all'esame della domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio, si osserva che a seguito della diffida del 2022, l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini ha comunicato alla ricorrente che “in linea con il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 3 gennaio
2023, prot. n. 1, potrà riconoscere un numero di cinque scatti biennali di anzianità, ai sensi dell'art. 17, del CCNL Fondazioni lirico sinfoniche, unitamente alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza marzo 2022, ossia dalla data di avvenuta stabilizzazione, senza alcun riconoscimento retroattivo”, precisando inoltre che “...in atto, gli uffici di competenza stanno quantificando gli scatti stipendiali dovuti, i quali saranno successivamente riconosciuti con delibera commissariale, ai fini del nuovo inquadramento economico del personale interessato.” (cfr. doc. 6 al ricorso).
Sono stati pertanto considerati ai fini del calcolo dell'anzianità gli anni di lavoro con contratti a tempo determinato, mediante riconoscimento alla ricorrente del massimo di anzianità acquisibile, pari a cinque aumenti per biennio, sì come previsto dall'art. 17 del CCNL applicato al rapporto.
Così come allegato e documentato da parte ricorrente, è stata poi erogata la somma complessiva di € 1.034,65, pari agli scatti di anzianità dovuti per otto mensilità, calcolati tenuto conto dell'importo unitario indicato per il livello 5° di inquadramento e dei cinque aumenti biennali riconosciuti (€ 26,34 x 5 scatti = € 131,70 mensili, cfr. art. 17 CCNL).
A fronte di ciò parte ricorrente ha lamentato che il pagamento degli arretrati non doveva avvenire per il solo periodo di assunzione a tempo indeterminato, ma avrebbe dovuto essere effettuato anche per tutto il periodo precedente, dovendosi considerare maturati e dovuti gli scatti di anzianità anche nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, invocando a tal fine la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del
8 Consiglio 1999/70/CE, la quale sancisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
5.1. L'assunto di parte ricorrente è fondato.
A tal fine può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n.
513/2025; sentenza n. 2311/2025; sentenza n. 2312/2023 del Tribunale di Catania).
5.2. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che essa esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1 CP_4
.
[...]
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42).
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse
9 possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata). A tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11
e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014, in causa C-152/14, ; “qualora non possano procedere ad Per_2 un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte di
Giustizia 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C444/09, Gavierio e C-456/09, . Persona_3
Al Giudice nazionale, dunque, spetta valutare in concreto se la norma comunitaria sia stata rispettata e se la corresponsione nel caso specifico al lavoratore a termine di un trattamento retributivo diverso rispetto a quello del lavoratore a tempo indeterminato sia sorretta da oggettive e specifiche esigenze nel senso sopra illustrato. Nell'assenza di elementi che conducono a ritenere il contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego inducono a ritenere la posizione rivestita dalla parte ricorrente pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi di ruolo di cui rivendica il trattamento e la progressione stipendiale.
10 I suddetti principi sono stati ripetutamente affermati e applicati anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale più volte ha ribadito il necessario riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti a termine antecedenti all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, se le mansioni svolte siano identiche a quelle in precedenza esercitate (cfr. Cass. n. 3473/2019; Cass, n. 4195/2020; Cass. n. 9806/2020; Cass.
n. 17314/2020; Cass. n. 7584/2022; Cass. n. 32576/2023).
5.3. Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che le mansioni attribuite formalmente e concretamente svolte dalla ricorrente sono rimaste invariate e praticamente identiche a quelle in precedenza esercitate nell'ambito dei numerosi contratti di lavoro a tempo determinato.
CP_ Invero, con il certificato storico di servizio prodotto in atti l' resistente ha attestato che la ricorrente è assunta a tempo indeterminato a far data dall'11.3.2022 “in qualità di
Portiere” inquadrata nel 5° livello dell'Area Tecnico Amministrativa e che “precedentemente, la stessa ha avuto rapporti di lavoro presso questo Ente, con la stessa qualifica e mansione, con rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo pieno o a tempo parziale” (cfr. all. 1 al ricorso). L'identità sostanziale delle mansioni svolte non risulta nemmeno contestata dall'Ente resistente nella propria memoria difensiva.
Stante l'identità di mansioni svolte nel corso dei rapporti a termine e nel periodo successivo alla stabilizzazione, non ravvisandosi nel caso di specie oggettive ragioni che giustifichino il diverso trattamento fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, risulta in contrasto con le disposizioni normative eurocomunitarie vigenti il riconoscimento degli aumenti stipendiali per scatti di anzianità limitato al solo periodo della stabilizzazione, con decorrenza del pagamento dalla data dell'assunzione con contratto a tempo determinato, in luogo del riconoscimento di tali aumenti stipendiali già nel corso del rapporti a termine.
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente a ottenere, oltre al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestata con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dal 1996 e alla conseguente maturazione dei cinque scatti biennali di anzianità, anche la progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e le conseguenti differenze stipendiali richieste, comprensive del residuo TFR, tenuto conto del servizio effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti.
5.4. La pretesa al pagamento delle differenze retributive va tuttavia limitata entro i termini
CP_ della prescrizione quinquennale eccepita dall' resistente, richiamandosi a riguardo integralmente quanto già argomentato nel § 4.5.
11 6. Accertata, dunque, la spettanza del dritto alle differenze retributive maturate a far data dal contratto a termine del 12.9.2017, ossia nei limiti della prescrizione, ai fini della determinazione del quantum dovuto possono essere posti alla base della decisione le somme indicate in ricorso e i relativi calcoli (cfr. all. 7 al ricorso), in relazione alla cui correttezza nessuna specifica contestazione è stata mossa da parte resistente.
Invero, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (cfr.
Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011; Cass. n. 9285/2003).
6.1. Dall'esame dei prospetti di calcolo elaborati dalla ricorrente risulta che la stessa ha correttamente tenuto conto di soli periodi lavorati in forza dei contratti a tempo determinato, della retribuzione dovuta per lo svolgimento di mansioni del 4° livello, comprensiva degli scatti di anzianità nelle more maturati, calcolando anche le differenze maturate sul TFR e detraendo sia gli importi erogati nel corso del rapporto per l'inquadramento nel 5° livello, sia gli emolumenti ricevuti dall'ente a titolo di scatti di anzianità dopo la stabilizzazione.
In ragione della maturata prescrizione, i calcoli elaborati devono tuttavia essere limitati alla valutazione di quanto maturato e dovuto a titolo di differenze a far data dal 12.9.2017, pari all'importo complessivo di € 15.455,45 e all'ammontare del trattamento di fine rapporto pari ad € 5.224,74.
L'Ente resistente va dunque condannato al pagamento dell'importo complessivo di €
20.680,19, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
7. Le spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa calcolato in ragione della somma oggetto di condanna e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
12 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di ricostruzione della posizione contributiva;
dichiara il diritto di , a far data dal 12.9.2017, alle differenze stipendiali Parte_1
maturate tenuto conto di quanto percepito per l'inquadramento nel 5° livello del CCNL e quanto dovuto per aver espletato nel corso di tutto il rapporto mansioni riconducibili a quelle del 4° livello dichiara il diritto di a ottenere la ricostruzione di carriera mediante il Parte_1
riconoscimento integrale del servizio prestato 25.11.1996 con contratti di lavoro a tempo CP_ determinato alle dipendenze dell' convenuto;
dichiara il diritto di , a far data dal 12.9.2017, a percepire gli aumenti Parte_1
stipendiali previsti dal CCNL a titolo di scatti di anzianità in ragione del riconoscimento del servizio integrale prestato dal 25.11.1996; condanna l'Ente resistente, per le causali di cui sopra, al pagamento alla ricorrente della somma di € 20.680,19, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l'Ente resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA.
Catania, 07/06/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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