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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 126/2023 R.G., promossa da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. R. Calabrese
Appellante
Contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti M. R. Battiato, M. Galeano e U. Nucciarone
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito – contributi IVS
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Tribunale di Ragusa, impugnava Parte_1
gli avvisi di addebiti nn. 59720160001596880000 e 59720180002240869000 con i quali l' aveva richiesto il pagamento di somme asseritamente dovute a CP_2 titolo di contributi IVS per gli anni dal 2009 al 2015 (rispettivamente con il primo avviso di addebito) e per l'anno 2017 (con il secondo avviso di addebito).
Per quanto d'interesse a sostegno della prima opposizione il contribuente eccepiva la prescrizione del credito per gli anni 2009-2010; la decadenza ex art. 25 del D. Lgs n.46/99; la cessazione dell'attività di coltivatore diretto a partire dall'anno
2011; lo svolgimento di attività di lavoro subordinato dal 2011 al 2014 alle dipendenze dell'azienda “Degeratu IN Danut” e nell'anno 2015 alle dipendenze della società agricola “D EN TR e & GI nonché la mancata indicazione specifica degli importi pretesi a titolo di contributi, sanzioni e somme aggiuntive.
Con la seconda opposizione ribadiva la cessazione dell'attività di coltivatore diretto effettuata con apposita dichiarazione in data 7.11.2011 e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato negli anni successivi quale dipendente della “Degeratu
IN Danut”.
L' avversava la ricostruzione offerta dal ricorrente deducendo l'infondatezza CP_2
dei ricorsi atteso che l'iscrizione d'ufficio alla Gestione coltivatori diretti discendeva dalle risultanze di una complessa attività ispettiva che aveva determinato il disconoscimento dei rapporti di lavori denunciati dalla ditta ” per Parte_1
il periodo dal 4/2009 al 11/2011 e di quelli denunciati dalla ditta “Degeratu” per il periodo dal 2.11.2011 al 31.03.2014, atteso che tale ditta non aveva esercitato alcuna attività d'impresa sui fondi di proprietà del ricorrente, attività di impresa di fatto ascrivibile all , con conseguente iscrizione dello stesso nella gestione quale Pt_1
titolare di azienda agricola, unitamente ai suoi familiari collaboratori.
Il Tribunale di Ragusa, riuniti i ricorsi, con sentenza n.1063/2022 pubblicata l'8.11.2022, rigettava le domande con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Disattese le eccezioni di prescrizione (per sospensione del termine ai sensi dell'art. 2951 n. 8 c.c. e per tempestiva interruzione mediante la notifica dei verbali ispettivi) e di decadenza (riguardando l'avviso opposto l'emissione contributiva 2015, derivante dalla iscrizione d'ufficio comunicata con raccomanda del
24.3.2015), il giudice riteneva fondata la pretesa contributiva avanzata dall'istituto. Sulla base degli accertamenti ispettivi, incontestato che il ricorrente era stato iscritto alla gestione coltivatori diretti quale titolare di azienda agricola fino al 7.11.2011, denunciando in tale qualità quali OTD dall'aprile 2009 al novembre 2011 la madre, il padre e il fratello, riteneva provato che nel periodo successivo al novembre 2011 il Degeratu non aveva in concreto condotto alcuna impresa agricola, rimasta, di contro, nella gestione dell (ciò sulla base Pt_1
delle dichiarazioni rese dallo stesso Degeratu). Quanto ai rapporti di lavoro tra il ricorrente e i suoi familiari, disconosciuti con conseguente iscrizione degli stessi quali collaboratori, il tribunale richiamava l'orientamento giurisprudenziale riguardante il superamento della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative nel settore agricolo rese in ambito familiare ed osservava che il ricorrente non aveva fornito elementi di prova rigorosi idonei a superare tale presunzione. Rilevava peraltro che avverso l'iscrizione d'ufficio dei genitori e del fratello, notificata il 18 dicembre 2014, l'interessato non aveva provveduto alla tempestiva impugnazione entro il termine previsto dall'art. 22 d.l. n. 7/70.
Avverso la citata sentenza proponeva appello , con ricorso Parte_1
del 27.02.2023; resisteva l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione del credito contributivo per gli anni
2009-2010. Sostiene che il giudice avrebbe dovuto tenere conto di quanto ormai pacificamente statuito in giurisprudenza riguardo la decorrenza del termine di prescrizione dal momento in cui la contribuzione è dovuta (cfr. ord. Cass. n.
9270/2019). Confuta, sotto vari profili, l'efficacia interruttiva dei verbali di accertamento.
Quanto alla pronuncia di rigetto della eccezione di decadenza rileva che “La stessa comunicazione del 2015 indicata in sentenza non può avere alcun valore giuridico, per superare l'intervenuta decadenza, stante la lettera b) dell'art. 25 del
D.Lgs n. 46/99, richiamato per gli avvisi di addebito dall'art. 30 comma 14 del DL n.
78/2010, secondo cui l'iscrizione a ruolo doveva avvenire entro il 3.12.2015, ovvero entro un anno dall'atto presupposto (vale a dire secondo l' dalla notificazione CP_2
dei verbali ispettivi avvenuta nell'anno 2014).
Neppur negli avvisi di addebito veniva indicata la data di iscrizione a ruolo dei presunti contributi”.
2. Con il secondo motivo contesta il valore probatorio decisivo attribuito dal decidente al contenuto dei verbali ispettivi;
sostiene che l' non ha provato la CP_2
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione quale coltivatore diretto e che il giudice avrebbe dovuto accogliere le opposizioni anche sulla scorta delle decisioni del medesimo ufficio, aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, sebbene relativamente a diverse annualità, passate in giudicato (cfr. sent. nn. 421/2017 e
202/2021 del Tribunale di Ragusa).
3. Lamenta, altresì, l'erronea applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, gravante interamente sull'istituto: nulla, secondo l'appellante, emerge dai verbali ispettivi in ordine ai requisiti di iscrizione alla gestione commercianti, mentre le prove documentali fornite attestano la cessazione, nell'anno
2011, della propria attività di lavoratore autonomo e la successiva assunzione da parte della e poi della , quale Parte_2 Parte_3
lavoratore subordinato.
Richiama, ancora una volta, la sentenza n. 421/2017, che ha statuito la cessazione dell'azienda agricola nell'anno 2011, cui sono seguite la n. 202/2021
(entrambe passate in giudicato) e la n. 2521/2021
4. L'appello è parzialmente fondato. 5. La censura relativa alla pronuncia di rigetto della eccezione di prescrizione dei contributi richiesti per gli anni 2009 e 2010 (oggetto dell'avviso di addebito n. 59720160001596880000), scaturenti dal disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti tra , in qualità di Parte_1
coltivatore diretto, e i propri genitori e il fratello, iscritti, a seguito dell'accertamento ispettivo, quali collaboratori familiari del nucleo coltivatore diretto, va dichiarata inammissibile. Invero, il tribunale, oltre ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica dei verbali ispettivi
(argomentazione contestata dall'appellante), ha ritenuto la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., in virtù del quale il termine di prescrizione è sospeso tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto. Si legge in sentenza:
“Nel caso in esame, atteso che l'opponente avrebbe consapevolmente impedito o reso comunque più complessa, per l'istituto resistente, la verifica della propria situazione contributiva, l'invocato termine di prescrizione deve quindi ritenersi sospeso fino alla data in cui la condotta dolosa del contribuente è stata scoperta”.
La motivazione sul punto non è stata in alcun modo censurata.
6. L'eccezione di decadenza riguardante il medesimo avviso di addebito, oggetto di appello, va dichiarata inammissibile.
Premessa la qualifica come opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 25757/2008,
18207/2003, 9912/200, 6756/2012, 2020/2019), a fronte della notifica dell'avviso di addebito in data 2.11.2016, è stata proposta con ricorso depositato il 12.12.2016, oltre il termine di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c.
7. Va, infine, rilevato che la motivazione del tribunale riguardo la fondatezza della pretesa contributiva scaturente dal disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinati tra e i suoi familiari, iscritti conseguentemente come Parte_1
coadiutori del nucleo coltivatore diretto per il periodo da aprile 2009 a novembre
2011 non è stata oggetto di appello. Ugualmente non è stata censurata l'applicazione da parte del primo giudice dell'art. 22 d.l. n. 7/70, per mancata tempestiva impugnazione dell'iscrizione d'ufficio dei suddetti familiari, notificata all'appellante il 18.12.2014.
8. Va, di contro, accolto l'appello quanto ai contributi richiesti per il periodo successivo al 7.11.2011 e ciò in virtù dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellante in conseguenza della sentenza n. 421/2017 con la quale il Tribunale di
Ragusa ha accertato, con efficacia, per l'appunto, di giudicato, che nel 2011
[...]
ha cessato la propria azienda agricola ed è passato alle dipendenze di Parte_1
, non avendo l' dimostrato la fonte delle proprie pretese, Controparte_3 CP_2
“ovvero che l deve essere considerato datore di lavoro agricolo….Dal Pt_1
verbale ispettivo non emerge con evidenza la prova delle pretese dell' in quanto CP_2
i lavoratori sentiti hanno dichiarato di essere alle dipendenze della ditta
”. CP_3
Per quanto tale pronuncia abbia ad oggetto un periodo diverso, nessuna delle parti ha dedotto la modifica della situazione di fatto rispetto a quella accertata nella predetta sentenza, essendo la pretesa scaturita dal medesimo accertamento ispettivo.
In ordine alla efficacia del giudicato nei rapporti di durata il collegio richiama i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite del
16/6/2006, n. 13916 con la quale è stata esaminata la questione, in materia tributaria, della efficacia di giudicato esterno dell'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto. Le Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento espresso dalla sezione lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2003, n. 15497) secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e hanno ritenuto che il medesimo principio si applichi in materia tributaria non trovando ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.
Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza più recente: “si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass.
20765 del 2018)” (Cassazione civile, sez. VI 29/11/2021 n. 37269; cfr. ex multis
Cass. 8379/2009).
Dalle pronunce richiamate, i cui principi sono condivisi da questo collegio, emerge che l'efficacia di giudicato può estendersi a periodi diversi rebus sic stantibus, cioè a condizione che la situazione normativa e fattuale sia immutata.
9. L'accoglimento dell'eccezione di giudicato comporta l'assorbimento delle altre censure.
10. In parziale riforma della sentenza impugnata va, pertanto, accolta l'opposizione all'avviso di addebito n. 59720180002240869000 e, quanto all'avviso di addebito n. 29720160001596880000, vanno dichiarati non dovuti i contributi richiesti per il periodo successivo al 7.11.2011 e i relativi accessori.
11. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 59720180002240869000 e dichiara non dovuti i contributi e gli accessori richiesti con l'avviso di addebito n. 29720160001596880000 per il periodo successivo al 7.11.2011; compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi