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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 3433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3433 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in qualità di eredi di rappresentati e difesi
[...] Persona_1 dall'Avv. CARMELA TITO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2023, ritualmente notificato all' il CP_1
31.08.2023, i ricorrenti in epigrafe indicato hanno chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in favore della loro dante causa, dal 19/08/2020 fino al suo decesso, Persona_1
avvenuto in data 09/10/2022, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- che, con decreto di omologa emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. rubricato al n.rg. 2011/21, notificato all' in data 14.03.22, questo CP_1
Tribunale dichiarava la sussistenza, in capo ad del requisito Persona_1
sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta
(19.08.2020);
- che, in data 07.12.2022, è stato inoltrato dal Patronato il MOD. AP23/70 CP_2
per la richiesta di liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento in favore dei coeredi;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Peraltro, all'udienza cartolare del 21.01.2025, il procuratore dei ricorrenti ha rappresentato che “l'Istituto ha provveduto alla liquidazione della prestazione in data 23.10.2024” ed ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Previa concessione di termine per la produzione di documentazione attestante l'intervenuta liquidazione, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza del
4.02.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente e della documentazione versata in atti (da cui si evince come la prestazione sia stata effettivamente liquidata in favore dei coeredi solo in data 23.10.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo. Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell'ente convenuto, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3433 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
in qualità di eredi di rappresentati e difesi
[...] Persona_1 dall'Avv. CARMELA TITO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2023, ritualmente notificato all' il CP_1
31.08.2023, i ricorrenti in epigrafe indicato hanno chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in favore della loro dante causa, dal 19/08/2020 fino al suo decesso, Persona_1
avvenuto in data 09/10/2022, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- che, con decreto di omologa emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. rubricato al n.rg. 2011/21, notificato all' in data 14.03.22, questo CP_1
Tribunale dichiarava la sussistenza, in capo ad del requisito Persona_1
sanitario di cui all'art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta
(19.08.2020);
- che, in data 07.12.2022, è stato inoltrato dal Patronato il MOD. AP23/70 CP_2
per la richiesta di liquidazione dei ratei di indennità di accompagnamento in favore dei coeredi;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Peraltro, all'udienza cartolare del 21.01.2025, il procuratore dei ricorrenti ha rappresentato che “l'Istituto ha provveduto alla liquidazione della prestazione in data 23.10.2024” ed ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Previa concessione di termine per la produzione di documentazione attestante l'intervenuta liquidazione, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza del
4.02.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente e della documentazione versata in atti (da cui si evince come la prestazione sia stata effettivamente liquidata in favore dei coeredi solo in data 23.10.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo. Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell'ente convenuto, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli