Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1958, n. 161
Articolo 3
Versione
4 aprile 1958
Art. 4.
Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 675 , per i posti di organico di gruppo B del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie soppressi e trasferiti, per effetto del precedente art. 3, nella carriera di concetto del Genio civile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1958