Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al ______________________
n° 6142 R.G. Anno 2023, promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Giovanni LO BELLO e giusta procura Parte_2
allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata Per ___________________
presso lo studio di questi , in PALERMO, Corso TUKORY 278;
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO,
CP_1
giusta procura generale richiamata in ricorso ed elettivamente
domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO: RISCATTO STUDI UNIVERSITARI. Il Cancelliere
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
1
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 15/05/2023, adì il Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Palermo e premesso di essersi laureata in Economia e Commercio
il 20/07/1987 e di essere stata assunta dall' l 30/12/1987, espose di aver CP_2
presentato all' nel lontano 3/05/1988, la domanda di riscatto del periodo CP_1
di studi universitari, avente durata quadriennale, a seguito della quale l'Azienda aveva puntualmente recapitato all'Istituto il prospetto della retribuzione erogata e lamentò che l' non avesse, nonostante i ripetuti CP_1
solleciti, determinato l'importo del contributo di riscatto.
Dedusse che, a seguito di costituzione in mora del 24/09/2020 e di diffida del
18/07/2022, l'Istituto le aveva comunicato di non potere reperire il cartaceo e che risultava proposta, il 3/05/1988, una domanda di ricongiunzione e non di riscatto degli anni di laurea.
Dedusse che, anche se fosse stata erroneamente presentata una istanza di ricongiunzione, quest'ultima, per il principio di conservazione dell'atto amministrativo, doveva essere convertita in domanda di riscatto, posto che non vi erano periodi lavorativi da ricongiungere.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a comunicarle l'ammontare del CP_1
contributo di riscatto, a stabilire il termine per l'adempimento, nonché al
2 risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede,
da quantificarsi come in ricorso.
L' ritualmente costituitosi con memoria, ha eccepito l'improponibilità CP_1
della domanda per difetto di istanza amministrativa e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Disposta la produzione da parte dell' dell'originale ovvero della copia, CP_1
anche scannerizzata, della domanda presentata dalla ricorrente il 3/05/1988, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025,
la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'art. 2697 Cod. Civ. stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Pertanto, era onere della ricorrente dimostrare di aver presentato in via amministrativa, il 3/05/1988 una domanda diretta ad ottenere il riscatto del periodo di studi universitari, il cui riconoscimento ha chiesto in giudizio e non
Co invece una domanda di ricongiunzione come l' afferma avvenuto il CP_1
3/05/1988.
Tale onere non risulta adempiuto, atteso che la ricorrente non dispone di copia della istanza amministrativa, ne ha allegato e dimostrato di averla smarrita senza sua colpa, nonostante l'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alla particolarità del caso ( è infatti un principio di normale prudenza conservare sempre la fotocopia di un'istanza diretta alla P.A.).
Alla luce di ciò, l'unica circostanza certa nel presente procedimento è l'avvenuta presentazione da parte della di una istanza all' in data Pt_1 CP_1
3/05/1988, mentre vi è assoluto contrasto in ordine al contenuto della medesima.
Al fine di individuare tale contenuto, questo Tribunale ha disposto l'esibizione dell'originale o della domanda scannerizzata in possesso dell' ma CP_1
l' ha depositato solo una scansione della videata del sistema informatico, CP_4
che ribadisce trattarsi di domanda di ricongiunzione.
3 E' altamente verosimile che la mancata esibizione della copia dell'istanza derivi dalla sua mancata archiviazione nel sistema informatico e dall'impossibilità di reperire il cartaceo, come già attestato nella email del 4/08/2022 dal funzionario amministrativo ( v. produzione ricorrente). Controparte_5
A fronte di tale situazione, anche all'eventuale presentazione di una domanda di ricongiunzione che sia affetta da nullità per impossibilità dell'oggetto ( non vi sarebbero stati periodi da ricongiungere) non potrebbe conseguire la conversione dell'atto in domanda di riscatto, perché non è neppure possibile verificare la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza di quest'ultima, che l'art. 1424 Cod.Civ. richiede per la conversione.
La potrebbe, infatti, aver presentato una domanda, utilizzando un Pt_1
modulo errato ( quello della ricongiunzione) senza indicare i presupposti previsti per il riscatto, cioè l'inizio e la fine del periodo da riscattare, l'avvenuto conseguimento del titolo di studio, la cui presenza è necessaria anche nell'atto affetto da nullità, perché possa operare la conversione.
Del tutto irrilevante e' il documento contenente il calcolo della retribuzione elaborato da un non meglio precisato Ufficio Contributi, in quanto ne è incerta la provenienza dalla datrice di lavoro ( e' totalmente privo di intestazione),
manca di data certa e non risulta dimostrato che sia stato richiesto dall' CP_1
( non risulta in atti la relativa missiva dell' ). CP_4
Né d'altra parte, la difettosa esecuzione da parte dell' dell'ordine di CP_1
esibizione potrebbe consentire di desumere argomenti di prova, da cui inferire l'esatto contenuto dell'istanza presentata, tanto più che non sussistono altri elementi probatori, anche di natura indiziaria, in ordine a quest'ultimo.
Va infatti ribadito l'insegnamento di Cass. n° 17076/2004, secondo cui ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti è
discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice.
Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in
4 questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova.
Tale correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrente.
Alla luce di ciò il ricorso va respinto, anche in relazione alle richiesta risarcitoria, non risultando provato alcun comportamento dell' , in CP_4
violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
La natura e la peculiarità della vicenda costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ. per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 28/02/2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
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