Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N 869/2025 VG
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.05.2025; lette le note conclusive depositate dalle parti nel termine concesso;
rilevato che, con ricorso depositato il 21.02.2025, Controparte_1
ha chiesto nominarsi un curatore per l'eredità di (n. a
[...] Persona_1
Gallipoli il 13.06.1931 e deceduto in Alezio l'01.11.2021), ritenendo l'eredità giacente;
rilevato che, con decreto del 28.02.2025, il giudice ha chiesto al ricorrente chiarimenti, evidenziando che la presenza di eredi testamentari rendeva verosimile l'esistenza di eredi accettanti, circostanza che avrebbe escluso l'ammissibilità della procedura de qua;
rilevato altresì che, nonostante la richiesta di chiarimenti, il ricorrente insisteva nella nomina urgente di un curatore, ribadendo che l'eredità di Persona_1
(sopra identificato) fosse da ritenersi giacente;
rilevato che, eseguita la nomina del curatore, in data 30.03.2025 interveniva spontaneamente in giudizio (n. a Gallipoli il 05.06.1967), CP_2 dichiarando di essere erede testamentario e legittimo e di aver accettato l'eredità, documentando la pendenza di giudizio ex art. 481 c.c./749 c.p.c. per la fissazione di un termine per la dichiarazione di accettazione dell'eredità in capo a due chiamati e deducendo che vi erano altri chiamati che avevano accettato l'eredità; rilevato che la questione è stata esaminata all'udienza del 03.04.2025 ed è stata poi rinviata ad altra udienza al fine di consentire alle parti di presentare deduzioni difensive;
ricordato che l'art. 528 c.c. prevede la nomina di un curatore dell'eredità giacente nel caso in cui il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso di beni ereditari;
ricordato che l'art. 532 c.c. dispone che il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata;
ritenuto di non dover disporre sulle spese di lite, in quanto la procedura in esame
è non contenziosa e l'intervento dell'erede si sarebbe potuto evitare per mezzo della mera comunicazione dell'esistenza di eredi ad opera del curatore;
P.Q.M.
Dichiara chiusa l'eredità giacente di (n. a Gallipoli il 13.06.1931 Persona_1
e deceduto in Alezio l'01.11.2021); nulla sulle spese.
Si comunichi.
Lecce, 09/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Viviana Mele