TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/12/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 30-1/2025 PROCED. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Emanuele Migliore Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. nel procedimento in epigrafe promosso da:
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Benevento, Località Ponte Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, rappresentata e difesa dallo
Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e, per esso, dall'Avv. Adiutrice Barretta, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 Email_1 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._1
N. 8, IC (BI); udita la relazione del Giudice delegato alla trattazione;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di fissazione, avvenuta ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII per mancato rinvenimento del destinatario presso la residenza con deposito presso la Casa Comunale di
NI (BI), affissione alla porta dell'abitazione del destinatario e successivo avviso a mezzo raccomandata a.r.; rilevato che, ciononostante, la debitrice non si è costituita nel presente procedimento, neppure comparendo personalmente all'udienza dinanzi al Giudice relatore;
rilevato, perciò, che la medesima debitrice non si è avvalsa dell'eccezione impeditiva ex art. 268 co. 3 CCII;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, in quanto: a) sussiste ex art 27, co. 2 e 3 CCII la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in NI (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo
Tribunale;
b) sussiste la legittimazione passiva ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) e lett. d) della debitrice, che è persona fisica, che non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII e che non esercita attività di impresa;
c) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
d) sussiste la legittimazione della società istante ai sensi dell'art. 268, co. 2 CCII, per come dettagliatamente esposto nel ricorso introduttivo, ed è superato il limite dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria di € 50.000;
e) sussiste, altresì, il requisito dell'insolvenza della debitrice. Al riguardo, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, “si realizza in presenza di una situazione
d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo, Cass. civ., Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. civ.,
Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. civ., Ordinanza n. 30284 del
14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza: “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di
“normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc..
Ciò posto, la debitrice versa in stato d'insolvenza, come risulta desumibile in concreto dal mancato pagamento dell'ingente e risalente debito, ora nella titolarità della società istante, che è residuato proprio all'esito della procedura esecutiva immobiliare, promossa dall'originario creditore ipotecario e conclusasi con l'aggiudicazione dell'immobile; a fronte di ciò, dalla documentazione in atti non vi è evidenza di alcuna liquidità e/o di altri beni, nella titolarità della debitrice, utilmente aggredibili. Tali elementi, in uno con il contegno processuale della stessa debitrice, costituiscono elementi indicativi della definitiva impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte;
ritenuto, quindi, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII con nomina di un liquidatore scelto nell'elenco dei gestori della crisi e residente nel circondario del Tribunale competente;
visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(C.F. , residente in [...]N. 8, C.F._1
IC (BI);
NOMINA quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore il dott.
AU AM;
ORDINA alla debitrice, in forza del richiamo operato dall'art. 270, co. 5 CCII, in forza del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo
III, sezioni II e III”, compresa, quindi, anche quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII, il deposito della seguente documentazione:
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei propri beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII);
ORDINA alla debitrice il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
AUTORIZZA in forza del richiamo operato dall'art. 270, co. 5 CCII – tra le altre – alla disposizione di cui all'art. 49 CCII, il Liquidatore ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
nonché ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE
a cura del Liquidatore, l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
DISPONE che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il
Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I. (ed ove il
Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal
Giudice, dal liquidatore alla debitrice e ai creditori, con cui venga indicato anche:
a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
C.C.I.I.; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore ed al ricorrente presso il domicilio eletto.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Emanuele Migliore Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. nel procedimento in epigrafe promosso da:
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Benevento, Località Ponte Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, rappresentata e difesa dallo
Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e, per esso, dall'Avv. Adiutrice Barretta, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 16-sexies D.L. 179/2012 Email_1 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._1
N. 8, IC (BI); udita la relazione del Giudice delegato alla trattazione;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025 dal Giudice relatore, delegato alla trattazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di fissazione, avvenuta ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII per mancato rinvenimento del destinatario presso la residenza con deposito presso la Casa Comunale di
NI (BI), affissione alla porta dell'abitazione del destinatario e successivo avviso a mezzo raccomandata a.r.; rilevato che, ciononostante, la debitrice non si è costituita nel presente procedimento, neppure comparendo personalmente all'udienza dinanzi al Giudice relatore;
rilevato, perciò, che la medesima debitrice non si è avvalsa dell'eccezione impeditiva ex art. 268 co. 3 CCII;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, in quanto: a) sussiste ex art 27, co. 2 e 3 CCII la competenza per materia e per territorio del Tribunale adito, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dal comma 2 cit. ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3 lett. b) cit., coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in NI (BI), Comune ricompreso nel circondario di questo
Tribunale;
b) sussiste la legittimazione passiva ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) e lett. d) della debitrice, che è persona fisica, che non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII e che non esercita attività di impresa;
c) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
d) sussiste la legittimazione della società istante ai sensi dell'art. 268, co. 2 CCII, per come dettagliatamente esposto nel ricorso introduttivo, ed è superato il limite dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria di € 50.000;
e) sussiste, altresì, il requisito dell'insolvenza della debitrice. Al riguardo, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, “si realizza in presenza di una situazione
d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo, Cass. civ., Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. civ.,
Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. civ., Ordinanza n. 30284 del
14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza: “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di
“normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc..
Ciò posto, la debitrice versa in stato d'insolvenza, come risulta desumibile in concreto dal mancato pagamento dell'ingente e risalente debito, ora nella titolarità della società istante, che è residuato proprio all'esito della procedura esecutiva immobiliare, promossa dall'originario creditore ipotecario e conclusasi con l'aggiudicazione dell'immobile; a fronte di ciò, dalla documentazione in atti non vi è evidenza di alcuna liquidità e/o di altri beni, nella titolarità della debitrice, utilmente aggredibili. Tali elementi, in uno con il contegno processuale della stessa debitrice, costituiscono elementi indicativi della definitiva impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte;
ritenuto, quindi, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII con nomina di un liquidatore scelto nell'elenco dei gestori della crisi e residente nel circondario del Tribunale competente;
visti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(C.F. , residente in [...]N. 8, C.F._1
IC (BI);
NOMINA quale Giudice delegato la dott.ssa Maria Donata Garambone e quale Liquidatore il dott.
AU AM;
ORDINA alla debitrice, in forza del richiamo operato dall'art. 270, co. 5 CCII, in forza del quale: “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo
III, sezioni II e III”, compresa, quindi, anche quella di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII, il deposito della seguente documentazione:
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei propri beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII);
ORDINA alla debitrice il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
AUTORIZZA in forza del richiamo operato dall'art. 270, co. 5 CCII – tra le altre – alla disposizione di cui all'art. 49 CCII, il Liquidatore ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
nonché ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo PEC all'indirizzo che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE
a cura del Liquidatore, l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
DISPONE che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I.I. (ed ove il
Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario, da documentarsi mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I. (ed ove il
Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, a mezzo Ufficiale giudiziario), indicando il proprio indirizzo PEC presso il quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della Liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in Cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 C.C.I.I.;
- provveda entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno a depositare in Cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, da comunicarsi, una volta vistato dal
Giudice, dal liquidatore alla debitrice e ai creditori, con cui venga indicato anche:
a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
C.C.I.I.; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I.I. e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 C.C.I.I.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I.I.;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore ed al ricorrente presso il domicilio eletto.
Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava