Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 14176/2023 R.G.
premesso che con ordinanza del 31.1.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 4.6.2024 poi prorogato al 12.6.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Erminia Addivinola
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dell'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- chiamato in giudizio -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2023, il ricorrente, premesso di aver espletato attività lavorativa presso la in qualità di LSU “dall'1.6.2011 al marzo 2021”, Controparte_1 nonché di essere stato assunto da quest'ultima, con inquadramento nella categoria C1, in data 31.3.2021 in seguito a concorso finalizzato alla stabilizzazione degli LSU operanti nei settori del Genio Civile e della Protezione Civile, e lamentando la violazione da parte della medesima della disciplina legislativa dettata in tema di lavoratori socialmente utili, CP_1 nonché la natura subordinata della prestazione resa fino al marzo 2021, ha convenuto in giudizio quest'ultima al fine di sentir:
1
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere in relazione al medesimo periodo: A) in via principale, il trattamento economico retributivo parametrato all'inquadramento nella categoria D del CCNL per i dipendenti degli enti locali, ivi compresa la retribuzione differita e quindi le somme per l'accantonamento del t.f.r. ovvero, in subordine, categ.C.
B) in via subordinata ed alternativa, il risarcimento del danno ex art. 36, co. 5 del D.Lgs nr. 165/2001 quantificato in una somma pari agli importi economici risultanti dal precedente punto A).
3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente:
A) in via principale, al versamento da parte della convenuta dei Controparte_1 contributi previdenziali per il periodo indicato al precedente nr.1) ed in relazione al trattamento economico indicato al precedente nr. 2), par. A); B) in via subordinata al risarcimento del danno, ex art. 2116 c.c., derivante dalla omissione contributiva oppure alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13, L.
n. 1338/62.
4) Per effetto delle richieste di accertamento di cui ai capi ed ai paragrafi precedenti:
A) condannare la convenuto, in via generica, al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente di una somma di danaro pari alle differenze tra quanto indicato al precedente nr.2) par. A) e, in alternativa, B) e quanto ricevuto a titolo di indennità
LSU, da quantificarsi in separato giudizio;
B) condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali per il periodo indicato al precedente nr.1) ed in relazione al trattamento economico indicato al precedente nr.2), par. A);
C) in via subordinata rispetto a quanto richiesto nella precedente lettera B), condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di una somma di danaro CP_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dalla omissione contributiva, da quantificarsi in separato giudizio o alla costituzione di una rendita vitalizia vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, preliminarmente, Controparte_1 ha eccepito la “prescrizione delle pretese economiche avanzate e relative al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo in data 08//012024”. Nel merito, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza della domanda, sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione, stante la domanda di condanna della (tra l'altro) al CP_1 versamento dei contributi previdenziali, e condividendo il Tribunale la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità per la quale in tali evenienze ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario che impone la partecipazione dell' al processo (cfr. tra le tante Cass. CP_2 17320/2020, 19679/2022, 701/2024), la causa è stata rinviata per l'integrazione del contraddittorio con quest'ultimo.
2 CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' concludendo per la richiesta di pronuncia da parte del Tribunale “sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro”.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta in parte superflua, in parte inammissibile, la prova testimoniale chiesta in ricorso, la causa è stata rinviata con autorizzazione al deposito di note difensive.
***
In primo luogo deve rilevarsi che è priva di pregio l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della sollevata dal ricorrente all'udienza del 24.10.2024. Controparte_1
A fondamento di tale eccezione l'istante ha dedotto che “il file denominato “procura” è una mera copia per immagine della procura alle liti non asseverata ai fini della conformità”.
Al riguardo è opportuno richiamare la normativa in materia (cfr. Cass. 12850/2019), e segnatamente:
- l'art 83, 3° comma, c.p.c., che, per quanto rileva in queste sede, dispone che “… Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale …”
- il D.P.R. n. 123/2001 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) che all'art. 10, prevede che: “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale".
Nel caso in esame, la procura alle liti depositata unitamente alla memoria difensiva, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico, contiene l'asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale;
dunque la stessa è regolare.
Venendo al merito, in primo luogo deve rammentarsi che l'oggetto del contendere non può che essere circoscritto alle deduzioni attoree contenute in ricorso, deduzioni che costituiscono l'esatta delimitazione del thema decidendum, in relazione al quale parte convenuta è tenuta “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (art. 416 c.p.c.).
Conseguentemente, non può tenersi contro delle doglianze attoree riportate per la prima volta nelle note difensive autorizzate.
3 Ciò posto, la domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, condividendo la scrivente i precedenti giudiziari versati in atti, sia di questo Tribunale che della Corte di Appello di Napoli (cfr. in particolare sentenza di questa Sezione Lavoro n.
6589/2024 giudice dott.ssa Bonfiglio e sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2720/2023), che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Deve premettersi che la disciplina degli LSU è stata oggetto di varie disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo, costituite, da ultimo, dal D.Lsg n. 468/1997 in parte abrogato, dal D.Lsg n. 81/2000 e dal D.Lsg n. 150/2015.
Sempre in via preliminare, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Tribunale, per il quale “non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale (Cass. n. 2605/2013; cfr. anche. 14 giugno 2012, n. 9811; 15 giugno 2010, nn. 14334, 14335, 14336, 14447)”.
La giurisprudenza, inoltre, è costante nel ribadire che l'occupazione in uno dei progetti all'uopo previsti non possa qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, né a termine né a tempo indeterminato, trattandosi di un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale, pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come, ad esempio, il trattamento di malattia e l'indennità di maternità e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) (cfr. Cass. 9205/2012, Cass. 6155/2018, CGUE causa C-157/2011,
Cass. Sez. Un. 3508/2005).
La Suprema Corte, anche di recente, nell'ordinanza n. 9683/2023 ha ribadito che:
“secondo la costante giurisprudenza di legittimità l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del d.lgs.
n. 468 del 1997, art.
8 - poi riprodotto dal d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art.
4 - l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass.
n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n. 6155/2018)” (cfr. anche Cass., n. 27125 del 2022 e Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 2020)”.
Nella medesima sentenza, inoltre, è stato sottolineato che “tale disciplina regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto;
soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 cod. civ. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009;
Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017)”.
4 In ragione di quanto fin qui esposto, pertanto, nel caso di utilizzazione di lavoratori socialmente utili che comporti una radicale difformità dal progetto originario può configurarsi un rapporto di fatto avente carattere subordinato che, come tale, resta regolato dall'articolo 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dal giudice di legittimità (ex multis, cfr. Cass. n. 12749/2008,
Cass. n. 20009/2005; più recentemente Cass. n. 1639/2012, Cass. n. 991/2016 Cass. n.
23645/2016, Cass. n. 3384/2017; Cass. n. 17012/2017).
Venendo al caso in esame, in primo luogo deve evidenziarsi che la domanda attorea non ha ad oggetto la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ma, previo accertamento incidentale dell'intervenuto rapporto lavorativo di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. tra le parti, il riconoscimento dei conseguenti diritti rivendicati (a titolo di differenze economiche e di contributi obbligatori ovvero di risarcimento danni) in relazione al periodo ricompreso dall'1.6.2001 al 31.3.2021, data in cui il ricorrente è stato assunto.
Pertanto, dovendosi procedere, per come richiesto dallo stesso ricorrente, all'accertamento incidentale della asserita subordinazione di fatto (cfr. pag. 12 del ricorso), e posto che incombe su quest'ultimo l'onere di provare e, prima ancora di allegare, la radicale difformità dai progetti delle prestazioni rese, si osserva che in ricorso non si rinviene alcuna specifica ed analitica deduzione circa una radicale difformità tra la prestazione resa e quella contemplata dai progetti.
Da un lato, infatti, questi ultimi non sono stati descritti, dall'altro risultano evidentemente del tutto generiche le deduzioni secondo le quali (cfr. pagine 12 e 13 del ricorso): “sussiste, inoltre, difformità tra la previsione di impiego indicata nei progetti giustificativi della utilizzazione, quale lavoratore socialmente utile, e gli ambiti, gli uffici e le mansioni cui è stato in concreto adibito”; “ricorrente infatti è stato impegnato in quelle mansioni, già analiticamente descritte, del tutto differenti rispetto a quelle oggetto del progetto”.
Dalla suindicata genericità delle allegazioni attoree è conseguita l'inammissibilità della prova testimoniale sulle medesime articolata.
Prive di pregio, poi, sono le doglianze per le quali:
- vi sarebbe “totale difformità tra l'attività lavorativa in cui il ricorrente è stato impiegato e la previsione legale relativa agli ambiti di utilizzo per i lavoratori socialmente utili, di cui all'art 14 della L. n. 451/1994 e all'art. 2 del D.Lgs. n. 468/97”;
- “sono stati ampiamente superati i limiti massimi temporali previsti dalla legge (art. 14, co. 4, L. 451/94 e art. 1, co. 2, lett. C, D.Lgs. 468/97)”
Esse, infatti, non tengono conto dell'evoluzione della normativa e in particolare delle innovazioni apportate dal citato D.lgs 81/2000 che, all'art. 1 comma 1, ha introdotto la possibilità di impegnare i lavoratori socialmente utili in “attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3”.
Il richiamato art 3 dispone:
1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono: a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
5 Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono
l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività…”
Ne consegue che il quadro normativo di riferimento per il periodo lavorativo in questione consentiva senz'altro all'Ente utilizzatore di impiegare il lavoratore socialmente utile in progetti diversi da quello formativo iniziale, che fossero “funzionali allo sbocco occupazionale territoriale”.
In merito, inoltre, i limiti temporali di utilizzo degli LSU, essi non esistevano nel periodo per cui è causa, stante l'abrogazione dell'art. 14 del DL 299/1994, convertito in L. 451/1994, ad opera dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs 468/1997.
Quanto, poi, al dedotto espletamento di compiti funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, come evidenziato dalla richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli, si rileva che tali compiti (peraltro solo genericamente allegati) non potevano che essere coerenti con le attività degli uffici a cui il ricorrente è stato adibito e che quest'ultimo non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti, senza che da questo possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del pubblico impiego.
Analoghe osservazioni vanno svolte in ordine alla previsione di orari per lo svolgimento delle attività affidate ai lavoratori socialmente utili, all'obbligo di comunicare le assenze e richiedere l'autorizzazione per godere di ferie e all'utilizzo di strumenti di lavoro messi a disposizione dalla Controparte_1
Per completezza, infine, deve rilevarsi l'estrema genericità della allegazione attorea - con conseguente inammissibilità della prova testimoniale sulla stessa articolata - circa la sottoposizione del ricorrente “al potere disciplinare e gerarchico dei funzionari e dirigenti ai quali ha dovuto rispondere”, non contenendo la stessa alcuna deduzione che affondi le ragioni argomentative in specifiche circostanze.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione della complessità delle questioni sottese alla decisione, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
6 In Napoli, il 13.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
7