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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3003/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PP NI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) RO La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3003 2020
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Greco Armando Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Gennaro Luca CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2020, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , dal quale ha avuto un figlio, di nome CP_1
(classe 2005), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della separazione Per_1 personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) l'affidamento esclusivo del figlio con regolamentazione del diritto di visita del padre;
iii) l'assegnazione della casa coniugale;
iv) il riconoscimento di un contributo economico complessivo di euro 1.100,00 mensili a titolo di
1 assegno di separazione e di assegno per il mantenimento indiretto del figlio;
v) la suddivisione delle spese straordinarie nell'interesse del minore secondo le quote del 30% a proprio carico e del 70% a carico del resistente.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che il ha CP_1 provocato la fine del rapporto coniugale in virtù: i) degli atteggiamenti prepotenti, opprimenti, denigratori tenuti nel corso del matrimonio;
ii) dell'allontanamento dalla casa familiare nell'anno 2018 e dei plurimi episodi di infedeltà coniugale;
iii) del totale disinteresse mostrato verso il figlio.
Per quanto concerne le richieste economiche, la ricorrente ha evidenziato di essersi dedicata esclusivamente alla cura del figlio e della casa durante la vita matrimoniale e di essere, allo stato, priva di fonti di reddito. Il resistente, di contro, a dire della ricorrente, ha realizzato guadagni attraverso varie attività commerciali e, segnatamente: i) con il ristorante-pizzeria denominato “Corallo Rosso”, che ha gestito di fatto pur avendo formalmente intestato l'attività, dapprima, alla ricorrente e, successivamente, con dei raggiri, alla nuova compagnia
TR NI;
ii) con il locale denominato “la Cucina del Bio”, anche questo intestato a terzi e gestito di fatto.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, ha contestato le CP_1 pretese della ricorrente, sottolineando che la separazione è stata determinata dal venir meno dell'affectio coniugalis e che intrattiene un legame solido con il figlio.
Sul versante economico, il resistente ha rappresentato che non ha gestito attività commerciali e che lavora saltuariamente come cameriere.
Sulla scorta di tali motivi, il resistente ha chiesto al Tribunale: i) il rigetto della domanda di addebito e di assegno di separazione;
ii) l'assegnazione della casa coniugale;
iii)
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita della madre o, in subordine, l'affidamento paritetico;
iv) la quantificazione del mantenimento indiretto del minore nella misura di euro 150,00 mensili da porre a carico del genitore non collocatario.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, previo ascolto del minore il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 5 febbraio 2022, ha Persona_2 impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Pag. 2 di 7 La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale del resistente e l'escussione dei testi e , sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta Testimone_1 Testimone_2 in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 giugno 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento e collocamento del figlio (classe 2005), il quale, nelle more del Per_1 giudizio, è divenuto maggiorenne.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte dalle parti, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Per quanto concerne la domanda di addebito, giova ricordare che a mente dell'art. 151 comma II c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'addebito della separazione richiede la prova di una o più condotte volontariamente e consapevolmente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché la sussistenza di un nesso causale, esclusivo o comunque preponderante, tra le violazioni commesse e l'intollerabilità della convivenza (cfr Cass. 40795/2021; Cass. 11929/17).
L'onere della prova, secondo i principi generali, grava sulla parte che ha proposto la domanda.
Tenuto conto delle superiori coordinate ermeneutiche, la domanda di addebito va rigettata non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza di una relazione extraconiugale. Ed infatti, per un verso, non può farsi affidamento sulle dichiarazioni del teste
[...]
, che sono tutte de relato actoris (cfr. verbale d'udienza del 11 aprile 2024 “la data di Tes_2 quando è finita la relazione non la so ma penso nel 2018 ed è stato verso maggio. Il se ne è andato CP_1
Pag. 3 di 7 di casa e l'ho saputo da mia sorella. So che è andato con un'altra ragazza e l'ho saputo da mia sorella”) e, peraltro, sono state “influenzate” dalla ricorrente, che, nel corso dell'escussione, è intervenuta per richiamare e correggere il fratello allorquando aveva affermato “non l'ho mai vista, non so dove lavora. Mio padre non sa nulla di questa ragazza”.
Per altro verso, sono eccessivamente generiche o irrilevanti le dichiarazioni del teste da cui non è dato desumere la natura della presunta relazione Testimone_1 extraconiugale, essendosi il teste limitato a riferire che il “aveva un'altra donna”, CP_1
“praticava con una certa NI” con cui è stato visto al ristorante “Abbiamo visto lei e lui al ristorante e tramite lo scontrino ho visto il nome di NI TR”.
Per di più, lo stesso teste, sia pure genericamente, ha riferito che il se ne è andato CP_1 di casa “per contrasti con mia figlia”, da cui si può ricavare che la fine del rapporto è derivata dal venir meno dell'affectio coniugalis e non da una condotta imputabile all'uno o all'altro coniuge.
Si aggiunga che nessun elemento può ricavarsi dalle foto versate in atti relative alla festa di fidanzamento tra il resistente e trattandosi di fatti avvenuti nell'agosto del Parte_2
2021 (cfr memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 della ricorrente), ovvero mesi dopo il deposito del ricorso per separazione, che fornisce una “data certa” alla definitività della crisi coniugale.
Quanto al contributo economico per il figlio va ricordato che il dovere Persona_2 dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età (Cass. 32529/2018; Cass. 8221/2006) ma perdura immutato fino a quando questi non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento attraverso la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ed al contesto economico sociale di riferimento, salvo che il mancato svolgimento di un'attività economica sia dipesa da negligenza, colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato del figlio di opportunità lavorative (cfr. ex plurimis, Cass 19589/2011; Cass. 24498/2006; Cass 7970/13; Cass
1585/14).
Nel caso di specie, è emerso che è da poco divenuto maggiorenne e non pare Per_1 avere raggiunto l'autosufficienza economica. Non potendo considerarsi i fatti nuovi rappresentati dalle parti nelle comparse conclusionali, deve ritenersi che conviva Per_1 ancora con la madre, in linea di continuità con il collocamento disposto giusta ordinanza presidenziale del 5 febbraio 2022, non essendo state tempestivamente rappresentate dalle parti delle variazioni.
Pag. 4 di 7 Sussistono, quindi, i presupposti per onerare il resistente dell'obbligo di supportare economicamente il figlio, corrispondendo alla ricorrente l'assegno di mantenimento indiretto nella misura di euro 200,00 mensili.
Relativamente alle spese straordinarie, se ne dispone la suddivisione tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
All'accertamento della non autosufficienza economica di e della Persona_2 convivenza con la madre, segue l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Quanto alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, si evidenzia che a mente dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.”
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha individuato i presupposti del diritto al mantenimento: i) nella non addebitabilità della separazione;
ii) nella mancanza di redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, da valutarsi anche tenendo conto della capacità lavorativa dell'istante, purché concreta ed effettiva (cfr. Cass 21097/07; Cass 20866/21); iii) nella disparità economica tra i coniugi (cfr. ex multis Cass 5251/17).
Nella specie, sussistono le condizioni per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento.
A riguardo, per quanto concerne , è emerso che: i) non svolge alcun lavoro, Parte_1 né ha mai lavorato nel corso della vita matrimoniale (cfr dichiarazione rese all'udienza del 11 aprile 2024 dai testi e ); ii) durante il matrimonio, si è Testimone_1 Testimone_2 sempre e solo dedicata all'accudimento dei figli e della casa e, intervenuta la separazione di fatto, ha cercato, senza successo, un'occupazione come collaboratrice domestica (cfr dichiarazione rese all'udienza del 11 aprile 2024 dai testi e Testimone_1 [...]
); iii) attualmente vive ed è supportata economicamente dal padre, che Tes_2 contribuisce alle spese con la pensione (cfr dichiarazione rese all'udienza del 11 aprile 2024 dai testi e ); iv) negli anni 2020 e 2021 non ha prodotto Testimone_1 Testimone_2 alcun reddito mente nel 2022 ha generato un reddito di euro 7.610 (cfr. produzione della
Pag. 5 di 7 ricorrente del 9 ottobre 2023); v) ha raggiunto l'età di 47 anni ed è munita solo della licenza media.
Relativamente al resistente è emerso che: i) ha sempre provveduto al mantenimento della famiglia nel corso del matrimonio;
ii) ha svolto vari lavori nel settore della ristorazione;
iii) ha acquistato nel 2016 un'auto dal prezzo dichiarato di 20.000 euro, poi rivenduta nel 2019 al prezzo di euro 2.900,00. Quanto al reddito, nel corso dell'interpello, ha dichiarato di aver percepito circa 600 - 700 euro mensili e, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4 ottobre 2023, ha dichiarato di aver percepito un reddito di euro 1.720,00. Per l'anno 2021 ha dichiarato un reddito di euro 2.109,00.
Del tutto sfornita di prova è rimasta, invece, la circostanza che il resistente avrebbe gestito di fatto i locali denominati “IoBio” e/o “la Cucina del Bio” nonchè il ristorante-pizzeria
“Corallo Rosso”. Ed invero, il ricorrente non ha articolato, sul punto, alcuna prova testimoniale con i dipendenti, i fornitori, il consulente fiscale da cui poter apprendere notizie concrete ed effettive in ordine al compimento di atti gestori ed all'accentramento della gestione delle attività commerciali in capo al resistente (negoziazione e tenuta dei contratti con fornitori e dipendenti;
svolgimento di attività di pianificazione e programmazione d'impresa; scelta delle attrezzature ecc…).
Ebbene, tenuto conto della evidente difficoltà di di inserirsi nel mondo del Parte_1 lavoro, della lunga durata del matrimonio, del fatto che il resistente ha provveduto al mantenimento della famiglia per tutta la durata della vita matrimoniale e della opacità che caratterizza la sua effettiva situazione reddituale, appare equo riconoscere alla ricorrente l'assegno di separazione nella misura di euro 200,00 mensili.
Stante l'esito della lite, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 28 Parte_1 febbraio 1978, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio concordatario in Palermo, in data 21 giugno 2003;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione;
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento di
Persona_2
Pag. 6 di 7 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento indiretto del figlio la somma complessiva di € Per_1
200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore del figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
ASSEGNA l'abitazione coniugale a;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di separazione, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per l'annotazione di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2003).
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO La TA PP NI
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) PP NI - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) RO La TA - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3003 2020
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Greco Armando Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Gennaro Luca CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 11 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2020, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con , dal quale ha avuto un figlio, di nome CP_1
(classe 2005), ha chiesto all'intestato Tribunale: i) la pronuncia della separazione Per_1 personale dei coniugi con addebito al resistente;
ii) l'affidamento esclusivo del figlio con regolamentazione del diritto di visita del padre;
iii) l'assegnazione della casa coniugale;
iv) il riconoscimento di un contributo economico complessivo di euro 1.100,00 mensili a titolo di
1 assegno di separazione e di assegno per il mantenimento indiretto del figlio;
v) la suddivisione delle spese straordinarie nell'interesse del minore secondo le quote del 30% a proprio carico e del 70% a carico del resistente.
A fondamento della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto che il ha CP_1 provocato la fine del rapporto coniugale in virtù: i) degli atteggiamenti prepotenti, opprimenti, denigratori tenuti nel corso del matrimonio;
ii) dell'allontanamento dalla casa familiare nell'anno 2018 e dei plurimi episodi di infedeltà coniugale;
iii) del totale disinteresse mostrato verso il figlio.
Per quanto concerne le richieste economiche, la ricorrente ha evidenziato di essersi dedicata esclusivamente alla cura del figlio e della casa durante la vita matrimoniale e di essere, allo stato, priva di fonti di reddito. Il resistente, di contro, a dire della ricorrente, ha realizzato guadagni attraverso varie attività commerciali e, segnatamente: i) con il ristorante-pizzeria denominato “Corallo Rosso”, che ha gestito di fatto pur avendo formalmente intestato l'attività, dapprima, alla ricorrente e, successivamente, con dei raggiri, alla nuova compagnia
TR NI;
ii) con il locale denominato “la Cucina del Bio”, anche questo intestato a terzi e gestito di fatto.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, ha contestato le CP_1 pretese della ricorrente, sottolineando che la separazione è stata determinata dal venir meno dell'affectio coniugalis e che intrattiene un legame solido con il figlio.
Sul versante economico, il resistente ha rappresentato che non ha gestito attività commerciali e che lavora saltuariamente come cameriere.
Sulla scorta di tali motivi, il resistente ha chiesto al Tribunale: i) il rigetto della domanda di addebito e di assegno di separazione;
ii) l'assegnazione della casa coniugale;
iii)
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita della madre o, in subordine, l'affidamento paritetico;
iv) la quantificazione del mantenimento indiretto del minore nella misura di euro 150,00 mensili da porre a carico del genitore non collocatario.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, previo ascolto del minore il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 5 febbraio 2022, ha Persona_2 impartito i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., a cui si rinvia.
Pag. 2 di 7 La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale del resistente e l'escussione dei testi e , sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta Testimone_1 Testimone_2 in decisione davanti al Collegio all'udienza del 11 giugno 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento e collocamento del figlio (classe 2005), il quale, nelle more del Per_1 giudizio, è divenuto maggiorenne.
Tanto premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
Ed invero, la natura delle doglianze esposte dalle parti, gli elementi desumibili dagli atti processuali ed il venir meno, tra i coniugi, della comunione materiale e spirituale su cui si basa il matrimonio, offrono la prova del fatto che si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma I c.c. per la pronuncia della separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
Per quanto concerne la domanda di addebito, giova ricordare che a mente dell'art. 151 comma II c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'addebito della separazione richiede la prova di una o più condotte volontariamente e consapevolmente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio nonché la sussistenza di un nesso causale, esclusivo o comunque preponderante, tra le violazioni commesse e l'intollerabilità della convivenza (cfr Cass. 40795/2021; Cass. 11929/17).
L'onere della prova, secondo i principi generali, grava sulla parte che ha proposto la domanda.
Tenuto conto delle superiori coordinate ermeneutiche, la domanda di addebito va rigettata non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza di una relazione extraconiugale. Ed infatti, per un verso, non può farsi affidamento sulle dichiarazioni del teste
[...]
, che sono tutte de relato actoris (cfr. verbale d'udienza del 11 aprile 2024 “la data di Tes_2 quando è finita la relazione non la so ma penso nel 2018 ed è stato verso maggio. Il se ne è andato CP_1
Pag. 3 di 7 di casa e l'ho saputo da mia sorella. So che è andato con un'altra ragazza e l'ho saputo da mia sorella”) e, peraltro, sono state “influenzate” dalla ricorrente, che, nel corso dell'escussione, è intervenuta per richiamare e correggere il fratello allorquando aveva affermato “non l'ho mai vista, non so dove lavora. Mio padre non sa nulla di questa ragazza”.
Per altro verso, sono eccessivamente generiche o irrilevanti le dichiarazioni del teste da cui non è dato desumere la natura della presunta relazione Testimone_1 extraconiugale, essendosi il teste limitato a riferire che il “aveva un'altra donna”, CP_1
“praticava con una certa NI” con cui è stato visto al ristorante “Abbiamo visto lei e lui al ristorante e tramite lo scontrino ho visto il nome di NI TR”.
Per di più, lo stesso teste, sia pure genericamente, ha riferito che il se ne è andato CP_1 di casa “per contrasti con mia figlia”, da cui si può ricavare che la fine del rapporto è derivata dal venir meno dell'affectio coniugalis e non da una condotta imputabile all'uno o all'altro coniuge.
Si aggiunga che nessun elemento può ricavarsi dalle foto versate in atti relative alla festa di fidanzamento tra il resistente e trattandosi di fatti avvenuti nell'agosto del Parte_2
2021 (cfr memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 della ricorrente), ovvero mesi dopo il deposito del ricorso per separazione, che fornisce una “data certa” alla definitività della crisi coniugale.
Quanto al contributo economico per il figlio va ricordato che il dovere Persona_2 dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età (Cass. 32529/2018; Cass. 8221/2006) ma perdura immutato fino a quando questi non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento attraverso la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ed al contesto economico sociale di riferimento, salvo che il mancato svolgimento di un'attività economica sia dipesa da negligenza, colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato del figlio di opportunità lavorative (cfr. ex plurimis, Cass 19589/2011; Cass. 24498/2006; Cass 7970/13; Cass
1585/14).
Nel caso di specie, è emerso che è da poco divenuto maggiorenne e non pare Per_1 avere raggiunto l'autosufficienza economica. Non potendo considerarsi i fatti nuovi rappresentati dalle parti nelle comparse conclusionali, deve ritenersi che conviva Per_1 ancora con la madre, in linea di continuità con il collocamento disposto giusta ordinanza presidenziale del 5 febbraio 2022, non essendo state tempestivamente rappresentate dalle parti delle variazioni.
Pag. 4 di 7 Sussistono, quindi, i presupposti per onerare il resistente dell'obbligo di supportare economicamente il figlio, corrispondendo alla ricorrente l'assegno di mantenimento indiretto nella misura di euro 200,00 mensili.
Relativamente alle spese straordinarie, se ne dispone la suddivisione tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
All'accertamento della non autosufficienza economica di e della Persona_2 convivenza con la madre, segue l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Quanto alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente, si evidenzia che a mente dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.”
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha individuato i presupposti del diritto al mantenimento: i) nella non addebitabilità della separazione;
ii) nella mancanza di redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, da valutarsi anche tenendo conto della capacità lavorativa dell'istante, purché concreta ed effettiva (cfr. Cass 21097/07; Cass 20866/21); iii) nella disparità economica tra i coniugi (cfr. ex multis Cass 5251/17).
Nella specie, sussistono le condizioni per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento.
A riguardo, per quanto concerne , è emerso che: i) non svolge alcun lavoro, Parte_1 né ha mai lavorato nel corso della vita matrimoniale (cfr dichiarazione rese all'udienza del 11 aprile 2024 dai testi e ); ii) durante il matrimonio, si è Testimone_1 Testimone_2 sempre e solo dedicata all'accudimento dei figli e della casa e, intervenuta la separazione di fatto, ha cercato, senza successo, un'occupazione come collaboratrice domestica (cfr dichiarazione rese all'udienza del 11 aprile 2024 dai testi e Testimone_1 [...]
); iii) attualmente vive ed è supportata economicamente dal padre, che Tes_2 contribuisce alle spese con la pensione (cfr dichiarazione rese all'udienza del 11 aprile 2024 dai testi e ); iv) negli anni 2020 e 2021 non ha prodotto Testimone_1 Testimone_2 alcun reddito mente nel 2022 ha generato un reddito di euro 7.610 (cfr. produzione della
Pag. 5 di 7 ricorrente del 9 ottobre 2023); v) ha raggiunto l'età di 47 anni ed è munita solo della licenza media.
Relativamente al resistente è emerso che: i) ha sempre provveduto al mantenimento della famiglia nel corso del matrimonio;
ii) ha svolto vari lavori nel settore della ristorazione;
iii) ha acquistato nel 2016 un'auto dal prezzo dichiarato di 20.000 euro, poi rivenduta nel 2019 al prezzo di euro 2.900,00. Quanto al reddito, nel corso dell'interpello, ha dichiarato di aver percepito circa 600 - 700 euro mensili e, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 4 ottobre 2023, ha dichiarato di aver percepito un reddito di euro 1.720,00. Per l'anno 2021 ha dichiarato un reddito di euro 2.109,00.
Del tutto sfornita di prova è rimasta, invece, la circostanza che il resistente avrebbe gestito di fatto i locali denominati “IoBio” e/o “la Cucina del Bio” nonchè il ristorante-pizzeria
“Corallo Rosso”. Ed invero, il ricorrente non ha articolato, sul punto, alcuna prova testimoniale con i dipendenti, i fornitori, il consulente fiscale da cui poter apprendere notizie concrete ed effettive in ordine al compimento di atti gestori ed all'accentramento della gestione delle attività commerciali in capo al resistente (negoziazione e tenuta dei contratti con fornitori e dipendenti;
svolgimento di attività di pianificazione e programmazione d'impresa; scelta delle attrezzature ecc…).
Ebbene, tenuto conto della evidente difficoltà di di inserirsi nel mondo del Parte_1 lavoro, della lunga durata del matrimonio, del fatto che il resistente ha provveduto al mantenimento della famiglia per tutta la durata della vita matrimoniale e della opacità che caratterizza la sua effettiva situazione reddituale, appare equo riconoscere alla ricorrente l'assegno di separazione nella misura di euro 200,00 mensili.
Stante l'esito della lite, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il 28 Parte_1 febbraio 1978, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1 matrimonio concordatario in Palermo, in data 21 giugno 2003;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione;
DICHIARA la cessazione della materia del contendere sulla domanda di affidamento di
Persona_2
Pag. 6 di 7 PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento indiretto del figlio la somma complessiva di € Per_1
200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che le spese straordinarie in favore del figlio siano suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
ASSEGNA l'abitazione coniugale a;
Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 assegno di separazione, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
COMPENSA, tra le parti, le spese di lite;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo per l'annotazione di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2003).
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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